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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
52 ter
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Gabriella Piantadosi Presidente dott. Isabella Parolari Consigliere rel. dott. Alessandra Lucarino Consigliere
All'udienza del 23/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 116 dell'anno 2025 tra
Parte_1
, con l'avv. MARCHIONNE GIANLUCA , come da procura in
[...]
atti, appellante e
, CP_1
non costituito - appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7386/2024 del
22/06/2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di udienza
FATTO E DIRITTO 2
Con ricorso depositato il 20/01/2025 l'odierna parte appellante proponeva appello avverso la sentenza di cui all'oggetto, lamentandone l'erroneità sulla base di diffuse argomentazioni e concludeva chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venisse rigettata la domanda attorea.
La parte appellata non si costituiva.
All'udienza del 16.9.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte appellante non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione.
L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile anche al rito lavoro nonostante la specialità (cfr. Cass.
n. 5238 del 4/3/2011).
La mancata costituzione della parte appellata esime dalla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono le condizioni richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Roma, 23/09/2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi
52 ter
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Gabriella Piantadosi Presidente dott. Isabella Parolari Consigliere rel. dott. Alessandra Lucarino Consigliere
All'udienza del 23/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 116 dell'anno 2025 tra
Parte_1
, con l'avv. MARCHIONNE GIANLUCA , come da procura in
[...]
atti, appellante e
, CP_1
non costituito - appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7386/2024 del
22/06/2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di udienza
FATTO E DIRITTO 2
Con ricorso depositato il 20/01/2025 l'odierna parte appellante proponeva appello avverso la sentenza di cui all'oggetto, lamentandone l'erroneità sulla base di diffuse argomentazioni e concludeva chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venisse rigettata la domanda attorea.
La parte appellata non si costituiva.
All'udienza del 16.9.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte appellante non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione.
L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile anche al rito lavoro nonostante la specialità (cfr. Cass.
n. 5238 del 4/3/2011).
La mancata costituzione della parte appellata esime dalla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono le condizioni richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Roma, 23/09/2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi