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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 7654/22
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. MariaCarmela Siniscalchi presso il suo studio in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 180 elett.te domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
,in personadel direttore generale, legale Controparte 1
p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Dulvi Corcione elett.te domiciliata in Frattamaggiore
(NA) alla via M.Lupoli.
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che l'attrice in data 08.12.2015 veniva ricoverata presso il Presidio
[...]
per una frattura Controparte_2
scomposta metafisi distale di radio e ulna a sinistra complicata ad esposizione puntiforme, ove effettuati tutti gli accertamenti del caso veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con fili di Kirschner e dimessa il giorno successivo con indicazione di tenere l'arto in discarico evitando sforzi in prensione;
che l'istante in data 08.01.2016 si recava nuovamente presso il [...] CP_3 indicato ed effettuava la prima visita ortopedica di controllo con mantenimento della doccia gessata e prescrizione di magnetoterapia e vitamina D ed in data 27.01.2016 veniva sottoposta a rimozione della doccia gessata con prescrizione di mobilizzazione e FKT;
che completate tutte le terapie prescritte dai sanitari, l'istante effettuava alcuni esami radiologici nelle date del 09.03.2016 e del 08.09.2016 dai quali si evidenziavano residuati di frattura distale del radio e dell'ulna al terzo distale dell'avambraccio con consolidamento del voluminoso frammento distale del radio in discreta inclinazione palmare e moderato accavallamento, con residua deformazione osteoarticolare del polso per il modico disassamento determinato dalla deformazione scheletrica post traumatica descritta;
che dal momento che la Sig.ra Parte 1 aveva seguito tutte le disposizioni richieste dai medici appariva evidente che la causa iniziale che dava luogo all'insuccesso della terapia era da individuarsi in un errore nella tecnica chirurgica messa in atto dai sanitari ortopedici che si adoperavano nel corso dell'intervento di riduzione e di osteosintesi con fili di Kirschner;
che determinante era stata l'imperizia dei sanitari operanti all'interno del Presidio
Controparte_4
come confermato dal Dott. Testimone 1
,Medico Chirurgo,
[...] inSpecialista in Medicina Legale, i quali, dopo aver visitato la Sig.ra Parte 1 data 16.03.2017 avevano certificato: "vistosa deformazione del polso a sinistra con disallineamento della mano sinistra, parestesia della mano e marcato deficit di forza della mano sinistra con evidente insuccesso della terapia utilizzata”.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la colpa professionale nell'esecuzione del trattamento medico prescritto da parte dei sanitari operanti all'interno del Controparte_5
come accertato in sede di ATP e chiedeva
[...]
inoltre di accertare e dichiarare che la quantificazione dei danni riportati dall'attrice, per effetto della mancata diligenza professionale dei sanitari fosse quella operata in sede di ATP, dettagliatamente indicata nel corpo dell'atto, ovvero quella maggiore o minore che sarà determinata all'esito dell'istruttoria.
Chiedeva inoltre la condanna della parte convenuta ex art 96 c.p.c.. Si costituiva l' Controparte_6 la quale in via preliminare chiedeva di rigettare la domanda attorea poiché infondata ravvisando la correttezza del proprio operato.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 10.11.25, con la concessione dei termini ex art. 190 срс.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione
è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto- determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dall' attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
Persona 1Veniva esperita consulenza medico legale a cura del dott. e dott.
Persona 2 i quali dopo un breve excursus dell'iter terapeutico subito dalla sig. ra Pt_1 , evidenziavano “dismorfismo del polso sinistro sia sul versante radiale che ulnare al 1/3 distale di avambraccio al polso con deviazione in procurvato. Minus perimetrico dell'avambraccio di circa 1 cm rispetto al controlaterale. Riduzione della supinazione del polso pari a circa ½ dell'escursione fisiologica;
flessione dorsale del polso sinistro ridotta di ½ rispetto la controlaterale.
Riduzione della forza contro resistenza dei muscoli del polso e della mano sinistra rispetto il controlaterale. Riduzione della destrezza delle funzioni fini della mano sinistra rispetto la destra. Tinel positivo al polso sinistro con parestesie diffuse alla mano ed al polso sinistro. Gomito indenne".
All'udienza del 26/09/2019 i ccttuu venivano invitati a rendere chiarimenti, in quanto nella relazione depositata nulla chiarivano in ordine alla pretesa responsabilità della convenuta struttura, non avendo tra l'altro risposto ai punti
1,2,3,e 4 del quesito del 17/05/2018 limitandosi a rilevare una compatibilità tra gli esiti riportati dalla paziente e “l'incidente” occorso presumibilmente riferendosi alla genesi originaria della frattura del polso.
L'allegazione attorea individua nella errata scelta chirurgica l'insuccesso dell'intervento anche se i ctu “non esiste una chiara evidenza su quale tipo di trattamento, chirurgico o non, o sulla qualità del tipo di intervento chirurgico sia meglio adottare".
Nel caso di specie, gli addebiti mossi dall'attrice non appaiono supportati da specifiche allegazioni probatorie. Invero la causa petendi attorea si limita ad allegare la cattiva riuscita dell'intervento desumendo, da ciò, un errore nella tecnica
chirurgica ma senza indicare specificamente, quali condotte medico-sanitarie avrebbe dovuto porre in essere la convenuta in luogo di quelle di fatto assunte. Difatti, sia nell'atto di citazione che nella perizia di parte, non viene indicato in che modo le condotte colpose (essendo limitate in punto allegazione ad un generico errore durante l'intervento) potessero essere collegate causalmente con le condizioni attuali della paziente. 66Venendo all'esame dei chiarimenti resi i ctu affermano che il trattamento chirurgico eseguito non è caratterizzato da facilità di esecuzione né routinarietà",
pertanto lo stesso riveste carattere di straordinarietà ed eccezionalità in quanto indirizzato ad un paziente affetto da patologia traumatologica che prevede la soluzione di problemi non codificati” pur esprimendo una “mancata diligenza nell'esecuzione del trattamento" ancora una volta collegato alla mancata
realizzazione di un risultato soddisfacente.
Ebbene, ragionando in termini giuridici, vale analizzare il disposto di cui all'art 2236
c.c. il quale dispone: "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave", prevendo pertanto una limitazione della responsabilità per il professionista che si trova a fronteggiare problemi tecnici di speciale difficoltà nello svolgimento della sua attività.
In materia di contratto di prestazione d'opera, acclarata la colpa del professionista ( che in questo caso sarebbe individuabile unicamente nel mancato ottenimento di un risultato soddisfacente), il rilievo che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto.( Cass. Civ. sez. III ordinanza n. 13874 del
6 luglio 2020). L'attenzione deve quindi spostarsi sulla esigibilità della prestazione e sul grado di colpa richiesta nelle ipotesi sussunte sotto il disposto di cui all'art. 2236 cc avendo i ctu affermato che i sanitari hanno osservato “le buone pratiche cliniche ed assistenziali" Giova rilevare che nell'ipotesi d'imprudenza non è
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applicabile l'art. 2236, cod. civ., e la limitazione della responsabilità alla colpa grave non opera (Cass., 10/05/2000, n. 5945, Cass., 19/04/2006, n. 9085 e succ. conf.), imprudenza che nel caso di specie non viene in rilievo avendo di fatto l'attore allegato un errore “nella tecnica chirurgica messa in atto" senza che tuttavia lo stesso sia mai stato individuato anche in ragione della necessità dell' indicazione della doverosa condotta omessa potendo dunque tale profilo essere sussunto sotto la nozione di imperizia che si ha quando le conoscenze e la condotta del medico sono incompatibili con quelle che devono far parte del bagaglio di un professionista medio dotato di quelle competenze.
Nel caso de quo, dunque, vi era giusta indicazione al tipo d'intervento chirurgico eseguito come indicato dai ctu che sostanzialmente non ravvisano una scelta chirurgica sbagliata e che al contempo gli stessi si sono trovati di fronte ad un caso di straordinarietà ed eccezionalità in ragione della necessità di dover decidere problemi definiti “non codificati”. Pertanto, rilevato che il risultato insoddisfacente, non è stato provato essere dipeso da una colpa grave dei sanitari dal momento che dalle considerazioni svolte dai nominati ctu non sono emersi elementi tecnici tali da ritenere provata una non corretta adeguatezza delle cure essendo state rispettate “le buone pratiche cliniche ed assistenziali".
Dal rigetto della domanda principale discende anche il rigetto della domanda ex art. 96 cpc. In ragione degli esiti comunque presenti al polso dell'attrice si ritiene equo compensarele spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea e quella proposta ex art. 96 cpc;
2) compensa le spese di lite.
Napoli, 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio