Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di SS, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2899/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato in [...], il Parte_1 C.F._1
21.1.1986, con l'Avv. Gloria Biundo
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Gloria Biundo
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 6.3.2025.
Condizioni congiunte: “voglia il Trib. Ill.mo, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Gura Vaii (Romania) il 16.3.2019 tra i sigg.ri e Parte_1 con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di Controparte_1
1
2. affidare il figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3. disporre che il padre tenga con sé il figlio a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera oltre un pomeriggio/sera a settimana sino a dopo cena, compatibilmente con i propri orari lavorativi;
4. disporre che il figlio minore trascorra il giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo che ciascun genitore possa inoltre portare il figlio in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio e del suo stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
5. disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla Parte_1
moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6. disporre che ciascun genitore sosterrà in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie al figlio come indicate nel Protocollo 14.7.2016 in uso avanti al Tribunale di SS (di Per_1
cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità
e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a
2 mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
7. disporre che il marito corrisponda alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, un assegno divorzile dell'importo di euro 100,00
(cento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
8. dare atto che l'assegno unico riguardante il figlio verrà percepito per intero dalla moglie, mentre le detrazioni/deduzioni Per_1
relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie al medesimo saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
9. dare atto che il sig. Controparte_1 si impegna a sostenere i ratei mensili del mutuo acceso per l'acquisto della casa sita in Rocca
[...]
di TE (AQ), Strada Provinciale per la Camerata Nuova n. 1, nonché le rate mensili del finanziamento acceso presso l'Agos n. 064955279 liberando la moglie da ogni onere, vincolo, obbligo ed intestazione;
10. dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
11. i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti, relativamente al figlio minore;
12. spese della procedura compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 4.12.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'udienza dell'11.3.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “ora vivo a Parte_1
Valenza, viale Cellini, n. 28/A, sono in affitto, pago Euro 250,00 mensili, oltre alle spese.
Per_ Vivo con i miei due figli, e con nessun'altro. Faccio le pulizie, con contratto a Per_1
tempo indeterminato, per circa Euro 1.000,00 mensili netti. Non sono proprietaria di case o terreni, nemmeno all'estero. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro, prendo l'assegno
3 Per_ unico, prendo circa Euro 200,00 mensili per ciascun figlio. Per il mantenimento di non percepisco niente, ogni tanto il padre mi fa qualche regalino, così. Il padre vede già Per_1 come abbiamo concordato, non ci sono mai stati problemi di violenza, ci mancherebbe”. Il
Sig. ha dichiarato: “vivo ad SS, via Poggio, n. 19, la casa è Controparte_1 dall'azienda, non pago nulla per stare lì. Vivo da solo. Sono operaio per Grissitalia, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 3.000,00 mensili netti. Di mutuo, pago Euro
457,00 mensili per la casa in Abruzzo, spero di riuscire a metterla in affitto. Non sono proprietario di case, nemmeno all'estero. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro, ho aperto la P.IVA per il commercio di legname, ma non ho ancora mai fatto una fattura. Ho due finanziamenti, per circa Euro 700,00 mensili in tutto”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata omologata in data 28.11.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 4.12.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di SS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Controparte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio, in Romania, il 16.3.2019; Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia il Trib. Ill.mo, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Gura Vaii (Romania) il 16.3.2019 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale sul medesimo in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3. disporre che il padre tenga con sé il figlio a weekend alternati dal sabato
4 mattina alla domenica sera oltre un pomeriggio/sera a settimana sino a dopo cena, compatibilmente con i propri orari lavorativi;
4. disporre che il figlio minore trascorra il giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo che ciascun genitore possa inoltre portare il figlio in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio e del suo stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
5. disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6. disporre che ciascun genitore sosterrà in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie al figlio come Per_1
indicate nel Protocollo 14.7.2016 in uso avanti al Tribunale di SS (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
5 istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
7. disporre che il marito corrisponda alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, un assegno divorzile dell'importo di euro 100,00 (cento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT;
8. dare atto che l'assegno unico riguardante il figlio verrà percepito per Per_1
intero dalla moglie, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie al medesimo saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
9. dare atto che il sig. si impegna a Controparte_1 sostenere i ratei mensili del mutuo acceso per l'acquisto della casa sita in Rocca di TE
(AQ), Strada Provinciale per la Camerata Nuova n. 1, nonché le rate mensili del finanziamento acceso presso l'Agos n. 064955279 liberando la moglie da ogni onere, vincolo, obbligo ed intestazione;
10. dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
11. i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti, relativamente al figlio minore;
12. spese della procedura compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in SS, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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