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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19143 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Paolo Galdi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Napoli (NA), al Corso A. Lucci n.121;
- opponente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) Persona_1
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.09.2024 la sig.ra dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L.104792.
Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare il riconoscimento in favore della ricorrente all'indennità di accompagnamento, nonché al requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU della Dott.ssa in quanto Persona_2 la stessa non ha correttamente valutato tutte le patologie documentate con certificazioni mediche, errando nella valutazione delle stesse e valutando molto superficialmente il quadro clinico generale.
Risulterebbe sottostimata, a detta del ricorrente, la valutazione dell'iperglicemia, poiché il CTU ha affermato che “ Gli esami ematochimici esibiti in atti evidenziano
1 un lieve rialzo dei valori glicemici”, mentre dai referti medici, emerge una evidente insufficienza renale, derivante dall'aumento della creatininemia. Quanto alla patologia endrocrina, il CTU ha rilevato l'iperplasia nodulare della tiroide documentata con esame ecografico, visita specialistica ed esami di laboratorio, mentre sarebbe evidente la presenza di un chiaro distiroidismo, come si nota dagli esami ematici del 14.01.23, dall'ecografia del 28.12.22 e dalla visita endocrinologica del 30 11.1.23 che evidenzia dispnea e disfagia, deponendo per una compressione della tiroide alla glottide.
Quanto alla patologia cardiovascolare, il CTU avrebbe indicato in maniera generica
“cardiopatia ipertensiva caratterizzata da discreto compenso emodinamico e farmacologico”, valutando la frazione di eiezione nella misura del 47% come lieve, quando invece in realtà sarebbe classificabile come grave, sottolineando un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente per come emerge dalla diverse visite cardiologiche effettuate nel corso degli anni. In ordine alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, l'attrice assume che a causa dell'evidente artrosi polidistrettuale da cui è affetta , non sarebbe in grado di eseguire una manovra di accosciamento e accovacciamento oltre che mantenere una postura stabile.
In ordine alla patologia a carico del sistema neuropsichico, le conclusioni del CTU sarebbero in contrasto con quanto è emerso a seguito della visitata specialistica effettuata in data 30.03.2023 presso l' . Controparte_2
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: incipiente deterioramento della memoria da vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva reattiva, osteoartrosi, cardiopatia ipertensiva, iperplasia nodulare della tiroide, lieve rialzo dei valori glicemici, cisti epatiche semplici. Il CTU ha precisato che: “La paziente si presenta in discrete condizioni generali, curata nell' aspetto e nella persona. Alla valutazione psichica accede disponibile, lucida, orientata nei parametri fondamentali, tranquilla sul piano psico – motorio;
l' eloquio è fluido, adeguato alla formazione socio – culturale e per contenuti informativi. E' presente qualche lacuna mnesica;
si osserva deflessione del tono dell'umore. La sintomatologia depressiva è insorta in seguito alla morte del figlio diciottenne, avvenuta circa 30 anni fa in seguito ad un incidente della strada. La paziente non riferisce assunzione di terapia psicofarmacologica. L' esame obiettivo ci consente di concludere con una diagnosi di incipiente deterioramento della memoria, da verosimile vasculopatia cerebrale cronica (la paziente non esibisce in atti esami di diagnostica strumentale) e sindrome depressiva reattiva. L' osteoartrosi si manifesta clinicamente limitazione funzionale di moderata entità della flessione
2 del rachide lombare e delle ginocchia, passaggi posturali e deambulazione autonomi senza ricorso ad ausili. La cardiopatia ipertensiva è caratterizzata da discreto compenso emodinamico e farmacologico: assenza di angina e/o dispnea a riposo o da sforzo, palpitazioni, edemi declivi;
gli esami di diagnostica strumentale evidenziano una lieve riduzione della funzione sistolica del ventricolo sinistro
(rappresentata dalla frazione di eiezione FE 47%). La composizione dei dati clinici e strumentali ci consente di ascrivere la cardiopatia, in adeguata correlazione, in II classe NYHA;
alla II classe NYHA afferiscono i soggetti che accusano una lieve limitazione dell' attività fisica, stanno bene a riposo ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie. L' iperplasia nodulare della tiroide è documentata strumentalmente con esame ecografico, con visita specialistica ed esami di laboratorio;
i valori degli ormoni tiroidei risultano nella norma, non vi sono prescrizioni di terapia sostitutiva. Gli esami ematochimici esibiti in atti evidenziano un lieve rialzo dei valori glicemici;
non sono state prodotte visite specialistiche né prescrizioni terapeutiche. Le cisti epatiche, evidenziate ecograficamente, sono formazioni non tumorali, sono asintomatiche e non prevedono, allo stato, alcuna terapia. Le funzioni elementari e strumentali della vita quotidiana risultano compatibili con una residua discreta autonomia”.
Pertanto ha concluso che il complessivo quadro patologico non è di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana, ed inoltre che la ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 3,
L. 104/92.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
A ciò bisogna aggiungere, come indicato nello stesso elaborato peritale, che in relazione alla patologia a carico del sistema neuropsichico la ricorrente non ha esibito gli esami di diagnostica strumentale, mentre in relazione all'iperglicemia non sono state prodotte visite specialistiche né prescrizioni terapeutiche. Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
3 sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. La ricorrente si è limitata a menzionare nella sua opposizione una documentazione medica che comunque non dimostra alcun aggravamento tale da giustificare un rinnovo della perizia.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19143 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Paolo Galdi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Napoli (NA), al Corso A. Lucci n.121;
- opponente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) Persona_1
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.09.2024 la sig.ra dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L.104792.
Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare il riconoscimento in favore della ricorrente all'indennità di accompagnamento, nonché al requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU della Dott.ssa in quanto Persona_2 la stessa non ha correttamente valutato tutte le patologie documentate con certificazioni mediche, errando nella valutazione delle stesse e valutando molto superficialmente il quadro clinico generale.
Risulterebbe sottostimata, a detta del ricorrente, la valutazione dell'iperglicemia, poiché il CTU ha affermato che “ Gli esami ematochimici esibiti in atti evidenziano
1 un lieve rialzo dei valori glicemici”, mentre dai referti medici, emerge una evidente insufficienza renale, derivante dall'aumento della creatininemia. Quanto alla patologia endrocrina, il CTU ha rilevato l'iperplasia nodulare della tiroide documentata con esame ecografico, visita specialistica ed esami di laboratorio, mentre sarebbe evidente la presenza di un chiaro distiroidismo, come si nota dagli esami ematici del 14.01.23, dall'ecografia del 28.12.22 e dalla visita endocrinologica del 30 11.1.23 che evidenzia dispnea e disfagia, deponendo per una compressione della tiroide alla glottide.
Quanto alla patologia cardiovascolare, il CTU avrebbe indicato in maniera generica
“cardiopatia ipertensiva caratterizzata da discreto compenso emodinamico e farmacologico”, valutando la frazione di eiezione nella misura del 47% come lieve, quando invece in realtà sarebbe classificabile come grave, sottolineando un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente per come emerge dalla diverse visite cardiologiche effettuate nel corso degli anni. In ordine alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, l'attrice assume che a causa dell'evidente artrosi polidistrettuale da cui è affetta , non sarebbe in grado di eseguire una manovra di accosciamento e accovacciamento oltre che mantenere una postura stabile.
In ordine alla patologia a carico del sistema neuropsichico, le conclusioni del CTU sarebbero in contrasto con quanto è emerso a seguito della visitata specialistica effettuata in data 30.03.2023 presso l' . Controparte_2
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: incipiente deterioramento della memoria da vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva reattiva, osteoartrosi, cardiopatia ipertensiva, iperplasia nodulare della tiroide, lieve rialzo dei valori glicemici, cisti epatiche semplici. Il CTU ha precisato che: “La paziente si presenta in discrete condizioni generali, curata nell' aspetto e nella persona. Alla valutazione psichica accede disponibile, lucida, orientata nei parametri fondamentali, tranquilla sul piano psico – motorio;
l' eloquio è fluido, adeguato alla formazione socio – culturale e per contenuti informativi. E' presente qualche lacuna mnesica;
si osserva deflessione del tono dell'umore. La sintomatologia depressiva è insorta in seguito alla morte del figlio diciottenne, avvenuta circa 30 anni fa in seguito ad un incidente della strada. La paziente non riferisce assunzione di terapia psicofarmacologica. L' esame obiettivo ci consente di concludere con una diagnosi di incipiente deterioramento della memoria, da verosimile vasculopatia cerebrale cronica (la paziente non esibisce in atti esami di diagnostica strumentale) e sindrome depressiva reattiva. L' osteoartrosi si manifesta clinicamente limitazione funzionale di moderata entità della flessione
2 del rachide lombare e delle ginocchia, passaggi posturali e deambulazione autonomi senza ricorso ad ausili. La cardiopatia ipertensiva è caratterizzata da discreto compenso emodinamico e farmacologico: assenza di angina e/o dispnea a riposo o da sforzo, palpitazioni, edemi declivi;
gli esami di diagnostica strumentale evidenziano una lieve riduzione della funzione sistolica del ventricolo sinistro
(rappresentata dalla frazione di eiezione FE 47%). La composizione dei dati clinici e strumentali ci consente di ascrivere la cardiopatia, in adeguata correlazione, in II classe NYHA;
alla II classe NYHA afferiscono i soggetti che accusano una lieve limitazione dell' attività fisica, stanno bene a riposo ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie. L' iperplasia nodulare della tiroide è documentata strumentalmente con esame ecografico, con visita specialistica ed esami di laboratorio;
i valori degli ormoni tiroidei risultano nella norma, non vi sono prescrizioni di terapia sostitutiva. Gli esami ematochimici esibiti in atti evidenziano un lieve rialzo dei valori glicemici;
non sono state prodotte visite specialistiche né prescrizioni terapeutiche. Le cisti epatiche, evidenziate ecograficamente, sono formazioni non tumorali, sono asintomatiche e non prevedono, allo stato, alcuna terapia. Le funzioni elementari e strumentali della vita quotidiana risultano compatibili con una residua discreta autonomia”.
Pertanto ha concluso che il complessivo quadro patologico non è di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana, ed inoltre che la ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 3,
L. 104/92.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
A ciò bisogna aggiungere, come indicato nello stesso elaborato peritale, che in relazione alla patologia a carico del sistema neuropsichico la ricorrente non ha esibito gli esami di diagnostica strumentale, mentre in relazione all'iperglicemia non sono state prodotte visite specialistiche né prescrizioni terapeutiche. Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
3 sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. La ricorrente si è limitata a menzionare nella sua opposizione una documentazione medica che comunque non dimostra alcun aggravamento tale da giustificare un rinnovo della perizia.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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