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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3059/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3059/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PADDEU Parte_1 C.F._1
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. CICCARELLA P_ P.IVA_2
FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore (cfr. rinuncia al mandato del
17.7.2024),
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
CARTA PIERLUIGI GIOVANNI AUSONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(P.I. , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_4 dall'avv. SALARIS SALVATORE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
Controparte_5
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SOLETTA GIORGIO, elettivamente domiciliata P.IVA_5
presso lo studio del difensore
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) In via principale, previa ogni declaratoria ritenuta necessaria, condannare, nella misura che in giudice riterrà, in concorso fra loro, il , in persona del sindaco suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale proprietario e custode della strada, in persona del P_
suo legale rappresentante, quale proprietaria dei sottoservizi idrici e la Impianti Trattamento Acque
S.r.l., in sigla I.T.A. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, quale impresa esecutrice dei lavori di rifacimento della rete idrica, nel luogo indicato in espositiva, al risarcimento in favore del sig.
di tutti i danni patrimoniali e non, a qualsivoglia titolo, subiti a Seguito del sinistro in Parte_1
oggetto;
2) Liquidare i danni subiti dal sig. , nella misura complessiva di euro 175.124,00, come Parte_1
da calcolo danno non patrimoniale, con tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2018, allegato al presente atto (doc. 3), da richiamarsi integralmente per ogni dettaglio meglio specificato e salvo la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per parte convenuta , come da foglio di p.c.: Controparte_1
“In via principale:
1) rigettare, siccome infondata in fatto e diritto, la domanda attorea, mandando assolta
l'Amministrazione Comunale di , in persona del sindaco protempore, da ogni avversa pretesa;
CP_1
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere, o ridurre in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento, e comunque limitarlo ai soli danni effettivamente provati in corso di causa;
In via subordinata:
3) in caso di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare uniche responsabili dell'evento per cui
è causa la società e la società Ita srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nella P_ loro qualità di esecutrici delle opere di scavo e custodi del cantiere per cui è causa;
per l'effetto condannare le medesime a risarcire, in solido tra loro, i danni tutti subiti dall'attore, mandando assolta l'Amministrazione Comunale di , in persona del sindaco pro tempore, da ogni e CP_1
qualsiasi responsabilità e pretesa in tal senso;
In via ulteriormente subordinata:
pagina 2 di 20 4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la società e la P_ società Ita srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere all'
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, quanto essa fosse eventualmente tenuta a Controparte_6 risarcire in favore dell'attore, ivi comprese le sostenute spese processuali, e salvo gravame;
In ogni caso:
5) con vittoria di spese diritti ed onorari, con istanza di distrazione delle medesime, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 930 cpc”
Per parte convenuta come da foglio di p.c.: P_
“1) Adversis reiectis;
2) respingere la domanda risarcitoria del perché infondata in fatto ed in diritto, per Parte_1 quanto narrato al punto 1 dell'espositiva, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
P_
3) in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del , escludere o ridurre in misura Parte_1 maggioritaria l'eventuale risarcimento dovuto al medesimo, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento e comunque limitarlo ai soli danni effettivamente provati nel giudizio;
4) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del , Parte_1 dichiararsi l'esclusiva responsabilità della società (I.T.A. s.r.l.) e del Controparte_3 per l'evento lesivo occorso al medesimo, per quanto esposto al punto 2 Controparte_1 dell'espositiva, con condanna dei medesimi, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni da quest'ultimo patiti, come accertandi in corso di causa, mandando assolta da ogni P_
avversa pretesa;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze”
Per parte convenuta ITA s.r.l., come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.:
“1) nel merito rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda attorea, mandando assolta Ita srl da ogni avversa pretesa;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda, ex art 1227 cc, escludere o ridurre in misura maggioritaria l'eventuale risarcimento del danno eventualmente ritenuto dovuto all' attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento e, comunque, limitarlo ai soli danni effettivamente risultanti;
3) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare unico responsabile dell'evento il , in persona del legale rappresentante, mandando assolta Ita srl da Controparte_1
ogni qualsiasi pretesa e responsabilità;
pagina 3 di 20 4) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda del signor , dichiarare il Pt_1 CP_1
, la e la tenuti a mantenere indenne
[...] Controparte_5 Parte_2
Ita Srl da qualsiasi condanna di pagamento per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannare questi ultimi a rifondere ad Ita srl quanto la medesima sarà tenuta a versare all' attore, oltreché , CP_5
e ,ex art 1917 cc, al pagamento delle spese e competenze di resistenza nella Parte_3
presente causa.
5) in ogni caso con vittoria di spesa diritti ed onorari”
Per la chiamata come da comparsa di risposta: Parte_4
“1) Contrariis reiectis;
In via principale
2) Assolvere ITA S.r.l. e, conseguentemente, la da ogni avversa Parte_4
pretesa;
3) Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la responsabilità concorrente di ITA S.r.l., del , e del Sig. nella Controparte_1 Controparte_7 Parte_1
causazione dell'evento lesivo e per l'effetto condannare ITA S.r.l., il e Controparte_1 P_
, in solido tra loro, al risarcimento del danno, ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo la
[...]
gravità della colpa dell'attore e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
5) Condannare la a tenere indenne ITA S.r.l. delle conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_4
dall'eventuale sentenza di condanna, secondo la misura della sua responsabilità e nei limiti di franchigia e massimale e delle condizioni di polizza;
6) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Per la chiamata come Controparte_5
da foglio di p.c.:
“In via principale
-contrariis reiectis;
-rigettare integralmente la domanda di manleva avanzata da ITA Srl;
-con vittoria di spese e competenze di causa;
in via subordinata e salvo gravame
-contrariis reictis;
pagina 4 di 20 -in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dal , dichiarare la Parte_1
responsabilità concorsuale con percentuale prevalente a carico del medesimo e/o del Pt_1 CP_1
e, per lo effetto, limitare l'obbligo risarcitorio in proporzione alla quota di responsabilità
[...]
attribuita alla ITA Srl;
-limitare l'obbligo di manleva di secondo quanto previsto nelle condizioni generali Controparte_8 di polizza relativamente al massimale di € 1.000.000,00 e allo scoperto del 10% con minimo di €
10.000,00;
-con vittoria di spese e competenze di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo della presente causa conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e ITA s.r.l. chiedendo l'accertamento della responsabilità per le lesioni subite
[...] P_
a causa del sinistro occorso in data 16.5.2016, a mezzanotte circa, lungo la strada sita in , via CP_1
Giovanni XXIII, e, per l'effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era in sella al motorino Aprilia Scarabeo, tg.
DB78151, di proprietà di , e che, giunto all'altezza del civico n. 21 e in prossimità di una Testimone_1
curva, era caduto a terra in quanto era andato a collidere contro la segnaletica e le verghe di ferro presenti su un'area di cantiere ampia circa tre metri;
- che all'interno della corsia stradale era presente un'area di cantiere volta al rifacimento della rete idrica, di proprietà di i cui lavori erano stati affidati e gestiti dalla società ITA s.r.l.; P_
- che l'area di cantiere non era pre-segnalata, non era illuminata né era dotata di cartellonistica retroriflettente;
- che, in quel tratto stradale, vi era scarsa visibilità anche a causa dell'assenza di illuminazione pubblica e della mancata manutenzione del verde pubblico alberato;
- che, a seguito della caduta, aveva subito un trauma cranico-facciale commotivo con perdita di coscienza e danni oculari;
- che, a causa del trauma, aveva sofferto di disturbo post-traumatico da stress e aveva avviato un percorso di supporto psicoterapeutico, ancora in essere;
- di aver dovuto sospendere la propria attività lavorativa di guida escursionistica;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
pagina 5 di 20 - che la responsabilità era da imputarsi al , in qualità dell'illuminazione, alla società Controparte_1
in qualità di custode della rete idrica ove si trovava il cantiere, e alla società ITA s.r.l., P_
in qualità di esecutrice dei lavori di cantiere.
Con comparsa del 19.12.2019 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva , il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione del sinistro resa da parte attrice, eccepito che il cantiere era segnalato da apposita cartellonistica mobile nonché era delimitato da quattro sbarre in ferro unite da nastro catarifrangente, eccepita la visibilità dell'area di scavo, dedotta l'interruzione del nesso causale per la condotta imprudente del motociclista e, in subordine, eccepito sia il concorso di colpa dell'attore che la responsabilità esclusiva delle altre due società convenute, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità delle sole società e ITA s.r.l. P_
Con comparsa del 3.1.2020 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva ITA s.r.l., la quale, premesso di aver partecipato a un'Associazione Temporanea di Imprese per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del servizio idrico della Sardegna unitamente ad Acciona Agua S.A. e a Controparte_9
rappresentato che i lavori erano stati commissionati da contestata la ricostruzione
[...] P_
del sinistro ex adverso dedotta, eccepito che il cantiere era adeguatamente segnalato con un cartello di forma rotonda, con sfondo blu e freccia bianca rivolta verso destra, per indicare l'ostacolo nella carreggiata, nonché con nastro catarifrangente, eccepito che l'area era altresì pre-segnalata da un cartello di lavori in corso, eccepita l'imprudenza del motociclista e, più in dettaglio, eccepita l'inadeguatezza del casco e della velocità sostenuta, eccepito altresì che il referto medico attestava
“alitosi alcolica” del motociclista, contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità del solo
. Controparte_1
Inoltre, ITA s.r.l., premesso di essere assicurata presso e Parte_4 [...]
in forza di polizze assicurative contro i danni, chiedeva l'autorizzazione per la Controparte_5
chiamata delle compagnie assicuratrice al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi condanna di pagamento per i fatti oggetto di causa.
La chiamata dei soggetti terzi veniva autorizzata con decreto del 20.1.2020.
Con comparsa del 18.5.2020 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la chiamata
[...]
la quale, contestata la sussistenza del rapporto di Controparte_5
assicurazione con ITA s.r.l. poiché la polizza assicurativa era stata sottoscritta con la eccepita CP_10
l'inoperatività della polizza per la modalità di accadimento del sinistro, eccepito altresì il dolo della pagina 6 di 20 convenuta per non aver comunicato la stipula di altra assicurazione per il medesimo rischio, contestata, in subordine, la prospettazione di parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda di manleva formulata da ITA s.r.l. e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità del
. Controparte_1
Con comparsa del 16.11.2020 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, P_
contestata la ricostruzione avversaria, affermata la propria estraneità rispetto alla causazione del sinistro, eccepita la responsabilità esclusiva di in quanto i luoghi erano da lui ben Parte_1
conosciuti e in quanto il referto medico di Pronto Soccorso aveva accertato la presenza di “alitosi alcolica” nel paziente, eccepita, in subordine, la responsabilità della società materialmente esecutrice dei lavori e del , contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità di ITA s.r.l. e di . Controparte_1
Con comparsa del 18.11.2020 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la Parte_4
la quale, eccepito il limite di massimale della polizza e, nel merito, contestata la
[...]
prospettazione attorea con adesione delle eccezioni formulate da ITA s.r.l., chiedeva di escludere la responsabilità di ITA s.r.l. per il sinistro de quo e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, di accertare il concorso di colpa dell'attore e la responsabilità in solido di ITA s.r.l.,
e di e, per l'effetto, di condannare alla manleva entro i limiti di P_ Controparte_1
massimale previsti dalla polizza.
All'udienza del 20.11.2020 venivano assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale, interrogatorio formale di e mediante CTU medico-legale. Parte_1
Con ordinanza del 14.4.2023 veniva ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della cartella clinica di
, che veniva acquisita in data 17.5.2023. Parte_1
All'udienza del 26.6.2024, svolta con la modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'evento lesivo
La dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze testimoniali e documentali.
pagina 7 di 20 L'evento lesivo oggetto di causa, rispetto al quale deve essere accertata la causalità con le condotte degli enti convenuti, è pertanto la caduta dal motociclo di a seguito dello scontro con il Parte_1
cantiere presente sulla strada sita in . CP_1
È stato provato che il motociclo stava percorrendo la propria corsia di pertinenza e aveva appena ultimato la curva sinistrosa all'altezza della scuola elementare allorquando aveva impattato contro un cartello stradale mobile (cartello rotondo blu di passaggio obbligatorio a destra), posizionato dopo la curva e dopo le strisce pedonali, e, per l'effetto, aveva impattato contro il cantiere delimitato con quattro verghe di ferro, così cadendo dalla moto e così subendo lesioni personali.
È emerso che l'area di scavo della rete idrica – gestita da ITA a seguito di appalto da parte di P_
– era presente subito dopo la curva;
che poco prima dello scavo (rispetto alla direzione di marcia dei veicoli) era presente un cartello di obbligo di passaggio a destra (cartello mobile di forma rotonda con sfondo blu e freccia bianca con punta rivolta in basso a destra); che lo scavo era delimitato da quattro verghe verticali di ferro collegate tra loro da un nastro lucido rosso e bianco, tipicamente utilizzato nei cantieri.
L'illuminazione naturale era assente stante l'orario del sinistro (circa mezzanotte); l'illuminazione artificiale era scarsa in quanto i lampioni pubblici non erano funzionanti in quel tratto di strada.
Tale dinamica deve dirsi provata sulla base dei seguenti elementi:
a) relazione di servizio della Polizia di Stato (doc. 1 di parte attrice), che contiene gli esiti dei rilievi stradali svolti (stato dell'illuminazione, punti d'urto e punti di quiete del veicolo, stato dei luoghi), i quali venivano confermati e precisati nel dettaglio anche dal teste , Tes_2
intervenuto sui luoghi a seguito del sinistro.
Più nel dettaglio, il teste aveva effettuato i rilievi sul luogo nell'immediatezza dell'evento Tes_2
e, in sede testimoniale, confermava le seguenti precise circostanze:
- “la strada presenta una curva verso sinistra e subito dopo la curva vi erano lavori di riparazione di rete idrica, lo scavo era già stato coperto dal cemento”;
- “lo scavo era delimitato ai quattro angoli con dei paletti in ferro alti 125 cm, collegati da un nastro rosso e bianco. Ho rilevato che i paletti sul lato destro erano stati storti dall'urto con il motociclo del;
erano piegati verso la parte alta della strada”; Pt_1
- “che tipo di nastro era quello rosso e bianco? Era il nastro in plastica che viene di solito usato per delimitare le zone. È lucido ma non è catarinfrangente”;
- “c'era anche un cartello rotondo azzurro con la freccia bianca a destra che indicava ai veicoli di spostarsi sulla destra per evitare l'ostacolo. Questo cartello era stato urtato
pagina 8 di 20 dal veicolo? Sì, il cartello era stato urtato dal veicolo. Quando sono arrivato io il cartello aveva il cavalletto chiuso e quindi il cartello era caduto a terra”;
- “non c'erano altri segnali”;
- “l'illuminazione in quel punto era praticamente assente. Infatti i lampioni situati in perpendicolare nella zona del sinistro erano spenti perché non funzionanti. Questo l'ho rilevato io vedendo che i lampioni non avevano luce. La zona era particolarmente buia,
c'erano alberi con fronde fitte e lunghe e quindi la luce degli altri lampioni arrivava poco”.
b) dichiarazione testimoniale di il quale aveva personalmente assistito Testimone_3 all'impatto in quanto passante sui luoghi di causa e che, in dettaglio, riferiva dello stato dei luoghi e delle modalità di caduta del motociclista, sostanzialmente confermando la prospettazione di parte attrice in ordine all'assenza di pre-segnalazione del cantiere.
Riferiva di aver “visto il motociclo del sig. impattare il cartello stradale che segnalava la Pt_1 presenza di un cantiere aperto. Ricordo che l'impatto è stato violento” e che il cartello stradale
“era blu con la freccia che segnalava di evitare il pericolo. Il cartello al momento dell'impatto si trovava sopra il cantiere (…) Dove si trovava il cartello stradale? Il cartello stradale si trovava subito dopo la curva, sul lato sinistro della corsia: preciso infatti che il cartello si trovava in una posizione che permetteva alle macchine di superare il cartello sul lato destro;
il cartello non era proprio al centro, era leggermente spostato sulla sinistra. Non era sul margine estremo sinistro della corsia.
Lei ha visto uno scavo? Ricordo che c'era uno scavo. Il cartello era posizionato sullo scavo.
Come era lo scavo? Io ricordo che c'erano dei paletti in ferro che spuntavano dallo scavo
C'erano altri segnali oltre a quelli che ha detto? No. I paletti in ferro delimitavano lo scavo;
il cartello era posto sul punto di scavo”.
E parimenti confermava l'assenza di illuminazione nel punto dello scontro: “era buio, non
c'erano lampioni in quel punto, l'erba dello spartitraffico, che si trova sulla sinistra rispetto alle auto che sopraggiungono, era molto alta e copriva la visuale per i veicoli.
C'erano dei lampioni? Si, c'erano dei lampioni spenti nel punto dell'incidente.
C'erano alberi con folta chioma? Non ricordo esattamente la chioma degli alberi all'epoca del sinistro”.
pagina 9 di 20 c) dichiarazione testimoniale di il quale era intervenuto nell'immediatezza Testimone_4 del sinistro e che ricordava di aver sentito un forte botto, così confermando l'avvenuto impatto del motociclista con un ostacolo sulla strada.
d) dichiarazione testimoniale di dipendente di ITA s.r.l. all'epoca del sinistro con Testimone_5
mansioni di autista. Il teste si limitava a riferire la prassi usata dalla società per la delimitazione dei cantieri (“preciso anche che le operazioni di messa in sicurezza di ogni cantiere sono le stesse per ogni cantiere (…) si facevano anche 20 cantieri al giorno”), rappresentando il metodo di lavoro usualmente utilizzata da ITA per la delimitazione dei cantieri, non potendo desumersi da tale circostanza generale la prova precisa, nel caso di specie, della presenza della pre-segnalazione (cartello di limite di velocità posto 150 metri prima del cantiere).
Peraltro, la presenza di detto cartello non trova alcun altro riscontro;
anzi, i due testimoni oculari escussi (teste e teste dichiaravano che non erano presenti altri segnali Tes_2 Tes_3 oltre a quello di passaggio obbligatorio sulla destra, quest'ultimo posizionato in prossimità dello scavo.
Non è pertanto provata la pre-segnalazione del cantiere mediante apposizione di un cartello ad hoc di limite della velocità.
Sul punto, peraltro, occorre evidenziare che il teste precisava che, a suo ricordo, il cartello di limite di velocità era “posizionato dopo l'incrocio, dopo le strisce pedonali. Quindi seguendo la traiettoria delle auto: prima c'è l'incrocio, poi si arriva al cartello della velocità e poi dopo circa 150 m c'è l'area di scavo”. Ebbene, posta in ogni caso l'insufficienza probatoria con riguardo alla pre-segnalazione, si ritiene che il posizionamento dell'eventuale cartello di limite di velocità dopo le strisce pedonali e, dunque, dopo la curva sinistrosa sarebbe stato in ogni caso inadeguato attesa la non funzionalità in concreto di segnalare tempestivamente il cantiere, posizionato a circa 150 metri dalla fine delle strisce pedonali (cfr. schizzo planimetrico di cui alla relazione di servizio).
Le dichiarazioni testimoniali sono dotate di elevata attendibilità, anche considerato che provengono da testimoni credibili, che avevano assistito personalmente al sinistro, nonché, nei limiti delle considerazioni già svolte per il teste sono sostanzialmente coerenti tra loro e con le emersioni Tes_5 documentali e i rilievi stradali svolti dall'autorità pubblica.
E, quanto allo stato dei luoghi, si ritiene che la pericolosità intrinseca della cosa emerga dalle seguenti provate circostanze: a) l'area di scavo era presente subito dopo una curva sinistrosa, collocata sul lato sinistro della strada aperta al traffico veicolare;
b) il cantiere non era pre-segnalato in quanto non era pagina 10 di 20 posizionato alcun segnale retroriflettente e/o luminoso idoneo a permettere la visibilità nelle ore notturne;
c) il cantiere non era pre-segnalato in quanto non era anticipato da alcun cartello stradale a una distanza adeguata rispetto allo stesso (l'unico cartello stradale era sull'area di cantiere); d) il tratto di strada era privo di regolare illuminazione pubblica.
È dunque provato l'evento lesivo e lo stato dei luoghi.
Così ricostruito il fatto, occorre dunque vagliare la responsabilità a carico dei soggetti convenuti: ai fini di tale accertamento, dovrà essere esaminato il nesso di causalità tra il fatto e la posizione di custodia di ciascun ente.
L'attore prospettava che l'impatto del motociclista con l'area di scavo era stata causata dalla mancanza di pre-segnalazione del cantiere e dalla mancanza di segnalazione notturna dello stesso (segnali retroriflettenti e/o lanterne), il tutto da imputarsi ad in qualità di proprietario ex art. 2051 c.c. P_
della rete idrica, e a ITA s.r.l., in qualità di gestore del cantiere, nonché era stato causato dall'assenza di illuminazione pubblica, da imputarsi a , in qualità di custode della res ex art. 2051 Controparte_1
c.c.
Ciascun convenuto contestava le deduzioni avversarie, affermando, in primis, il contributo causale esclusivo o concorrente del motociclista e, in secundis, l'imputazione della responsabilità a carico dei rispettivi altri convenuti.
Tutti e tre i convenuti assumono la posizione di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento lesivo subito dal motociclista attore, nei termini che seguono.
La responsabilità per l'area di cantiere
È pacifico tra le parti che l'area di scavo riguardava la rete idrica presente nel sottosuolo di via
Giovanni XXIII: è la società proprietaria della rete idrica nonché committente dei lavori P_
di rifacimento della rete;
ITA s.r.l. è la società esecutrice dei lavori di cantiere.
Sul punto, con riguardo ai rapporti tra committente-proprietario e appaltatore, occorre precisare che “la consegna del bene all'appaltatore, non fa venire meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dell'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il constante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) (C. Cass. n. 7553/2021; nello stesso senso e in dettaglio, si richiama la pronuncia C. Cass. n.
12909/2022 che in parte motiva così afferma: “osserva il Collegio come, secondo l'orientamento
pagina 11 di 20 venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte (v. ex aliis Cass. 17/03/2021, n. 7553;
11/06/2021 n. 16609; 04/11/2021, n. 31601; 18/12/2021, n. 41709), la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte;
in breve, varrà ribadire come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister;
da qui l'affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore)”).
Così delineati i criteri regolatori della questione, nel caso di specie la posizione di custodia è esercitata da entrambi i convenuti – in qualità di committente e titolare del potere/dovere di P_
vigilanza sul cantiere;
ITA s.r.l. in qualità di appaltatore e titolare della gestione diretta del cantiere, anche sotto il profilo della sicurezza per la viabilità pubblica – senza che siano emersi elementi a fondamento di un'asserita interruzione del nesso causale tra i custodi e la res.
È altresì provata la causalità tra l'evento lesivo e il cantiere, sicché la responsabilità del sinistro deve essere imputata a entrambe le società convenute.
pagina 12 di 20 Infatti, l'attore descriveva in modo preciso, provando anche per testi, che l'area di scavo – ampia circa tre metri quadrati, presente sul lato sinistro della corsia e posta subito dopo una curva sinistrosa – non era adeguatamente pre-segnalata, anche in relazione allo stato della strada: a) non erano presenti cartelli prima del cantiere e, considerata la curva sinistrosa, prima della curva stessa;
b) il cartello di obbligo di passaggio a destra era insufficiente in quanto posizionato sull'area, non così realizzando una funzione di pre-segnalazione; c) l'area di cantiere era priva di segnali retroriflettenti e/o di lampade luminose;
d) il nastro lucido bianco e rosso era assolutamente privo di funzionalità di pre-avvertimento.
In altre parole, il cantiere – così come sopra descritto – è da dirsi intrinsecamente pericoloso, anche in relazione allo stato dei luoghi (presenza dopo una curva).
Dunque, deve affermarsi la responsabilità di e ITA s.r.l. in qualità di custodi dell'area di P_
cantiere.
La responsabilità per l'illuminazione pubblica
È altresì pacifico che è proprietario e custode dell'illuminazione artificiale Controparte_1
pubblica di via Giovanni XXIII.
Nel caso di specie, è emerso che i lampioni della via erano spenti (cfr. teste e teste le Tes_2 Tes_3
cui deposizioni sono state sopra esaminate).
Ebbene, tenuto conto dello stato dei luoghi, si ritiene che l'oscurità abbia concorso alla causazione del sinistro rendendo meno visibile l'area di cantiere situata sul tratto stradale, sempre considerato che la visibilità era di per sé ridotta dalla presenza della curva sinistrosa.
Dunque, deve affermarsi anche la responsabilità di in qualità di custode Controparte_1 dell'illuminazione stradale pubblica.
Il contributo causale dell'attore
Deve essere, da ultimo, riconosciuto il concorso colposo di nella causazione del sinistro Persona_1 per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cannabinoidi).
La cooperazione colposa del danneggiato sussiste allorquando lo stesso abbia contribuito attivamente alla produzione del danno, così da costituire una causa concorrente dell'evento: invero, il fatto colposo del danneggiato deve inserirsi nella serie causale giuridicamente rilevante che ha portato alla verificazione del sinistro stradale (cfr. C. Cass. n. 1295/2017: “il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del
pagina 13 di 20 danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso”).
Si osserva peraltro che “il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma anche di regole di ordinaria prudenza” (cfr. C.
Cass. n. 36357/2023).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, è documentalmente emerso che aveva assunto sostanze Persona_1
stupefacenti del tipo cannabinoidi;
non è invece emerso un dato oggettivo significativo e/o clinicamente rilevante in relazione alle sostanze alcoliche.
Nella cartella clinica acquisita ex art. 210 c.p.c. (depositata da con nota del Controparte_1
17.5.2023) è infatti presente il referto degli esami ematici effettuati qualche ora dopo il sinistro (ore 15 del giorno 16.5.2016) e ivi si leggono i seguenti valori di riferimento: a) valore positivo di 91 ng/ml per cannabinoidi;
b) valori negativi e/o non sensibili alla misurazione per il tasso alcolemico (cfr. p. 19 della cartella clinica).
È stata altresì accertata l'alitosi alcolica del motociclista all'ingresso al Pronto Soccorso (cfr. referto di
P.S.: “riferita alitosi alcolica”) nonché uno stato di agitazione del paziente (cfr. p. 11 della cartella clinica, ore 6,30 del 16.5.2016: “paziente poco collaborante e agitato).
Ebbene, tali indizi concordemente avvalorano la tesi delle convenute secondo cui l'accertata assunzione di sostanze stupefacenti, per il valore significativo di 91 ng/ml, abbia influito sulla capacità di percezione e di reazione del motociclista.
Infatti, lo stato di alterazione psicofisica trova preciso riscontro nei seguenti fattori, tutti concordi nel corroborare il dato indiziario emerso dal prelievo ematico: a) elevato valore di THC (91 ng/ml), b) lo stato di agitazione manifestato presso il Pronto soccorso;
c) la dichiarazione resa dai sanitari, nell'immediatezza del sinistro, della presenza di alitosi alcolica del motociclista.
Al fine del vaglio sulla colpa del motociclista, dovrà peraltro essere considerato che Parte_1
aveva posto in essere una manovra di emergenza mediante frenata al fine di evitare l'ostacolo, così come è dato riscontro dai rilievi stradali (cfr. relazione di servizio “sull'asfalto gli agenti operanti rilevavano mt. 6,00 di traccia di frenata, prodotta dallo pneumatico del motociclo”).
Con riguardo agli altri profili di colpa eccepiti dalle convenute, null'altro è stato provato: a) è stato provato l'utilizzo del casco da parte di (cfr. teste “aveva il casco. Il Parte_1 Testimone_3
casco era allacciato. Ricordo infatti che la coppia che ha soccorso con me aveva proposto di togliere il casco e io gli ho detto assolutamente no”), sicché nessuna co-responsabilità del motociclista può essere pagina 14 di 20 affermata per tale ragione;
b) non è emerso alcun elemento, neppure indiziario, con riguardo alla velocità eccessiva tenuta dal motociclista.
Così accertato lo stato di alterazione del motociclista, non si ritiene che detta circostanza abbia interrotto il nesso causale (caso fortuito) poiché lo stato di alterazione non è dotato del carattere di imprevedibilità e di eccezionalità tale da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento, soprattutto alla luce della pericolosità dei luoghi come sopra ampiamente descritto.
Per i motivi esposti, si afferma il concorso causale di nella causazione dell'evento. Parte_1
La graduazione delle responsabilità di ITA s.r.l., e P_ Controparte_1 Pt_1
[...]
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la caduta di sia stata causata da tutti Parte_1
i predetti soggetti a causa dell'assenza di pre-segnalazione e di segnalazione luminosa del cantiere, a causa dell'assenza di illuminazione pubblica e a causa dello stato di alterazione del motociclista.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che l'evento lesivo possa essere imputato ai soggetti coinvolti secondo le seguenti quote:
- 70% a carico di ITA s.r.l. e in via paritaria tra loro e in forza delle rispettive P_
posizioni di appaltatore e di committente rispetto al cantiere, in quanto i caratteri di pericolosità del cantiere sono stati prevalenti nella causazione dell'evento. Si noti, infatti, che il maggiore contributo causale trova grave e preciso riscontro nell'evidente pericolosità e insidiosità del cantiere (assenza di pre-segnalazione, assenza di segnalazione luminosa e presenza subito dopo una curva sinistrosa);
- 20% a carico di ai sensi dell'art. 1127, co. 1, c.c. in quanto lo stato di alterazione Parte_1
psicofisica aveva pregiudicato la possibilità di intervenire prontamente con misure di emergenza e/o di adottare maggiori cautele, che avrebbero potuto contribuire a evitare l'ostacolo. Il contributo ridotto del motociclista è giustificato dalla manovra di emergenza che, seppur tardivamente e senza successo, lo stesso era riuscito a iniziare;
- 10% a carico di , in qualità di custode dell'illuminazione artificiale, in Controparte_1
quanto i lampioni presenti sulla strada erano spenti e, dunque, non funzionali a illuminare l'area. Il contributo minore dell'ente comunale è giustificato dal fatto che l'illuminazione artificiale (e la sua assenza) è un fattore secondario dell'evento, anche considerata la presenza ordinaria dei fari del veicolo, sicché la mancanza di lampioni, pur aggravando lo stato di pericolosità dei luoghi, costituisce un contributo minimo all'evento.
pagina 15 di 20 Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità concorsuale nella produzione del danno espressa nella quota del 70% in capo a ITA s.r.l. e del 20% P_
in capo a e del 10% in capo al danneggiato. Parte_1
La liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e al danno patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi. La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal
Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità permanente, sono autonomamente liquidate le voci del danno biologico e del danno morale.
Ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea, si utilizza il parametro minimo pari ad € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1
permanenti quantificati dal CTU nella misura del 27% (secondo una valutazione complessiva e congrua anche comprendente il danno estetico, l'età e l'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto) e un'invalidità temporanea pari al 100% per 8 giorni, pari al 75% per 30 giorni e al 50% per 60 giorni.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi e tenuto conto dell'età del soggetto (38 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di €
131.838,50, comprendente la somma di € 125.849,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 5.989,50 per il danno da invalidità temporanea.
All'esito dell'istruttoria, non sono emerse circostanze a riscontro della personalizzazione del danno non patrimoniale;
anzi, il CTU accertava che “in considerazione del danno biologico permanente (…) si ritiene consegua una sofferenza morale cui si possa attribuire il valore 1, in una scala che va da 1 a
5”.
Si ritiene pertanto che la liquidazione secondo i valori standard abbia integralmente ristorato il danno.
pagina 16 di 20 Per quanto riguarda il danno patrimoniale subito, tenuto conto della valutazione di pertinenza e di congruità del CTU, si deve liquidare a titolo di danno patrimoniale la somma di € 535,00, rivalutata all'attualità in € 645,75, e, a titolo di danno futuro, la somma di € 5.650,00.
Per quanto tutto quanto sopra esposto, il danno subito da è pari a complessivi € Parte_1
138.134,25.
In forza del concorso colposo del danneggiato, applicata la riduzione del 20%, il danno risarcibile a favore di parte attrice deve essere quantificato in € 110.507,40, da porsi a carico di Ita s.r.l., P_
e , in solido tra loro nei rapporti esterni.
[...] Controparte_1
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n.
1712/1995). Dalla sentenza fino al saldo effettivo decorrono altresì gli interessi a tasso legale.
Nei rapporti interni, in forza del riparto di responsabilità di cui sopra, il debito complessivo deve essere ripartito, da un lato, al 70% in capo a Ita s.r.l. e e, dall'altro lato, al 10% in capo a P_
. Controparte_1
Chiamata in causa delle società di assicurazione e Parte_4
Controparte_5
La società ITA s.r.l. proponeva domanda di manleva nei confronti di e Parte_4
in forza di polizze assicurative stipulate per la responsabilità civile. Controparte_5
Entrambe le compagnie di assicurazione si costituivano e formulavano difese.
Deve essere anzitutto accolta la domanda di manleva formulata da ITA s.r.l. nei confronti di
[...]
in forza della polizza assicurativa prodotta dalle parti, sicché Parte_4
l'assicurazione chiamata deve essere condannata a tenere indenne la società convenuta assicurata di quanto sarà tenuta a versare all'attrice per il sinistro di causa in ragione delle predette quote, nei limiti del massimale contrattuale.
Con riguardo al rapporto assicurativo con Controparte_5
si osserva che il contratto è stato stipulato con la R.T.I. – Acciona Agua S.A.,
[...]
e ITA s.r.l. (doc. 1 di parte chiamata). CP_9 Controparte_9
Il raggruppamento temporaneo di imprese è una modalità organizzativa e associativa di imprese volta a raggruppare, appunto, i requisiti di partecipazione a gare e/o contratti di appalto e, per ciò che qui
Cont interessa, il non è un soggetto giuridico e, dunque, non è un autonomo centro di imputazione di interessi. E, per l'effetto, ciascuna impresa conserva la propria soggettività giuridica in relazione alle pagina 17 di 20 obbligazioni – anche di garanzia assicurativa – assunte autonomamente e/o all'interno del raggruppamento.
Dunque, seppur il contraente formale sia il raggruppamento di imprese, ribadito che la soggettività giuridica permane in capo a ciascuna impresa partecipante, si ritiene che ITA s.r.l., in qualità di
Cont impresa della sia soggetto contraente e assicurato in forza della polizza assicurativa stipulata dal modulo organizzativo a favore e nell'interesse di tutte le società partecipanti nonché indicate in dettaglio nel modulo assicurativo.
Peraltro, si rileva che la società assicurativa non ha provato il dolo dell'omessa comunicazione dell'altra assicurazione per il medesimo rischio, sicché non è fondato il rifiuto all'indennizzo di cui all'art. 1910, co. 2, c.c. Sul punto, deve essere condiviso e richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di Assicurazione contro i danni, l'omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni, concorrenti per il medesimo rischio, esula dalla previsione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., che regolano la diversa ipotesi delle dichiarazioni inesatte o reticenti suscettibili di influire sulla rappresentazione del rischio, e resta soggetta alla specifica disciplina dettata dall'art. 1910 cod. civ., in forza del quale la perdita del diritto all'indennizzo si verifica solo in caso di dolo dell'assicurato stesso, e, cioè, quando il suo comportamento sia preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito” (C. Cass. n. 6211/1980).
Così delineate le questioni preliminari sulla titolarità del rapporto assicurativo, nel merito si ritiene che la garanzia non sia operativa in quanto è stata dimostrata la causa di esclusione di cui al punto 10 della
Copertura assicurativa della Sezione B (p. 13 della polizza).
Infatti, il sinistro in esame rientrerebbe nella Sezione B della polizza assicurativa (danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A).
Posto che i danni in esame sono stati causati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione conservativa delle reti idriche e nel luogo di cantiere (art. 09 della polizza), il successivo art. 10 dispone che l'assicurazione sia prestata a condizione che “il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile”.
Ebbene, anche alla luce di quanto esposto in punto di responsabilità di ITA s.r.l. e di per P_ la pericolosità dell'area di cantiere, si ritiene che l'assicurato non abbia posto in essere una segnalazione chiaramente visibile anche in orario notturno (cfr. la sola delimitazione con verghe in pagina 18 di 20 ferro e nastro lucido – seppur idonea a soddisfare il requisito dell'interdizione al pubblico – non è idonea a soddisfare il concorrente requisito della segnalazione notturna).
Per queste ragioni, deve essere rigettata la domanda di manleva di ITA s.r.l. nei confronti di
Controparte_5
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 260.000, valori minimi per la sola fase istruttoria stante la parziale soccombenza in punto di concorso di colpa, si liquidano a favore di parte attrice in € 759,00 per rimborso CU, in € 11.268,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di , di e di ITA s.r.l., in solido Controparte_1 P_
tra loro, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice avv. Flavio Paddeu, dichiaratosi antistatario nella memoria di replica del 11.10.2024.
Nei rapporti interni tra i convenuti, richiamate le considerazioni sulla graduazione della colpa e ritenuto che detta ripartizione sia replicabile anche in punto di spese di lite, si pone a carico di CP_1
la quota di 1/6 della somma sopra liquidata e a carico di ITA s.r.l. e di la quota
[...] P_
di 5/6 della somma sopra liquidata.
Nei rapporti tra ITA s.r.l. e tenuto conto dell'attività svolta e delle Parte_4
difese formulate, le spese di lite si liquidano a favore di ITA s.r.l. in € 7.500,00 per compenso, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di Parte_4
Nei rapporti tra ITA s.r.l. e Controparte_5 tenuto conto dell'attività svolta, delle difese formulate e della soccombenza della convenuta, le spese di lite si liquidano a favore di in € Controparte_5
7.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%
Le spese di CTU sono interamente poste a carico di e di Controparte_11 [...]
CP_1
e dichiara altresì che ITA s.r.l. ha diritto a essere tenuta indenne anche per le spese del
[...]
processo, liquidate e rifuse in questa sede, in forza della polizza di assicurazione con
[...]
Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità del , di e di ITA s.r.l. per i fatti Controparte_1 P_
pagina 19 di 20 e secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna , e ITA s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 P_ di della somma di € 110.507,40, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
3) in accoglimento della domanda di ITA s.r.l., condanna a Parte_4
tenere indenne ITA s.r.l. di quanto questa sarà tenuta a corrispondere in ragione di causa;
4) rigetta la domanda di manleva formulata da ITA s.r.l. nei confronti di
[...]
Controparte_5
5) condanna , di e di ITA s.r.l., in solido tra loro e nei rapporti Controparte_1 P_
interni in forza delle quote di cui in parte motiva, alla refusione delle spese di giudizio in favore di per la somma di € 759,00 per rimborso CU, di € 11.268,00 per compenso, oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice avv. Flavio
Paddeu, dichiaratosi antistatario nella memoria di replica del 11.10.2024;
6) condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_4
ITA s.r.l. per la somma di € 7.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
7) condanna ITA s.r.l. alla refusione delle spese di giudizio in favore di
[...] per la somma di € 7.500,00 per compenso, oltre IVA, Controparte_5
CPA e rimborso forfettario al 15%;
8) spese di CTU definitivamente a carico di , di e di ITA s.r.l. Controparte_1 P_
Sassari, 10.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3059/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PADDEU Parte_1 C.F._1
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. CICCARELLA P_ P.IVA_2
FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore (cfr. rinuncia al mandato del
17.7.2024),
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
CARTA PIERLUIGI GIOVANNI AUSONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(P.I. , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_4 dall'avv. SALARIS SALVATORE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
Controparte_5
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SOLETTA GIORGIO, elettivamente domiciliata P.IVA_5
presso lo studio del difensore
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) In via principale, previa ogni declaratoria ritenuta necessaria, condannare, nella misura che in giudice riterrà, in concorso fra loro, il , in persona del sindaco suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale proprietario e custode della strada, in persona del P_
suo legale rappresentante, quale proprietaria dei sottoservizi idrici e la Impianti Trattamento Acque
S.r.l., in sigla I.T.A. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, quale impresa esecutrice dei lavori di rifacimento della rete idrica, nel luogo indicato in espositiva, al risarcimento in favore del sig.
di tutti i danni patrimoniali e non, a qualsivoglia titolo, subiti a Seguito del sinistro in Parte_1
oggetto;
2) Liquidare i danni subiti dal sig. , nella misura complessiva di euro 175.124,00, come Parte_1
da calcolo danno non patrimoniale, con tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2018, allegato al presente atto (doc. 3), da richiamarsi integralmente per ogni dettaglio meglio specificato e salvo la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per parte convenuta , come da foglio di p.c.: Controparte_1
“In via principale:
1) rigettare, siccome infondata in fatto e diritto, la domanda attorea, mandando assolta
l'Amministrazione Comunale di , in persona del sindaco protempore, da ogni avversa pretesa;
CP_1
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere, o ridurre in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento, e comunque limitarlo ai soli danni effettivamente provati in corso di causa;
In via subordinata:
3) in caso di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare uniche responsabili dell'evento per cui
è causa la società e la società Ita srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nella P_ loro qualità di esecutrici delle opere di scavo e custodi del cantiere per cui è causa;
per l'effetto condannare le medesime a risarcire, in solido tra loro, i danni tutti subiti dall'attore, mandando assolta l'Amministrazione Comunale di , in persona del sindaco pro tempore, da ogni e CP_1
qualsiasi responsabilità e pretesa in tal senso;
In via ulteriormente subordinata:
pagina 2 di 20 4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la società e la P_ società Ita srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere all'
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, quanto essa fosse eventualmente tenuta a Controparte_6 risarcire in favore dell'attore, ivi comprese le sostenute spese processuali, e salvo gravame;
In ogni caso:
5) con vittoria di spese diritti ed onorari, con istanza di distrazione delle medesime, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 930 cpc”
Per parte convenuta come da foglio di p.c.: P_
“1) Adversis reiectis;
2) respingere la domanda risarcitoria del perché infondata in fatto ed in diritto, per Parte_1 quanto narrato al punto 1 dell'espositiva, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
P_
3) in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del , escludere o ridurre in misura Parte_1 maggioritaria l'eventuale risarcimento dovuto al medesimo, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento e comunque limitarlo ai soli danni effettivamente provati nel giudizio;
4) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del , Parte_1 dichiararsi l'esclusiva responsabilità della società (I.T.A. s.r.l.) e del Controparte_3 per l'evento lesivo occorso al medesimo, per quanto esposto al punto 2 Controparte_1 dell'espositiva, con condanna dei medesimi, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni da quest'ultimo patiti, come accertandi in corso di causa, mandando assolta da ogni P_
avversa pretesa;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze”
Per parte convenuta ITA s.r.l., come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.:
“1) nel merito rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda attorea, mandando assolta Ita srl da ogni avversa pretesa;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda, ex art 1227 cc, escludere o ridurre in misura maggioritaria l'eventuale risarcimento del danno eventualmente ritenuto dovuto all' attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento e, comunque, limitarlo ai soli danni effettivamente risultanti;
3) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare unico responsabile dell'evento il , in persona del legale rappresentante, mandando assolta Ita srl da Controparte_1
ogni qualsiasi pretesa e responsabilità;
pagina 3 di 20 4) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda del signor , dichiarare il Pt_1 CP_1
, la e la tenuti a mantenere indenne
[...] Controparte_5 Parte_2
Ita Srl da qualsiasi condanna di pagamento per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannare questi ultimi a rifondere ad Ita srl quanto la medesima sarà tenuta a versare all' attore, oltreché , CP_5
e ,ex art 1917 cc, al pagamento delle spese e competenze di resistenza nella Parte_3
presente causa.
5) in ogni caso con vittoria di spesa diritti ed onorari”
Per la chiamata come da comparsa di risposta: Parte_4
“1) Contrariis reiectis;
In via principale
2) Assolvere ITA S.r.l. e, conseguentemente, la da ogni avversa Parte_4
pretesa;
3) Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la responsabilità concorrente di ITA S.r.l., del , e del Sig. nella Controparte_1 Controparte_7 Parte_1
causazione dell'evento lesivo e per l'effetto condannare ITA S.r.l., il e Controparte_1 P_
, in solido tra loro, al risarcimento del danno, ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo la
[...]
gravità della colpa dell'attore e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
5) Condannare la a tenere indenne ITA S.r.l. delle conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_4
dall'eventuale sentenza di condanna, secondo la misura della sua responsabilità e nei limiti di franchigia e massimale e delle condizioni di polizza;
6) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Per la chiamata come Controparte_5
da foglio di p.c.:
“In via principale
-contrariis reiectis;
-rigettare integralmente la domanda di manleva avanzata da ITA Srl;
-con vittoria di spese e competenze di causa;
in via subordinata e salvo gravame
-contrariis reictis;
pagina 4 di 20 -in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dal , dichiarare la Parte_1
responsabilità concorsuale con percentuale prevalente a carico del medesimo e/o del Pt_1 CP_1
e, per lo effetto, limitare l'obbligo risarcitorio in proporzione alla quota di responsabilità
[...]
attribuita alla ITA Srl;
-limitare l'obbligo di manleva di secondo quanto previsto nelle condizioni generali Controparte_8 di polizza relativamente al massimale di € 1.000.000,00 e allo scoperto del 10% con minimo di €
10.000,00;
-con vittoria di spese e competenze di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo della presente causa conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e ITA s.r.l. chiedendo l'accertamento della responsabilità per le lesioni subite
[...] P_
a causa del sinistro occorso in data 16.5.2016, a mezzanotte circa, lungo la strada sita in , via CP_1
Giovanni XXIII, e, per l'effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era in sella al motorino Aprilia Scarabeo, tg.
DB78151, di proprietà di , e che, giunto all'altezza del civico n. 21 e in prossimità di una Testimone_1
curva, era caduto a terra in quanto era andato a collidere contro la segnaletica e le verghe di ferro presenti su un'area di cantiere ampia circa tre metri;
- che all'interno della corsia stradale era presente un'area di cantiere volta al rifacimento della rete idrica, di proprietà di i cui lavori erano stati affidati e gestiti dalla società ITA s.r.l.; P_
- che l'area di cantiere non era pre-segnalata, non era illuminata né era dotata di cartellonistica retroriflettente;
- che, in quel tratto stradale, vi era scarsa visibilità anche a causa dell'assenza di illuminazione pubblica e della mancata manutenzione del verde pubblico alberato;
- che, a seguito della caduta, aveva subito un trauma cranico-facciale commotivo con perdita di coscienza e danni oculari;
- che, a causa del trauma, aveva sofferto di disturbo post-traumatico da stress e aveva avviato un percorso di supporto psicoterapeutico, ancora in essere;
- di aver dovuto sospendere la propria attività lavorativa di guida escursionistica;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
pagina 5 di 20 - che la responsabilità era da imputarsi al , in qualità dell'illuminazione, alla società Controparte_1
in qualità di custode della rete idrica ove si trovava il cantiere, e alla società ITA s.r.l., P_
in qualità di esecutrice dei lavori di cantiere.
Con comparsa del 19.12.2019 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva , il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione del sinistro resa da parte attrice, eccepito che il cantiere era segnalato da apposita cartellonistica mobile nonché era delimitato da quattro sbarre in ferro unite da nastro catarifrangente, eccepita la visibilità dell'area di scavo, dedotta l'interruzione del nesso causale per la condotta imprudente del motociclista e, in subordine, eccepito sia il concorso di colpa dell'attore che la responsabilità esclusiva delle altre due società convenute, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità delle sole società e ITA s.r.l. P_
Con comparsa del 3.1.2020 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva ITA s.r.l., la quale, premesso di aver partecipato a un'Associazione Temporanea di Imprese per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del servizio idrico della Sardegna unitamente ad Acciona Agua S.A. e a Controparte_9
rappresentato che i lavori erano stati commissionati da contestata la ricostruzione
[...] P_
del sinistro ex adverso dedotta, eccepito che il cantiere era adeguatamente segnalato con un cartello di forma rotonda, con sfondo blu e freccia bianca rivolta verso destra, per indicare l'ostacolo nella carreggiata, nonché con nastro catarifrangente, eccepito che l'area era altresì pre-segnalata da un cartello di lavori in corso, eccepita l'imprudenza del motociclista e, più in dettaglio, eccepita l'inadeguatezza del casco e della velocità sostenuta, eccepito altresì che il referto medico attestava
“alitosi alcolica” del motociclista, contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità del solo
. Controparte_1
Inoltre, ITA s.r.l., premesso di essere assicurata presso e Parte_4 [...]
in forza di polizze assicurative contro i danni, chiedeva l'autorizzazione per la Controparte_5
chiamata delle compagnie assicuratrice al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi condanna di pagamento per i fatti oggetto di causa.
La chiamata dei soggetti terzi veniva autorizzata con decreto del 20.1.2020.
Con comparsa del 18.5.2020 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la chiamata
[...]
la quale, contestata la sussistenza del rapporto di Controparte_5
assicurazione con ITA s.r.l. poiché la polizza assicurativa era stata sottoscritta con la eccepita CP_10
l'inoperatività della polizza per la modalità di accadimento del sinistro, eccepito altresì il dolo della pagina 6 di 20 convenuta per non aver comunicato la stipula di altra assicurazione per il medesimo rischio, contestata, in subordine, la prospettazione di parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda di manleva formulata da ITA s.r.l. e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità del
. Controparte_1
Con comparsa del 16.11.2020 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, P_
contestata la ricostruzione avversaria, affermata la propria estraneità rispetto alla causazione del sinistro, eccepita la responsabilità esclusiva di in quanto i luoghi erano da lui ben Parte_1
conosciuti e in quanto il referto medico di Pronto Soccorso aveva accertato la presenza di “alitosi alcolica” nel paziente, eccepita, in subordine, la responsabilità della società materialmente esecutrice dei lavori e del , contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa attoreo e della responsabilità di ITA s.r.l. e di . Controparte_1
Con comparsa del 18.11.2020 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la Parte_4
la quale, eccepito il limite di massimale della polizza e, nel merito, contestata la
[...]
prospettazione attorea con adesione delle eccezioni formulate da ITA s.r.l., chiedeva di escludere la responsabilità di ITA s.r.l. per il sinistro de quo e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, di accertare il concorso di colpa dell'attore e la responsabilità in solido di ITA s.r.l.,
e di e, per l'effetto, di condannare alla manleva entro i limiti di P_ Controparte_1
massimale previsti dalla polizza.
All'udienza del 20.11.2020 venivano assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale, interrogatorio formale di e mediante CTU medico-legale. Parte_1
Con ordinanza del 14.4.2023 veniva ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della cartella clinica di
, che veniva acquisita in data 17.5.2023. Parte_1
All'udienza del 26.6.2024, svolta con la modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'evento lesivo
La dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze testimoniali e documentali.
pagina 7 di 20 L'evento lesivo oggetto di causa, rispetto al quale deve essere accertata la causalità con le condotte degli enti convenuti, è pertanto la caduta dal motociclo di a seguito dello scontro con il Parte_1
cantiere presente sulla strada sita in . CP_1
È stato provato che il motociclo stava percorrendo la propria corsia di pertinenza e aveva appena ultimato la curva sinistrosa all'altezza della scuola elementare allorquando aveva impattato contro un cartello stradale mobile (cartello rotondo blu di passaggio obbligatorio a destra), posizionato dopo la curva e dopo le strisce pedonali, e, per l'effetto, aveva impattato contro il cantiere delimitato con quattro verghe di ferro, così cadendo dalla moto e così subendo lesioni personali.
È emerso che l'area di scavo della rete idrica – gestita da ITA a seguito di appalto da parte di P_
– era presente subito dopo la curva;
che poco prima dello scavo (rispetto alla direzione di marcia dei veicoli) era presente un cartello di obbligo di passaggio a destra (cartello mobile di forma rotonda con sfondo blu e freccia bianca con punta rivolta in basso a destra); che lo scavo era delimitato da quattro verghe verticali di ferro collegate tra loro da un nastro lucido rosso e bianco, tipicamente utilizzato nei cantieri.
L'illuminazione naturale era assente stante l'orario del sinistro (circa mezzanotte); l'illuminazione artificiale era scarsa in quanto i lampioni pubblici non erano funzionanti in quel tratto di strada.
Tale dinamica deve dirsi provata sulla base dei seguenti elementi:
a) relazione di servizio della Polizia di Stato (doc. 1 di parte attrice), che contiene gli esiti dei rilievi stradali svolti (stato dell'illuminazione, punti d'urto e punti di quiete del veicolo, stato dei luoghi), i quali venivano confermati e precisati nel dettaglio anche dal teste , Tes_2
intervenuto sui luoghi a seguito del sinistro.
Più nel dettaglio, il teste aveva effettuato i rilievi sul luogo nell'immediatezza dell'evento Tes_2
e, in sede testimoniale, confermava le seguenti precise circostanze:
- “la strada presenta una curva verso sinistra e subito dopo la curva vi erano lavori di riparazione di rete idrica, lo scavo era già stato coperto dal cemento”;
- “lo scavo era delimitato ai quattro angoli con dei paletti in ferro alti 125 cm, collegati da un nastro rosso e bianco. Ho rilevato che i paletti sul lato destro erano stati storti dall'urto con il motociclo del;
erano piegati verso la parte alta della strada”; Pt_1
- “che tipo di nastro era quello rosso e bianco? Era il nastro in plastica che viene di solito usato per delimitare le zone. È lucido ma non è catarinfrangente”;
- “c'era anche un cartello rotondo azzurro con la freccia bianca a destra che indicava ai veicoli di spostarsi sulla destra per evitare l'ostacolo. Questo cartello era stato urtato
pagina 8 di 20 dal veicolo? Sì, il cartello era stato urtato dal veicolo. Quando sono arrivato io il cartello aveva il cavalletto chiuso e quindi il cartello era caduto a terra”;
- “non c'erano altri segnali”;
- “l'illuminazione in quel punto era praticamente assente. Infatti i lampioni situati in perpendicolare nella zona del sinistro erano spenti perché non funzionanti. Questo l'ho rilevato io vedendo che i lampioni non avevano luce. La zona era particolarmente buia,
c'erano alberi con fronde fitte e lunghe e quindi la luce degli altri lampioni arrivava poco”.
b) dichiarazione testimoniale di il quale aveva personalmente assistito Testimone_3 all'impatto in quanto passante sui luoghi di causa e che, in dettaglio, riferiva dello stato dei luoghi e delle modalità di caduta del motociclista, sostanzialmente confermando la prospettazione di parte attrice in ordine all'assenza di pre-segnalazione del cantiere.
Riferiva di aver “visto il motociclo del sig. impattare il cartello stradale che segnalava la Pt_1 presenza di un cantiere aperto. Ricordo che l'impatto è stato violento” e che il cartello stradale
“era blu con la freccia che segnalava di evitare il pericolo. Il cartello al momento dell'impatto si trovava sopra il cantiere (…) Dove si trovava il cartello stradale? Il cartello stradale si trovava subito dopo la curva, sul lato sinistro della corsia: preciso infatti che il cartello si trovava in una posizione che permetteva alle macchine di superare il cartello sul lato destro;
il cartello non era proprio al centro, era leggermente spostato sulla sinistra. Non era sul margine estremo sinistro della corsia.
Lei ha visto uno scavo? Ricordo che c'era uno scavo. Il cartello era posizionato sullo scavo.
Come era lo scavo? Io ricordo che c'erano dei paletti in ferro che spuntavano dallo scavo
C'erano altri segnali oltre a quelli che ha detto? No. I paletti in ferro delimitavano lo scavo;
il cartello era posto sul punto di scavo”.
E parimenti confermava l'assenza di illuminazione nel punto dello scontro: “era buio, non
c'erano lampioni in quel punto, l'erba dello spartitraffico, che si trova sulla sinistra rispetto alle auto che sopraggiungono, era molto alta e copriva la visuale per i veicoli.
C'erano dei lampioni? Si, c'erano dei lampioni spenti nel punto dell'incidente.
C'erano alberi con folta chioma? Non ricordo esattamente la chioma degli alberi all'epoca del sinistro”.
pagina 9 di 20 c) dichiarazione testimoniale di il quale era intervenuto nell'immediatezza Testimone_4 del sinistro e che ricordava di aver sentito un forte botto, così confermando l'avvenuto impatto del motociclista con un ostacolo sulla strada.
d) dichiarazione testimoniale di dipendente di ITA s.r.l. all'epoca del sinistro con Testimone_5
mansioni di autista. Il teste si limitava a riferire la prassi usata dalla società per la delimitazione dei cantieri (“preciso anche che le operazioni di messa in sicurezza di ogni cantiere sono le stesse per ogni cantiere (…) si facevano anche 20 cantieri al giorno”), rappresentando il metodo di lavoro usualmente utilizzata da ITA per la delimitazione dei cantieri, non potendo desumersi da tale circostanza generale la prova precisa, nel caso di specie, della presenza della pre-segnalazione (cartello di limite di velocità posto 150 metri prima del cantiere).
Peraltro, la presenza di detto cartello non trova alcun altro riscontro;
anzi, i due testimoni oculari escussi (teste e teste dichiaravano che non erano presenti altri segnali Tes_2 Tes_3 oltre a quello di passaggio obbligatorio sulla destra, quest'ultimo posizionato in prossimità dello scavo.
Non è pertanto provata la pre-segnalazione del cantiere mediante apposizione di un cartello ad hoc di limite della velocità.
Sul punto, peraltro, occorre evidenziare che il teste precisava che, a suo ricordo, il cartello di limite di velocità era “posizionato dopo l'incrocio, dopo le strisce pedonali. Quindi seguendo la traiettoria delle auto: prima c'è l'incrocio, poi si arriva al cartello della velocità e poi dopo circa 150 m c'è l'area di scavo”. Ebbene, posta in ogni caso l'insufficienza probatoria con riguardo alla pre-segnalazione, si ritiene che il posizionamento dell'eventuale cartello di limite di velocità dopo le strisce pedonali e, dunque, dopo la curva sinistrosa sarebbe stato in ogni caso inadeguato attesa la non funzionalità in concreto di segnalare tempestivamente il cantiere, posizionato a circa 150 metri dalla fine delle strisce pedonali (cfr. schizzo planimetrico di cui alla relazione di servizio).
Le dichiarazioni testimoniali sono dotate di elevata attendibilità, anche considerato che provengono da testimoni credibili, che avevano assistito personalmente al sinistro, nonché, nei limiti delle considerazioni già svolte per il teste sono sostanzialmente coerenti tra loro e con le emersioni Tes_5 documentali e i rilievi stradali svolti dall'autorità pubblica.
E, quanto allo stato dei luoghi, si ritiene che la pericolosità intrinseca della cosa emerga dalle seguenti provate circostanze: a) l'area di scavo era presente subito dopo una curva sinistrosa, collocata sul lato sinistro della strada aperta al traffico veicolare;
b) il cantiere non era pre-segnalato in quanto non era pagina 10 di 20 posizionato alcun segnale retroriflettente e/o luminoso idoneo a permettere la visibilità nelle ore notturne;
c) il cantiere non era pre-segnalato in quanto non era anticipato da alcun cartello stradale a una distanza adeguata rispetto allo stesso (l'unico cartello stradale era sull'area di cantiere); d) il tratto di strada era privo di regolare illuminazione pubblica.
È dunque provato l'evento lesivo e lo stato dei luoghi.
Così ricostruito il fatto, occorre dunque vagliare la responsabilità a carico dei soggetti convenuti: ai fini di tale accertamento, dovrà essere esaminato il nesso di causalità tra il fatto e la posizione di custodia di ciascun ente.
L'attore prospettava che l'impatto del motociclista con l'area di scavo era stata causata dalla mancanza di pre-segnalazione del cantiere e dalla mancanza di segnalazione notturna dello stesso (segnali retroriflettenti e/o lanterne), il tutto da imputarsi ad in qualità di proprietario ex art. 2051 c.c. P_
della rete idrica, e a ITA s.r.l., in qualità di gestore del cantiere, nonché era stato causato dall'assenza di illuminazione pubblica, da imputarsi a , in qualità di custode della res ex art. 2051 Controparte_1
c.c.
Ciascun convenuto contestava le deduzioni avversarie, affermando, in primis, il contributo causale esclusivo o concorrente del motociclista e, in secundis, l'imputazione della responsabilità a carico dei rispettivi altri convenuti.
Tutti e tre i convenuti assumono la posizione di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento lesivo subito dal motociclista attore, nei termini che seguono.
La responsabilità per l'area di cantiere
È pacifico tra le parti che l'area di scavo riguardava la rete idrica presente nel sottosuolo di via
Giovanni XXIII: è la società proprietaria della rete idrica nonché committente dei lavori P_
di rifacimento della rete;
ITA s.r.l. è la società esecutrice dei lavori di cantiere.
Sul punto, con riguardo ai rapporti tra committente-proprietario e appaltatore, occorre precisare che “la consegna del bene all'appaltatore, non fa venire meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dell'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il constante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) (C. Cass. n. 7553/2021; nello stesso senso e in dettaglio, si richiama la pronuncia C. Cass. n.
12909/2022 che in parte motiva così afferma: “osserva il Collegio come, secondo l'orientamento
pagina 11 di 20 venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte (v. ex aliis Cass. 17/03/2021, n. 7553;
11/06/2021 n. 16609; 04/11/2021, n. 31601; 18/12/2021, n. 41709), la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte;
in breve, varrà ribadire come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister;
da qui l'affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore)”).
Così delineati i criteri regolatori della questione, nel caso di specie la posizione di custodia è esercitata da entrambi i convenuti – in qualità di committente e titolare del potere/dovere di P_
vigilanza sul cantiere;
ITA s.r.l. in qualità di appaltatore e titolare della gestione diretta del cantiere, anche sotto il profilo della sicurezza per la viabilità pubblica – senza che siano emersi elementi a fondamento di un'asserita interruzione del nesso causale tra i custodi e la res.
È altresì provata la causalità tra l'evento lesivo e il cantiere, sicché la responsabilità del sinistro deve essere imputata a entrambe le società convenute.
pagina 12 di 20 Infatti, l'attore descriveva in modo preciso, provando anche per testi, che l'area di scavo – ampia circa tre metri quadrati, presente sul lato sinistro della corsia e posta subito dopo una curva sinistrosa – non era adeguatamente pre-segnalata, anche in relazione allo stato della strada: a) non erano presenti cartelli prima del cantiere e, considerata la curva sinistrosa, prima della curva stessa;
b) il cartello di obbligo di passaggio a destra era insufficiente in quanto posizionato sull'area, non così realizzando una funzione di pre-segnalazione; c) l'area di cantiere era priva di segnali retroriflettenti e/o di lampade luminose;
d) il nastro lucido bianco e rosso era assolutamente privo di funzionalità di pre-avvertimento.
In altre parole, il cantiere – così come sopra descritto – è da dirsi intrinsecamente pericoloso, anche in relazione allo stato dei luoghi (presenza dopo una curva).
Dunque, deve affermarsi la responsabilità di e ITA s.r.l. in qualità di custodi dell'area di P_
cantiere.
La responsabilità per l'illuminazione pubblica
È altresì pacifico che è proprietario e custode dell'illuminazione artificiale Controparte_1
pubblica di via Giovanni XXIII.
Nel caso di specie, è emerso che i lampioni della via erano spenti (cfr. teste e teste le Tes_2 Tes_3
cui deposizioni sono state sopra esaminate).
Ebbene, tenuto conto dello stato dei luoghi, si ritiene che l'oscurità abbia concorso alla causazione del sinistro rendendo meno visibile l'area di cantiere situata sul tratto stradale, sempre considerato che la visibilità era di per sé ridotta dalla presenza della curva sinistrosa.
Dunque, deve affermarsi anche la responsabilità di in qualità di custode Controparte_1 dell'illuminazione stradale pubblica.
Il contributo causale dell'attore
Deve essere, da ultimo, riconosciuto il concorso colposo di nella causazione del sinistro Persona_1 per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cannabinoidi).
La cooperazione colposa del danneggiato sussiste allorquando lo stesso abbia contribuito attivamente alla produzione del danno, così da costituire una causa concorrente dell'evento: invero, il fatto colposo del danneggiato deve inserirsi nella serie causale giuridicamente rilevante che ha portato alla verificazione del sinistro stradale (cfr. C. Cass. n. 1295/2017: “il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del
pagina 13 di 20 danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso”).
Si osserva peraltro che “il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma anche di regole di ordinaria prudenza” (cfr. C.
Cass. n. 36357/2023).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, è documentalmente emerso che aveva assunto sostanze Persona_1
stupefacenti del tipo cannabinoidi;
non è invece emerso un dato oggettivo significativo e/o clinicamente rilevante in relazione alle sostanze alcoliche.
Nella cartella clinica acquisita ex art. 210 c.p.c. (depositata da con nota del Controparte_1
17.5.2023) è infatti presente il referto degli esami ematici effettuati qualche ora dopo il sinistro (ore 15 del giorno 16.5.2016) e ivi si leggono i seguenti valori di riferimento: a) valore positivo di 91 ng/ml per cannabinoidi;
b) valori negativi e/o non sensibili alla misurazione per il tasso alcolemico (cfr. p. 19 della cartella clinica).
È stata altresì accertata l'alitosi alcolica del motociclista all'ingresso al Pronto Soccorso (cfr. referto di
P.S.: “riferita alitosi alcolica”) nonché uno stato di agitazione del paziente (cfr. p. 11 della cartella clinica, ore 6,30 del 16.5.2016: “paziente poco collaborante e agitato).
Ebbene, tali indizi concordemente avvalorano la tesi delle convenute secondo cui l'accertata assunzione di sostanze stupefacenti, per il valore significativo di 91 ng/ml, abbia influito sulla capacità di percezione e di reazione del motociclista.
Infatti, lo stato di alterazione psicofisica trova preciso riscontro nei seguenti fattori, tutti concordi nel corroborare il dato indiziario emerso dal prelievo ematico: a) elevato valore di THC (91 ng/ml), b) lo stato di agitazione manifestato presso il Pronto soccorso;
c) la dichiarazione resa dai sanitari, nell'immediatezza del sinistro, della presenza di alitosi alcolica del motociclista.
Al fine del vaglio sulla colpa del motociclista, dovrà peraltro essere considerato che Parte_1
aveva posto in essere una manovra di emergenza mediante frenata al fine di evitare l'ostacolo, così come è dato riscontro dai rilievi stradali (cfr. relazione di servizio “sull'asfalto gli agenti operanti rilevavano mt. 6,00 di traccia di frenata, prodotta dallo pneumatico del motociclo”).
Con riguardo agli altri profili di colpa eccepiti dalle convenute, null'altro è stato provato: a) è stato provato l'utilizzo del casco da parte di (cfr. teste “aveva il casco. Il Parte_1 Testimone_3
casco era allacciato. Ricordo infatti che la coppia che ha soccorso con me aveva proposto di togliere il casco e io gli ho detto assolutamente no”), sicché nessuna co-responsabilità del motociclista può essere pagina 14 di 20 affermata per tale ragione;
b) non è emerso alcun elemento, neppure indiziario, con riguardo alla velocità eccessiva tenuta dal motociclista.
Così accertato lo stato di alterazione del motociclista, non si ritiene che detta circostanza abbia interrotto il nesso causale (caso fortuito) poiché lo stato di alterazione non è dotato del carattere di imprevedibilità e di eccezionalità tale da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento, soprattutto alla luce della pericolosità dei luoghi come sopra ampiamente descritto.
Per i motivi esposti, si afferma il concorso causale di nella causazione dell'evento. Parte_1
La graduazione delle responsabilità di ITA s.r.l., e P_ Controparte_1 Pt_1
[...]
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la caduta di sia stata causata da tutti Parte_1
i predetti soggetti a causa dell'assenza di pre-segnalazione e di segnalazione luminosa del cantiere, a causa dell'assenza di illuminazione pubblica e a causa dello stato di alterazione del motociclista.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che l'evento lesivo possa essere imputato ai soggetti coinvolti secondo le seguenti quote:
- 70% a carico di ITA s.r.l. e in via paritaria tra loro e in forza delle rispettive P_
posizioni di appaltatore e di committente rispetto al cantiere, in quanto i caratteri di pericolosità del cantiere sono stati prevalenti nella causazione dell'evento. Si noti, infatti, che il maggiore contributo causale trova grave e preciso riscontro nell'evidente pericolosità e insidiosità del cantiere (assenza di pre-segnalazione, assenza di segnalazione luminosa e presenza subito dopo una curva sinistrosa);
- 20% a carico di ai sensi dell'art. 1127, co. 1, c.c. in quanto lo stato di alterazione Parte_1
psicofisica aveva pregiudicato la possibilità di intervenire prontamente con misure di emergenza e/o di adottare maggiori cautele, che avrebbero potuto contribuire a evitare l'ostacolo. Il contributo ridotto del motociclista è giustificato dalla manovra di emergenza che, seppur tardivamente e senza successo, lo stesso era riuscito a iniziare;
- 10% a carico di , in qualità di custode dell'illuminazione artificiale, in Controparte_1
quanto i lampioni presenti sulla strada erano spenti e, dunque, non funzionali a illuminare l'area. Il contributo minore dell'ente comunale è giustificato dal fatto che l'illuminazione artificiale (e la sua assenza) è un fattore secondario dell'evento, anche considerata la presenza ordinaria dei fari del veicolo, sicché la mancanza di lampioni, pur aggravando lo stato di pericolosità dei luoghi, costituisce un contributo minimo all'evento.
pagina 15 di 20 Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità concorsuale nella produzione del danno espressa nella quota del 70% in capo a ITA s.r.l. e del 20% P_
in capo a e del 10% in capo al danneggiato. Parte_1
La liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e al danno patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi. La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal
Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità permanente, sono autonomamente liquidate le voci del danno biologico e del danno morale.
Ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea, si utilizza il parametro minimo pari ad € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1
permanenti quantificati dal CTU nella misura del 27% (secondo una valutazione complessiva e congrua anche comprendente il danno estetico, l'età e l'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto) e un'invalidità temporanea pari al 100% per 8 giorni, pari al 75% per 30 giorni e al 50% per 60 giorni.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi e tenuto conto dell'età del soggetto (38 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di €
131.838,50, comprendente la somma di € 125.849,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 5.989,50 per il danno da invalidità temporanea.
All'esito dell'istruttoria, non sono emerse circostanze a riscontro della personalizzazione del danno non patrimoniale;
anzi, il CTU accertava che “in considerazione del danno biologico permanente (…) si ritiene consegua una sofferenza morale cui si possa attribuire il valore 1, in una scala che va da 1 a
5”.
Si ritiene pertanto che la liquidazione secondo i valori standard abbia integralmente ristorato il danno.
pagina 16 di 20 Per quanto riguarda il danno patrimoniale subito, tenuto conto della valutazione di pertinenza e di congruità del CTU, si deve liquidare a titolo di danno patrimoniale la somma di € 535,00, rivalutata all'attualità in € 645,75, e, a titolo di danno futuro, la somma di € 5.650,00.
Per quanto tutto quanto sopra esposto, il danno subito da è pari a complessivi € Parte_1
138.134,25.
In forza del concorso colposo del danneggiato, applicata la riduzione del 20%, il danno risarcibile a favore di parte attrice deve essere quantificato in € 110.507,40, da porsi a carico di Ita s.r.l., P_
e , in solido tra loro nei rapporti esterni.
[...] Controparte_1
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n.
1712/1995). Dalla sentenza fino al saldo effettivo decorrono altresì gli interessi a tasso legale.
Nei rapporti interni, in forza del riparto di responsabilità di cui sopra, il debito complessivo deve essere ripartito, da un lato, al 70% in capo a Ita s.r.l. e e, dall'altro lato, al 10% in capo a P_
. Controparte_1
Chiamata in causa delle società di assicurazione e Parte_4
Controparte_5
La società ITA s.r.l. proponeva domanda di manleva nei confronti di e Parte_4
in forza di polizze assicurative stipulate per la responsabilità civile. Controparte_5
Entrambe le compagnie di assicurazione si costituivano e formulavano difese.
Deve essere anzitutto accolta la domanda di manleva formulata da ITA s.r.l. nei confronti di
[...]
in forza della polizza assicurativa prodotta dalle parti, sicché Parte_4
l'assicurazione chiamata deve essere condannata a tenere indenne la società convenuta assicurata di quanto sarà tenuta a versare all'attrice per il sinistro di causa in ragione delle predette quote, nei limiti del massimale contrattuale.
Con riguardo al rapporto assicurativo con Controparte_5
si osserva che il contratto è stato stipulato con la R.T.I. – Acciona Agua S.A.,
[...]
e ITA s.r.l. (doc. 1 di parte chiamata). CP_9 Controparte_9
Il raggruppamento temporaneo di imprese è una modalità organizzativa e associativa di imprese volta a raggruppare, appunto, i requisiti di partecipazione a gare e/o contratti di appalto e, per ciò che qui
Cont interessa, il non è un soggetto giuridico e, dunque, non è un autonomo centro di imputazione di interessi. E, per l'effetto, ciascuna impresa conserva la propria soggettività giuridica in relazione alle pagina 17 di 20 obbligazioni – anche di garanzia assicurativa – assunte autonomamente e/o all'interno del raggruppamento.
Dunque, seppur il contraente formale sia il raggruppamento di imprese, ribadito che la soggettività giuridica permane in capo a ciascuna impresa partecipante, si ritiene che ITA s.r.l., in qualità di
Cont impresa della sia soggetto contraente e assicurato in forza della polizza assicurativa stipulata dal modulo organizzativo a favore e nell'interesse di tutte le società partecipanti nonché indicate in dettaglio nel modulo assicurativo.
Peraltro, si rileva che la società assicurativa non ha provato il dolo dell'omessa comunicazione dell'altra assicurazione per il medesimo rischio, sicché non è fondato il rifiuto all'indennizzo di cui all'art. 1910, co. 2, c.c. Sul punto, deve essere condiviso e richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di Assicurazione contro i danni, l'omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni, concorrenti per il medesimo rischio, esula dalla previsione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., che regolano la diversa ipotesi delle dichiarazioni inesatte o reticenti suscettibili di influire sulla rappresentazione del rischio, e resta soggetta alla specifica disciplina dettata dall'art. 1910 cod. civ., in forza del quale la perdita del diritto all'indennizzo si verifica solo in caso di dolo dell'assicurato stesso, e, cioè, quando il suo comportamento sia preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito” (C. Cass. n. 6211/1980).
Così delineate le questioni preliminari sulla titolarità del rapporto assicurativo, nel merito si ritiene che la garanzia non sia operativa in quanto è stata dimostrata la causa di esclusione di cui al punto 10 della
Copertura assicurativa della Sezione B (p. 13 della polizza).
Infatti, il sinistro in esame rientrerebbe nella Sezione B della polizza assicurativa (danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A).
Posto che i danni in esame sono stati causati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione conservativa delle reti idriche e nel luogo di cantiere (art. 09 della polizza), il successivo art. 10 dispone che l'assicurazione sia prestata a condizione che “il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile”.
Ebbene, anche alla luce di quanto esposto in punto di responsabilità di ITA s.r.l. e di per P_ la pericolosità dell'area di cantiere, si ritiene che l'assicurato non abbia posto in essere una segnalazione chiaramente visibile anche in orario notturno (cfr. la sola delimitazione con verghe in pagina 18 di 20 ferro e nastro lucido – seppur idonea a soddisfare il requisito dell'interdizione al pubblico – non è idonea a soddisfare il concorrente requisito della segnalazione notturna).
Per queste ragioni, deve essere rigettata la domanda di manleva di ITA s.r.l. nei confronti di
Controparte_5
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 260.000, valori minimi per la sola fase istruttoria stante la parziale soccombenza in punto di concorso di colpa, si liquidano a favore di parte attrice in € 759,00 per rimborso CU, in € 11.268,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di , di e di ITA s.r.l., in solido Controparte_1 P_
tra loro, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice avv. Flavio Paddeu, dichiaratosi antistatario nella memoria di replica del 11.10.2024.
Nei rapporti interni tra i convenuti, richiamate le considerazioni sulla graduazione della colpa e ritenuto che detta ripartizione sia replicabile anche in punto di spese di lite, si pone a carico di CP_1
la quota di 1/6 della somma sopra liquidata e a carico di ITA s.r.l. e di la quota
[...] P_
di 5/6 della somma sopra liquidata.
Nei rapporti tra ITA s.r.l. e tenuto conto dell'attività svolta e delle Parte_4
difese formulate, le spese di lite si liquidano a favore di ITA s.r.l. in € 7.500,00 per compenso, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di Parte_4
Nei rapporti tra ITA s.r.l. e Controparte_5 tenuto conto dell'attività svolta, delle difese formulate e della soccombenza della convenuta, le spese di lite si liquidano a favore di in € Controparte_5
7.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%
Le spese di CTU sono interamente poste a carico di e di Controparte_11 [...]
CP_1
e dichiara altresì che ITA s.r.l. ha diritto a essere tenuta indenne anche per le spese del
[...]
processo, liquidate e rifuse in questa sede, in forza della polizza di assicurazione con
[...]
Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità del , di e di ITA s.r.l. per i fatti Controparte_1 P_
pagina 19 di 20 e secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna , e ITA s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 P_ di della somma di € 110.507,40, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
3) in accoglimento della domanda di ITA s.r.l., condanna a Parte_4
tenere indenne ITA s.r.l. di quanto questa sarà tenuta a corrispondere in ragione di causa;
4) rigetta la domanda di manleva formulata da ITA s.r.l. nei confronti di
[...]
Controparte_5
5) condanna , di e di ITA s.r.l., in solido tra loro e nei rapporti Controparte_1 P_
interni in forza delle quote di cui in parte motiva, alla refusione delle spese di giudizio in favore di per la somma di € 759,00 per rimborso CU, di € 11.268,00 per compenso, oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice avv. Flavio
Paddeu, dichiaratosi antistatario nella memoria di replica del 11.10.2024;
6) condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_4
ITA s.r.l. per la somma di € 7.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
7) condanna ITA s.r.l. alla refusione delle spese di giudizio in favore di
[...] per la somma di € 7.500,00 per compenso, oltre IVA, Controparte_5
CPA e rimborso forfettario al 15%;
8) spese di CTU definitivamente a carico di , di e di ITA s.r.l. Controparte_1 P_
Sassari, 10.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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