Articolo 46 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 45Articolo 47
Versione
29 gennaio 1929
Art. 46.

Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione:

1° i capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilita' della contravvenzione se il massimo della pena dell'ammenda, stabilita dalla legge, non sia superiore a lire mille;

2° l'intendente di finanza per ogni altra contravvenzione.

La domanda deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento del tributo e, ove del caso, da un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinnanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
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