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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 222/2023 promossa da:
nato il [...] a [...], ivi residente in [...] C.F._1
Repubblica, 3, in proprio nonché nella sua qualità di legale rappresentante della società P
E P C.F , con sede in Ghilarza, rappresentati e Parte_2 P.IVA_1 difesi dall'Avv. M. Caterina Cabiddu, con studio in Oristano, Via Brunelleschi, 48,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n 37590, a rogito Dott. notaio in Roma, Persona_1 domiciliato in Oristano, nella Via Dorando Petri, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa all'odierna udienza del 23 maggio 2025 mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, nonché gli atti presupposti ed in particolare l'avviso di accertamento ivi richiamato, siccome illegittimi ed ingiusti per le ragioni esposte in narrativa ed in ogni caso per non esser provata la responsabilità dei
1 ricorrenti. Con riserva di istanza di sospensiva ove l' ritenesse di dar corso agli atti di CP_1
esecuzione forzata. Con vittoria delle spese e competenze, del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, anche ex art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: nel merito, salvo gravame, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare parte ricorrente, nella misura e per
l'annualità indicate nel corpo della memoria difensiva, al pagamento della sanzione come rideterminata ai sensi dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge n.85/2023, nella minor somma di € 6.272,00 per l'anno 2019, oltre alle spese del procedimento amministrativo quantificate in €. 6,60”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 marzo 2023, notificato nei termini di legge, Pt_1
, anche nella sua qualità di legale rappresentante della società P E P
[...]
BIOCOSTRUZIONI S.R.L., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002299049 emessa dall' – sede di Oristano, notificatagli il 20 febbraio 2023, con cui CP_1
gli era stato ingiunto, quale trasgressore e rappresentante legale della predetta società, obbligata in solido, il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese,
a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 538, (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019, sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato, prot. 9500.22/10/2021.0111088.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato nel novembre 2021, oltre un anno dopo l'asserita violazione, in relazione al mancato versamento delle ritenute per le mensilità da luglio a novembre 2019;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 1081 del Consiglio di Stato,
VII sezione, in data 14 febbraio 2022), in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2019, senza che fosse stata evidenziata alcuna
2 ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata (la sanzione di legge era quasi 10 volte tanto rispetto all'importo che non sarebbe stato tempestivamente versato, di euro 1.262,47) e avrebbe pertanto dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-2025/20 dell'8 marzo 2022.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 13 febbraio 2024, CP_1 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_1
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare al trasgressore un CP_1 provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00); ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere il motivo di opposizione fondato sulla violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto detto termine non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine avrebbe
3 dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter CP_1
accertativo e, nel caso di specie, tra la data dell'accertamento per l'annualità 2019 del 22 ottobre
2021 e la notifica dell'atto di accertamento il 9 novembre 2021 non erano trascorsi più di novanta giorni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato CP_1
il disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, alla luce dello ius superveniens, l' aveva CP_1
proceduto alla rideterminazione della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002299049, che era stata rettificata nella minor somma di € 6.272,00.
L' convenuto ha concluso domandando il rigetto dell'avverso ricorso e, per l'effetto, CP_1
la condanna della parte ricorrente al pagamento della sanzione come rideterminata ai sensi dello ius superveniens.
3. La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, non è stata ulteriormente istruita ed è stata fissata all'odierna udienza per la decisione, con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note.
§§§
4. L'opposizione è fondata, in ragione della violazione nel caso concreto qui esaminato del termine di cui all'art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, che, al comma 2, così recita:
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Non appare al riguardo accoglibile l'argomentazione sostenuta dall' in ordine alla CP_1
inapplicabilità della citata disposizione per via della specialità della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 2, comma 1 - bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, vigente ratione temporis al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, così recitava: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al
4 comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A tale riguardo, è stato condivisibilmente evidenziato che, se è vero che il citato art. 2, comma - 1 bis reca una disciplina di carattere speciale dal punto di vista sostanziale, in particolare laddove è prevista una soglia massima oltre la quale l'illecito ha conservato rilevanza penale, nonché per l'esclusione della punibilità per effetto del pagamento del dovuto entro un determinato termine, tuttavia, “ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il
d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81” (C. App. Trieste, sentenza 9 maggio 2024, proc. R.G. n. 208/23, Est. dott. L. Benvegnù; rinvenibile in Banca Dati di
Merito).
In tal senso depone anche il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 2, comma 1 - bis del d.l. 463/83, come sostituito dal d. lgs. 8/2016, nella parte in cui prevede che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, utilizzando così una terminologia che si raccorda perfettamente con quella utilizzata nell'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata dalla notifica successiva), a conferma che tra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 alla fattispecie qui esaminata depone anche la modifica normativa introdotta dall'art. 23, comma 2 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, in relazione alle violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del citato d.l. n. 463/1983, come modificato dal primo comma dello stesso art. 23 (le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”), ha previsto che gli estremi della violazione devono essere notificati
5 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, escludendo però, nel contempo, che tale termine abbia efficacia retroattiva, valendo solo “per i periodi dal 1° gennaio 2023”, e precisando altresì che la nuova disciplina deve intendersi “in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, di cui è stata così confermata, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Difatti, di deroga può effettivamente discorrersi ove si ammetta che la disposizione richiamata fosse altrimenti applicabile, in mancanza di una specifica disciplina di natura procedurale prevista dal legislatore per il periodo pregresso.
Una diversa interpretazione, che ammettesse per il periodo pregresso l'inapplicabilità di alcun termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla contestazione dell'illecito difficilmente sarebbe compatibile con l'art. 24 Cost., ove si consideri che la previsione dell'art. 14, comma 2, cit., assolve una funzione di garanzia, poiché la tempestiva comunicazione dell'addebito è funzionale al tempestivo e dunque effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 depone anche la disciplina contenuta nel d. lgs. n.
8/2016, che ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali anche per il passato, stabilendo, nell'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Si è reso pertanto necessario introdurre una speciale disciplina transitoria per regolare il passaggio dall'autorità giudiziaria penale all'autorità amministrativa divenuta competente a irrogare la sanzione, per cui nell'art. 9, comma 1 del medesimo d. lgs. è stato stabilito che “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”
e, nel successivo comma 4 del medesimo articolo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Pertanto, la stessa legge di depenalizzazione ha individuato il dies a quo del termine di 90
6 giorni per la notifica della contestazione, ovverosia il medesimo termine di decadenza contemplato dall'art. 14, comma 2 della legge 689/81, facendolo decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti dall'autorità giudiziaria, confermando in tal modo quanto già previsto dall'art. 14, comma 3 della legge n. 689/81, ove è appunto stabilito che quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data della ricezione.
Pur volendo ammettere la specialità della normativa in questione, è lo stesso d.lgs. n. 8 del
2016 che stabilisce, all'art. 6, che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Non sono configurabili, d'altronde, motivi ostativi che in astratto impediscano all' CP_1
di effettuare la contestazione secondo le modalità di cui all'art. 14, la cui applicabilità non può essere fondatamente esclusa sulla base della concreta difficoltà di contestare l'illecito amministrativo nel termine prescritto di novanta giorni, per via dell'ingente numero di dati che l' deve esaminare, trattandosi evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante CP_1
al fine di valutare, in astratto, la compatibilità logico – giuridica tra la disciplina fissata dalla norma in questione e la violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis.
Su tale materia si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma del citato art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, dovendosi leggere tale disposizione “alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n.
689/1981”, con decorrenza del termine in questione, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2025, n. 7641). CP_1
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta sulla base di un condivisibile iter argomentativo, rilevando innanzitutto che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, nella parte in cui prevede l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
7 medesimo decreto, delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 ivi richiamate, vale sicuramente per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, ma nel fare riferimento alle “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” ha inteso ricomprendere anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia che l'art. 9 prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2 della l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di legittimità “ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”.
Tale interpretazione è stata ritenuta “costituzionalmente necessitata”, alla luce del principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24
e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, che impone all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza.
Diversamente opinando, infatti, l'esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, qual è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative
(art. 28, l. n. 689/1981), che, tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra
l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, secondo quanto affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 151 dell'11 maggio 2021.
In tale sentenza, pur essendo stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite
8 temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.”.
Tali principi valgono anche per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016 e portano a ritenere che il procedimento di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 1 bis del d.l. 463/1983 sia soggetto ai termini di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, anche perché una diversa interpretazione, oltre che non apparire conforme ai principi di cui agli artt. 23, 24 e 97 Cost., si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento irragionevole e non giustificata tra la disciplina applicabile alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, soggette al termine di novanta giorni di cui all'art. 9, comma 4, e quelle commesse successivamente, che invece sarebbero svincolate da qualsivoglia limite temporale certo tra la data dell'accertamento e quello della contestazione dell'illecito, trovando applicazione solo per i periodi successivi al 1° gennaio 2023 lo speciale termine per la notifica della violazione introdotto dall'art. 23, comma 2 del d.l. n. 48/2023, in espressa deroga all'art. 14.
In forza delle argomentazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi preferibile l'impostazione che reputa applicabile anche alla fattispecie per cui è causa l'art. 14 della legge
689/81.
Nella fattispecie qui scrutinata, l'atto di accertamento è stato notificato nel novembre 2021, ben due anni dopo la violazione contestata all'odierno ricorrente, di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le mensilità da luglio a novembre del 2019.
Dal canto suo, l' su cui incombeva l'onere di provare l'osservanza dei termini CP_1
previsti a pena di decadenza, si è limitato ad allegare genericamente che il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione,
9 va computato “dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito”, tenuto conto del tempo necessario all'amministrazione “per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti”, senza che, tuttavia, l' abbia fornito alcuna prova di quali attività, in CP_1
concreto, siano state poste in essere al fine della verifica della sussistenza dei presupposti della violazione contestata e quando tali verifiche si siano concluse, al fine di determinare il dies a quo dal quale computare il termine di cui all'art. 14.
Benché sia stato indicato quale dies a quo quello del 22 ottobre 2021, corrispondente alla data indicata nell'atto di accertamento notificato al ricorrente il 9 novembre 2021, non è dato comprendere quali siano state le attività che l'ente ha dovuto compiere, tali da avere fatto slittare il dies a quo fino a quella data, a distanza di due anni dalla violazione sanzionata dall' CP_1 con l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Manca quindi la prova che la contestazione dell'addebito sia stata effettuata entro 90 giorni dal momento (rimasto sconosciuto e indimostrato) in cui l' ha concluso le proprie verifiche CP_1
e quindi la prova che sia stato rispettato, in concreto, il termine previsto dall'art.14 della legge
689/81.
Trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità e il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio oggetto di opposizione, rimanendo assorbite le ulteriori questioni poste a fondamento del ricorso.
5. In ragione della obiettiva complessità e controvertibilità della questione relativa all'applicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81, anche per via dell'assenza di precedenti specifici di legittimità all'epoca dell'emissione e della notifica del provvedimento oggetto di opposizione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite quantomeno nella misura della metà.
Per la restante parte le spese sono poste a carico dell' convenuto e sono liquidate in CP_1
dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta, per cui si giustifica una liquidazione secondo i minimi tabellari per tutte le fasi, tenuto conto della obiettiva serialità delle questioni poste a fondamento del giudizio e della natura prettamente documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
10 a) annulla l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione n. OI-002299049 Prot.
.9500.07/02/2023.0011784 emessa dall' di Oristano;
CP_1 CP_1
b) compensa le spese in ragione della metà e, per la restante parte, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi Euro 1.371,50 (già al netto della dimidiazione), di cui Euro 21,50 per esborsi ed Euro 1.350,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. M. Caterina Cabiddu, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Oristano, il 23 maggio 2025.
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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