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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/09/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 139/2025 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 Avv. MAZZÀ ALESSANDRO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 9 settembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv. Mazzà Alessandro Nessuno per le convenute Il Giudice invita la parta a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2025 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. MAZZÀ ALESSANDRO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
(CF ) CP_2 C.F._4 CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito condannare le signore ed al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di di € 1000,00 per canoni di locazione non pagati, € 3000,00 per Parte_1 indennità di mancato preavviso ed € 8000,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali.
Con il favore delle spese di lite, comprensive delle spese generali, dell'IVA e della Cassa di Previdenza
Forense nella misura di legge nonchè delle spese relative al procedimento di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da è fondata e deve trovare accoglimento. Da evidenziare il Parte_1 comportamento processuale tenuto dalle convenute che, pur ritualmente citate, non solo non si sono presentate all'udienza fissata per la mediazione obbligatoria, ma hanno deciso di rimanere contumaci anche nel presente giudizio. Scorretta anche la modalità di rilascio dell'immobile, avvenuta senza alcun preavviso e mediante il deposito delle chiavi nella cassetta postale dell' che si era Parte_2 occupata della mediazione per la locazione. Dalla documentazione versata in atti dal locatore è poi emerso che sia l'abitazione che il giardino oggetto di locazione erano stati oggetto di vari pagina 2 di 3 danneggiamenti, così come evincibile dalla documentazione fotografica versata in atti, dalla perizia a firma del Geom. e dal preventivo di spesa per il ripristino dei diversi danni Persona_1 riscontrati, rilasciato dalla ditta Si. Ciò premesso e considerato che il canone di Controparte_3 locazione concordato tra le parti ammontava ad € 500,00 mensili, è risultato il mancato pagamento dei canoni di settembre e ottobre per un importo di € 1.000,00, al quale deve aggiungersi la somma di €
3.000,00 per il mancato preavviso di sei mesi, previsto per il recesso dal contratto di locazione. In relazione ai danni riscontrati, si ritiene congrua, ai fini del ripristino, una somma pari ad € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1 della somma di € 3.000,00 a titolo di canoni per mancato preavviso di recesso dal contratto, € 1.000,00 per i canoni di settembre e ottobre 2024 oltre ad € 5.000,00 quale somma necessaria per eliminare i danni causati al bene locato
Condanna e in solido, alla rifusione delle spese di giudizio, Controparte_1 CP_2 che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15% oltre ad € 190,32 per le spese di mediazione obbligatoria
PERUGIA, 09 settembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 139/2025 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 Avv. MAZZÀ ALESSANDRO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 9 settembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv. Mazzà Alessandro Nessuno per le convenute Il Giudice invita la parta a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2025 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. MAZZÀ ALESSANDRO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
(CF ) CP_2 C.F._4 CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito condannare le signore ed al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di di € 1000,00 per canoni di locazione non pagati, € 3000,00 per Parte_1 indennità di mancato preavviso ed € 8000,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali.
Con il favore delle spese di lite, comprensive delle spese generali, dell'IVA e della Cassa di Previdenza
Forense nella misura di legge nonchè delle spese relative al procedimento di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da è fondata e deve trovare accoglimento. Da evidenziare il Parte_1 comportamento processuale tenuto dalle convenute che, pur ritualmente citate, non solo non si sono presentate all'udienza fissata per la mediazione obbligatoria, ma hanno deciso di rimanere contumaci anche nel presente giudizio. Scorretta anche la modalità di rilascio dell'immobile, avvenuta senza alcun preavviso e mediante il deposito delle chiavi nella cassetta postale dell' che si era Parte_2 occupata della mediazione per la locazione. Dalla documentazione versata in atti dal locatore è poi emerso che sia l'abitazione che il giardino oggetto di locazione erano stati oggetto di vari pagina 2 di 3 danneggiamenti, così come evincibile dalla documentazione fotografica versata in atti, dalla perizia a firma del Geom. e dal preventivo di spesa per il ripristino dei diversi danni Persona_1 riscontrati, rilasciato dalla ditta Si. Ciò premesso e considerato che il canone di Controparte_3 locazione concordato tra le parti ammontava ad € 500,00 mensili, è risultato il mancato pagamento dei canoni di settembre e ottobre per un importo di € 1.000,00, al quale deve aggiungersi la somma di €
3.000,00 per il mancato preavviso di sei mesi, previsto per il recesso dal contratto di locazione. In relazione ai danni riscontrati, si ritiene congrua, ai fini del ripristino, una somma pari ad € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1 della somma di € 3.000,00 a titolo di canoni per mancato preavviso di recesso dal contratto, € 1.000,00 per i canoni di settembre e ottobre 2024 oltre ad € 5.000,00 quale somma necessaria per eliminare i danni causati al bene locato
Condanna e in solido, alla rifusione delle spese di giudizio, Controparte_1 CP_2 che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15% oltre ad € 190,32 per le spese di mediazione obbligatoria
PERUGIA, 09 settembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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