Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 12 gennaio 2023
Improcedibile
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/06/2025, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05634/2025REG.PROV.COLL.
N. 06458/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6458 del 2023, proposto da
BRAMA COSTRUZIONI S.R.L.
nella persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Riccardo Montanaro e Laura Ferrua Magliani, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di giustizia;
contro
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE,
nella persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Martino, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di giustizia;
nei confronti
COMUNE DI PRAGELATO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE – ARPA PIEMONTE
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO3
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Piemonte, sezione II n. 35 del 12 gennaio 2023, che ha accolto solo in parte, rigettandolo per il resto, il ricorso n. 352/2022 R.G. proposto per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, n. 230 del 3 settembre 2021, successivamente comunicata, avente ad oggetto “VIncA piano – art. 43-44 l.r. 19/09 e s.m.i. Piano di recupero delle frazioni di US e AL, Valutazione di incidenza rispetto al Sito Rete Natura 2000 IT 1110080 Val Troncea”, con cui è stato espresso “giudizio di Valutazione di incidenza negativo per il Piano di recupero delle frazioni di US e AL”, nel territorio del Comune di Pragelato (TO);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi del procedimento
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
udito il relatore dott. Ofelia Fratamico alla pubblica udienza del giorno 3 aprile 2025;
uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione dirigenziale dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie n. 230 del 3 settembre 2021 concernente “ VIncA piano–art.43-44 l.r.19/09 e s.m.i. Piano di recupero delle frazioni di US e AL , Valutazione di incidenza rispetto al sito Rete Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea ”, con cui è stato espresso “ giudizio di Valutazione di incidenza negativo per il Piano di recupero delle frazioni di US e AL ”, nel territorio del Comune di Pragelato (TO);
- da tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti del procedimento, tra cui, in particolare, le note dell’Ente stesso n. 2847 del 6 agosto 2021, n.604 del 20 febbraio 2021, con richiesta di integrazioni, n.141 del 28maggio 2019, e n.1114 del 3 aprile 2019.
2. Tali atti sono stati impugnati dalla Brama Costruzioni s.r.l. dinanzi al T.a.r. per il Piemonte a seguito di trasposizione del ricorso originariamente proposto al Capo dello Stato, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 10 e 11 e seguenti d.lgs. n. 152/2006 e succ. mod.; art. 17- bis comma 4 della L. 241/1990; violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. 357/1997; violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
b) violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 10 e 11 e ss. d.lgs. n. 152/2006 e succ.mod.; violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l. r. Piemonte n. 19/2009; violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art.1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
c) violazione ed erronea applicazione di legge: art. 10 e d.lgs. n. 152/2006 e succ. mod., violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte n. 19/2009, violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
d) violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 10, 11 e ss., 301 d.lgs. n. 152/2006 e succ. mod., violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l. r. Piemonte n. 19/2009, violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
e) violazione e mancata applicazione dell’art. 2 della direttiva 92/43/CEE e delle indicazioni interpretative dettate dalla Commissione Europea con il documento “Domande frequenti su Natura 2000”, violazione dei principi dello sviluppo sostenibile e di proporzionalità di cui all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’UE, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione;
f) violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 10, 11 e ss., 301 d.lgs. 152/2006 e succ.mod.; violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte n. 19/2009, violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta.
3. Con la sentenza n. 35 del 12 gennaio 2023 il T.a.r. per il Piemonte ha accolto solo in parte il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. La Brama Costruzioni s.r.l. ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a sei motivi così rubricati:
I - errore e difetto di motivazione della sentenza appellata, violazione ed erronea applicazione di legge: art. 10 e 11 e seguenti d. lgs. n.152/2006 e succ. mod.; art. 17- bis comma 4 della l.n. 241/1990, violazione ed erronea applica zione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997, violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
II - errore e difetto di motivazione della sentenza appellata, violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 10 e 11 e ss. d.lgs. n. 152/2006 e succ. mod.; violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte n. 19/2009, violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art.1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
III - errore e difetto di motivazione della sentenza appellata, violazione ed erronea applicazione di legge: art. 10 d.lgs. n. 152/2006 e succ.mod.; violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte n. 19/2009; violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 11 c.c. 22 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
IV - errore e difetto di motivazione della sentenza appellata, violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 10, 11 e ss., 301 d.lgs. n.152/2006 e succ. mod., violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte n. 19/2009, violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 1 c 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta;
V - errore e difetto di motivazione della sentenza appellata, violazione e mancata applicazione dell’art. 2 della direttiva 92/43/CEE e delle indicazioni interpretative dettate dalla Commissione Europea con il documento “ Domande frequenti su Natura 2000”, violazione dei principi dello sviluppo sostenibile e di proporzionalità di cui all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’UE, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione;
VI - errore e difetto di motivazione della sentenza appellata, violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 10, 11 e ss., 301 d.lgs. n.152/2006 e succ. mod., violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997; degli artt. 43 e 44 l. r. Piemonte n. 19/2009; violazione e mancata applicazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, della motivazione, illegittimo aggravamento della procedura, in violazione dell’art. 1 c. 2 l.n. 241/1990, illogicità manifesta.
5. Si è costituito in giudizio l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con istanza dell’11 febbraio 2025 l’appellante ha chiesto al Consiglio di Stato di dichiarare improcedibile l’appello a spese compensate. In data 13 febbraio 2025 l’Ente di gestione ha aderito a tale richiesta.
7. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Alla luce di quanto comunicato dalla società appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse alla definizione del merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
9. In ragione dell’esito del giudizio e dell’accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese del grado di appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6458/2023 R.G.) lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO