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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 1061/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: opposizione precetto Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. art. 615 cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da
, già , nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 Parte_2 C.F._1
residente in Caselle Torinese, rappresentata e difesa in forza di procura speciale del 29.7.2022 dall'avv.
Valeria Geroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via San Quintino n. 41,
- Parte appellante - contro
, nata a [...], il [...], cod. fisc. , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(RI), rappresentata e difesa in forza di procura speciale del 14.11.2022 dall'avv. Luigi Del Vuono presso il cui studio in Torino Corso Re Umberto n. 21 è elettivamente domiciliata, - Parte appellata –
Udienza Collegiale di p.c. del 18.6.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza respinta, in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6° c, n. 2, cpc del 8/4/2022 e rigettare quelle avversarie per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° c, n. 3, cpc;
in via preliminare, accertare e dichiarare
l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione formulata dalla IG.ra nei confronti Parte_1
1 della IG.ra tante l'inefficacia e invalidità della clausola 11 della scrittura privata del 20.11.2020 CP
intercorsa tra le parti;
nel merito revocare la sentenza impugnata, sentenza Tribunale di Torino, n.
907/2022 del 20/6/2022, mai notificata, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di abitazione vantato dalla IG.ra (già ) sull'immobile sito in Caselle Torinese, Parte_1 Parte_2
via Giusti n. 11 e, pertanto, dichiarare illegittimo e/o improcedibile e/o ineseguibile il rilascio dell'immobile ad opera di e conseguentemente dichiarare invalidi e/o inefficaci l'atto Controparte_2
di precetto e tutti gli atti ad esso successivi;
visto l'art. 91 cpc, dichiarare compensate le spese del reclamo ex art. 669 terdecies cpc formulato dalla IG.ra avverso l'ordinanza di rigetto della Parte_1
sospensiva del 23/12/2021. Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado, rimborso forfettario e oneri di legge inclusi.
Per parte appellata
“Voglia la Corte Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'avverso appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Torino
n. 2709/2022, depositata in data 20 giugno 2022; nel merito: respingere l'avverso appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 2709/2022, depositata in data 20 giugno 2022;
In ogni caso, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione per i motivi suesposti;
nel merito: rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, dichiarare pienamente valido ed efficace l'atto di precetto notificato alla RA Parte_1
in data 8.10.2021; in subordine, dichiarare pienamente valido ed efficace l'ordine di rilascio,
[...]
contenuto nel decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Torino in data 13.9.2018 in favore della sig.ra dell'immobile sito in Caselle Torinese, Via Giusti 11, individuato al NCEU di Controparte_1
Caselle Torinese al foglio 25, numero 1234, subalterno 8, e dell'autorimessa ubicata in Caselle Torinese,
Via Giusti 13, individuata al NCEU di Caselle Torinese al foglio 25, numero 1234, subalterno 5. In via istruttoria: per il solo caso di bisogno, ammettere le istanze istruttorie proposte dalla RA CP
nel giudizio di primo grado nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dell'8.4.2022 e
[...]
nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 28.4.2022. Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge”.
2 Svolgimento del processo
con atto di citazione notificato il 22.10.2021, aveva proposto opposizione al Parte_1
precetto, notificatole l'8.10.2021 da , con il quale le era stato intimato il rilascio Controparte_1
dell'immobile in Caselle Torinese Via Giusti 11 e dell'autorimessa ubicata alla stessa via Giusti civico 13.
La precettante aveva agito in forza del decreto di trasferimento del 13.9.2018, emesso a suo favore nella esecuzione immobiliare radicata davanti al Tribunale di Torino con RGE 1901/2016, munito di formula esecutiva il 19.7.2019, già notificato alla intimata il 6.9.2019 unitamente al primo atto di precetto.
L'opponente aveva esposto le circostanze in fatto e, sinteticamente, che gli immobili erano stati acquistati nel corso dell'anno 2002 da lei e dal coniuge, , ed erano destinati a casa Persona_1
familiare del nucleo composto oltre che dai predetti coniugi anche dal figlio minore della coppia,
Emanuele. A seguito del fallimento della società nella quale entrambi i coniugi erano impegnati,
l'immobile di loro proprietà era stato sottoposto ad espropriazione forzata quale conseguenza delle garanzie fidejussorie prestate da entrambi e, con l'obiettivo di assicurare una continuità di alloggio soprattutto al figlio minore Emanuele, non potendo essi coniugi partecipare alla vendita per l'aggiudicazione, era stato raggiunto un accordo in famiglia in forza del quale la sorella del CP
, avrebbe partecipato all'asta e, con risorse non solo sue, avrebbe tentato di riacquistare il CP
compendio immobiliare. Nei fatti tale evento si era realizzato e la veva ottenuto a suo favore, CP
il trasferimento della proprietà con decreto che, tuttavia, fino al 6.9.2019 non aveva messo in esecuzione. Attività che, aveva allegato la la aveva invece intrapreso dopo che i Parte_1 CP
coniugi avevano avviato la causa per la loro separazione. Parte_3
L'opponente, aveva quindi chiarito che, proprio in tale contesto, il presidente del Tribunale di Torino, con provvedimento del 24.7.2019, fra le altre prescrizioni, aveva assegnato alla il diritto di Parte_1
abitazione della casa coniugale nella consapevolezza dell'esistenza del diritto di proprietà della
[...]
(“… in proposito, va osservato come la circostanza dell'avvenuta vendita all'asta CP
dell'immobile di cui sopra, rilevato da sorella del resistente, attuale proprietaria, non Controparte_1
assuma particolare rilevanza in questa sede e, in particolare, non si ponga in termini ostativi all'assegnazione da parte del giudice della separazione;
che, infatti, entrambi i coniugi hanno affermato che l'acquisto da parte della congiunta è avvenuto (forse con denaro procurato dagli stessi coniugi o dalle loro famiglie) per non perdere il possesso e la disponibilità dell'immobile e quindi per assicurare al
3 nipote una continuità abitativa, sicché l'utilizzo del bene da parte del nucleo nel periodo successivo al trasferimento alla sig.ra non può che essere avvenuto a titolo di comodato gratuito, con piena CP
consapevolezza da parte della proprietaria della destinazione preesistente – vedi esigenze familiari - dell'immobile, non risultando, oltretutto, essere stato sin qui richiesto un canone di locazione ai coniugi;
…”) ed anche che a seguito della notifica del primo atto di precetto per rilascio le parti avevano raggiunto un accordo, formalizzato in apposita scrittura, in forza del quale il compendio immobiliare sarebbe stato posto in vendita ed il ricavato destinato a rimborsare i familiari che avevano contribuito all'acquisto in sede esecutiva ed il resto diviso tra i coniugi L'impossibilità di vendere Parte_3
i beni aveva quindi determinato la risoluzione dell'accordo e la aveva notificato la nuova CP
intimazione, oggetto della presente opposizione.
Nel merito, l'opponente aveva dedotto che esisteva a suo favore un diritto di abitazione riconosciutole in sede di separazione e che, come aveva chiarito il presidente del Tribunale, con la aveva CP
concesso un comodato gratuito al fine della salvaguardia delle esigenze della famiglia.
La aveva domandato che fosse disposta la sospensione del titolo esecutivo e la dichiarazione Parte_1
di inefficacia dell'atto di precetto.
Con tempestiva comparsa si era costituita che, contestando la fondatezza dei motivi Controparte_1
esposti dalla aveva confermato la circostanza che dopo la notifica del primo atto di precetto Parte_1
era stata sottoscritto, il 22.11.2020, un accordo per la vendita degli immobili ma che detto accordo non si era perfezionato. Aveva negato l'esistenza di un qualsiasi comodato gratuito ed aveva richiamato gli accordi presi nell'immediatezza dell'aggiudicazione e successivamente formalizzati nella richiamata scrittura. In ogni caso aveva evidenziato che il decreto di trasferimento era stato trascritto in epoca ben precedente al provvedimento presidenziale e che, pertanto, non avrebbe potuto esserle opposto (a prescindere dal fatto che la non era parte del giudizio di separazione). Controparte_1
Aveva quindi concluso chiedendo che, preliminarmente, fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in forza del richiamato accordo 22.11.2020 (con il quale, fra le varie regolamentazioni, la veva rinunciato a qualsiasi azione da proporre o proposta contro la , e, nel merito, Parte_1 CP
che fosse rigettata l'opposizione perché infondata. Con il rigetto della domanda cautelare.
Quest'ultima, istruita sommariamente, era stata rigettata dal Tribunale con conferma in sede di successivo reclamo.
4 La causa è stata istruita documentalmente e sono state rigettate le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti.
Con la sentenza n. 2709/2022 pubblicata il 20.6.2022, il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione e condannato alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il primo giudice ha richiamato gli argomenti del suo provvedimento che definiva la fase cautelare per confermare la portata dirimente della rinuncia che la sottoscrivendo quell'accordo, si era Parte_1
impegnata ad attuare (“… detta pattuizione, avente portata ampia e omnicomprensiva, appare riferibile anche alla domanda azionata nel presente giudizio, non avendo le parti introdotto limitazione alcuna alla rinuncia da parte della ”). Parte_4
Inoltre, ha motivato il Tribunale, si doveva tener conto dell'ordine delle trascrizioni (decreto di trasferimento il 7.12.2018 e provvedimento presidenziale nell'ambito della separazione ove
[...]
non era parte: emesso il 24.7.2019 e trascritto l'8.1.2020). CP
Neppure, ad avviso del primo giudice, poteva condividersi l'assunto dell'opponente in base al quale avrebbe dovuto darsi rilievo alla circostanza che la al momento del suo acquisto CP
(aggiudicazione) conosceva la sua destinazione ad abitazione familiare ed aveva anche manifestato l'intento di rispettarla. Richiamando ancora le motivazioni del collegio in sede di reclamo, il primo giudice ha ritenuto di escludere l'esistenza di un qualsivoglia rapporto di comodato e, quindi, come aveva allegato l'opponente, un titolo da contrapporre alla richiesta di rilascio. In particolare, il fatto che la si sia esposta personalmente per importi rilevanti per acquistare gli immobili, in assenza di CP
qualsiasi scopo di lucro (pacificamente), fa ritenere improbabile che fosse sua volontà quella di lasciare a tempo indeterminato il compendio nella disponibilità dei coniugi senza una Parte_3
concreta prospettiva di rientrare della considerevole spesa, tutto ciò confortato sul piano della interpretazione delle prove dalla volontà delle parti di rimettere in vendita gli immobili. E neppure depone a favore della tesi dell'opponente il comportamento della che, successivamente al CP
decreto di trasferimento, ha notificato un atto di precetto per rilascio.
Nessuna prova quindi dell'esistenza di un contratto di comodato, ferma la successione delle trascrizioni e, di conseguenza, la non opponibilità alla dell'ordinanza presidenziale in sede di Controparte_1
separazione.
L'opposizione è stata quindi rigettata.
5 L'appello
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza che ha Parte_1
rigettato la sua opposizione ritenendola non conforme alle risultanze di causa ed insistendo in merito alla esistenza del suo diritto di abitazione in forza del provvedimento presidenziale con il quale la casa familiare le era stata assegnata. Richiama a tal proposito la giurisprudenza in materia in base alla quale il giudice della separazione, deve privilegiare la continuità della preesistente organizzazione abitativa dei minori ed evidenzia come la ha acquistato “… l'immobile all'asta nella piena e Controparte_1
condivisa consapevolezza che questo sarebbe rimasto nella piena disponibilità della RA Parte_1
del suo nucleo familiare destinato a soddisfare le loro esigenze abitative …”.
Parte appellante sottopone quindi a critica il ragionamento del Tribunale, contesta la mancata valutazione di tutti gli elementi in fatto, denuncia l'errore nella applicazione della disciplina del comodato ed anche nella valutazione della scrittura 22.11.2020, si duole infine della mancata ammissione delle prove orali che aveva dedotte.
A suo avviso i fatti sono stati male interpretati anche perchè il Tribunale richiama, pur dando atto che si tratta di una fase sommaria, l'intera struttura motivazionale del provvedimento collegiale che ha rigettato il reclamo. Segno che la fase del merito andava meglio e più approfondita.
Il primo giudice non avrebbe tenuto conto degli “… intendimenti iniziali che prevedevano che i coniugi il prestito mediante il lavoro prestato dal nella società MC2 srl e la Parte_3 CP
reintestazione dell'immobile a sé stessi una volta che la loro situazione economica si fosse ristabilita…”; circostanza questa che avvalora quanto affermato in termini di esistenza di un comodato.
Le istanze di prova orale erano rivolte a dare prova e contezza di alcuni profili specifici della vicenda e,
a motivo di ciò, vengono reiterate anche in sede di appello.
In conclusione, l'appellante, ritiene che dall'istruttoria documentale emerga, non il quadro fattuale descritto dal primo giudice ma, al contrario, il fatto, dirimente a suo avviso, che “… il contratto di comodato si è concluso con il consenso della IG.ra el momento in cui le parti si sono accordate CP
affinchè la predetta partecipasse in loro sostituzione all'acquisto della casa all'asta per consentire al nucleo familiare di continuare a viverci …come più volte affermato è in questo Parte_5
momento che la volontà e la consapevolezza della i sono formate e a nulla rileva il mutamento CP
delle sue intenzioni determinato dalla separazione coniugale del fratello e della cognata…”.
6 Ulteriore motivo di appello è rappresentato dalla censura alla decisione di ritenere totalmente soccombente, ex art. 91 cpc, la RA posto che è stata rigettata la richiesta di Parte_1
inammissibilità dell'opposizione proposta dalla CP
Con comparsa si è costituita l'appellata che, premesso un dettagliato elenco dei fatti Controparte_1
di causa, ha contestato la ricostruzione che di essi ha fatta l'appellante; ha riaffermato l'inesistenza di alcun comodato familiare o di un diritto di abitazione a favore della ha condiviso la decisione Parte_1
del Tribunale anche in punto efficacia dell'impegno di cui all'art. 11 della scrittura transattiva del
22.11.2020, ritenendo infondate le conclusioni circa la illogicità ed incoerenza della decisione rispetto alle risultanze di causa. Ha infine confermata l'irrilevanza ai fini del decidere delle istanze di prova orale chiedendone anche in questo grado il rigetto;
ha contestato l'assunto circa la parziale soccombenza di essa appellata per il fatto che l'opposizione sia stata ritenuta ammissibile a fronte dell'eccezione di inammissibilità proposta.
Parte appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Parte appellante, con le note scritte per l'udienza del 18.6.2024, ha dato atto del rilascio degli immobili a seguito di azione di sgombero forzoso, depositando, nell'occasione, il documento n. 5 (copia della richiesta a lei indirizzata da UNIPOL, compagnia che assicurava gli immobili da atti vandalici, che chiede il rimborso di € 80.000,00 liquidati a a seguito della constatazione, dopo il rilascio, Persona_1
di danni al compendio immobiliare e nella pendenza di procedimento penale a carico anche della
. Parte_1
Parte appellata ha contestato la tardività della produzione ma anche la sua irrilevanza ed ha precisato che la compagnia ha confuso la proprietaria dell'immobile con il contraente la polizza.
Motivi della decisione
La valutazione cui la Corte è chiamata non può prescindere da una ricostruzione dei fatti di causa al fine di accertare se quanto allegato dall'appellante circa l'esistenza di un suo diritto di abitazione Parte_1
ed il titolo dal quale esso deriverebbe, siano effettivamente riscontrabili dagli atti di causa e se, inoltre, la reiterata richiesta di ammissione delle prove orali sia ammissibile perché utile a provare la sua domanda.
Non è in discussione il fatto che i coniugi bbiano acquistato nel corso dell'anno 2002, Parte_6
l'immobile in Caselle Via Giusti 11 destinandolo ad abitazione familiare;
è pacifico che a seguito di vicende societarie che li hanno coinvolti entrambi quali garanti, detto immobile sia stato sottoposto a
7 pignoramento e venduto nell'esecuzione iscritta con RGE 1901/2016 del Tribunale di Torino;
è infine non contestato che l'aggiudicazione del bene è avvenuta a favore della sorella del , CP CP
che ha versato il relativo prezzo e che, con decreto di trasferimento del 13.9.2018 (munito di formula il
16.7.2019) costei ne sia divenuta legittima proprietaria.
È anche provato (doc. 7 primo grado dell'opposta) che la aggiudicataria in data 8.4.2019 aveva formalmente invitato i coniugi a rilasciare a suo favore, ed in forza del titolo di Controparte_3
proprietà acquisito, l'immobile di cui si discute.
E' in atti, che il Presidente del Tribunale di Torino, con decreto emesso il 24.7.2019 aveva assegnato alla la casa coniugale specificando che“… l'utilizzo del bene da parte del nucleo nel periodo Parte_1
successivo al trasferimento alla sig.ra non può che essere avvenuto a titolo di comodato CP
gratuito, con piena consapevolezza da parte della proprietaria della destinazione preesistente – vedi esigenze familiari - dell'immobile, non risultando, oltretutto, essere stato sin qui richiesto un canone di locazione ai coniugi …” ed anche, che successivamente, a seguito della notifica, in data 6.9.2019, dell'atto di precetto per rilascio, , e , Parte_1 Persona_1 Controparte_1
avevano sottoscritto un accordo per procedere alla vendita dell'immobile oggetto di aggiudicazione, accordo risolto per il mancato raggiungimento dello scopo entro il termine prefissato (30.6.2021).
Parte appellante, censura la decisione del Tribunale che ha rigettato la sua opposizione all'esito di una,
a suo dire, errata, illogica e parziale valutazione dei fatti e dei documenti, e dopo aver applicato erroneamente la disciplina sul contratto di comodato e rigettando la richiesta di prove orali che avrebbero supportato la ricostruzione dei rapporti fra le parti.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la domanda proposta dalla sia manifestamente priva di Parte_1
fondamento.
Deve preliminarmente escludersi, come correttamente ha fatto il Tribunale con l'ordinanza 5.5.2022, che le prove orali dedotte abbiano una qualche rilevanza ai fini del decidere.
E d'altra parte, l'appellante nel reiterare la richiesta di ammissione non spende alcuno specifico argomento di critica alle motivazioni di dettaglio che il primo giudice ha esposto per rigettare la richiesta. Motivazioni che la Corte condivide integralmente.
Non è condivisibile neppure quanto parte appellante individua a supporto del diritto di abitazione di cui assume la titolarità e che riconduce al provvedimento presidenziale in sede di separazione.
8 Osserva la Corte che la decisione presidenziale è basata su un assunto che, in questa sede, non risulta affatto provato ed anzi, sotto il profilo della presunta volontà della aggiudicataria non è coerente con quanto quest'ultima aveva, in precedenza, manifestato, con la diffida inviata l'8 aprile 2019. Si legge nel decreto presidenziale :“… l'utilizzo del bene da parte del nucleo nel periodo successivo al trasferimento alla sig.ra non può che essere avvenuto a titolo di comodato gratuito, con piena CP
consapevolezza da parte della proprietaria della destinazione preesistente – vedi esigenze familiari - dell'immobile, non risultando, oltretutto, essere stato sin qui richiesto un canone di locazione ai coniugi
…” ed è chiaro che il giudice di quel contenzioso ignorava la già manifestata volontà della
[...]
di ottenere il rilascio dell'immobile; volontà oggettivamente contraria a quella di voler CP
concedere l'utilizzo del bene a titolo di comodato gratuito, come presuntivamente dedotto dal giudice della separazione.
Nè vi sono prove differenti che questa fosse la volontà della nuova proprietaria che intendeva, stante l'impossibilità dei coniugi di riacquistare l'immobile, rivenderlo per provvedere alla Parte_6
restituzione di quanto le era stato messo a disposizione dai familiari.
Parte appellante contesta che il Tribunale avrebbe fatto riferimento, ai fini del decidere, alla scrittura transattiva divenuta inefficace per il mancato avveramento della condizione cui era sottoposta.
In realtà il primo giudice, come anche questa Corte, ritiene che le circostanze in fatto esposte nel documento, stante la sua sopravvenuta risoluzione, possano e debbano essere prese in considerazione al fine di una corretta ricostruzione degli accadimenti e, soprattutto, della volontà delle parti. E anche da essa non emerge che la volontà delle parti fosse quella di concludere un contratto di comodato.
È principio consolidato (Cass. SS.UU. 20448/2014) quello per il quale, perchè l'assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni e l'interpretazione degli accadimenti come emersi in causa, oltre all'ulteriore elemento rappresentato dalla anteriorità della trascrizione del decreto di trasferimento dell'immobile rispetto al provvedimento di assegnazione di cui si è detto, non conducono alla conclusione cui perviene la Parte_1
L'appellante si duole anche della non corretta regolamentazione delle spese di lite che, ex art. 91 cpc, sono state integralmente poste a suo carico e giustifica tale sua censura allegando che, in realtà, la sua
9 domanda non sarebbe stata del tutto rigettata posto che la preliminare eccezione di inammissibilità formulata da parte opposta non è stata accolta.
Ritiene la Corte che la lettura in merito agli esiti del giudizio, lettura che il giudice deve fare al fine di attribuire e ripartire il relativo onere, deve tenere presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (vedi Cassazione civile sez. 3 ord. n. 9064 del 12.04.2018; sez. 1, ord n. 21139 del
2.10.2020).
La domanda proposta dalla è stata rigettata ed il fatto che sia stata giudicata ammissibile non Parte_1
può rappresentare un profilo di parziale soccombenza della controparte.
Al contrario, la Corte ravvisa nel comportamento processuale dell'appellante, un oggettivo profilo di abuso dello strumento processuale avendo la esercitato le proprie prerogative in modo Parte_1
ingiustificato rispetto all'utilità effettivamente conseguibile. Non ha introdotto elementi di critica consistenti alla articolata decisione del Tribunale ed ha incentrato le sue difese esclusivamente sulla asserita, ma sostanzialmente irrilevante, conflittualità della separazione personale dal coniuge
[...]
. Ha poi omesso di chiarire tempestivamente che l'immobile era stato sgomberato, Persona_1
seppure forzosamente, ed ha accompagnato tale informativa ribadendo una riserva di generica azione risarcitoria.
La Corte ritiene ricorrenti, pertanto, i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 96 cpc con conseguente pronuncia di condanna al pagamento, a favore di parte appellata, di una somma pari alle spese che saranno liquidate.
Alla manifesta infondatezza del gravame consegue la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ex art. 74, 2° comma, DPR 115/2002.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, Parte_1
, in applicazione del principio della soccombenza.
[...]
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della
10 controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 3.473,00, oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2709/2022 del 20.6.2022 nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte Parte_1 [...]
, della somma di € 1000,00 ex art. 96, 3° comma, cpc;
CP
-condanna al rimborso delle spese processuali del grado a favore di Parte_1 [...]
liquidandole in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
CP
- revoca a , con separato decreto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex Parte_1
art. 74 secondo comma DPR 115/2002;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
1^ Sezione Civile
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R.G. N. 1061/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: opposizione precetto Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. art. 615 cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da
, già , nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 Parte_2 C.F._1
residente in Caselle Torinese, rappresentata e difesa in forza di procura speciale del 29.7.2022 dall'avv.
Valeria Geroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via San Quintino n. 41,
- Parte appellante - contro
, nata a [...], il [...], cod. fisc. , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(RI), rappresentata e difesa in forza di procura speciale del 14.11.2022 dall'avv. Luigi Del Vuono presso il cui studio in Torino Corso Re Umberto n. 21 è elettivamente domiciliata, - Parte appellata –
Udienza Collegiale di p.c. del 18.6.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza respinta, in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6° c, n. 2, cpc del 8/4/2022 e rigettare quelle avversarie per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° c, n. 3, cpc;
in via preliminare, accertare e dichiarare
l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione formulata dalla IG.ra nei confronti Parte_1
1 della IG.ra tante l'inefficacia e invalidità della clausola 11 della scrittura privata del 20.11.2020 CP
intercorsa tra le parti;
nel merito revocare la sentenza impugnata, sentenza Tribunale di Torino, n.
907/2022 del 20/6/2022, mai notificata, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di abitazione vantato dalla IG.ra (già ) sull'immobile sito in Caselle Torinese, Parte_1 Parte_2
via Giusti n. 11 e, pertanto, dichiarare illegittimo e/o improcedibile e/o ineseguibile il rilascio dell'immobile ad opera di e conseguentemente dichiarare invalidi e/o inefficaci l'atto Controparte_2
di precetto e tutti gli atti ad esso successivi;
visto l'art. 91 cpc, dichiarare compensate le spese del reclamo ex art. 669 terdecies cpc formulato dalla IG.ra avverso l'ordinanza di rigetto della Parte_1
sospensiva del 23/12/2021. Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado, rimborso forfettario e oneri di legge inclusi.
Per parte appellata
“Voglia la Corte Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'avverso appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Torino
n. 2709/2022, depositata in data 20 giugno 2022; nel merito: respingere l'avverso appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 2709/2022, depositata in data 20 giugno 2022;
In ogni caso, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione per i motivi suesposti;
nel merito: rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, dichiarare pienamente valido ed efficace l'atto di precetto notificato alla RA Parte_1
in data 8.10.2021; in subordine, dichiarare pienamente valido ed efficace l'ordine di rilascio,
[...]
contenuto nel decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Torino in data 13.9.2018 in favore della sig.ra dell'immobile sito in Caselle Torinese, Via Giusti 11, individuato al NCEU di Controparte_1
Caselle Torinese al foglio 25, numero 1234, subalterno 8, e dell'autorimessa ubicata in Caselle Torinese,
Via Giusti 13, individuata al NCEU di Caselle Torinese al foglio 25, numero 1234, subalterno 5. In via istruttoria: per il solo caso di bisogno, ammettere le istanze istruttorie proposte dalla RA CP
nel giudizio di primo grado nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dell'8.4.2022 e
[...]
nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 28.4.2022. Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge”.
2 Svolgimento del processo
con atto di citazione notificato il 22.10.2021, aveva proposto opposizione al Parte_1
precetto, notificatole l'8.10.2021 da , con il quale le era stato intimato il rilascio Controparte_1
dell'immobile in Caselle Torinese Via Giusti 11 e dell'autorimessa ubicata alla stessa via Giusti civico 13.
La precettante aveva agito in forza del decreto di trasferimento del 13.9.2018, emesso a suo favore nella esecuzione immobiliare radicata davanti al Tribunale di Torino con RGE 1901/2016, munito di formula esecutiva il 19.7.2019, già notificato alla intimata il 6.9.2019 unitamente al primo atto di precetto.
L'opponente aveva esposto le circostanze in fatto e, sinteticamente, che gli immobili erano stati acquistati nel corso dell'anno 2002 da lei e dal coniuge, , ed erano destinati a casa Persona_1
familiare del nucleo composto oltre che dai predetti coniugi anche dal figlio minore della coppia,
Emanuele. A seguito del fallimento della società nella quale entrambi i coniugi erano impegnati,
l'immobile di loro proprietà era stato sottoposto ad espropriazione forzata quale conseguenza delle garanzie fidejussorie prestate da entrambi e, con l'obiettivo di assicurare una continuità di alloggio soprattutto al figlio minore Emanuele, non potendo essi coniugi partecipare alla vendita per l'aggiudicazione, era stato raggiunto un accordo in famiglia in forza del quale la sorella del CP
, avrebbe partecipato all'asta e, con risorse non solo sue, avrebbe tentato di riacquistare il CP
compendio immobiliare. Nei fatti tale evento si era realizzato e la veva ottenuto a suo favore, CP
il trasferimento della proprietà con decreto che, tuttavia, fino al 6.9.2019 non aveva messo in esecuzione. Attività che, aveva allegato la la aveva invece intrapreso dopo che i Parte_1 CP
coniugi avevano avviato la causa per la loro separazione. Parte_3
L'opponente, aveva quindi chiarito che, proprio in tale contesto, il presidente del Tribunale di Torino, con provvedimento del 24.7.2019, fra le altre prescrizioni, aveva assegnato alla il diritto di Parte_1
abitazione della casa coniugale nella consapevolezza dell'esistenza del diritto di proprietà della
[...]
(“… in proposito, va osservato come la circostanza dell'avvenuta vendita all'asta CP
dell'immobile di cui sopra, rilevato da sorella del resistente, attuale proprietaria, non Controparte_1
assuma particolare rilevanza in questa sede e, in particolare, non si ponga in termini ostativi all'assegnazione da parte del giudice della separazione;
che, infatti, entrambi i coniugi hanno affermato che l'acquisto da parte della congiunta è avvenuto (forse con denaro procurato dagli stessi coniugi o dalle loro famiglie) per non perdere il possesso e la disponibilità dell'immobile e quindi per assicurare al
3 nipote una continuità abitativa, sicché l'utilizzo del bene da parte del nucleo nel periodo successivo al trasferimento alla sig.ra non può che essere avvenuto a titolo di comodato gratuito, con piena CP
consapevolezza da parte della proprietaria della destinazione preesistente – vedi esigenze familiari - dell'immobile, non risultando, oltretutto, essere stato sin qui richiesto un canone di locazione ai coniugi;
…”) ed anche che a seguito della notifica del primo atto di precetto per rilascio le parti avevano raggiunto un accordo, formalizzato in apposita scrittura, in forza del quale il compendio immobiliare sarebbe stato posto in vendita ed il ricavato destinato a rimborsare i familiari che avevano contribuito all'acquisto in sede esecutiva ed il resto diviso tra i coniugi L'impossibilità di vendere Parte_3
i beni aveva quindi determinato la risoluzione dell'accordo e la aveva notificato la nuova CP
intimazione, oggetto della presente opposizione.
Nel merito, l'opponente aveva dedotto che esisteva a suo favore un diritto di abitazione riconosciutole in sede di separazione e che, come aveva chiarito il presidente del Tribunale, con la aveva CP
concesso un comodato gratuito al fine della salvaguardia delle esigenze della famiglia.
La aveva domandato che fosse disposta la sospensione del titolo esecutivo e la dichiarazione Parte_1
di inefficacia dell'atto di precetto.
Con tempestiva comparsa si era costituita che, contestando la fondatezza dei motivi Controparte_1
esposti dalla aveva confermato la circostanza che dopo la notifica del primo atto di precetto Parte_1
era stata sottoscritto, il 22.11.2020, un accordo per la vendita degli immobili ma che detto accordo non si era perfezionato. Aveva negato l'esistenza di un qualsiasi comodato gratuito ed aveva richiamato gli accordi presi nell'immediatezza dell'aggiudicazione e successivamente formalizzati nella richiamata scrittura. In ogni caso aveva evidenziato che il decreto di trasferimento era stato trascritto in epoca ben precedente al provvedimento presidenziale e che, pertanto, non avrebbe potuto esserle opposto (a prescindere dal fatto che la non era parte del giudizio di separazione). Controparte_1
Aveva quindi concluso chiedendo che, preliminarmente, fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in forza del richiamato accordo 22.11.2020 (con il quale, fra le varie regolamentazioni, la veva rinunciato a qualsiasi azione da proporre o proposta contro la , e, nel merito, Parte_1 CP
che fosse rigettata l'opposizione perché infondata. Con il rigetto della domanda cautelare.
Quest'ultima, istruita sommariamente, era stata rigettata dal Tribunale con conferma in sede di successivo reclamo.
4 La causa è stata istruita documentalmente e sono state rigettate le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti.
Con la sentenza n. 2709/2022 pubblicata il 20.6.2022, il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione e condannato alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il primo giudice ha richiamato gli argomenti del suo provvedimento che definiva la fase cautelare per confermare la portata dirimente della rinuncia che la sottoscrivendo quell'accordo, si era Parte_1
impegnata ad attuare (“… detta pattuizione, avente portata ampia e omnicomprensiva, appare riferibile anche alla domanda azionata nel presente giudizio, non avendo le parti introdotto limitazione alcuna alla rinuncia da parte della ”). Parte_4
Inoltre, ha motivato il Tribunale, si doveva tener conto dell'ordine delle trascrizioni (decreto di trasferimento il 7.12.2018 e provvedimento presidenziale nell'ambito della separazione ove
[...]
non era parte: emesso il 24.7.2019 e trascritto l'8.1.2020). CP
Neppure, ad avviso del primo giudice, poteva condividersi l'assunto dell'opponente in base al quale avrebbe dovuto darsi rilievo alla circostanza che la al momento del suo acquisto CP
(aggiudicazione) conosceva la sua destinazione ad abitazione familiare ed aveva anche manifestato l'intento di rispettarla. Richiamando ancora le motivazioni del collegio in sede di reclamo, il primo giudice ha ritenuto di escludere l'esistenza di un qualsivoglia rapporto di comodato e, quindi, come aveva allegato l'opponente, un titolo da contrapporre alla richiesta di rilascio. In particolare, il fatto che la si sia esposta personalmente per importi rilevanti per acquistare gli immobili, in assenza di CP
qualsiasi scopo di lucro (pacificamente), fa ritenere improbabile che fosse sua volontà quella di lasciare a tempo indeterminato il compendio nella disponibilità dei coniugi senza una Parte_3
concreta prospettiva di rientrare della considerevole spesa, tutto ciò confortato sul piano della interpretazione delle prove dalla volontà delle parti di rimettere in vendita gli immobili. E neppure depone a favore della tesi dell'opponente il comportamento della che, successivamente al CP
decreto di trasferimento, ha notificato un atto di precetto per rilascio.
Nessuna prova quindi dell'esistenza di un contratto di comodato, ferma la successione delle trascrizioni e, di conseguenza, la non opponibilità alla dell'ordinanza presidenziale in sede di Controparte_1
separazione.
L'opposizione è stata quindi rigettata.
5 L'appello
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza che ha Parte_1
rigettato la sua opposizione ritenendola non conforme alle risultanze di causa ed insistendo in merito alla esistenza del suo diritto di abitazione in forza del provvedimento presidenziale con il quale la casa familiare le era stata assegnata. Richiama a tal proposito la giurisprudenza in materia in base alla quale il giudice della separazione, deve privilegiare la continuità della preesistente organizzazione abitativa dei minori ed evidenzia come la ha acquistato “… l'immobile all'asta nella piena e Controparte_1
condivisa consapevolezza che questo sarebbe rimasto nella piena disponibilità della RA Parte_1
del suo nucleo familiare destinato a soddisfare le loro esigenze abitative …”.
Parte appellante sottopone quindi a critica il ragionamento del Tribunale, contesta la mancata valutazione di tutti gli elementi in fatto, denuncia l'errore nella applicazione della disciplina del comodato ed anche nella valutazione della scrittura 22.11.2020, si duole infine della mancata ammissione delle prove orali che aveva dedotte.
A suo avviso i fatti sono stati male interpretati anche perchè il Tribunale richiama, pur dando atto che si tratta di una fase sommaria, l'intera struttura motivazionale del provvedimento collegiale che ha rigettato il reclamo. Segno che la fase del merito andava meglio e più approfondita.
Il primo giudice non avrebbe tenuto conto degli “… intendimenti iniziali che prevedevano che i coniugi il prestito mediante il lavoro prestato dal nella società MC2 srl e la Parte_3 CP
reintestazione dell'immobile a sé stessi una volta che la loro situazione economica si fosse ristabilita…”; circostanza questa che avvalora quanto affermato in termini di esistenza di un comodato.
Le istanze di prova orale erano rivolte a dare prova e contezza di alcuni profili specifici della vicenda e,
a motivo di ciò, vengono reiterate anche in sede di appello.
In conclusione, l'appellante, ritiene che dall'istruttoria documentale emerga, non il quadro fattuale descritto dal primo giudice ma, al contrario, il fatto, dirimente a suo avviso, che “… il contratto di comodato si è concluso con il consenso della IG.ra el momento in cui le parti si sono accordate CP
affinchè la predetta partecipasse in loro sostituzione all'acquisto della casa all'asta per consentire al nucleo familiare di continuare a viverci …come più volte affermato è in questo Parte_5
momento che la volontà e la consapevolezza della i sono formate e a nulla rileva il mutamento CP
delle sue intenzioni determinato dalla separazione coniugale del fratello e della cognata…”.
6 Ulteriore motivo di appello è rappresentato dalla censura alla decisione di ritenere totalmente soccombente, ex art. 91 cpc, la RA posto che è stata rigettata la richiesta di Parte_1
inammissibilità dell'opposizione proposta dalla CP
Con comparsa si è costituita l'appellata che, premesso un dettagliato elenco dei fatti Controparte_1
di causa, ha contestato la ricostruzione che di essi ha fatta l'appellante; ha riaffermato l'inesistenza di alcun comodato familiare o di un diritto di abitazione a favore della ha condiviso la decisione Parte_1
del Tribunale anche in punto efficacia dell'impegno di cui all'art. 11 della scrittura transattiva del
22.11.2020, ritenendo infondate le conclusioni circa la illogicità ed incoerenza della decisione rispetto alle risultanze di causa. Ha infine confermata l'irrilevanza ai fini del decidere delle istanze di prova orale chiedendone anche in questo grado il rigetto;
ha contestato l'assunto circa la parziale soccombenza di essa appellata per il fatto che l'opposizione sia stata ritenuta ammissibile a fronte dell'eccezione di inammissibilità proposta.
Parte appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Parte appellante, con le note scritte per l'udienza del 18.6.2024, ha dato atto del rilascio degli immobili a seguito di azione di sgombero forzoso, depositando, nell'occasione, il documento n. 5 (copia della richiesta a lei indirizzata da UNIPOL, compagnia che assicurava gli immobili da atti vandalici, che chiede il rimborso di € 80.000,00 liquidati a a seguito della constatazione, dopo il rilascio, Persona_1
di danni al compendio immobiliare e nella pendenza di procedimento penale a carico anche della
. Parte_1
Parte appellata ha contestato la tardività della produzione ma anche la sua irrilevanza ed ha precisato che la compagnia ha confuso la proprietaria dell'immobile con il contraente la polizza.
Motivi della decisione
La valutazione cui la Corte è chiamata non può prescindere da una ricostruzione dei fatti di causa al fine di accertare se quanto allegato dall'appellante circa l'esistenza di un suo diritto di abitazione Parte_1
ed il titolo dal quale esso deriverebbe, siano effettivamente riscontrabili dagli atti di causa e se, inoltre, la reiterata richiesta di ammissione delle prove orali sia ammissibile perché utile a provare la sua domanda.
Non è in discussione il fatto che i coniugi bbiano acquistato nel corso dell'anno 2002, Parte_6
l'immobile in Caselle Via Giusti 11 destinandolo ad abitazione familiare;
è pacifico che a seguito di vicende societarie che li hanno coinvolti entrambi quali garanti, detto immobile sia stato sottoposto a
7 pignoramento e venduto nell'esecuzione iscritta con RGE 1901/2016 del Tribunale di Torino;
è infine non contestato che l'aggiudicazione del bene è avvenuta a favore della sorella del , CP CP
che ha versato il relativo prezzo e che, con decreto di trasferimento del 13.9.2018 (munito di formula il
16.7.2019) costei ne sia divenuta legittima proprietaria.
È anche provato (doc. 7 primo grado dell'opposta) che la aggiudicataria in data 8.4.2019 aveva formalmente invitato i coniugi a rilasciare a suo favore, ed in forza del titolo di Controparte_3
proprietà acquisito, l'immobile di cui si discute.
E' in atti, che il Presidente del Tribunale di Torino, con decreto emesso il 24.7.2019 aveva assegnato alla la casa coniugale specificando che“… l'utilizzo del bene da parte del nucleo nel periodo Parte_1
successivo al trasferimento alla sig.ra non può che essere avvenuto a titolo di comodato CP
gratuito, con piena consapevolezza da parte della proprietaria della destinazione preesistente – vedi esigenze familiari - dell'immobile, non risultando, oltretutto, essere stato sin qui richiesto un canone di locazione ai coniugi …” ed anche, che successivamente, a seguito della notifica, in data 6.9.2019, dell'atto di precetto per rilascio, , e , Parte_1 Persona_1 Controparte_1
avevano sottoscritto un accordo per procedere alla vendita dell'immobile oggetto di aggiudicazione, accordo risolto per il mancato raggiungimento dello scopo entro il termine prefissato (30.6.2021).
Parte appellante, censura la decisione del Tribunale che ha rigettato la sua opposizione all'esito di una,
a suo dire, errata, illogica e parziale valutazione dei fatti e dei documenti, e dopo aver applicato erroneamente la disciplina sul contratto di comodato e rigettando la richiesta di prove orali che avrebbero supportato la ricostruzione dei rapporti fra le parti.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la domanda proposta dalla sia manifestamente priva di Parte_1
fondamento.
Deve preliminarmente escludersi, come correttamente ha fatto il Tribunale con l'ordinanza 5.5.2022, che le prove orali dedotte abbiano una qualche rilevanza ai fini del decidere.
E d'altra parte, l'appellante nel reiterare la richiesta di ammissione non spende alcuno specifico argomento di critica alle motivazioni di dettaglio che il primo giudice ha esposto per rigettare la richiesta. Motivazioni che la Corte condivide integralmente.
Non è condivisibile neppure quanto parte appellante individua a supporto del diritto di abitazione di cui assume la titolarità e che riconduce al provvedimento presidenziale in sede di separazione.
8 Osserva la Corte che la decisione presidenziale è basata su un assunto che, in questa sede, non risulta affatto provato ed anzi, sotto il profilo della presunta volontà della aggiudicataria non è coerente con quanto quest'ultima aveva, in precedenza, manifestato, con la diffida inviata l'8 aprile 2019. Si legge nel decreto presidenziale :“… l'utilizzo del bene da parte del nucleo nel periodo successivo al trasferimento alla sig.ra non può che essere avvenuto a titolo di comodato gratuito, con piena CP
consapevolezza da parte della proprietaria della destinazione preesistente – vedi esigenze familiari - dell'immobile, non risultando, oltretutto, essere stato sin qui richiesto un canone di locazione ai coniugi
…” ed è chiaro che il giudice di quel contenzioso ignorava la già manifestata volontà della
[...]
di ottenere il rilascio dell'immobile; volontà oggettivamente contraria a quella di voler CP
concedere l'utilizzo del bene a titolo di comodato gratuito, come presuntivamente dedotto dal giudice della separazione.
Nè vi sono prove differenti che questa fosse la volontà della nuova proprietaria che intendeva, stante l'impossibilità dei coniugi di riacquistare l'immobile, rivenderlo per provvedere alla Parte_6
restituzione di quanto le era stato messo a disposizione dai familiari.
Parte appellante contesta che il Tribunale avrebbe fatto riferimento, ai fini del decidere, alla scrittura transattiva divenuta inefficace per il mancato avveramento della condizione cui era sottoposta.
In realtà il primo giudice, come anche questa Corte, ritiene che le circostanze in fatto esposte nel documento, stante la sua sopravvenuta risoluzione, possano e debbano essere prese in considerazione al fine di una corretta ricostruzione degli accadimenti e, soprattutto, della volontà delle parti. E anche da essa non emerge che la volontà delle parti fosse quella di concludere un contratto di comodato.
È principio consolidato (Cass. SS.UU. 20448/2014) quello per il quale, perchè l'assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni e l'interpretazione degli accadimenti come emersi in causa, oltre all'ulteriore elemento rappresentato dalla anteriorità della trascrizione del decreto di trasferimento dell'immobile rispetto al provvedimento di assegnazione di cui si è detto, non conducono alla conclusione cui perviene la Parte_1
L'appellante si duole anche della non corretta regolamentazione delle spese di lite che, ex art. 91 cpc, sono state integralmente poste a suo carico e giustifica tale sua censura allegando che, in realtà, la sua
9 domanda non sarebbe stata del tutto rigettata posto che la preliminare eccezione di inammissibilità formulata da parte opposta non è stata accolta.
Ritiene la Corte che la lettura in merito agli esiti del giudizio, lettura che il giudice deve fare al fine di attribuire e ripartire il relativo onere, deve tenere presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (vedi Cassazione civile sez. 3 ord. n. 9064 del 12.04.2018; sez. 1, ord n. 21139 del
2.10.2020).
La domanda proposta dalla è stata rigettata ed il fatto che sia stata giudicata ammissibile non Parte_1
può rappresentare un profilo di parziale soccombenza della controparte.
Al contrario, la Corte ravvisa nel comportamento processuale dell'appellante, un oggettivo profilo di abuso dello strumento processuale avendo la esercitato le proprie prerogative in modo Parte_1
ingiustificato rispetto all'utilità effettivamente conseguibile. Non ha introdotto elementi di critica consistenti alla articolata decisione del Tribunale ed ha incentrato le sue difese esclusivamente sulla asserita, ma sostanzialmente irrilevante, conflittualità della separazione personale dal coniuge
[...]
. Ha poi omesso di chiarire tempestivamente che l'immobile era stato sgomberato, Persona_1
seppure forzosamente, ed ha accompagnato tale informativa ribadendo una riserva di generica azione risarcitoria.
La Corte ritiene ricorrenti, pertanto, i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 96 cpc con conseguente pronuncia di condanna al pagamento, a favore di parte appellata, di una somma pari alle spese che saranno liquidate.
Alla manifesta infondatezza del gravame consegue la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ex art. 74, 2° comma, DPR 115/2002.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, Parte_1
, in applicazione del principio della soccombenza.
[...]
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della
10 controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 3.473,00, oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2709/2022 del 20.6.2022 nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte Parte_1 [...]
, della somma di € 1000,00 ex art. 96, 3° comma, cpc;
CP
-condanna al rimborso delle spese processuali del grado a favore di Parte_1 [...]
liquidandole in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
CP
- revoca a , con separato decreto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex Parte_1
art. 74 secondo comma DPR 115/2002;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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