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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 11/2024 R.G.L., vertente TRA
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF. , presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965-811224, pec Email_1 appellante CONTRO
, Ispettore in quiescenza, nato Controparte_1 Controparte_2
a Reggio Calabria il 10.05.1961, CF rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 Giuseppe Martino, CF , presso il cui studio sito in Archi di Reggio C.F._2 Calabria, alla Via Vecchia Provinciale, n. 26, è elettivamente domiciliato appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 16.03.2021 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
, Ispettore Capo della Polizia di Stato, opponeva il Decreto prot. Controparte_1 n.559/C/70307/SG del 04.06.2019, notificato a mezzo pec il 20.12.2019 dal
[...]
, e il Decreto prot. n. 559/C/70307/SG del 22.03.2017, notificato il 16.06.2017 Parte_1 dalla Prefettura di Reggio Calabria, avente ad oggetto “Concessione dei benefici previsti dalla Legge n.466/80 e succ. modif. ed integr., Legge n.302/90 e succ. modif. ed integr., Legge 206/2004 e succ. modif. e integr., Legge n.266/2005 art, 1, comma 563 e succ. modif. e integr., Legge 222/2007, Legge Finanziaria del 2008”. Esponeva che, a seguito di conflitto a fuoco avvenuto il 16.06.1991, aveva subito le seguenti lesioni: “Sublussazione acromion claveare sx., colpo di frusta cervicale, contusioni multiple, trauma cranico”, cui aveva fatto seguito istanza in data 22.02.2008 con la quale erano stati richiesti i benefici quale “Vittima del dovere”. Con P.V. Mod. BL/G n° 253 del 01.02.2010, la CMO di Messina aveva riconosciuto il nesso causale delle lesioni subite, riscontrandolo affetto da: “Esiti di lussazione claveare sx con distacco marginale a livello dell'apofisicoracoide della scapola, pregresso colpo di frusta rachide cervicale e pregresso trauma cranico”, quantificandole, con riferimento alla capacità lavorativ,a nella percentuale invalidante del 21%.” e il Ministero dell'Interno con Decreto prot. 2
n. 559/C/70307/SG del 14.05.2010 gli aveva attribuito lo status di “Vittima del Dovere” concedendo i relativi benefici economici. In data 02.10.2013 aveva chiesto l'aggravamento delle succitate infermità in quanto affetto da: “Disfunzione del rachide con cervicobrachialgie, Lussazione recidivante di spalla sx. con limitazione funzionale e articolare”, istanza rigettata dal con Parte_1 Decreto n. 559/C/70307/SG del 22.03.2017, notificato il 16.06.2017. Nelle more della richiesta di aggravamento, aveva presentato, in data 05.12.2015, altra istanza per attribuzione dello status “Vittima del dovere” a seguito ad altro infortunio occorso il 22.09.2014, per il quale la CMO di Messina aveva giudicato il ricorrente
“Permanentemente non idoneo al servizio d'istituto in tutti i ruoli della Polizia di Stato in modo assoluto “perché affetto da “Disturbo depressivo reattivo cronicizzato” e con verbale mod. BL/G n.481 del 23.01.2019, gli era stata riconosciuta un percentuale invalidante del 3% per “Esiti di lesione del bicipite brachiale destro in atto a lieve incidenza funzionale”. La CMO di Messina, applicando la Formula di LL e la , Parte_2 aveva cumulato l'invalidità del primo evento (21%) con l'invalidità del secondo evento (3%) e con decreto n. 559/C/70307/SG del 4.06.2019, notificato tramite pec il 20.12.2019, aveva riconosciuto una nuova percentuale invalidante pari al 23.5%, con relativa concessione degli ulteriori benefici. Il ricorrente eccepiva, nel merito, l'erronea valutazione della percentuale invalidante, ai sensi del DPR 243/06 e dell'art. 3 e 4 del DPR 181/09 e la mancata applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 510/99 e l'applicazione ex art. 5, comma 2, del D.M. n. 198/2003 e dell'art. 1, comma 5, L. 302/1990. Alla luce del calcolo effettuato, la percentuale invalidante era del 63% e sussistevano i presupposti per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, L. 407/98 (assegno vitalizio), e all'art. 5, comma 3, L. 206/2004 (speciale assegno vitalizio) nonché il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, L. 407/98, così come implementato dall'art. 4, comma 238 L. 350/2003 (Legge finanziaria del 2004). Chiedeva la rideterminazione della speciale elargizione nella misura del 63% sulla scorta dell'intervenuto aggravamento;
il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa pari ai 4/5, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L.302/90, con attribuzione dei relativi benefici economici corrispondenti all'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere e ai soggetti equiparati, nella misura originaria di € 258,53 a decorrere dall'11.12.1998 fino al 31.12.2003 e incrementato nella misura di € 500,00 a decorrere dall'1.01.2004 a tutt'oggi, ai sensi dell'art. 4 comma 238 L. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), nonché allo speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere e ai soggetti equiparati dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), a decorrere dall'1.01.2008. Costituitosi, il eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del Parte_1 ricorso in fatto e in diritto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 2014/2023, pubblicata il 02/12/2023, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Parte_1 resistente, in persona del alla corresponsione: CP_3 a) della speciale elargizione di cui all'art. 1, l. 302/90, tenendo conto dell'invalidità complessiva pari al 61% con decorrenza dal 31.5.2017; b) dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. 3
b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238 della l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.02.2010; c) dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art.5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 01.02.2010. Condanna il resistente, in persona del p.t., al pagamento delle Parte_1 CP_3 spese di lite, nella misura di 2/3, che si liquidano in € 6.150,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente”. Parte_1 Osservava che il thema decidendum atteneva alla rivalutazione, in ragione dell'invocata applicazione del DPR 181/2009, della percentuale di invalidità complessiva da cui era affetto il ricorrente a seguito dei sinistri verificatisi in data 16.06.1991 e 22.09.2014 e riconosciuta nella misura, rispettivamente del 21% con P.V. Mod. BL/G n° 253 del 01.02.2010 e del 3% con decreto n. 559/C/70307/SG del 4.06.2019. Nella specie, nessun dubbio sussisteva in ordine allo status di vittima del dovere, già riconosciuto dal e quanto all'applicazione del DPR 181/2009 riportava il Parte_1 pronunciamento della Suprema Corte SS.UU. Sezioni Unite della Suprema Corte e, chiarita la portata applicativa del DPR 181/2009 e l'estensibilità anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore nei limiti della rivalutazione della percentuale di invalidità che tenesse conto anche del danno morale soggettivo, osservava che era stata espletata c.t.u. al fine di rideterminare la percentuale di invalidità complessiva da cui era affetto il ricorrente. Alla luce del richiamo agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 indicato nei quisiti posti al c.t.u., dall'elaborato peritale, privo di vizi di carattere logico e connotato dall'applicazione di un percorso logico condiviso, era emerso come la percentuale di invalidità complessiva dovesse essere rideterminata, rispetto a quella prevista dal , nella misura del 61% Parte_1 con decorrenza dal 31.5.2017 Dall'elaborato peritale era emerso che per il primo evento traumatico patito dal ricorrente sussisteva una IC pari al 38% con decorrenza 01.02.2010, diversamente dal secondo evento lesivo per il quale la percentuale di IC ammontava al 25% a far data dal 23.01.2019. Infine, il disturbo depressivo reattivo cronicizzato derivante dal disturbo post traumatico da stress determinava la presenza di una IC calcolata dal c.t.u. nella misura del 29% decorrente dal 31.05.2017. Meritava, dunque, accoglimento la domanda di condanna del alla Parte_1 corresponsione della speciale elargizione calcolata sulla percentuale di invalidità pari al 61%, a decorrere dal 31.5.2017; nonché dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238, l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004); nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), questi ultimi a decorrere dal 01.02.2010. In applicazione del principio di soccombenza parziale, le spese di lite andavano poste a carico del nella misura di 2/3 e compensate per 1/3. Parte_1
3. Il giudizio in grado di appello. 3.1. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Parte_1 4
Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Reiterazione dell'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di vittima del dovere sulla scorta di una percentuale di invalidità pari al 63%, producendo una perizia medico legale di parte, che non era mai stata portata a conoscenza dell'Amministrazione nella fase procedimentale. Sotto tale profilo l'azione era inammissibile, per difetto di interesse, atteso che il ricorrente non poteva dolersi di una decisione dell'Amministrazione che reputava illegittima, rappresentando per la prima volta al Giudice elementi di fatto che mai aveva portato a conoscenza dell'Amministrazione e che, di fatto, finivano per sostanziare un'istanza del tutto nuova, mai prima sottoposta all'Amministrazione. Chiedeva, pertanto, dichiarare inammissibile l'originario ricorso di primo grado. Con il secondo motivo lamentava la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 e dell'art. 6 L. 206/2004. Illegittimità della rivalutazione dell'invalidità complessiva. La quantificazione dell'invalidità permanente era stata effettuata dalla C.M.O. di Messina ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 243/2006, scegliendo il valore maggiormente favorevole tra quello dell'invalidità permanente (I.P.), determinato attingendo dalle tabelle di cui al decreto del Ministero della Sanità 05.02.1992 e quello del danno biologico, mutuato dalle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2000. L'organo tecnico aveva legittimamente applicato una specifica disposizione (art. 5) del Regolamento di attuazione L. 266/2005, che non prevedeva alcuna possibilità di rivalutazione dell'invalidità permanente, anche a seguito di aggravamento fisico. Ai sensi dell'art. 1 L. 302/1990, si procedeva alla liquidazione in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale (...)” e ai sensi della L. n. 407/98, secondo cui “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni (...) subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (...) è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile (...)”. L'art. 1 L. 466/1980 richiedeva espressamente un nesso eziologico diretto tra le infermità/lesioni e l'evento dalle quali verosimilmente le prime erano scaturite. Il quadro normativo nella materia era stato completato, poi, da diverse fonti regolamentari. Il d.P.R. n. 510 del 1999 aveva stabilito i criteri di valutazione rientranti nell'esclusiva competenza della Commissione medica ospedaliera.Con il d.P.R. n. 243 del 2006 erano stati indicati ulteriori criteri concernenti la “Percentualizzazione della invalidità permanente” e all'art. 3 del D.P.R. 181/2009 erano stati indicati i “(…) criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente (…)” ed all'art. 4, quelli concernenti i “(…) criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale (…)”. In definitiva, l'Amministrazione aveva escluso l'indennizzabilità del danno morale, ritenendo non applicabile l'art. 4 D.P.R. 181/2009, che aveva previsto i presupposti per il ricalcolo dei benefici, comprensivi del danno biologico e morale, ma limitatamente a quelli già erogati anteriormente al 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della L. 206/2004. Per quanto concerneva i benefici ancora non liquidati né riconosciuti, l'art. 3 dettava i nuovi criteri di calcolo applicabili e individua, quale parametro di base, l'invalidità permanente (IP), non prevedendo il danno morale. Ne era conseguito un differenziato regime normativo: da una parte, l'art. 3 applicabile ai nuovi indennizzi;
dall'altra, l'art. 4 relativo all'aggiornamento dei benefici già liquidati. Nel caso di specie, il beneficio della speciale elargizione era stato concesso nel 2010, cosicché trova applicazione il disposto dell'art. 3, d.P.R. n. 181 del 2009. 5
Pertanto, nella base di calcolo non andava ricompreso il danno biologico né il danno morale, rilevando esclusivamente il parametro del grado di invalidità permanente. Né era ravvisabile una disparità di trattamento, poiché “la ragione fondativa del diverso criterio di liquidazione deve … individuarsi nel diverso valore economico della prestazione liquidata a favore dei beneficiari, secondo che siano stati applicati i criteri di valutazione della invalidità - deteriori - previsti dalla legislazione anteriore, oppure quelli - più favorevoli
- previsti dalla successiva L. n. 206 del 2004, non essendo state poste al riparo dal fenomeno inflattivo, le indennità pregresse, dalla previgente legislazione. A tale scopo la disposizione della L. n. 206 del 2004, art. 6, si pone, quindi, come obiettivo, non quello di modificare i criteri di accertamento della invalidità, ma più semplicemente quello di individuare - tramite la rideterminazione della percentuale di invalidità - un metodo di calcolo idoneo a 'rivalutare' gli importi già liquidati, rivalutazione alla quale non occorre, invece, provvedere per gli importi indennitari liquidati alla attualità (ossia dopo la entrata in vigore della L. n. 206 del 2004)” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 11101 del 2020). Anche a voler considerare che il citato art. 6, previsto inizialmente a beneficio delle sole vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, era stato poi esteso alle vittime del dovere e soggetti ad esse equiparati dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, n. 243 del 2006, non poteva trascurarsi che esso si riferiva soltanto alle infermità “già riconosciute ed indennizzate” alla data di entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, ovvero al 1° gennaio 2006. A tale data – e al 23 agosto 2006, che segnava l'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 – il ricorrente non era stato ancora riconosciuto vittima del dovere, né tantomeno era stato indennizzato per l'infermità. Del resto, il d.P.R. n. 243 del 2006, applicato dalla Pt_3 non prevedeva alcuna comparazione con l'ascrizione tabellare delle infermità riconosciute si dipendenti da causa di servizio. L'Amministrazione, con il precipuo intento di razionalizzare i procedimenti ed uniformare le prassi amministrative, dirimendo ogni dubbio su questo specifico argomento, aveva richiesto ed ottenuto dal Consiglio di Stato il parere n. 3105/2013 nel quale l'Organo consultivo aveva affermato che i benefici previsti dalle disposizioni di legge a favore delle diverse categorie di vittime avevano carattere indennitario e non prevedevano la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravamento, precisando, altresì, che la valutazione del danno morale e dell'aggravamento erano consentite esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo, già indennizzate prima dell'entrata in vigore della L. 20/2004 o al limite di vittime del dovere e soggetti ad esse equiparati (ex L. n. 266 del 2005) già riconosciute ed indennizzate al 1° gennaio 2006. Il caso di specie non rientra in tali fattispecie. Tale orientamento era stato confermato successivamente anche in sede giurisdizionale, da Cass. Civ., ord. n. 11101/2020 cit.. Con il terzo motivo, lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei principi che regolamentano la valutazione della prova, l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU (e il Giudice) nel giudizio di primo grado. Violazione degli artt. 3 e 4 DPR 181/2009. Omessa applicazione del D.M. 05.02.1992 e relativi allegati. Falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. Il Tribunale aveva abdicato al proprio ruolo di peritus peritorum, recependo le risultanze dell'elaborato peritale senza sottoporle a vaglio critico, del quale non vi era traccia in motivazione, se non con formule di stile quali “privo di vizi di carattere logico e connotato dall'applicazione di un percorso logico condiviso da questo giudicante”. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, invece, erano controvertibili. La misura della valutazione percentuale d'invalidità nella misura del 61% era incongrua, sia rispetto agli eventi sia rispetto a quanto diagnosticato dal competente organismo medico legale. 6
Nella sua relazione, il c.t.u. aveva formulato il seguente giudizio diagnostico: "Esiti di sublussazione acromion claveare sin in destrimane con distacco parcellare dell'apofisi coracoide della scapola;
Esiti apprezzabili di valida distorsione cervicale con esiti di nucleoplastica C6/C7; Esiti di lesione del tendine del capolungo e del capo breve del bicipite brachiale dx e piccola lesione inserzionale del tendine del sopraspinoso;
Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS cronico" e, applicando la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.P.R. 181/2009, IC1 = DB2 + DM3 + (IP4 - DB), aveva riconosciuto un'invalidità complessiva del 61%. La lettura dell'elaborato peritale imponeva la formulazione delle seguenti osservazioni, in contrasto con le conclusioni cui il c.t.u. era giunto, con motivazioni del tutto carenti ed erronee. In primo luogo, appariva opportuno effettuare una rimodulazione delle percentuali attribuibili alle diverse voci di danno. In particolare, circa l'evento vittimizzante del 16.06.1991, il c.t.u. riconduceva due distinti quadri patologici, di cui il secondo non in nesso causale con l'evento, che complessivamente raggiungevano una IP del 33%, un DB dell'8% e un DM del 5%. Relativamente alla valutazione dell'IP, sulla base della documentazione agli atti e del rilievo all'esame obiettivo, il dichiarava di ritenere più congrua una valutazione Parte_1 percentuale del 21%, in analogia alle voci 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) e 7009 (anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato) della Tabella di cui al D.M.
5.02.1992. Circa il danno morale, quantificato dal c.t.u. nella misura del 5%, non si ravvedevano gli estremi per una siffatta valutazione, posto che essa poteva essere liquidata solo se correttamente dedotta e adeguatamente provata, mentre nella fattispecie la valutazione di un danno morale nella misura del 5% non appariva corroborata da elementi tali che consentissero di fondare una adeguata dimostrazione del danno morale. Nella relazione esaminata, il consulente tecnico d'ufficio non aveva segnalato, quale effetto degli eventi traumatici, alcun elemento che potesse permettere di delineare i pregiudizi concreti tipizzanti il danno morale patiti e nessuna liquidazione può aver luogo con riferimento a tale componente di danno non patrimoniale. Circa l'evento traumatico del 22.09.2014, per cui il c.t.u. aveva riconosciuto una IP dell'11%, un DB del 5% ed un DM dell'l%, sulla base di quanto rilevato all'epoca e del riscontro obiettivo, dichiarava di ritenere più congrua una valutazione del 4% per il DB, in analogia alle voci 224 e 227 della Tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, per quanto atteneva il DB, del 3% per quanto attiene la IP e dello 0% per quanto attiene il DM. Considerazioni a parte meritava la diagnosi clinica - e non medico-legale, mancando infatti alcun riferimento ai criteri diagnostici stabiliti nel DSM-V – in relazione al "Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS", che lo stesso erroneamente era stato ricondotto ai due eventi verificati durante il servizio, attribuendogli una IP del 25%, un DB del 6% e un DM del 4%. Tale valutazione risultava inadeguata, oltre che carente sul piano della metodologia, nonché in contrasto con la criteriologia medico legale in tema di nesso di causalità, non potendo considerarsi l'insorgenza di suddetta patologia come conseguente ad un evento vissuto come stressante circa 20 anni prima. Considerato anche il vuoto documentale fino alla data del 09.11.2015 in cui veniva certificato per la prima volta un "disturbo post traumatico da stress", risultava difficile individuare nell'evento occorso il 22.09.2014 "il fatto essenziale alla completa slatentizzazione del DP TS", disturbo fino ad allora mai diagnosticato. Infine, il CTU dimostrava di non aver applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i fattori di servizio costituivano concausa efficiente e determinante di infermità o lesioni invalidanti, ogni qualvolta gli stessi avessero, in modo 7
prevalente rispetto ai fattori esterni al servizio, contribuito a determinarne l'effetto dannoso o, per meglio dire, in misura tale che ove tali fattori fossero mancanti l'effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato [ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. 1S, 24 novembre 2020, n. 12448]. Il servizio, pertanto, non doveva costituire solo l'occasione per l'insorgenza dell'infermità ma deve esercitare in concreto un'influenza giuridicamente rilevante, iscrivendosi nel momento genetico della stessa o del suo decorso evolutivo. Pertanto, la percentuale di invalidità complessiva (IC) da riconoscere a seguito degli eventi vittimizzanti del 16.06.1991 e 22.09.2014, applicando la formula IC = DB + DM + (IP
- DB) prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del d.P.R. 181/2009, non poteva che essere la seguente: IC = 11% + (23% - 11%) = 23%. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, riconoscendo una percentuale di invalidità complessiva in misura massima pari al 23%. Per effetto dell'accoglimento del gravame, formulava domanda restitutoria di quanto eventualmente corrisposto nelle more dall'Amministrazione all'odierno appellato, anche a titolo di spese di lite, costituendo indebito oggettivo, da restituire. Rassegnava le seguenti conclusioni: “in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della gravata pronuncia, dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado RG 764/21; in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della gravata pronuncia, rigettare integralmente il ricorso di primo grado RG 764/21 in quanto infondato in fatto e diritto;
in estremo subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello e in riforma della gravata pronuncia, rideterminare la misura dell'invalidità complessiva patita da parte appellata nella misura massima del 23%; per il caso di accoglimento dei precedenti motivi di appello, condannare l'appellato a restituire all'appellante quanto corrisposto, anche a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3.2. Costituitosi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Quanto al primo motivo, con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver presentato per la prima volta al giudice di prime cure una perizia medico-legale di parte, non mettendone a conoscenza l'Amministrazione durante la fase procedimentale, osservava che non risultava oggetto di alcuna previsione normativa che l'odierno appellato fosse tenuto a metterne a conoscenza l'Amministrazione e il deposito della perizia di parte soltanto nella fase giudiziale, non costituiva istanza nuova, bensì un parere medico-legale che rafforzava quanto dedotto nel ricorso introduttivo La dedotta erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 4 del dpr n.181/2009, e dell'art.6, della l.206/04 – manifesta illogicità – motivazione carente, insufficiente e perplessa, di cui al secondo motivo di appello era infondata, in quanto basata su un criterio isolato della Suprema Corte (sentenza n.11101/2020), superato dai successivi principi statuiti dalla Cass. sez. unite, ex multis Civile Sent. Sez. Unite nn.6214,6215,6216, 6217 del 24.02.2022), intervenute per dirimere un orientamento discordante ed isolato della stessa i quali si discostano da quest'ultima e, fatto proprio, dal G.L. di prime cure. Le Sez. Unite della Cassazione, con le sopracitate ordinanze, non condividevano l'opzione ermeneutica proposta con la cit. sentenza n.11101/2020, e tali principi erano stati applicati dal giudice di prime cure, uniformandosi all'orientamento consolidato dei vari giudici di merito, tra le quali anche quello di codesta Corte (844/2017 pubblicata il 27.12.2017). L'erronea interpretazione fatta dal con l'appello de quo, che reiterava quanto Parte_1 affermato dal sopracitato orientamento discordante, si fondava sul fatto che l'art. 4 non si applicherebbe in caso di invalidità ancora da liquidare, con la conseguenza che andrebbe riconosciuto soltanto il danno biologico ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006 e l'invalidità permanente determinata con i criteri di cui all'art. 3 d.P.R. n.181/2009. 8
Tale assunto, però, trascurava non solo che la premessa di cui al D.P.R. n. 181/2009 era chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione anche ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, della Legge n.206/2004 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto valeva la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 181/2009. La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 portava a ritenere che con il primo comma si fosse inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo D.P.R. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L. 206/2004; il comma 2 ne ribadiva l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della L. 206/2004 (norma rispetto alla quale era proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale), laddove stabiliva che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non poteva che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedevano il rilievo del danno non patrimoniale, si applicavano anche alle indennità già liquidate e non solo ad esse. L'inclusione, oltre ai casi di revisione, anche di quelli di prima valutazione era emblematica dell'intento del legislatore di non operare alcuna differenziazione. Alla normativa di cui al D.P.R. andava assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione di cui al citato art. 6 della L. n.206/2004, e portata interpretativa per la sua applicazione. Doveva quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n.11101/2020, che l'accertamento dell'invalidità doveva tener conto del danno morale e doveva avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009. La CMO di Messina nel procedere a valutare lo stato invalidante dell'odierno appellato aveva omesso di indicare il criterio medico-legale adottato per giungere a stabilire l'invalidità complessiva, fatto per nulla scontato, stante la vexata quaestio in materia di quantificazione e percentualizzazione del danno riportato dalla Vittime del dovere e soggetti ed esse equiparati. Infondato era il terzo motivo con cui era stata affermata l'erronea violazione dell'art.116 c.p.c. e dei principi che regolamentavano la valutazione della prova. Conclusioni della c.t.u. e del G.L. di prime cure razionali e logiche. Erronea violazione degli artt. 3 e 4 del DPR 181/09. Erronea omessa applicazione del D.M. 05.02.1992 e relativi allegati. Falsa applicazione dell'art.2059 Il Tribunale aveva valutato in maniera razionale e logica l'iter seguito dal c.t.u., anche e soprattutto sulla scorta di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa allegata agli atti. Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio fossero state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., avrebbe dovuto spiegare le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione» (Cass. n. 11917 del 2021). Nel caso di specie, l'appellante fino alle note conclusive non aveva mai eccepito o avanzato eccezioni alle risultanze della c.t.u., avendole proposte solo nell'odierno appello. Se pur le confutazioni potevano essere sollevate anche per la prima volta in appello, risultava altrettanto vero che le critiche alla perizia disposta dal Tribunale erano ammissibili solo se basate su letteratura scientifica e precedenti giurisprudenziali di segno contrario. (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020), mentre non erano stati evidenziati errori 9
diagnostici, deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate inficianti le valutazioni medico legali cristallizzate nella perizia d'ufficio, risolvendosi, a ben vedere, in una generica e non provata manifestazione difensiva di dissenso. Inoltre, in merito alla mancata prova del danno morale, il c.t.u. nel valutare il predetto danno si era avvalso di apposita documentazione e lo aveva valutato in base alla gravità dell'evento, alla particolarità dello stesso, all'età dello stesso, nonché alle lesioni fisiche subite, e tutt'oggi risultava in cura. La percentuale del danno morale veniva calcolata dalla c.t.u. conformandosi al caso di specie: menomazione subita, ai controlli cui ancor oggi l'odierno appellato doveva sottoporsi e, infine, all'età del medesimo;
età in cui si doveva tener, conto oltre che dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, anche della lesione della dignità della persona. Da ultimo, con riguardo alla domanda restitutoria, osservava che parte appellata e il difensore non avevano ricevuto alcun emolumento da parte del . Parte_1 Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo di appello, con il quale il ha chiesto dichiararsi Parte_1 l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando che l'azione era inammissibile, per difetto di interesse, atteso che il ricorrente aveva allegato al ricorso una perizia medico legale di parte, mai portata a conoscenza dell'Amministrazione nella fase procedimentale. Faceva da ciò conseguire che il ricorrente non avrebbe potuto dolersi di una decisione dell'Amministrazione rappresentando per la prima volta al giudice elementi che mai aveva portato a conoscenza dell'Amministrazione e che, di fatto, finivano per sostanziare un'istanza del tutto nuova, mai prima sottoposta all'Amministrazione. Il motivo è infondato, posto che l'interesse del ricorrente deve essere identificato nel riconoscimento a conseguire le prestazioni richieste con la domanda amministrativa, che è il medesimo interesse del quale, in caso di provvedimento non satisfattivo, viene chiesto in via giudiziale il riconoscimento, mercé la domanda di accertamento e le consequenziali statuizione di condanna. Si ripete, in caso di provvedimento amministrativo non satisfattivo permane l'interesse in capo al richiedente dell'accertamento della medesima pretesa in via giudiziale e, pertanto, il ricorso era ammissibile. Inoltre, non sussistendo alcun divieto normativo, non sussistono indici sistematici che determinino a ritenere preclusa al ricorrente l'allegazione, al ricorso introduttivo del giudizio, di una consulenza tecnica di parte, che altro non è che un allegazione difensiva a contenuto tecnico, a suffragio degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda. Non è dato comprendere le ragioni per le quali siffatta allegazione, ammissibile in tutti i giudizi e sottoposta al contraddittorio delle parti, dovrebbe ritenersi caducativa dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, determinando l'invocata inammissibilità del ricorso. Parimenti, non è dato cogliere la sostanza del dedotto vizio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 10
L'oggetto della domanda è individuato dal petitum e dalla causa petendi poste a fondamento del ricorso ed è su questo che il giudice è tenuto a pronunciare in applicazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.. Nessuna esorbitanza, rispetto al petitum rassegnato in ricorso, l'appellante ha individuato nella pronuncia qui appellata, che, peraltro, ha fondato la propria decisione non sulla c.t.p., comunque sottoposta alla cognizione del giudice ed al contraddittorio delle parti, bensì sulle risultanze della c.t.u..
5. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 e dell'art. 6 L. 206/2004 e l'illegittimità della rivalutazione dell'invalidità complessiva, richiamando il principio affermato da Cass. Civ., sez. III, ord. n. 11101 del 2020. Nel caso di specie, il beneficio della speciale elargizione era stato concesso nel 2010 e trovava applicazione l'art. 3 D.P.R. 181/2009 e, pertanto, nella base di calcolo non andava ricompreso il danno biologico né il danno morale, rilevando esclusivamente il parametro del grado di invalidità permanente. Osserva la Corte che l'opzione interpretativa posta a fondamento dell'appello è stata disattesa dal pronunciamento di Cass. civ sez. un., 24/02/2022, n. 6214, secondo cui:
“All'art. 6, comma 1, L. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009”. La pronuncia è stata resa in una fattispecie analoga alla presente, in cui il primo giudice aveva quantificato il grado d'invalidità nella misura del 63%, in applicazione dell'art. 6 L. 206/2004 e dell'art. 2 D.P.R. 181/2009 comprendenti il danno biologico e morale, con statuizione criticata dal appellante e la Corte di Appello aveva affermato Parte_1 l'infondatezza del motivo di gravame con cui il aveva affermato l'applicazione del Parte_1
D.P.R. 181/2009 alle sole ipotesi di liquidazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La questione controversa sottoposta al vaglio delle SS.UU. era proprio quella relativa
“ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, v. infra) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009”. L'ordinanza interlocutoria n. 8004/2021 del 22.03/2021, con cui era stata disposta la trasmissione del ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, confutava espressamente l'ordinanza n. 11101/2020 della Terza Sezione, che è proprio la pronuncia che il qui appellante ha posto a Parte_1 fondamento della proprie doglianze e che le SS.UU., in motivazione, hanno espressamente dichiarato dover essere disattesa: “Deve quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n. 11101/2020 che, per i fini che qui interessano, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, artt. 3 e 4. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole - n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale (anche da qui la successiva genesi del D.P.R. n. 181 del 2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla L. n. 206 del 2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5”. 11
5.1. Le SS.UU., dopo l'accurata ricostruzione delle norme regolatrici della materia ed aver delineato l'ambito di riferimento del D.P.R. n. 181 del 2009, evidenziava che l'art. 1 individuava come danno biologico "la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"; come danno morale "il pregiudizio non patrimoniale costituto dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato". Ai sensi dell'art. 2 medesimo D.P.R., la valutazione della percentuale di invalidità di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale ("la valutazione della percentuale d'invalidità (...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale")”. Così individuava le “norme direttamente rilevanti in causa:
- l'art. 3, rubricato "Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente" dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato "Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale" stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139,comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB)”. Affermava, quindi: “8.21. Dal contenuto delle indicate disposizioni risulta immediatamente l'infondatezza della tesi difensiva del secondo cui la liquidazione Parte_1 effettuata ai sensi dell'art. 3 terrebbe già conto del danno morale. La liquidazione dell'art. 3 considera, infatti, come testualmente dispone la norma, la sola riduzione della capacità lavorativa, mentre il danno biologico ed il danno morale vengono autonomamente valutati soltanto dall'art. 4, in aggiunta alla riduzione della capacità lavorativa valutata ex art. 3; nel computo finale il danno morale, poi, si aggiunge al danno biologico ed all'eventuale differenziale in aumento della riduzione della capacità lavorativa. L'art. 4, dunque, si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso. 12
8.22. In realtà, tanto il suddetto art. 4 quanto il precedente art. 2 riferiscono la percentuale unica di invalidità - o invalidità complessiva - alla valutazione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 norma relativa alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa previgente. Di qui la tesi del , secondo cui l'art. 4 non si applicherebbe in caso di invalidità Parte_1 ancora da liquidare, con la conseguenza che andrebbe riconosciuto soltanto il danno biologico ai sensi del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 e l'invalidità permanente determinata con i criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, art.
3. La tesi, però, trascura di considerare non solo che la premessa di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione anche ai fini dell'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la previsione di cui al medesimo D.P.R. n. 181 del 2009, art. 6, comma 1. Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: "1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli artt. 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6,comma 1, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti (...)". La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il comma 1 si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dal medesimo D.P.R. n. 181 del 2009, art. 4 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche la L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, (norma rispetto alla quale è proprio il D.P.R. n. 181 del 2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che: "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale" non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano anche alle indennità già liquidate e non solo ad esse.
8.23. Una diversa interpretazione, oltre a risultare distonica rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime qualificate, esporrebbe il sistema delineato dalla L. n. 206 del 2004, fonte normativa di rango primario, e dalle disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, che hanno contenuto applicativo della prima e della quale costituiscono specificazione, ad insuperabili rilievi di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario-assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data. E', quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009 cit. sia identico a quello 13
di chi lo abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre fare applicazione della formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo D.P.R. …” .
“ …
8.26. Deve quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n. 11101/2020 che, per i fini che qui interessano, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, artt. 3 e 4. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole - n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale (anche da qui la successiva genesi del D.P.R. n. 181 del 2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla L. n. 206 del 2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5. 8.27. Per quanto sopra evidenziato, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica secondo la quale la L. n. 206 del 2004, art. 6 si rivolga solo ad una ristretta platea di destinatari essendo intesa solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo ed equiparate riconosciute tali in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004, allo scopo di porle al riparo dal fenomeno inflattivo, attraverso un meccanismo di riequilibrio - determinato dalla comparazione di percentuali di invalidità permanenti calcolate attraverso l'utilizzo di criteri di computo differenti - che tenga conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico, oltre che del riconoscimento del danno biologico e morale”. I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, che hanno disatteso la soluzione interpretativa posta dal a fondamento del secondo motivo di appello, ne Parte_1 impongono il rigetto.
6. Con il terzo motivo, il ha lamentato la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei Parte_1 principi che regolamentano la valutazione della prova, dolendosi dell'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., recepite in sentenza. Il motivo è infondato sotto tutti i plurimi motivi nei quali è stato articolato. Infondata è la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe “abdicato al proprio ruolo di peritus peritorum, recependo le risultanze dell'elaborato peritale senza minimamente sottoporle a vaglio critico, del quale non vi è traccia in motivazione (se non con formule di stile quali “privo di vizi di carattere logico e connotato dall'applicazione di un percorso logico condiviso da questo giudicante”). Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado non è dato cogliere quali fossero le criticità che il giudice avrebbe omesso di esaminare, quali fossero i vizi di carattere logico di cui il Tribunale aveva affermato l'insussistenza, né in cosa si sarebbe sostanziata l'abdicazione del giudice al ruolo quale peritus peritorum. La doglianza, dunque, non risulta corredata da elementi illustrativi, che ne consentano l'apprezzamento Nel prosieguo, il ha affermato che la valutazione percentuale d'invalidità nella Parte_1 misura del 61% era assolutamente incongrua, sia rispetto agli eventi che si sono verificati sia rispetto a quanto diagnosticato dal competente organismo medico legale, affermando che appariva “opportuno effettuare una rimodulazione delle percentuali attribuibili alle diverse voci di danno” e, dopo aver riportato le conclusioni del c.t.u., ha affermato: “il
appellante ritiene più congrua una valutazione percentuale del 21%, in analogia Parte_1 alle voci 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) e 7009 (anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato) della Tabella di cui al D.M. 5.02.1992”.
“Circa l'evento traumatico del 22.09.2014, per cui il CTU riconosce una IP dell' 11%, un DB del 5% ed un DM dell'l%, sulla base di quanto rilevato all'epoca e del riscontro 14
obiettivo del CTU, si ritiene più congrua una valutazione del 4% per il DB, in analogia alle voci 224 e 227 della Tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, per quanto attiene il DB, del 3% per quanto attiene la IP e dello 0% per quanto attiene il DM”. Le affermazioni sopra riportate, pur contrastando le conclusioni del c.t.u., non ne illustrano le ragioni. Non è stata in alcun modo esplicitata la dedotta incongruenza rispetto agli eventi che si sono verificati, osservandosi parimenti che le determinazioni assunte dal competente organismo medico legale non costituiscono parametro insindacabile ed intangibile rispetto al quale il c.t.u. avrebbe dovuto operare una comparazione/allineamento, anzi la materia controversa è proprio costituita dall'opposizione con cui il ricorrente ha avversato le conclusioni cui era giunto il competente organismo medico legale. Nell'offrire la valutazione percentuale che il riteneva più congrua, è stata Parte_1 omessa ogni indicazione di eventuali errori commessi dal c.t.u. nell'operare la diversa valutazione percentuale, sì che quello espresso dal si sostanzia in un mero Parte_1 dissenso diagnostico, cioè un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, irrilevante ai fini dell'invocata riforma della sentenza. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004). L'appellante non ha individuato omissioni e/o errori di qualsivoglia natura che avrebbero inficiato una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223)..
7. Il ha avversato l'operato del c.t.u. anche nella parte in cui aveva affermato Parte_1 sussistente un “Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS", erroneamente ricondotto ai due eventi verificatisi durante il servizio, attribuendo una IP del 25%, un DB del 6% e un DM del 4%. Ha affermato che tale valutazione era inadeguata, oltre che carente sul piano della metodologia, nonché in contrasto con la criteriologia medico legale in tema di nesso di causalità, non potendo considerarsi l'insorgenza di suddetta patologia come conseguente ad un evento vissuto come stressante circa 20 anni prima. Sul punto va richiamato quanto risultante dalla c.t.u.: “Il 09/11/2015 Specialista neurologo attestava “Disturbo post traumatico da stress”. (copia in atti). Attestazione psichiatrica del CSM di RC del 09/07/2016 con applicazione di MMPI-1 e 2 “PANDA”:
“Disturbo post traumatico da stress cronico”. (Copia in atti). Ulteriori 2 attestazioni del CSM, del 18/10/16 e 02/05/17 per “Disturbo post traumatico da stress cronico”. Riformato per tale patologia”. A seguito dell'esame obiettivo il c.t.u. ha riportato: “Sistema neuro - psichico. Ipotonotrofia del tibiale surale a dx. Incapace di sollevarsi sulle punte con il piede dx che mostra debolezza dell'ELA. Tono dell'umore depresso, rivive con compartecipazione somatica (orripilazione apprezzabile alle braccia, incremento della frequenza cardiaca), gli eventi di servizio che hanno determinato il disturbo umorale. Questo è improntato in senso 15
ansioso-depressivo con convinzione di non riuscire a superare le difficoltà che man mano si presentano. Insonnia, alterazioni dei ritmici veglia-sonno”. Sul punto ha rassegnato la seguente diagnosi: DISTURBO DEPRESSIVO REATTIVO CRONICIZZATO QUALE EVOLUZIONE DI DPTS CRONICO”. Ha esposto: “Il 22/09/2014 c/o il C.A.R.A. Di , nel sedare tentativi di scontri Per_1 interraziali tra gli Ospiti, intervenendo fisicamente nel separare i contendenti, riportava:
“Lesione del bicipite brachiale destro con interessamento del capo lungo e del capo breve, con versamento peritendineo ed ematoma infrafasciale”. Lesioni che oggi, stabilizzatesi, si manifestano con i seguenti esiti: Esiti di lesione del tendine del capolungo e del capo breve bicipite brachiale dx e piccola lesione insersionale del tendine del sopraspinoso. Evento, quest'ultimo che slatentizzò una condizione di disaggio personale e psichico, già in qualche modo emerso in concomitanza dei fatti del Giugno 1991 e direttamente riferito a tale evento, divenendo di entità tale da obbligare il a chiedere aiuto a Strutture CP_1 Specialistiche Psichiatriche (attestazioni riportate in anamnesi) che posero diagnosi, il 09/11/2015, di ““Disturbo post traumatico da stress (DPTS)” traendo in cura il Periziando. Disturbo che andò cronicizzandosi evolvendo verso un “Disturbo depressivo reattivo cronicizzato” che lo condusse verso il Giudizio di “Permanentemente NON idoneo al servizio di Istituto in tutti i ruoli della Polizia di Stato...(omissis)...” del 31/05/2017. Disturbo ancora apprezzabile oggi al colloquio e che, anche se di entità moderata, è pur sempre identificabile in un: Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di dpts cronico. A pag. 13 della relazione peritale aggiungeva: “Considerazioni particolari vanno fatte per la patologia:
4. Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS cronico. Patologia a causa della quale venne riconosciuto “Permanentemente non Idoneo al Servizio” in data 31/05/2017 ma che era già stata evidenziata in controlli precedenti: Mod BL/S n° 508 del 24/02/10: “Sindrome ansioso-depressiva con tratti ossessivi” ed inoltre già terapeutizzata in ambiente “civile” dal 09/11/2015, meno di un anno dall'ultimo evento traumatico, come “Disturbo post traumatico da stress” che appariva sovrapporsi ed aggravare la preesistente “Sindrome ansioso-depressiva con tratti ossessivi” che, quindi, assumeva chiaro significato di substrato psico-caratteriale in grado di sostenere ed amplificare sintomatologicamente il successivo DPTS che fu riconosciuto, in seguito, dalla stessa CMO di Messina che riconosceva Non Idoneo il Periziando per una patologia secondaria, reattiva (Disturbo depressivo reattivo cronicizzato) riconoscendo ai due eventi trattati valore almeno concausalmente efficiente a far virare una preesistenza in una nuova espressione patologica psichica. Il Disturbo depressivo reattivo cronicizzato è quindi da ricondurre sia all'evento di Servizio del 16/06/91 che a quello del 22/09/2014 rappresentando quest'ultimo fatto essenziale alla completa slatentizzazione del DPTS da quel momento in poi sempre diagnosticato sino alla Riforma. Pertanto, la manifestazione “Disturbo post traumatico da stress” (DPTS) è da considerarsi Malattia dipendente da causa di Servizio e, quindi, ascrivibile ai sensi del DPR 834/81 alla VIII cat tab A per coincidenza con la voce 24 della stessa a decorrere verosimilmente al 01/01/2015 cioè, successivamente ai fatti del . Pt_4 Per_1 Derivando la forma psicopatologica da due distinti eventi traumatici, in cui è possibile ravvedere chiari elementi di rischio quoad valetitudinem se non quoad vitam per il Sig.
possibile riconoscere questi, anche per tal'ultima manifestazione patologica, come CP_1
“Vittima del dovere” e pertanto valutare la patologia (4) ai sensi del DPR 181/09. Come in precedenza indicato la patologia (4) è da ascriversi alla VIII cat. Tab A DPR 834/81 che, ai sensi dell'allegato 1 DPR 181/09, è da quantificarsi tra il 21% ed il 30% ai fini 16
dell'Invalidità Permanente (IP) potendole assegnare, in considerazioni delle sue manifestazioni attuali, un valore di IP = 25% che appare congruo e coincidente con quanto indicato dalla tabella ex DM 05/02/92 che con il cod.2205 = “Sindrome depressiva endoreattiva media” contempla una Invalidità del 25%. Le tabelle ex art.13 DL 38/2000, ai fini del Danno Biologico (DB), assegnano un valore di DB= “fino a 6%” alla patologia Cod.180- “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”. E' possibile assegnare alla forma manifestata dal Marchi il massimo del range indicato, DB= 6%”. Il dettaglio con cui il c.t.u. ha esposto le proprie valutazioni, richiamando il Mod BL/S n° 508 del 24/02/10: “Sindrome ansioso-depressiva con tratti ossessivi”, non consente di poter apprezzare il lamentato vuoto documentale fino alla data del 09.11.2015, né può essere ignorato che il c.t.u. ha individuato nell'occorso del 22/09/2014 il fatto essenziale alla completa slatentizzazione del DPTS da quel momento in poi sempre diagnosticato sino alla Riforma”. Proprio le considerazioni esposte dimostrano come correttamente, in ciò non resistito da prova contraria non offerta dal , gli eventi occorsi abbiano espletato un'influenza Parte_1 ben rilevante, collocandosi nel momento genetico della patologia e della successiva slatentizzazione, giacché trattavasi di fatti che avevano esposto il ricorrente a rischio quoad valetitudinem se non quoad vitam. A fronte di una tale evidenza, invero, difficilmente contestabile, il non ha Parte_1 neanche accennato ad una qualsivoglia possibile prospettazione alternativa idonea a recidere il nesso causale individuato dal c.t.u.. Il dettaglio e la coerenza logica risultante dall'elaborato peritale non consentono di poter ritenere fondati i rilievi articolati dell'appellante, evidenziato altresì che il c.t.u. ha compiutamente indicato le tabelle di riferimento e che sul punto nessuna specifica contestazione ha articolato l'appellante.
8. Infondata è pure l'ulteriore doglianza articolata dal , secondo cui non Parte_1 sussistevano gli estremi per il riconoscimento del danno morale, in quanto esso non era stato adeguatamente provato, non costituendo esso un danno in re ipsa. Incontroverso che il danno morale non sia un danno in re ipsa, deve essere posto in rilievo che “In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa …”. (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164). Non può esser revocata in dubbio - stante la gravità degli eventi occorsi e le conseguenze derivatene, fra cui un Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS cronico - che un processo logico, fondato sulle massime di esperienza, ben possa integrare la prova presuntiva richiesta. 17
Come affermato dalla Suprema Corte, nella motivazione della sentenza da ultimo citata: “La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante”. Siffatta regola esplica la sua ben significativa valenza in fattispecie come quella del danno morale, in cui “considerata la dimensione eminentemente soggettiva” “alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico- relazionali, per così dire, ordinarie. Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”. Come segnalato dal c.t.u. la dinamica dell'evento del 16.06.1991, l'essere stato fatto segno da colpi di arma da fuoco, essere coinvolto in un sinistro stradale con la volante che conduceva e riportare lesioni fu sicuramente evento capace di aver determinato, nel Periziando un perdurante turbamento del suo stato d'animo. Le regole di ordinaria esperienza impediscono di poter dissentire da siffatte conclusioni, Il medesimo iter valutativo è stato seguito dal c.t.u. per le conseguenze derivate dall'evento del 22/09/2014 c/o il C.A.R.A. di . Per_1 Non può, pertanto, esser disconosciuta la sussistenza del danno morale.
In esito a tutte le considerazioni esposte, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, della spese di questo grado di giudizio, liquidate -valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la già avvenuta risoluzione, da parte del giudice di legittimità, dei contrasti interpretativi preesistenti, in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 18
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024 ex multis).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Ministro p.t., nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 2014/2023emessa dal Controparte_1 Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 02/12/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 11/2024 R.G.L., vertente TRA
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF. , presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965-811224, pec Email_1 appellante CONTRO
, Ispettore in quiescenza, nato Controparte_1 Controparte_2
a Reggio Calabria il 10.05.1961, CF rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 Giuseppe Martino, CF , presso il cui studio sito in Archi di Reggio C.F._2 Calabria, alla Via Vecchia Provinciale, n. 26, è elettivamente domiciliato appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 16.03.2021 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
, Ispettore Capo della Polizia di Stato, opponeva il Decreto prot. Controparte_1 n.559/C/70307/SG del 04.06.2019, notificato a mezzo pec il 20.12.2019 dal
[...]
, e il Decreto prot. n. 559/C/70307/SG del 22.03.2017, notificato il 16.06.2017 Parte_1 dalla Prefettura di Reggio Calabria, avente ad oggetto “Concessione dei benefici previsti dalla Legge n.466/80 e succ. modif. ed integr., Legge n.302/90 e succ. modif. ed integr., Legge 206/2004 e succ. modif. e integr., Legge n.266/2005 art, 1, comma 563 e succ. modif. e integr., Legge 222/2007, Legge Finanziaria del 2008”. Esponeva che, a seguito di conflitto a fuoco avvenuto il 16.06.1991, aveva subito le seguenti lesioni: “Sublussazione acromion claveare sx., colpo di frusta cervicale, contusioni multiple, trauma cranico”, cui aveva fatto seguito istanza in data 22.02.2008 con la quale erano stati richiesti i benefici quale “Vittima del dovere”. Con P.V. Mod. BL/G n° 253 del 01.02.2010, la CMO di Messina aveva riconosciuto il nesso causale delle lesioni subite, riscontrandolo affetto da: “Esiti di lussazione claveare sx con distacco marginale a livello dell'apofisicoracoide della scapola, pregresso colpo di frusta rachide cervicale e pregresso trauma cranico”, quantificandole, con riferimento alla capacità lavorativ,a nella percentuale invalidante del 21%.” e il Ministero dell'Interno con Decreto prot. 2
n. 559/C/70307/SG del 14.05.2010 gli aveva attribuito lo status di “Vittima del Dovere” concedendo i relativi benefici economici. In data 02.10.2013 aveva chiesto l'aggravamento delle succitate infermità in quanto affetto da: “Disfunzione del rachide con cervicobrachialgie, Lussazione recidivante di spalla sx. con limitazione funzionale e articolare”, istanza rigettata dal con Parte_1 Decreto n. 559/C/70307/SG del 22.03.2017, notificato il 16.06.2017. Nelle more della richiesta di aggravamento, aveva presentato, in data 05.12.2015, altra istanza per attribuzione dello status “Vittima del dovere” a seguito ad altro infortunio occorso il 22.09.2014, per il quale la CMO di Messina aveva giudicato il ricorrente
“Permanentemente non idoneo al servizio d'istituto in tutti i ruoli della Polizia di Stato in modo assoluto “perché affetto da “Disturbo depressivo reattivo cronicizzato” e con verbale mod. BL/G n.481 del 23.01.2019, gli era stata riconosciuta un percentuale invalidante del 3% per “Esiti di lesione del bicipite brachiale destro in atto a lieve incidenza funzionale”. La CMO di Messina, applicando la Formula di LL e la , Parte_2 aveva cumulato l'invalidità del primo evento (21%) con l'invalidità del secondo evento (3%) e con decreto n. 559/C/70307/SG del 4.06.2019, notificato tramite pec il 20.12.2019, aveva riconosciuto una nuova percentuale invalidante pari al 23.5%, con relativa concessione degli ulteriori benefici. Il ricorrente eccepiva, nel merito, l'erronea valutazione della percentuale invalidante, ai sensi del DPR 243/06 e dell'art. 3 e 4 del DPR 181/09 e la mancata applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 510/99 e l'applicazione ex art. 5, comma 2, del D.M. n. 198/2003 e dell'art. 1, comma 5, L. 302/1990. Alla luce del calcolo effettuato, la percentuale invalidante era del 63% e sussistevano i presupposti per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, L. 407/98 (assegno vitalizio), e all'art. 5, comma 3, L. 206/2004 (speciale assegno vitalizio) nonché il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, L. 407/98, così come implementato dall'art. 4, comma 238 L. 350/2003 (Legge finanziaria del 2004). Chiedeva la rideterminazione della speciale elargizione nella misura del 63% sulla scorta dell'intervenuto aggravamento;
il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa pari ai 4/5, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L.302/90, con attribuzione dei relativi benefici economici corrispondenti all'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere e ai soggetti equiparati, nella misura originaria di € 258,53 a decorrere dall'11.12.1998 fino al 31.12.2003 e incrementato nella misura di € 500,00 a decorrere dall'1.01.2004 a tutt'oggi, ai sensi dell'art. 4 comma 238 L. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), nonché allo speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere e ai soggetti equiparati dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), a decorrere dall'1.01.2008. Costituitosi, il eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del Parte_1 ricorso in fatto e in diritto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 2014/2023, pubblicata il 02/12/2023, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Parte_1 resistente, in persona del alla corresponsione: CP_3 a) della speciale elargizione di cui all'art. 1, l. 302/90, tenendo conto dell'invalidità complessiva pari al 61% con decorrenza dal 31.5.2017; b) dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. 3
b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238 della l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.02.2010; c) dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art.5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 01.02.2010. Condanna il resistente, in persona del p.t., al pagamento delle Parte_1 CP_3 spese di lite, nella misura di 2/3, che si liquidano in € 6.150,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente”. Parte_1 Osservava che il thema decidendum atteneva alla rivalutazione, in ragione dell'invocata applicazione del DPR 181/2009, della percentuale di invalidità complessiva da cui era affetto il ricorrente a seguito dei sinistri verificatisi in data 16.06.1991 e 22.09.2014 e riconosciuta nella misura, rispettivamente del 21% con P.V. Mod. BL/G n° 253 del 01.02.2010 e del 3% con decreto n. 559/C/70307/SG del 4.06.2019. Nella specie, nessun dubbio sussisteva in ordine allo status di vittima del dovere, già riconosciuto dal e quanto all'applicazione del DPR 181/2009 riportava il Parte_1 pronunciamento della Suprema Corte SS.UU. Sezioni Unite della Suprema Corte e, chiarita la portata applicativa del DPR 181/2009 e l'estensibilità anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore nei limiti della rivalutazione della percentuale di invalidità che tenesse conto anche del danno morale soggettivo, osservava che era stata espletata c.t.u. al fine di rideterminare la percentuale di invalidità complessiva da cui era affetto il ricorrente. Alla luce del richiamo agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 indicato nei quisiti posti al c.t.u., dall'elaborato peritale, privo di vizi di carattere logico e connotato dall'applicazione di un percorso logico condiviso, era emerso come la percentuale di invalidità complessiva dovesse essere rideterminata, rispetto a quella prevista dal , nella misura del 61% Parte_1 con decorrenza dal 31.5.2017 Dall'elaborato peritale era emerso che per il primo evento traumatico patito dal ricorrente sussisteva una IC pari al 38% con decorrenza 01.02.2010, diversamente dal secondo evento lesivo per il quale la percentuale di IC ammontava al 25% a far data dal 23.01.2019. Infine, il disturbo depressivo reattivo cronicizzato derivante dal disturbo post traumatico da stress determinava la presenza di una IC calcolata dal c.t.u. nella misura del 29% decorrente dal 31.05.2017. Meritava, dunque, accoglimento la domanda di condanna del alla Parte_1 corresponsione della speciale elargizione calcolata sulla percentuale di invalidità pari al 61%, a decorrere dal 31.5.2017; nonché dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238, l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004); nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), questi ultimi a decorrere dal 01.02.2010. In applicazione del principio di soccombenza parziale, le spese di lite andavano poste a carico del nella misura di 2/3 e compensate per 1/3. Parte_1
3. Il giudizio in grado di appello. 3.1. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Parte_1 4
Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Reiterazione dell'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di vittima del dovere sulla scorta di una percentuale di invalidità pari al 63%, producendo una perizia medico legale di parte, che non era mai stata portata a conoscenza dell'Amministrazione nella fase procedimentale. Sotto tale profilo l'azione era inammissibile, per difetto di interesse, atteso che il ricorrente non poteva dolersi di una decisione dell'Amministrazione che reputava illegittima, rappresentando per la prima volta al Giudice elementi di fatto che mai aveva portato a conoscenza dell'Amministrazione e che, di fatto, finivano per sostanziare un'istanza del tutto nuova, mai prima sottoposta all'Amministrazione. Chiedeva, pertanto, dichiarare inammissibile l'originario ricorso di primo grado. Con il secondo motivo lamentava la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 e dell'art. 6 L. 206/2004. Illegittimità della rivalutazione dell'invalidità complessiva. La quantificazione dell'invalidità permanente era stata effettuata dalla C.M.O. di Messina ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 243/2006, scegliendo il valore maggiormente favorevole tra quello dell'invalidità permanente (I.P.), determinato attingendo dalle tabelle di cui al decreto del Ministero della Sanità 05.02.1992 e quello del danno biologico, mutuato dalle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2000. L'organo tecnico aveva legittimamente applicato una specifica disposizione (art. 5) del Regolamento di attuazione L. 266/2005, che non prevedeva alcuna possibilità di rivalutazione dell'invalidità permanente, anche a seguito di aggravamento fisico. Ai sensi dell'art. 1 L. 302/1990, si procedeva alla liquidazione in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale (...)” e ai sensi della L. n. 407/98, secondo cui “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni (...) subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (...) è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile (...)”. L'art. 1 L. 466/1980 richiedeva espressamente un nesso eziologico diretto tra le infermità/lesioni e l'evento dalle quali verosimilmente le prime erano scaturite. Il quadro normativo nella materia era stato completato, poi, da diverse fonti regolamentari. Il d.P.R. n. 510 del 1999 aveva stabilito i criteri di valutazione rientranti nell'esclusiva competenza della Commissione medica ospedaliera.Con il d.P.R. n. 243 del 2006 erano stati indicati ulteriori criteri concernenti la “Percentualizzazione della invalidità permanente” e all'art. 3 del D.P.R. 181/2009 erano stati indicati i “(…) criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente (…)” ed all'art. 4, quelli concernenti i “(…) criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale (…)”. In definitiva, l'Amministrazione aveva escluso l'indennizzabilità del danno morale, ritenendo non applicabile l'art. 4 D.P.R. 181/2009, che aveva previsto i presupposti per il ricalcolo dei benefici, comprensivi del danno biologico e morale, ma limitatamente a quelli già erogati anteriormente al 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della L. 206/2004. Per quanto concerneva i benefici ancora non liquidati né riconosciuti, l'art. 3 dettava i nuovi criteri di calcolo applicabili e individua, quale parametro di base, l'invalidità permanente (IP), non prevedendo il danno morale. Ne era conseguito un differenziato regime normativo: da una parte, l'art. 3 applicabile ai nuovi indennizzi;
dall'altra, l'art. 4 relativo all'aggiornamento dei benefici già liquidati. Nel caso di specie, il beneficio della speciale elargizione era stato concesso nel 2010, cosicché trova applicazione il disposto dell'art. 3, d.P.R. n. 181 del 2009. 5
Pertanto, nella base di calcolo non andava ricompreso il danno biologico né il danno morale, rilevando esclusivamente il parametro del grado di invalidità permanente. Né era ravvisabile una disparità di trattamento, poiché “la ragione fondativa del diverso criterio di liquidazione deve … individuarsi nel diverso valore economico della prestazione liquidata a favore dei beneficiari, secondo che siano stati applicati i criteri di valutazione della invalidità - deteriori - previsti dalla legislazione anteriore, oppure quelli - più favorevoli
- previsti dalla successiva L. n. 206 del 2004, non essendo state poste al riparo dal fenomeno inflattivo, le indennità pregresse, dalla previgente legislazione. A tale scopo la disposizione della L. n. 206 del 2004, art. 6, si pone, quindi, come obiettivo, non quello di modificare i criteri di accertamento della invalidità, ma più semplicemente quello di individuare - tramite la rideterminazione della percentuale di invalidità - un metodo di calcolo idoneo a 'rivalutare' gli importi già liquidati, rivalutazione alla quale non occorre, invece, provvedere per gli importi indennitari liquidati alla attualità (ossia dopo la entrata in vigore della L. n. 206 del 2004)” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 11101 del 2020). Anche a voler considerare che il citato art. 6, previsto inizialmente a beneficio delle sole vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, era stato poi esteso alle vittime del dovere e soggetti ad esse equiparati dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, n. 243 del 2006, non poteva trascurarsi che esso si riferiva soltanto alle infermità “già riconosciute ed indennizzate” alla data di entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, ovvero al 1° gennaio 2006. A tale data – e al 23 agosto 2006, che segnava l'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 – il ricorrente non era stato ancora riconosciuto vittima del dovere, né tantomeno era stato indennizzato per l'infermità. Del resto, il d.P.R. n. 243 del 2006, applicato dalla Pt_3 non prevedeva alcuna comparazione con l'ascrizione tabellare delle infermità riconosciute si dipendenti da causa di servizio. L'Amministrazione, con il precipuo intento di razionalizzare i procedimenti ed uniformare le prassi amministrative, dirimendo ogni dubbio su questo specifico argomento, aveva richiesto ed ottenuto dal Consiglio di Stato il parere n. 3105/2013 nel quale l'Organo consultivo aveva affermato che i benefici previsti dalle disposizioni di legge a favore delle diverse categorie di vittime avevano carattere indennitario e non prevedevano la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravamento, precisando, altresì, che la valutazione del danno morale e dell'aggravamento erano consentite esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo, già indennizzate prima dell'entrata in vigore della L. 20/2004 o al limite di vittime del dovere e soggetti ad esse equiparati (ex L. n. 266 del 2005) già riconosciute ed indennizzate al 1° gennaio 2006. Il caso di specie non rientra in tali fattispecie. Tale orientamento era stato confermato successivamente anche in sede giurisdizionale, da Cass. Civ., ord. n. 11101/2020 cit.. Con il terzo motivo, lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei principi che regolamentano la valutazione della prova, l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU (e il Giudice) nel giudizio di primo grado. Violazione degli artt. 3 e 4 DPR 181/2009. Omessa applicazione del D.M. 05.02.1992 e relativi allegati. Falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. Il Tribunale aveva abdicato al proprio ruolo di peritus peritorum, recependo le risultanze dell'elaborato peritale senza sottoporle a vaglio critico, del quale non vi era traccia in motivazione, se non con formule di stile quali “privo di vizi di carattere logico e connotato dall'applicazione di un percorso logico condiviso da questo giudicante”. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, invece, erano controvertibili. La misura della valutazione percentuale d'invalidità nella misura del 61% era incongrua, sia rispetto agli eventi sia rispetto a quanto diagnosticato dal competente organismo medico legale. 6
Nella sua relazione, il c.t.u. aveva formulato il seguente giudizio diagnostico: "Esiti di sublussazione acromion claveare sin in destrimane con distacco parcellare dell'apofisi coracoide della scapola;
Esiti apprezzabili di valida distorsione cervicale con esiti di nucleoplastica C6/C7; Esiti di lesione del tendine del capolungo e del capo breve del bicipite brachiale dx e piccola lesione inserzionale del tendine del sopraspinoso;
Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS cronico" e, applicando la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.P.R. 181/2009, IC1 = DB2 + DM3 + (IP4 - DB), aveva riconosciuto un'invalidità complessiva del 61%. La lettura dell'elaborato peritale imponeva la formulazione delle seguenti osservazioni, in contrasto con le conclusioni cui il c.t.u. era giunto, con motivazioni del tutto carenti ed erronee. In primo luogo, appariva opportuno effettuare una rimodulazione delle percentuali attribuibili alle diverse voci di danno. In particolare, circa l'evento vittimizzante del 16.06.1991, il c.t.u. riconduceva due distinti quadri patologici, di cui il secondo non in nesso causale con l'evento, che complessivamente raggiungevano una IP del 33%, un DB dell'8% e un DM del 5%. Relativamente alla valutazione dell'IP, sulla base della documentazione agli atti e del rilievo all'esame obiettivo, il dichiarava di ritenere più congrua una valutazione Parte_1 percentuale del 21%, in analogia alle voci 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) e 7009 (anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato) della Tabella di cui al D.M.
5.02.1992. Circa il danno morale, quantificato dal c.t.u. nella misura del 5%, non si ravvedevano gli estremi per una siffatta valutazione, posto che essa poteva essere liquidata solo se correttamente dedotta e adeguatamente provata, mentre nella fattispecie la valutazione di un danno morale nella misura del 5% non appariva corroborata da elementi tali che consentissero di fondare una adeguata dimostrazione del danno morale. Nella relazione esaminata, il consulente tecnico d'ufficio non aveva segnalato, quale effetto degli eventi traumatici, alcun elemento che potesse permettere di delineare i pregiudizi concreti tipizzanti il danno morale patiti e nessuna liquidazione può aver luogo con riferimento a tale componente di danno non patrimoniale. Circa l'evento traumatico del 22.09.2014, per cui il c.t.u. aveva riconosciuto una IP dell'11%, un DB del 5% ed un DM dell'l%, sulla base di quanto rilevato all'epoca e del riscontro obiettivo, dichiarava di ritenere più congrua una valutazione del 4% per il DB, in analogia alle voci 224 e 227 della Tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, per quanto atteneva il DB, del 3% per quanto attiene la IP e dello 0% per quanto attiene il DM. Considerazioni a parte meritava la diagnosi clinica - e non medico-legale, mancando infatti alcun riferimento ai criteri diagnostici stabiliti nel DSM-V – in relazione al "Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS", che lo stesso erroneamente era stato ricondotto ai due eventi verificati durante il servizio, attribuendogli una IP del 25%, un DB del 6% e un DM del 4%. Tale valutazione risultava inadeguata, oltre che carente sul piano della metodologia, nonché in contrasto con la criteriologia medico legale in tema di nesso di causalità, non potendo considerarsi l'insorgenza di suddetta patologia come conseguente ad un evento vissuto come stressante circa 20 anni prima. Considerato anche il vuoto documentale fino alla data del 09.11.2015 in cui veniva certificato per la prima volta un "disturbo post traumatico da stress", risultava difficile individuare nell'evento occorso il 22.09.2014 "il fatto essenziale alla completa slatentizzazione del DP TS", disturbo fino ad allora mai diagnosticato. Infine, il CTU dimostrava di non aver applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i fattori di servizio costituivano concausa efficiente e determinante di infermità o lesioni invalidanti, ogni qualvolta gli stessi avessero, in modo 7
prevalente rispetto ai fattori esterni al servizio, contribuito a determinarne l'effetto dannoso o, per meglio dire, in misura tale che ove tali fattori fossero mancanti l'effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato [ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. 1S, 24 novembre 2020, n. 12448]. Il servizio, pertanto, non doveva costituire solo l'occasione per l'insorgenza dell'infermità ma deve esercitare in concreto un'influenza giuridicamente rilevante, iscrivendosi nel momento genetico della stessa o del suo decorso evolutivo. Pertanto, la percentuale di invalidità complessiva (IC) da riconoscere a seguito degli eventi vittimizzanti del 16.06.1991 e 22.09.2014, applicando la formula IC = DB + DM + (IP
- DB) prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del d.P.R. 181/2009, non poteva che essere la seguente: IC = 11% + (23% - 11%) = 23%. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, riconoscendo una percentuale di invalidità complessiva in misura massima pari al 23%. Per effetto dell'accoglimento del gravame, formulava domanda restitutoria di quanto eventualmente corrisposto nelle more dall'Amministrazione all'odierno appellato, anche a titolo di spese di lite, costituendo indebito oggettivo, da restituire. Rassegnava le seguenti conclusioni: “in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della gravata pronuncia, dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado RG 764/21; in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della gravata pronuncia, rigettare integralmente il ricorso di primo grado RG 764/21 in quanto infondato in fatto e diritto;
in estremo subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello e in riforma della gravata pronuncia, rideterminare la misura dell'invalidità complessiva patita da parte appellata nella misura massima del 23%; per il caso di accoglimento dei precedenti motivi di appello, condannare l'appellato a restituire all'appellante quanto corrisposto, anche a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3.2. Costituitosi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Quanto al primo motivo, con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver presentato per la prima volta al giudice di prime cure una perizia medico-legale di parte, non mettendone a conoscenza l'Amministrazione durante la fase procedimentale, osservava che non risultava oggetto di alcuna previsione normativa che l'odierno appellato fosse tenuto a metterne a conoscenza l'Amministrazione e il deposito della perizia di parte soltanto nella fase giudiziale, non costituiva istanza nuova, bensì un parere medico-legale che rafforzava quanto dedotto nel ricorso introduttivo La dedotta erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 4 del dpr n.181/2009, e dell'art.6, della l.206/04 – manifesta illogicità – motivazione carente, insufficiente e perplessa, di cui al secondo motivo di appello era infondata, in quanto basata su un criterio isolato della Suprema Corte (sentenza n.11101/2020), superato dai successivi principi statuiti dalla Cass. sez. unite, ex multis Civile Sent. Sez. Unite nn.6214,6215,6216, 6217 del 24.02.2022), intervenute per dirimere un orientamento discordante ed isolato della stessa i quali si discostano da quest'ultima e, fatto proprio, dal G.L. di prime cure. Le Sez. Unite della Cassazione, con le sopracitate ordinanze, non condividevano l'opzione ermeneutica proposta con la cit. sentenza n.11101/2020, e tali principi erano stati applicati dal giudice di prime cure, uniformandosi all'orientamento consolidato dei vari giudici di merito, tra le quali anche quello di codesta Corte (844/2017 pubblicata il 27.12.2017). L'erronea interpretazione fatta dal con l'appello de quo, che reiterava quanto Parte_1 affermato dal sopracitato orientamento discordante, si fondava sul fatto che l'art. 4 non si applicherebbe in caso di invalidità ancora da liquidare, con la conseguenza che andrebbe riconosciuto soltanto il danno biologico ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006 e l'invalidità permanente determinata con i criteri di cui all'art. 3 d.P.R. n.181/2009. 8
Tale assunto, però, trascurava non solo che la premessa di cui al D.P.R. n. 181/2009 era chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione anche ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, della Legge n.206/2004 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto valeva la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 181/2009. La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 portava a ritenere che con il primo comma si fosse inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo D.P.R. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L. 206/2004; il comma 2 ne ribadiva l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della L. 206/2004 (norma rispetto alla quale era proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale), laddove stabiliva che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non poteva che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedevano il rilievo del danno non patrimoniale, si applicavano anche alle indennità già liquidate e non solo ad esse. L'inclusione, oltre ai casi di revisione, anche di quelli di prima valutazione era emblematica dell'intento del legislatore di non operare alcuna differenziazione. Alla normativa di cui al D.P.R. andava assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione di cui al citato art. 6 della L. n.206/2004, e portata interpretativa per la sua applicazione. Doveva quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n.11101/2020, che l'accertamento dell'invalidità doveva tener conto del danno morale e doveva avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009. La CMO di Messina nel procedere a valutare lo stato invalidante dell'odierno appellato aveva omesso di indicare il criterio medico-legale adottato per giungere a stabilire l'invalidità complessiva, fatto per nulla scontato, stante la vexata quaestio in materia di quantificazione e percentualizzazione del danno riportato dalla Vittime del dovere e soggetti ed esse equiparati. Infondato era il terzo motivo con cui era stata affermata l'erronea violazione dell'art.116 c.p.c. e dei principi che regolamentavano la valutazione della prova. Conclusioni della c.t.u. e del G.L. di prime cure razionali e logiche. Erronea violazione degli artt. 3 e 4 del DPR 181/09. Erronea omessa applicazione del D.M. 05.02.1992 e relativi allegati. Falsa applicazione dell'art.2059 Il Tribunale aveva valutato in maniera razionale e logica l'iter seguito dal c.t.u., anche e soprattutto sulla scorta di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa allegata agli atti. Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio fossero state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., avrebbe dovuto spiegare le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione» (Cass. n. 11917 del 2021). Nel caso di specie, l'appellante fino alle note conclusive non aveva mai eccepito o avanzato eccezioni alle risultanze della c.t.u., avendole proposte solo nell'odierno appello. Se pur le confutazioni potevano essere sollevate anche per la prima volta in appello, risultava altrettanto vero che le critiche alla perizia disposta dal Tribunale erano ammissibili solo se basate su letteratura scientifica e precedenti giurisprudenziali di segno contrario. (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020), mentre non erano stati evidenziati errori 9
diagnostici, deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate inficianti le valutazioni medico legali cristallizzate nella perizia d'ufficio, risolvendosi, a ben vedere, in una generica e non provata manifestazione difensiva di dissenso. Inoltre, in merito alla mancata prova del danno morale, il c.t.u. nel valutare il predetto danno si era avvalso di apposita documentazione e lo aveva valutato in base alla gravità dell'evento, alla particolarità dello stesso, all'età dello stesso, nonché alle lesioni fisiche subite, e tutt'oggi risultava in cura. La percentuale del danno morale veniva calcolata dalla c.t.u. conformandosi al caso di specie: menomazione subita, ai controlli cui ancor oggi l'odierno appellato doveva sottoporsi e, infine, all'età del medesimo;
età in cui si doveva tener, conto oltre che dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, anche della lesione della dignità della persona. Da ultimo, con riguardo alla domanda restitutoria, osservava che parte appellata e il difensore non avevano ricevuto alcun emolumento da parte del . Parte_1 Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo di appello, con il quale il ha chiesto dichiararsi Parte_1 l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando che l'azione era inammissibile, per difetto di interesse, atteso che il ricorrente aveva allegato al ricorso una perizia medico legale di parte, mai portata a conoscenza dell'Amministrazione nella fase procedimentale. Faceva da ciò conseguire che il ricorrente non avrebbe potuto dolersi di una decisione dell'Amministrazione rappresentando per la prima volta al giudice elementi che mai aveva portato a conoscenza dell'Amministrazione e che, di fatto, finivano per sostanziare un'istanza del tutto nuova, mai prima sottoposta all'Amministrazione. Il motivo è infondato, posto che l'interesse del ricorrente deve essere identificato nel riconoscimento a conseguire le prestazioni richieste con la domanda amministrativa, che è il medesimo interesse del quale, in caso di provvedimento non satisfattivo, viene chiesto in via giudiziale il riconoscimento, mercé la domanda di accertamento e le consequenziali statuizione di condanna. Si ripete, in caso di provvedimento amministrativo non satisfattivo permane l'interesse in capo al richiedente dell'accertamento della medesima pretesa in via giudiziale e, pertanto, il ricorso era ammissibile. Inoltre, non sussistendo alcun divieto normativo, non sussistono indici sistematici che determinino a ritenere preclusa al ricorrente l'allegazione, al ricorso introduttivo del giudizio, di una consulenza tecnica di parte, che altro non è che un allegazione difensiva a contenuto tecnico, a suffragio degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda. Non è dato comprendere le ragioni per le quali siffatta allegazione, ammissibile in tutti i giudizi e sottoposta al contraddittorio delle parti, dovrebbe ritenersi caducativa dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, determinando l'invocata inammissibilità del ricorso. Parimenti, non è dato cogliere la sostanza del dedotto vizio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 10
L'oggetto della domanda è individuato dal petitum e dalla causa petendi poste a fondamento del ricorso ed è su questo che il giudice è tenuto a pronunciare in applicazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.. Nessuna esorbitanza, rispetto al petitum rassegnato in ricorso, l'appellante ha individuato nella pronuncia qui appellata, che, peraltro, ha fondato la propria decisione non sulla c.t.p., comunque sottoposta alla cognizione del giudice ed al contraddittorio delle parti, bensì sulle risultanze della c.t.u..
5. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 e dell'art. 6 L. 206/2004 e l'illegittimità della rivalutazione dell'invalidità complessiva, richiamando il principio affermato da Cass. Civ., sez. III, ord. n. 11101 del 2020. Nel caso di specie, il beneficio della speciale elargizione era stato concesso nel 2010 e trovava applicazione l'art. 3 D.P.R. 181/2009 e, pertanto, nella base di calcolo non andava ricompreso il danno biologico né il danno morale, rilevando esclusivamente il parametro del grado di invalidità permanente. Osserva la Corte che l'opzione interpretativa posta a fondamento dell'appello è stata disattesa dal pronunciamento di Cass. civ sez. un., 24/02/2022, n. 6214, secondo cui:
“All'art. 6, comma 1, L. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009”. La pronuncia è stata resa in una fattispecie analoga alla presente, in cui il primo giudice aveva quantificato il grado d'invalidità nella misura del 63%, in applicazione dell'art. 6 L. 206/2004 e dell'art. 2 D.P.R. 181/2009 comprendenti il danno biologico e morale, con statuizione criticata dal appellante e la Corte di Appello aveva affermato Parte_1 l'infondatezza del motivo di gravame con cui il aveva affermato l'applicazione del Parte_1
D.P.R. 181/2009 alle sole ipotesi di liquidazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La questione controversa sottoposta al vaglio delle SS.UU. era proprio quella relativa
“ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, v. infra) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009”. L'ordinanza interlocutoria n. 8004/2021 del 22.03/2021, con cui era stata disposta la trasmissione del ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, confutava espressamente l'ordinanza n. 11101/2020 della Terza Sezione, che è proprio la pronuncia che il qui appellante ha posto a Parte_1 fondamento della proprie doglianze e che le SS.UU., in motivazione, hanno espressamente dichiarato dover essere disattesa: “Deve quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n. 11101/2020 che, per i fini che qui interessano, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, artt. 3 e 4. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole - n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale (anche da qui la successiva genesi del D.P.R. n. 181 del 2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla L. n. 206 del 2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5”. 11
5.1. Le SS.UU., dopo l'accurata ricostruzione delle norme regolatrici della materia ed aver delineato l'ambito di riferimento del D.P.R. n. 181 del 2009, evidenziava che l'art. 1 individuava come danno biologico "la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"; come danno morale "il pregiudizio non patrimoniale costituto dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato". Ai sensi dell'art. 2 medesimo D.P.R., la valutazione della percentuale di invalidità di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale ("la valutazione della percentuale d'invalidità (...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale")”. Così individuava le “norme direttamente rilevanti in causa:
- l'art. 3, rubricato "Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente" dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato "Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale" stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139,comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB)”. Affermava, quindi: “8.21. Dal contenuto delle indicate disposizioni risulta immediatamente l'infondatezza della tesi difensiva del secondo cui la liquidazione Parte_1 effettuata ai sensi dell'art. 3 terrebbe già conto del danno morale. La liquidazione dell'art. 3 considera, infatti, come testualmente dispone la norma, la sola riduzione della capacità lavorativa, mentre il danno biologico ed il danno morale vengono autonomamente valutati soltanto dall'art. 4, in aggiunta alla riduzione della capacità lavorativa valutata ex art. 3; nel computo finale il danno morale, poi, si aggiunge al danno biologico ed all'eventuale differenziale in aumento della riduzione della capacità lavorativa. L'art. 4, dunque, si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso. 12
8.22. In realtà, tanto il suddetto art. 4 quanto il precedente art. 2 riferiscono la percentuale unica di invalidità - o invalidità complessiva - alla valutazione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 norma relativa alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa previgente. Di qui la tesi del , secondo cui l'art. 4 non si applicherebbe in caso di invalidità Parte_1 ancora da liquidare, con la conseguenza che andrebbe riconosciuto soltanto il danno biologico ai sensi del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 e l'invalidità permanente determinata con i criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, art.
3. La tesi, però, trascura di considerare non solo che la premessa di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione anche ai fini dell'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la previsione di cui al medesimo D.P.R. n. 181 del 2009, art. 6, comma 1. Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: "1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli artt. 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6,comma 1, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti (...)". La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il comma 1 si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dal medesimo D.P.R. n. 181 del 2009, art. 4 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche la L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, (norma rispetto alla quale è proprio il D.P.R. n. 181 del 2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che: "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale" non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano anche alle indennità già liquidate e non solo ad esse.
8.23. Una diversa interpretazione, oltre a risultare distonica rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime qualificate, esporrebbe il sistema delineato dalla L. n. 206 del 2004, fonte normativa di rango primario, e dalle disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, che hanno contenuto applicativo della prima e della quale costituiscono specificazione, ad insuperabili rilievi di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario-assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data. E', quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009 cit. sia identico a quello 13
di chi lo abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre fare applicazione della formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo D.P.R. …” .
“ …
8.26. Deve quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n. 11101/2020 che, per i fini che qui interessano, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, artt. 3 e 4. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole - n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale (anche da qui la successiva genesi del D.P.R. n. 181 del 2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla L. n. 206 del 2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5. 8.27. Per quanto sopra evidenziato, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica secondo la quale la L. n. 206 del 2004, art. 6 si rivolga solo ad una ristretta platea di destinatari essendo intesa solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo ed equiparate riconosciute tali in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004, allo scopo di porle al riparo dal fenomeno inflattivo, attraverso un meccanismo di riequilibrio - determinato dalla comparazione di percentuali di invalidità permanenti calcolate attraverso l'utilizzo di criteri di computo differenti - che tenga conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico, oltre che del riconoscimento del danno biologico e morale”. I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, che hanno disatteso la soluzione interpretativa posta dal a fondamento del secondo motivo di appello, ne Parte_1 impongono il rigetto.
6. Con il terzo motivo, il ha lamentato la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei Parte_1 principi che regolamentano la valutazione della prova, dolendosi dell'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., recepite in sentenza. Il motivo è infondato sotto tutti i plurimi motivi nei quali è stato articolato. Infondata è la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe “abdicato al proprio ruolo di peritus peritorum, recependo le risultanze dell'elaborato peritale senza minimamente sottoporle a vaglio critico, del quale non vi è traccia in motivazione (se non con formule di stile quali “privo di vizi di carattere logico e connotato dall'applicazione di un percorso logico condiviso da questo giudicante”). Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado non è dato cogliere quali fossero le criticità che il giudice avrebbe omesso di esaminare, quali fossero i vizi di carattere logico di cui il Tribunale aveva affermato l'insussistenza, né in cosa si sarebbe sostanziata l'abdicazione del giudice al ruolo quale peritus peritorum. La doglianza, dunque, non risulta corredata da elementi illustrativi, che ne consentano l'apprezzamento Nel prosieguo, il ha affermato che la valutazione percentuale d'invalidità nella Parte_1 misura del 61% era assolutamente incongrua, sia rispetto agli eventi che si sono verificati sia rispetto a quanto diagnosticato dal competente organismo medico legale, affermando che appariva “opportuno effettuare una rimodulazione delle percentuali attribuibili alle diverse voci di danno” e, dopo aver riportato le conclusioni del c.t.u., ha affermato: “il
appellante ritiene più congrua una valutazione percentuale del 21%, in analogia Parte_1 alle voci 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) e 7009 (anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato) della Tabella di cui al D.M. 5.02.1992”.
“Circa l'evento traumatico del 22.09.2014, per cui il CTU riconosce una IP dell' 11%, un DB del 5% ed un DM dell'l%, sulla base di quanto rilevato all'epoca e del riscontro 14
obiettivo del CTU, si ritiene più congrua una valutazione del 4% per il DB, in analogia alle voci 224 e 227 della Tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, per quanto attiene il DB, del 3% per quanto attiene la IP e dello 0% per quanto attiene il DM”. Le affermazioni sopra riportate, pur contrastando le conclusioni del c.t.u., non ne illustrano le ragioni. Non è stata in alcun modo esplicitata la dedotta incongruenza rispetto agli eventi che si sono verificati, osservandosi parimenti che le determinazioni assunte dal competente organismo medico legale non costituiscono parametro insindacabile ed intangibile rispetto al quale il c.t.u. avrebbe dovuto operare una comparazione/allineamento, anzi la materia controversa è proprio costituita dall'opposizione con cui il ricorrente ha avversato le conclusioni cui era giunto il competente organismo medico legale. Nell'offrire la valutazione percentuale che il riteneva più congrua, è stata Parte_1 omessa ogni indicazione di eventuali errori commessi dal c.t.u. nell'operare la diversa valutazione percentuale, sì che quello espresso dal si sostanzia in un mero Parte_1 dissenso diagnostico, cioè un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, irrilevante ai fini dell'invocata riforma della sentenza. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004). L'appellante non ha individuato omissioni e/o errori di qualsivoglia natura che avrebbero inficiato una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223)..
7. Il ha avversato l'operato del c.t.u. anche nella parte in cui aveva affermato Parte_1 sussistente un “Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS", erroneamente ricondotto ai due eventi verificatisi durante il servizio, attribuendo una IP del 25%, un DB del 6% e un DM del 4%. Ha affermato che tale valutazione era inadeguata, oltre che carente sul piano della metodologia, nonché in contrasto con la criteriologia medico legale in tema di nesso di causalità, non potendo considerarsi l'insorgenza di suddetta patologia come conseguente ad un evento vissuto come stressante circa 20 anni prima. Sul punto va richiamato quanto risultante dalla c.t.u.: “Il 09/11/2015 Specialista neurologo attestava “Disturbo post traumatico da stress”. (copia in atti). Attestazione psichiatrica del CSM di RC del 09/07/2016 con applicazione di MMPI-1 e 2 “PANDA”:
“Disturbo post traumatico da stress cronico”. (Copia in atti). Ulteriori 2 attestazioni del CSM, del 18/10/16 e 02/05/17 per “Disturbo post traumatico da stress cronico”. Riformato per tale patologia”. A seguito dell'esame obiettivo il c.t.u. ha riportato: “Sistema neuro - psichico. Ipotonotrofia del tibiale surale a dx. Incapace di sollevarsi sulle punte con il piede dx che mostra debolezza dell'ELA. Tono dell'umore depresso, rivive con compartecipazione somatica (orripilazione apprezzabile alle braccia, incremento della frequenza cardiaca), gli eventi di servizio che hanno determinato il disturbo umorale. Questo è improntato in senso 15
ansioso-depressivo con convinzione di non riuscire a superare le difficoltà che man mano si presentano. Insonnia, alterazioni dei ritmici veglia-sonno”. Sul punto ha rassegnato la seguente diagnosi: DISTURBO DEPRESSIVO REATTIVO CRONICIZZATO QUALE EVOLUZIONE DI DPTS CRONICO”. Ha esposto: “Il 22/09/2014 c/o il C.A.R.A. Di , nel sedare tentativi di scontri Per_1 interraziali tra gli Ospiti, intervenendo fisicamente nel separare i contendenti, riportava:
“Lesione del bicipite brachiale destro con interessamento del capo lungo e del capo breve, con versamento peritendineo ed ematoma infrafasciale”. Lesioni che oggi, stabilizzatesi, si manifestano con i seguenti esiti: Esiti di lesione del tendine del capolungo e del capo breve bicipite brachiale dx e piccola lesione insersionale del tendine del sopraspinoso. Evento, quest'ultimo che slatentizzò una condizione di disaggio personale e psichico, già in qualche modo emerso in concomitanza dei fatti del Giugno 1991 e direttamente riferito a tale evento, divenendo di entità tale da obbligare il a chiedere aiuto a Strutture CP_1 Specialistiche Psichiatriche (attestazioni riportate in anamnesi) che posero diagnosi, il 09/11/2015, di ““Disturbo post traumatico da stress (DPTS)” traendo in cura il Periziando. Disturbo che andò cronicizzandosi evolvendo verso un “Disturbo depressivo reattivo cronicizzato” che lo condusse verso il Giudizio di “Permanentemente NON idoneo al servizio di Istituto in tutti i ruoli della Polizia di Stato...(omissis)...” del 31/05/2017. Disturbo ancora apprezzabile oggi al colloquio e che, anche se di entità moderata, è pur sempre identificabile in un: Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di dpts cronico. A pag. 13 della relazione peritale aggiungeva: “Considerazioni particolari vanno fatte per la patologia:
4. Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS cronico. Patologia a causa della quale venne riconosciuto “Permanentemente non Idoneo al Servizio” in data 31/05/2017 ma che era già stata evidenziata in controlli precedenti: Mod BL/S n° 508 del 24/02/10: “Sindrome ansioso-depressiva con tratti ossessivi” ed inoltre già terapeutizzata in ambiente “civile” dal 09/11/2015, meno di un anno dall'ultimo evento traumatico, come “Disturbo post traumatico da stress” che appariva sovrapporsi ed aggravare la preesistente “Sindrome ansioso-depressiva con tratti ossessivi” che, quindi, assumeva chiaro significato di substrato psico-caratteriale in grado di sostenere ed amplificare sintomatologicamente il successivo DPTS che fu riconosciuto, in seguito, dalla stessa CMO di Messina che riconosceva Non Idoneo il Periziando per una patologia secondaria, reattiva (Disturbo depressivo reattivo cronicizzato) riconoscendo ai due eventi trattati valore almeno concausalmente efficiente a far virare una preesistenza in una nuova espressione patologica psichica. Il Disturbo depressivo reattivo cronicizzato è quindi da ricondurre sia all'evento di Servizio del 16/06/91 che a quello del 22/09/2014 rappresentando quest'ultimo fatto essenziale alla completa slatentizzazione del DPTS da quel momento in poi sempre diagnosticato sino alla Riforma. Pertanto, la manifestazione “Disturbo post traumatico da stress” (DPTS) è da considerarsi Malattia dipendente da causa di Servizio e, quindi, ascrivibile ai sensi del DPR 834/81 alla VIII cat tab A per coincidenza con la voce 24 della stessa a decorrere verosimilmente al 01/01/2015 cioè, successivamente ai fatti del . Pt_4 Per_1 Derivando la forma psicopatologica da due distinti eventi traumatici, in cui è possibile ravvedere chiari elementi di rischio quoad valetitudinem se non quoad vitam per il Sig.
possibile riconoscere questi, anche per tal'ultima manifestazione patologica, come CP_1
“Vittima del dovere” e pertanto valutare la patologia (4) ai sensi del DPR 181/09. Come in precedenza indicato la patologia (4) è da ascriversi alla VIII cat. Tab A DPR 834/81 che, ai sensi dell'allegato 1 DPR 181/09, è da quantificarsi tra il 21% ed il 30% ai fini 16
dell'Invalidità Permanente (IP) potendole assegnare, in considerazioni delle sue manifestazioni attuali, un valore di IP = 25% che appare congruo e coincidente con quanto indicato dalla tabella ex DM 05/02/92 che con il cod.2205 = “Sindrome depressiva endoreattiva media” contempla una Invalidità del 25%. Le tabelle ex art.13 DL 38/2000, ai fini del Danno Biologico (DB), assegnano un valore di DB= “fino a 6%” alla patologia Cod.180- “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”. E' possibile assegnare alla forma manifestata dal Marchi il massimo del range indicato, DB= 6%”. Il dettaglio con cui il c.t.u. ha esposto le proprie valutazioni, richiamando il Mod BL/S n° 508 del 24/02/10: “Sindrome ansioso-depressiva con tratti ossessivi”, non consente di poter apprezzare il lamentato vuoto documentale fino alla data del 09.11.2015, né può essere ignorato che il c.t.u. ha individuato nell'occorso del 22/09/2014 il fatto essenziale alla completa slatentizzazione del DPTS da quel momento in poi sempre diagnosticato sino alla Riforma”. Proprio le considerazioni esposte dimostrano come correttamente, in ciò non resistito da prova contraria non offerta dal , gli eventi occorsi abbiano espletato un'influenza Parte_1 ben rilevante, collocandosi nel momento genetico della patologia e della successiva slatentizzazione, giacché trattavasi di fatti che avevano esposto il ricorrente a rischio quoad valetitudinem se non quoad vitam. A fronte di una tale evidenza, invero, difficilmente contestabile, il non ha Parte_1 neanche accennato ad una qualsivoglia possibile prospettazione alternativa idonea a recidere il nesso causale individuato dal c.t.u.. Il dettaglio e la coerenza logica risultante dall'elaborato peritale non consentono di poter ritenere fondati i rilievi articolati dell'appellante, evidenziato altresì che il c.t.u. ha compiutamente indicato le tabelle di riferimento e che sul punto nessuna specifica contestazione ha articolato l'appellante.
8. Infondata è pure l'ulteriore doglianza articolata dal , secondo cui non Parte_1 sussistevano gli estremi per il riconoscimento del danno morale, in quanto esso non era stato adeguatamente provato, non costituendo esso un danno in re ipsa. Incontroverso che il danno morale non sia un danno in re ipsa, deve essere posto in rilievo che “In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa …”. (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164). Non può esser revocata in dubbio - stante la gravità degli eventi occorsi e le conseguenze derivatene, fra cui un Disturbo depressivo reattivo cronicizzato quale evoluzione di DPTS cronico - che un processo logico, fondato sulle massime di esperienza, ben possa integrare la prova presuntiva richiesta. 17
Come affermato dalla Suprema Corte, nella motivazione della sentenza da ultimo citata: “La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante”. Siffatta regola esplica la sua ben significativa valenza in fattispecie come quella del danno morale, in cui “considerata la dimensione eminentemente soggettiva” “alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico- relazionali, per così dire, ordinarie. Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”. Come segnalato dal c.t.u. la dinamica dell'evento del 16.06.1991, l'essere stato fatto segno da colpi di arma da fuoco, essere coinvolto in un sinistro stradale con la volante che conduceva e riportare lesioni fu sicuramente evento capace di aver determinato, nel Periziando un perdurante turbamento del suo stato d'animo. Le regole di ordinaria esperienza impediscono di poter dissentire da siffatte conclusioni, Il medesimo iter valutativo è stato seguito dal c.t.u. per le conseguenze derivate dall'evento del 22/09/2014 c/o il C.A.R.A. di . Per_1 Non può, pertanto, esser disconosciuta la sussistenza del danno morale.
In esito a tutte le considerazioni esposte, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, della spese di questo grado di giudizio, liquidate -valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la già avvenuta risoluzione, da parte del giudice di legittimità, dei contrasti interpretativi preesistenti, in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 18
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024 ex multis).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Ministro p.t., nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 2014/2023emessa dal Controparte_1 Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 02/12/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti