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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Parte_1 Parte_2
Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via G.
Bonanno n° 73
opponenti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Gastaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Salvatore Martorana Tusa in questa via S. Cavallari n° 28
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la ha agito in sede Controparte_1
monitoria per ottenere da e il pagamento Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 28.711,83 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato dalla prima, in qualità di debitore principale, e dal secondo, quale coobbligato, in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato da costoro con in data Controparte_2
11.06.19, credito pervenuto quanto a titolarità a seguito di cessione all'odierna parte opposta ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, gli odierni opponenti, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, hanno eccepito innanzitutto l'irregolarità del TAEG ( Tasso
Annuale Effettivo Globale ) e la non conformità della intervenuta cessione del credito rispetto alla normativa in materia. Trattasi con evidenza di censure talmente stringate e generiche da non consentire l'attivazione di un serio percorso valutativo, di guisa che, con particolare riguardo alla prima doglianza, disporre la C.T.U. contabile richiesta da detta parte ( istanza invero disattesa da codesto DE ) avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente su di essa per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.
Sempre con riguardo alla cessione del credito, gli opponenti hanno eccepito di non aver mai ricevuto comunicazione della stessa.
E invero se da un lato risulta ex actis che detta comunicazione è stata regolarmente effettuata al debitore e al coobbligato, oltre che con missive prodotte sin dalla fase monitoria, anche mediante notifica del ricorso per
2 ingiunzione e pedissequo decreto oggi opposto ( da ritenersi in tale ultimo caso equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), dall'altro mette conto evidenziare che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11; peraltro, trattasi di principi estensibili anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ).
Respinta, pertanto, la superiore censura, per ciò che attiene all'eccepito mancato deposito di estratto conto autenticato ex art. 50 T.U.B. ( D. Lgs.
n. 385/93 ), va osservato come ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito ( nell'alveo dei quali rientra la fattispecie in esame ) non si ritenga necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B..
La ratio di tale norma che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio ( peraltro, introducendo un regime di favore rispetto a quello generale ), è invero quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo ( negativo per il correntista ) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto 'aperto' su cui può innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei
3 ad incidere in vario modo sul saldo finale.
E purtuttavia, anche con riguardo alla prova del credito, deve ritenersi che, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo
( sin da tale fase ) – unitamente a estratto conto riportante tutte le movimentazioni intervenute ( rate pagate, insoluti e conseguente decadenza dal beneficio del termine ) – copia del contratto di finanziamento, completa delle relative condizioni concretamente applicate, contratto che, assunto carattere di incontestabilità è, conseguentemente, idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ), principi che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo;
d'altro canto, nessuna specifica censura è stata mossa da parte opponente in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto, né alcuna prova è stata offerta dell'avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione.
D'altro canto, per ciò che attiene allo stringato disconoscimento operato da in ordine alle sottoscrizioni apposte sul contratto di Parte_1
finanziamento, mette conto evidenziare come l'opposto fosse in possesso di documentazione anagrafica e fiscale di detta parte ( v. produzione in atti ).
La superiore circostanza, in ordine alla quale nulla ha dedotto l'opponente, dimostra l'avvenuta comunicazione alla società erogatrice del finanziamento dei dati anagrafici e fiscali della laddove, detta parte non ha contestato di Parte_1
aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto per cui è causa, provvedendo al pagamento di talune delle rate pattuite, come emerge chiaramente dall'esame dell'estratto conto versato in sede monitoria, senza che
4 dall'opponente sia mai stata formalizzata, antecedentemente al giudizio di opposizione, alcuna censura in ordine ai superiori pagamenti ( v. produzione in atti ).
Orbene, dette circostanze appaiono incompatibili con l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento attraverso cui l'opponente ha inteso contestare la propria estraneità alla operazione finanziaria, senza tuttavia prendere posizione sull'operazione negoziale di cui il primo costituiva la provvista.
Sul punto costante giurisprudenza di merito ( cfr. fra le tante, ord. Trib. Nola
7.5.2015; ord. Trib. Perugia 16.5.14; ord. Trib. Lamezia Terme 15.9.2015 ) ritiene inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, quando lo stesso abbia avuto da parte del convenuto un principio di esecuzione. Il solco già tracciato dalla giurisprudenza di altri
Tribunali, in passato investiti della stessa questione, poggia sull'assunto che la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente ( cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche
Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776 ).
Più in generale, la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale ( Cass. civ.
n. 21744/04 ), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta
5 valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione ( Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12 ).
Nel caso in esame, i suindicati comportamenti posti in essere dall'opponente costituiscono elementi indiziari idonei sia a contrastare la legittimità del disconoscimento sia, a contrario, a fondare la prova della effettiva sottoscrizione del documento contrattuale. E difatti la disciplina del procedimento di verificazione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica grafologica come prova esclusiva dell'autografia, lasciando al giudicante, in virtù del libero apprezzamento delle prove, di fare ricorso ad altri mezzi di prova
( Cass. civ. 1940/81 ).
In ragione dei suindicati principi di diritto, non è stata disposta la verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, valorizzandosi le circostanze sopra menzionate, oltre al fatto che, come accennato, l'opposto ha prodotto quali allegati della pratica di finanziamento documentazione anagrafica e fiscale della Parte_1
Alla luce delle argomentazioni suesposte andrà, pertanto, rigettata l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della . Controparte_1
Per il principio della soccombenza, e dovranno Parte_1 Parte_2
rifondere a parte opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 4934/21 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Palermo in data Controparte_1
6.11.21, che per l'effetto conferma;
6 - condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Parte_1 Parte_2
Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via G.
Bonanno n° 73
opponenti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Gastaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Salvatore Martorana Tusa in questa via S. Cavallari n° 28
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la ha agito in sede Controparte_1
monitoria per ottenere da e il pagamento Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 28.711,83 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato dalla prima, in qualità di debitore principale, e dal secondo, quale coobbligato, in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato da costoro con in data Controparte_2
11.06.19, credito pervenuto quanto a titolarità a seguito di cessione all'odierna parte opposta ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, gli odierni opponenti, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, hanno eccepito innanzitutto l'irregolarità del TAEG ( Tasso
Annuale Effettivo Globale ) e la non conformità della intervenuta cessione del credito rispetto alla normativa in materia. Trattasi con evidenza di censure talmente stringate e generiche da non consentire l'attivazione di un serio percorso valutativo, di guisa che, con particolare riguardo alla prima doglianza, disporre la C.T.U. contabile richiesta da detta parte ( istanza invero disattesa da codesto DE ) avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente su di essa per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.
Sempre con riguardo alla cessione del credito, gli opponenti hanno eccepito di non aver mai ricevuto comunicazione della stessa.
E invero se da un lato risulta ex actis che detta comunicazione è stata regolarmente effettuata al debitore e al coobbligato, oltre che con missive prodotte sin dalla fase monitoria, anche mediante notifica del ricorso per
2 ingiunzione e pedissequo decreto oggi opposto ( da ritenersi in tale ultimo caso equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), dall'altro mette conto evidenziare che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11; peraltro, trattasi di principi estensibili anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ).
Respinta, pertanto, la superiore censura, per ciò che attiene all'eccepito mancato deposito di estratto conto autenticato ex art. 50 T.U.B. ( D. Lgs.
n. 385/93 ), va osservato come ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito ( nell'alveo dei quali rientra la fattispecie in esame ) non si ritenga necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B..
La ratio di tale norma che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio ( peraltro, introducendo un regime di favore rispetto a quello generale ), è invero quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo ( negativo per il correntista ) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto 'aperto' su cui può innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei
3 ad incidere in vario modo sul saldo finale.
E purtuttavia, anche con riguardo alla prova del credito, deve ritenersi che, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo
( sin da tale fase ) – unitamente a estratto conto riportante tutte le movimentazioni intervenute ( rate pagate, insoluti e conseguente decadenza dal beneficio del termine ) – copia del contratto di finanziamento, completa delle relative condizioni concretamente applicate, contratto che, assunto carattere di incontestabilità è, conseguentemente, idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ), principi che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo;
d'altro canto, nessuna specifica censura è stata mossa da parte opponente in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto, né alcuna prova è stata offerta dell'avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione.
D'altro canto, per ciò che attiene allo stringato disconoscimento operato da in ordine alle sottoscrizioni apposte sul contratto di Parte_1
finanziamento, mette conto evidenziare come l'opposto fosse in possesso di documentazione anagrafica e fiscale di detta parte ( v. produzione in atti ).
La superiore circostanza, in ordine alla quale nulla ha dedotto l'opponente, dimostra l'avvenuta comunicazione alla società erogatrice del finanziamento dei dati anagrafici e fiscali della laddove, detta parte non ha contestato di Parte_1
aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto per cui è causa, provvedendo al pagamento di talune delle rate pattuite, come emerge chiaramente dall'esame dell'estratto conto versato in sede monitoria, senza che
4 dall'opponente sia mai stata formalizzata, antecedentemente al giudizio di opposizione, alcuna censura in ordine ai superiori pagamenti ( v. produzione in atti ).
Orbene, dette circostanze appaiono incompatibili con l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento attraverso cui l'opponente ha inteso contestare la propria estraneità alla operazione finanziaria, senza tuttavia prendere posizione sull'operazione negoziale di cui il primo costituiva la provvista.
Sul punto costante giurisprudenza di merito ( cfr. fra le tante, ord. Trib. Nola
7.5.2015; ord. Trib. Perugia 16.5.14; ord. Trib. Lamezia Terme 15.9.2015 ) ritiene inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, quando lo stesso abbia avuto da parte del convenuto un principio di esecuzione. Il solco già tracciato dalla giurisprudenza di altri
Tribunali, in passato investiti della stessa questione, poggia sull'assunto che la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente ( cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche
Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776 ).
Più in generale, la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale ( Cass. civ.
n. 21744/04 ), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta
5 valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione ( Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12 ).
Nel caso in esame, i suindicati comportamenti posti in essere dall'opponente costituiscono elementi indiziari idonei sia a contrastare la legittimità del disconoscimento sia, a contrario, a fondare la prova della effettiva sottoscrizione del documento contrattuale. E difatti la disciplina del procedimento di verificazione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica grafologica come prova esclusiva dell'autografia, lasciando al giudicante, in virtù del libero apprezzamento delle prove, di fare ricorso ad altri mezzi di prova
( Cass. civ. 1940/81 ).
In ragione dei suindicati principi di diritto, non è stata disposta la verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, valorizzandosi le circostanze sopra menzionate, oltre al fatto che, come accennato, l'opposto ha prodotto quali allegati della pratica di finanziamento documentazione anagrafica e fiscale della Parte_1
Alla luce delle argomentazioni suesposte andrà, pertanto, rigettata l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della . Controparte_1
Per il principio della soccombenza, e dovranno Parte_1 Parte_2
rifondere a parte opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 4934/21 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Palermo in data Controparte_1
6.11.21, che per l'effetto conferma;
6 - condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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