TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 13 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 652/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Ponte)
CONTRO
Controparte_1 contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.432,07, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla convenuta dal 15.2.2022, con un contratto a tempo determinato prorogato più volte sino al 3.6.2023, in qualità di operaio, 1° livello a norma del CCNL Edili Industria, full-time, deduceva di aver lavorato senza regolarizzazione anche dal 3.6.2023 al
31.7.2023.
Il ricorrente, in relazione al periodo non regolarizzato, deduceva il mancato pagamento della retribuzione, indennità di mensa e trasposto, cassa edile, ex festività, permessi, nonché del TFR e delle competenze di fine rapporto.
Il ricorrente, in relazione al periodo regolarizzato, lamentava invece il mancato pagamento del TFR pari ad € 1.768,23.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita testimonialmente e con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti il ricorrente è stato assunto dalla convenuta dal 15.2.2022, con un contratto a tempo determinato prorogato più volte sino al 3.6.2023, in qualità di operaio, 1° livello a norma del CCNL Edili Industria, full-time, ma deduce di aver lavorato senza regolarizzazione anche dal 3.6.2023 al
31.7.2023 (v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
I testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno concordemente confermato che costui lavorò per tutto il mese di giugno e di luglio 2023 (v. dep. test.).
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c. Anzi, il comportamento processuale delle parti convenute, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda richiesta, pari ad €
6.432,07 (di cui euro 2.079,50 a titolo di
TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 652/2024 R.G.
1) condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di
[...]
della somma di € Parte_1
6.432,07, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di
[...]
delle spese Parte_1 processuali, liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
Bergamo, 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini