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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2024, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 5292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
Matrimonio celebrato il 24/04/2004 ad OR (ALBANIA)
Ritenuto che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) Reg. UE 2201/03 risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Al riguardo si osserva che il regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale).
Ritenuto pertanto che la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/10 (legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale)
Si sono separati consensualmente in data 10/12/2024 avendo depositato note scritte con le quali hanno confermato la volontà di separarsi e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso
Che le condizioni della separazione appaiono conformi a legge;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
PRONUNCIA
La separazione consensuale dei predetti coniugi omologando le condizioni di cui al ricorso e da loro confermate con successiva dichiarazione congiunta e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'ufficiale dello stato civile del comune di Reggio Emilia
(atto n. 509, parte II, serie C, anno 2024)
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Presidente Rel.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
Matrimonio celebrato il 24/04/2004 ad OR (ALBANIA)
Ritenuto che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) Reg. UE 2201/03 risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Al riguardo si osserva che il regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale).
Ritenuto pertanto che la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/10 (legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale)
Si sono separati consensualmente in data 10/12/2024 avendo depositato note scritte con le quali hanno confermato la volontà di separarsi e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso
Che le condizioni della separazione appaiono conformi a legge;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
PRONUNCIA
La separazione consensuale dei predetti coniugi omologando le condizioni di cui al ricorso e da loro confermate con successiva dichiarazione congiunta e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'ufficiale dello stato civile del comune di Reggio Emilia
(atto n. 509, parte II, serie C, anno 2024)
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Presidente Rel.
Francesco Parisoli