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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL IANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29865/2017 di R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Iannicelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla P.zza Amedeo n. 15.
ATTORE
E
(P.IVA ), con sede in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Erasmo
Augeri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via G.
Melisurgo n. 44. CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni da infortunio.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: “Accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 percepire l'indennizzo dalla società convenuta, per l'invalidità permanente derivata dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio del 30.03.2015; accertare e dichiarare la violazione delle dell'art 1891 Controparte_1
c.c., e degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo e dalla normativa vigente dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, così come impone l'art. 1375 c.c. nonché l'art. 1175 c.c., e art. 1176 c.c.; condanna ex art.96 c. p. c;
condanna delle , al pagamento dell'attore Controparte_1 della somma dovuta a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente residuata nella misura provata, o nella diversa misura che emergerà dalle risultanze istruttorie del giudizio, oltre alle ulteriori spese sostenute dall'assicurato con rivalutazione monetaria ed interessi dall'infortunio; condannare ancora le al risarcimento in favore di Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non conseguenti sia al Parte_1 comportamento adottato dall'assicuratore, oltre che alla responsabilità aggravata della medesima società per violazione dell'art. 96 c.p.c. 1° comma, per l'irragionevole durata del processo cui sarà costretto l'istante
Per parte convenuta: “Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata da parte istante;
dichiarare l'inammissibilità della presente azione giudiziaria, respingendo, comunque, la domanda attrice per l'avvenuta decadenza dell'attore dal diritto all'indennizzo, nonché per l'assoluta infondatezza della pretesa avanzata. Vinte le spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva Parte_1
in giudizio la per far accertare e dichiarare la piena Controparte_1
efficacia ed operatività della polizza n. 334662008 sottoscritta tra le parti contro infortuni extra-professionali, ed ottenere la condanna della società
- 2 - convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto ai termini della polizza per l'invalidità permanente derivata dalle lesioni riportate in occasione dell'infortunio verificatosi in data 30.03.2015.
Parte attrice, nel ricostruire la dinamica dell'accaduto, precisava che nella data indicata, nell'atto di provvedere a scaricare dalla propria autovettura una lavatrice, quest'ultima si sbilanciava dal bordo del vano bagagli sul quale era collocata. Sicché, onde evitarne la caduta, il Sig. afferrava Pt_1
l'elettrodomestico e, nell'atto, riportava un dolore nella zona dorsale causato dal grosso sforzo. Soccorso dall'autoambulanza, e sottoposto al P.S. dell'
[...]
di La Spezia ad una RX della colonna lombo-sacrale, nonché ad Parte_2 una visita ortopedica, gli veniva prescritto l'utilizzo temporaneo di un busto ortopedico spinomed. Trascorso il periodo di utilizzo del presidio medico sopraindicato, veniva praticata una RM del tratto lombo-sacrale, dalla quale emergeva la frattura della limitante intersomatica superiore di L1, evolutasi con cuneizzazione della stessa vertebra. All'esito dell'espletamento di ulteriori terapie mediche, parte attrice risultava affetta da una invalidità definita permanente, ossia insuscettibile di miglioramento.
Al verificarsi dell'infortunio, il Sig. era dipendente della società Pt_1
Terna S.p.A. ed assicurato in forza della polizza infortuni contratta dal suo datore di lavoro con la in favore dei dipendenti, Controparte_1
preordinata a garantire questi ultimi dal rischio di infortuni in ambito professionale ed extra-professionale. La polizza prevedeva, altresì, un indennizzo, laddove dall'infortunio fosse scaturita una forma di invalidità permanente.
L'infortunio veniva tempestivamente comunicato da parte attrice all'Ufficio del personale della Terna S.p.A., la quale provvedeva a trasmettere la denuncia alla compagnia assicuratrice, odierna convenuta, demandando altresì
- 3 - a quest'ultima l'accertamento dei danni causati dall'infortunio ed il pagamento dell'indennizzo.
Rubricato l'infortunio con n. 933/15/105507 ed incaricata la dott.ssa Per_1
dell'accertamento della natura e dell'entità della invalidità permanente
[...]
lamentata da parte attrice, la si rifiutava di corrispondere Controparte_1
l'indennizzo, sul presupposto della inoperatività della polizza assicurativa nel caso di specie, trattandosi di infortunio non provvisto di copertura. Invero, sosteneva parte convenuta, l'art. 27 della polizza riconosceva espressamente un diritto all'indennizzo per i soli danni derivanti da lesioni muscolari da sforzo, circostanza non riscontrabile nella vicenda in esame. Inoltre, escludeva che l'evento descritto risultasse di per sé idoneo a cagionare l'evento, consistente nella frattura lombare. Parte attrice, per contro, richiamava espressamente l'art.
2.3 della polizza medesima, il quale garantisce espressamente copertura assicurativa alle “conseguenze obiettivamente constatabili di sforzi muscolari”.
Il Sig. ai fini della risoluzione della controversia, attivava in un Pt_1
primo momento la procedura arbitrale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte convenuta. Successivamente provava ad avviare il procedimento di mediazione, anch'esso rivelatosi poi infruttuoso, a fronte dell'ingiustificato rifiuto opposto dalla società assicuratrice convenuta di aderirvi.
L'attore evidenziava la violazione, imputabile alla dei canoni Controparte_1
di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c., non avendo la stessa provveduto ad istruire in tempi ragionevoli la pratica all'atto di denuncia dell'infortunio né a formulare una adeguata offerta di indennizzo.
Parte attrice rilevava, altresì, la colpa grave della odierna convenuta per due ordini di ragioni. Anzitutto, nell'adempimento dell'obbligazione, al debitore è richiesta la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art 1176 c.c., la
- 4 - cui mancata osservanza, specie a fronte di adempimenti di scarsa complessità, come nel caso in esame, configura una ipotesi di colpa grave.
La colpa grave ricorre, inoltre, in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto della società di aderire alla procedura arbitrale ed al procedimento di CP_1
mediazione attivati da parte attrice, quale condotta omissiva incompatibile con la volontà di adempiere, e, pertanto, meritevole di sanzione ai sensi dell'art 96 c.p.c. In ragione della gravità della colpa ricorrente nel caso di specie, parte attrice demandava un indennizzo maggiorato di interessi e rivalutazione, nonché il risarcimento dei danni ulteriori patrimoniali ed extra- patrimoniali consequenziali.
Demandava, da ultimo, la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento del contributo unificato, per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione a fronte dell'obbligo di attivarla gravante sull'attore.
Tanto premesso, rassegnava le conclusioni suesposte.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
la inoperatività ed inefficacia del contratto in relazione al caso di specie, imputando il danno fisico subito dall'attore ad uno sforzo prevedibile e volontario, e non già ad un evento fortuito od accidentale, come richiesto dalla polizza. Specificava parte convenuta, inoltre, che la lesione veniva riportata in un soggetto affetto da una condizione patologica pregressa e degenerativa, sicché lo sforzo non poteva qualificarsi alla stregua di causa unica determinante la frattura, bensì, in extremis, quale concausa, con conseguente esclusione dell'operatività della polizza.
In secondo luogo, la escludeva l'ammissibilità Controparte_1 dell'indennizzo, preordinato a ristorare l'attore dal pregiudizio fisico subito, ai sensi dell'art. 27 delle condizioni generali di polizza, rubricato “Ernie e sforzi”, il quale estende espressamente la garanzia “alle sole lesioni muscolari
- 5 - da sforzo” e non anche alle fratture da sforzo, come in concreto lamentate dal
Sig. Pt_1
Eccepiva, inoltre, la nullità della citazione oppostale, a fronte della genericità riscontrata nella formulazione delle richieste attoree, determinante un inevitabile pregiudizio per il diritto di difesa costituzionalmente garantito dell'odierna convenuta.
Da ultimo, la società convenuta disconosceva i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, ritenendo ingiustificato l'inadempimento addebitatole. Rilevava, invero, la intervenuta decadenza di parte attrice dal diritto all'indennizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., stante la mancata comunicazione o denunzia alla dell'infortunio subito nei termini CP_2
pattuiti nel contratto assicurativo. Sicché, ne risultava quale ineludibile conseguenza la impossibilità della società ora citata di provvedere all'inoltro della denunzia alla compagnia assicuratrice cui non poteva Controparte_1
pertanto imputarsi alcun inadempimento contrattuale.
Ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice, e concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c. p. c, la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni. Ammessa ed espletata la
CTU, il giudice rinviava la causa in prosieguo di precisazione delle conclusioni. In data 29.02.2024 assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali e repliche ora la causa giunge a questo Tribunale per la decisione.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta. Invero, l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti, nonché il contenuto delle
- 6 - pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Nel merito, la domanda indennitaria esperita dall'attore è fondata e, pertanto, va accolta.
Va, anzitutto, dato atto che parte attrice ha adempiuto il proprio onere probatorio, depositando la denuncia per infortunio, corredata del primo certificato medico del Pronto Soccorso, ed essendo agli atti la polizza assicurativa, in osservanza delle modalità di comportamento in caso di infortunio prescritte all'art.
2.7 della Polizza Infortuni Extra-Professionali in oggetto. Del resto, il fatto storico dell'infortunio e la sussistenza del rapporto assicurativo non sono disconosciuti da parte convenuta. Invero, ad essere contestata dalla era non già l'esistenza, bensì Controparte_3
l'operatività della polizza in relazione all'infortunio lamentato da parte attrice,
e ciò per due ordini di ragioni. Anzitutto, escludeva che la frattura riportata dal Sig. fosse riconducibile alla nozione di infortunio Pt_1 contrattualmente previsto. Invero, la polizza, in specie l'art 2.2, qualifica come infortunio “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o il ricovero in istituto di cura”. La compagnia assicuratrice escludeva la natura fortuita, violenta ed esterna della causa determinante l'infortunio, asserendo che, per contro, il danno fisico subito dall'attore costituisse uno sviluppo previsto e voluto dello sforzo eseguito.
Dette asserzioni non meritano di essere condivise, anche alla luce della perizia espletata dal CTU Dr. in corso di causa, con particolare Persona_2 perizia e competenza, e perciò totalmente condivisibile. Quest'ultima evidenzia come dal caso di specie emergano tutti i requisiti, previsti nelle condizioni assicurative, necessari ai fini della annoverabilità dell'evento
- 7 - dannoso in questione alla nozione di infortunio sopraindicata. Invero, la natura fortuita della causa è ravvisabile nella improvvisa ed inaspettata caduta al suolo dell'elettrodomestico trasportato;
la causa violenta consiste nella forza gravitazionale che attrae il peso dell'elettrodomestico al suolo;
la causa
è esterna in quanto il sig. provvedeva improvvisamente ad afferrare Pt_1
la lavatrice in oggetto, in procinto di cadere al suolo dal vano bagagli sul quale era collocata, senza pensare alle conseguenze della condotta in essere.
Inoltre, come specificato nella consulenza medico-legale, “il concomitante esercizio delle tre cause indicate ha prodotto un meccanismo di improvvisa e violenta contrattura muscolare, che ha determinato la frattura della vertebra
L1”. Sicché, può ritenersi senz'altro sussistente il nesso di causalità tra l'infortunio e la frattura vertebrale cuneizzata di L1, che ne costituisce pertanto una diretta conseguenza, così come prescritto dalle condizioni assicurative ai fini dell'operatività stessa della polizza.
L'assunto attoreo, poi, è risultato provato alla stregua della prova testimoniale espletata. Ed invero i testi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, hanno confermato integralmente la dinamica dell'evento in esame così come riportata da parte attrice. La teste dichiarava di essere stata Testimone_1
presente al verificarsi del sinistro. In specie, confermava che il Sig. Pt_1
onde evitare la caduta al suolo della lavatrice, la afferrava e, di conseguenza, sentiva un forte dolore per lo sforzo muscolare subito per sorreggere l'elettrodomestico. Il teste , invece, informato Testimone_2 dell'accaduto mentre si trovava sul luogo di lavoro, veniva invitato a recarsi nel luogo in cui il Sig. aveva lasciato l'autovettura, dalla quale si era Pt_1
allontanato in quanto trasportato immediatamente in ospedale a causa della lesione subita. Dette prove testimoniali confermano trattarsi di infortunio extra-professionale che rientra tra gli eventi assicurati dalla polizza in oggetto, con conseguente diritto dell'istante alla percezione dell'indennizzo contrattualmente previsto.
- 8 - Parte convenuta contestava, altresì, la idoneità dell'evento in oggetto a cagionare di per sé la invalidità permanente di cui l'attore risultava affetto all'esito del certificato di guarigione, trattandosi di soggetto affetto da una patologia pregressa e degenerativa.
Tale considerazione non merita condivisione, avendo lo stesso radiologo della il Dr. escluso la sussistenza di Controparte_1 Persona_3
“significativi fattori concausali, validamente sostenibili in caso di un eventuale contenzioso”.
Riconosciuta, dunque, la piena operatività della polizza contratta in relazione all'infortunio in oggetto, merita accoglimento la domanda indennitaria proposta dall'attore. Invero, la consulenza espletata dal Dr. riconosce Per_4
una invalidità permanente del 13%. Il valore del punto di invalidità permanente si calcola, come specificato nella polizza all'art 2.6 rubricato
“Somme assicurate”, da un massimale costituito da 6 volte la retribuzione annua lorda (RAL) del dipendente, e dividendo tale importo per cento. Ai fini della liquidazione della somma assicurata, la formula cui ricorrere, ai sensi dell'art 2.9 della polizza, rubricato “Esempio di liquidazione”, risulta essere la seguente: [Retribuzione Annua Lorda] * [6 (moltiplicatore di polizza)] :100 *
X (dove X è pari alla percentuale di invalidità permanente generica riconosciuta) = Indennizzo tecnico. Pertanto, tenuto conto che la retribuzione annua percepita dall'assicurato, al lordo delle ritenute, era di euro 65.965,57, come da attestazione della Terna S.p.A. per tabulas, si rileva che, ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione indennitaria, occorre moltiplicare la RAL per 6, dividere per 100 e moltiplicare l'importo risultante per la percentuale di IP riconosciuta. Sicché, la misura dell'indennizzo è quantificabile in euro 51.453,09 (= [65.965,57 x 6/100] * 13).
Orbene, stante la riconducibilità dell'assicurazione contro gli infortuni alla categoria dell'assicurazione contro i danni, l'indennizzo ha natura di debito di
- 9 - valore, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita patrimoniale sofferta dall'assicurato. Posto che la finalità della categoria del debito di valore è specificamente quella di sottrarre ai rischi relativi alla svalutazione monetaria il creditore insoddisfatto di un valore, non predeterminato in termini monetari (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6209/1990), ne consegue la necessaria rivalutazione dell'indennizzo dovuto con riferimento al lasso temporale intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. Sez. III, sentenza n. 15868/2015; Cass., sez. III Civile, ord. n. 25099/17). L'indennizzo così risultante va poi maggiorato degli interessi al tasso legale, applicati sulla somma originaria, via via rivalutata, anno per anno ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 2979/2023).
Non merita, per contro, accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dall'inadempimento della convenuta delle obbligazioni di correttezza e buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1337 e 1175 c.c., perché genericamente dedotti e comunque del tutto sprovvisti di supporto probatorio.
Va, altresì, respinta la domanda di condanna ex art. 96 formulata da parte attrice, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. Invero, non vi è prova che la società convenuta abbia agito con dolo o colpa grave, condizioni soggettive poste espressamente dalla menzionata norma di legge al fine di una condanna risarcitoria per lite temeraria.
Da ultimo, quanto alla domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis, D.lgs. 28/10 di condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza addurre alcun giustificato motivo, essa va accolta. Secondo una ormai consolidata giurisprudenza, invero, la parte non può limitarsi ad
- 10 - opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l'asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire. Invero, come precisato dal Tribunale di Roma, sent. 29 maggio
2014 “Traslando tale ragionamento in generale si potrebbe infatti affermare che ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l'ha convocata in mediazione, e pertanto inutile la sua partecipazione all'esperimento di mediazione, essa sia validamente dispensata dal comparirvi. L'esponente non si avvede nell'aporia in cui incorre posto che così ragionando sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non comparizione, se è vero com'è vero che, se la controparte condividesse la tesi del suo avversario la lite non potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe subito meno.” Inoltre, nel caso di specie, parte attrice dimostrava di aver provveduto ritualmente a comunicare alla compagnia assicuratrice la volontà di addivenire ad una mediazione della controversia. Questa, come risulta per tabulas, depositava: la raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante cui aveva provveduto a comunicare alla la volontà Controparte_1
di attivare la procedura arbitrale prevista dalle condizioni generali di polizza;
l'istanza di mediazione;
il verbale del procedimento di mediazione n.
98/2017, nel quale si dava atto della mancata adesione della parte invitata alla procedura.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese di lite, in considerazione del valore della controversia, seguono la parziale soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 come da dispositivo, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- 11 - Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante legale, in Controparte_1
virtù della polizza assicurativa n. 334662008 a corrispondere nei confronti del Sig. , la somma di euro 51.453,09 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data dell'infortunio sino alla decisione del giudizio, nonché agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2. Condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante legale, al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore dell'attore che si liquidano ex D.M. Parte_1
55/2014 come aggiornati con D.M.147/2022 nella misura di euro
518,00 per contributo unificato, ed € 7616,00 per compensi legali di cui € 1701 per la fase di studio,€ 1204 per la fase introduttiva,€ 1806 per la fase di trattazione /istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali del 15%,iva e cpa, con attribuzione all'avv. Andrea Iannicelli, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli,08/02/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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