Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00990/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2025, proposto da
IA Avallone, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonello Frasca in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Comune di Pollica, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2724/2025 del 19 marzo 2025 del Comune di Pollica, avente ad oggetto “ CILA Prot. 11364 del 11/12/2024” – Determinazioni ”, con il quale il Comune di Pollica ha sospeso l’esame della comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA), prot. 11364, presentata dalla ricorrente l’11 dicembre 2024;
di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento del provvedimento prot. 2724/2025 del 19 marzo 2025, con il quale il Comune ha sospeso l’esame della c.i.l.a. prot. 11364 presentata l’11 dicembre 2024, avente ad oggetto la realizzazione di un muro di cinta dell’area di cui la ricorrente è comproprietaria.
Il provvedimento è motivato sull’interesse dell’Amministrazione per l’area in oggetto ai fini della realizzazione di un parco giochi e sull’esistenza di una procedura di acquisizione avviata anni addietro e mai conclusa.
Si eccepisce la carenza assoluta di potere, essendo il provvedimento espressivo di un potere di sospensione non legalmente tipizzato (con conseguente nullità del provvedimento), nonché il difetto di istruttoria e di motivazione (non risultando allo stato alcun atto idoneo a fondare gli assunti comunali sull’interesse per l’area de qua , né potendosi comprendere in che modo la realizzazione dell’opera contrasterebbe con l’eventuale futura espropriazione), la contraddittorietà intrinseca (non comprendendosi se vi sia o meno una procedura ablatoria avviata) ed estrinseca (con riferimento al nulla osta dell’Ente Parco) e, in subordine (ove l’atto dovesse intendersi come idoneo ad avviare una procedura espropriativa), lo sviamento di potere.
Si evidenzia che, pur formalmente disponendo la sospensione, il provvedimento ha nella sostanza un contenuto reiettivo, di fatto impedendo sine die la realizzazione dell’opera.
Infine, si lamenta la mancata previa comunicazione dei motivi ostativi.
Il Comune di Pollica, pur ritualmente intimato, non si è costituito in esistenza.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Si legge nel gravato provvedimento:
“ Con riferimento alla CILA prodotta alla SV in data 11/12/2024 si comunica che in fase istruttoria è emerso che l’area oggetto di intervento è nell’interesse del Comune di Pollica per l’acquisizione al patrimonio comunale per la realizzazione di un parco giochi pubblico.
Anni addietro è stata avviata la procedura di acquisizione mai formalmente conclusa.
Rilevato che il PUC adottato dal Comune consente il prosieguo della procedura espropriativa che sarà avviata in tempi brevi dall’Ente; (…)
SOSPENDE
L’esame della CILA in attesa di prossimi provvedimenti che l’Ente Comune di Pollica si riserva di adottare ”.
Occorre premettere che il Consiglio di Stato, con una recente decisione, ha affermato i seguenti principi: “ La CILA è uno strumento di semplificazione che non trova un corrispondente nella legge generale sull’azione amministrativa (ma solo in altre normative di settore, come quella sulle attività commerciali) e che si traduce in una ancor più intensa responsabilizzazione del privato, chiamato ad assumersi in prima persona il rischio di avviare un’attività in contrasto con le complesse e talvolta contorte normative di settore, per di più solo in parte confortato dall’asseverazione del tecnico abilitato.
Tuttavia, la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA, considerata anche la modesta entità della sanzione per la sua omissione, avrebbe in sostanza l’unico effetto di attirare l’attenzione dell’amministrazione sull’intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l’attività totalmente abusiva, che l’ordinamento correttamente esclude quando l’amministrazione abbia omesso di esercitare i dovuti controlli ordinari di legittimità sulla SCIA o sull’istanza di permesso.
Per tale ragione, sarebbe da preferire la ricostruzione che ha inteso mutuare in subiecta materia i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA o DIA., in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019.
Di esse, infatti, la CILA “condivide l’intima natura giuridica”, sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter della l. 7 agosto 1990, n. 241, in combinato disposto con il richiamo alle "condizioni" di cui all’art. 21-novies della medesima normativa ” (Cons. Stato, Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1651).
Dall’affermazione dell’applicabilità alla c.i.l.a. dei limiti di tempo e di motivazione di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 discende come ovvia conseguenza l’applicazione all’istituto anche degli orientamenti consolidati della giurisprudenza in materia di s.c.i.a. e, segnatamente, il principio secondo cui il decorso del termine di legge per l’esercizio del potere interdittivo circa le attività oggetto di s.c.i.a. comporta la definitiva consumazione del potere interdittivo stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del segnalante, residuando, in capo all’amministrazione, a fronte di un’attività intrapresa al di fuori del perimetro normativamente consentito, il solo potere di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, previa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado (cfr. T.A.R. Campania, NO, Sez. II, 13 febbraio 2024, n. 419).
Il gravato provvedimento è, quindi, illegittimo innanzitutto perché adottato oltre il decorso del termine previsto per il consolidamento del titolo, in assenza del previo ricorso all’autotutela.
Inoltre, l’atto è altresì illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, il Comune non fa menzione di alcun atto, parere o relazione di natura tecnica che supporti le proprie affermazioni in ordine all’interesse per l’acquisizione dell’area e/o alla/e procedura/e di espropriazione in corso o da avviare.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. 2724/2025 del 19 marzo 2025.
La peculiarità della vicenda e la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente consentono di disporre eccezionalmente la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Pollica prot. 2724/2025 del 19 marzo 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO