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Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1964, n. 1337
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Legge 12 dicembre 1964, n. 1337
Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1964, n. 1337
Versione
21 dicembre 1964
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1964
Vedi fonte istituzionale
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