Art. 15. Completamento della ricostruzione
Per gli anni 1984, 1985 e 1986 e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno, per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modificazioni, dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980, da affidarsi in concessione sulla base della designazione fatta, in fase di progettazione, dalle stesse amministrazioni comunali interessate.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal precedente comma, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933 .
Ai comuni indicati al primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per il 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la voce "difesa del suolo", e, per gli anni 1985 e 1986, riducendo le quote predisposte per i corrispondenti esercizi finanziari ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto che dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni del presente articolo.
Per gli anni 1984, 1985 e 1986 e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno, per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modificazioni, dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980, da affidarsi in concessione sulla base della designazione fatta, in fase di progettazione, dalle stesse amministrazioni comunali interessate.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal precedente comma, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933 .
Ai comuni indicati al primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per il 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la voce "difesa del suolo", e, per gli anni 1985 e 1986, riducendo le quote predisposte per i corrispondenti esercizi finanziari ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto che dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni del presente articolo.