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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16043 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 55350/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 8.10.2025 previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. avv. Graziano Di Carlo Parte_1
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesco Rudilosso Consolo
APPELLATA NONCHE'
Controparte_3
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10775/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado, dinanzi al Giudie di Pace di Roma, il sig. ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti della compagnia assicurativa e del sig. , Controparte_2 Controparte_3 responsabile civile, chiedendo il risarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 10.11.2021 alle ore 12.30 circa in Roma, la cui responsabilità era da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo antagonista.
1.2 Costituitasi l'assicurazione, e rimasto contumace il responsabile civile, all'esito dell'istruttoria il
Giudice di Pace, con la sentenza n. 10775/2023, ha ritenuto la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
ed ha condannato la compagnia convenuta al pagamento di euro 1.396,61 a titolo CP_3 risarcitorio, al netto dell'acconto già ricevuto. Ha poi regolato le spese di lite secondo soccombenza,
1 liquidando l'importo di € 1.265,00 per compensi professionali ed € 144,79 per esborsi, oltre accessori di legge, con condanna al rimborso delle spese di ctu, definitivamente poste a carico della compagnia di assicurazioni convenuta.
1.3 Il sig. ha appellato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
a) omesso riconoscimento dell'intero importo quantificato dal CTU a titolo di danno materiale subito
– omesso riconoscimento dell'iva sulla riparazione – violazione di legge e della consolidata giurisprudenza – illogicità erroneità e manifesta infondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla mancata liquidazione dell'iva e dell'intero importo quantificato per il danno materiale – violazione art. 1223 c.c.;
b) omessa motivazione e omesso riconoscimento integrale delle spese per l'attività stragiudiziale sostenute dall'attore – danno emergente – violazione degli artt. 145 -148 D.Lgs. n. 209/2005, art. 1223 c.c. e della prassi giurisprudenziale;
c) omesso riconoscimento della somma totale delle spese di consulenza tecnica di parte svolta dallo studio tecnico nell'ambito delle operazioni peritali svolte nel giudizio di primo grado e CP_4 omessa motivazione sul punto – violazione artt. 91, 112, 201 e violazione dell'art. 115 C.P.C. – principio di non contestazione;
d) omesso invio della sentenza all'Ivass ex art. 148 comma 10 del Codice delle Assicurazioni.
1.4 Rimasto contumace il sig. , si è costituita la proponendo appello CP_3 Controparte_1 incidentale per i seguenti motivi:
a) Motivazione apparente sull'an della responsabilità nella causazione del sinistro;
b) Errata valutazione delle risultanze istruttorie – mancata applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c.
L'assicurazione ha, inoltre, chiesto il rigetto dell'appello principale, evidenziando che l'IVA non era stata corrisposta dal danneggiato, che le ulteriori spese richieste in sede di appello principale dovevano ritenersi non necessarie e che, comunque, non ne era stato documentato il pagamento.
2. Sui motivi di appello
Per motivi di ordine logico, devono essere preliminarmente esaminate le doglianze di cui all'appello incidentale.
2.1. Sull'appello incidentale.
2.1.1. Sul primo motivo di appello incidentale, si osserva che non è ravvisabile nel caso di specie un'omessa o apparente motivazione del primo Giudice nella parte in cui ha recepito le conclusioni del CTU, condividendole.
2 Rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (Cassazione n. 33742/2022).
Appare adeguatamente motivata, pertanto, la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice, avendo valutato la ricostruzione offerta dal CTU, relativamente alla dinamica del sinistro, come attendibile ed immune da vizi logici, ha deciso di recepire le conclusioni ivi formulate, ponendole a fondamento della propria decisione sull'an della responsabilità dell'assicurazione.
Tale motivo deve, dunque, essere rigettato in quanto infondato.
2.2. Con il secondo motivo proposto in via incidentale, la si duole della omessa Controparte_1 valutazione delle risultanze istruttorie, nonché della mancata applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Orbene, il sinistro oggetto di causa si è verificato su via Nomentana, strada percorsa, con identico senso di marcia, sia dal sig. alla guida del taxi di cui è proprietario, sia dal sig. , Pt_1 CP_3 proprietario e conducente della Volkswagen.
Secondo la ricostruzione del sinistro offerta dal signor la Volkswagen avrebbe effettuato un Pt_1 sorpasso a sinistra del taxi e, a manovra non ancora ultimata, avrebbe deviato verso destra, contestualmente svoltando su via Val D'Ossola, di conseguenza urtando la parte anteriore laterale sinistra del taxi.
La compagnia assicurativa sostiene invece che il sinistro si sarebbe verificato in quanto, mentre la
Volkswagen stava regolarmente svoltando su via Val D'Ossola dopo aver azionato le frecce direzionali, il taxi, sopraggiungendo, la avrebbe tamponata.
Premesso che il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente della
Volkswagen, richiamando gli esiti della CTU, la compagnia assicurativa ritiene che, a fronte di testimonianze tra loro incompatibili, risulterebbe impossibile accertare con esattezza la dinamica del sinistro, con conseguente necessità di applicare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 c.c., avente carattere sussidiario.
Al contrario, secondo il sig. la richiamata presunzione sarebbe stata correttamente superata Pt_1 dal Giudice di prime cure, in forza sia delle risultanze della CTU che della testimonianza resa dalla sig.ra stante l'inattendibilità dei testimoni chiamati dall'assicurazione. Tes_1
Sul punto, la teste ha confermato la dinamica del sinistro siccome narrata dal sig. Testimone_2
precisando “...ho visto una VW scura che sorpassava a sx il taxi... e nello svoltare a dx per Pt_1
Via Val d'Ossola … urtava con la ruota posteriore dx sulla parte anteriore/parafango sx...”.
3 Di contro, i signori e (entrambi amici del sig. e che, ognuno autonomamente CP_5 Per_1 CP_3 dall'altro, si sarebbero trovati a passare sui luoghi al momento del sinistro, circostanza invero alquanto singolare) nelle dichiarazioni scritte rilasciate prima del giudizio (in atti, all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, fasc. I grado) avevano dichiarato che il Taxi aveva tamponato da Con dietro la , procedendo nella medesima direzione.
Tali affermazioni, tuttavia, non trovano riscontro nei danni riportati dall'autovettura di proprietà del sig. (“conseguenti ad un urto diretto che interessava il paraurti ant. e parafango ant. Sx, Pt_1 oltre ad accessori del paraurti, parassasi passaruota ant. Sx e scalfiture al disco ruota in lega ant.
Sx.”) come accertati dalla CTU, oltre che già riconosciuti dalla perizia stragiudiziale dell'assicurazione (all. 3 comparsa di costituzione della compagnia assicurativa, fasc. I grado).
Peraltro, i medesimi signori e sentiti in qualità di testi, hanno così riferito (i) il sig. CP_5 Per_1
“… mi trovavo alla guida della mia vettura sul lato sinistro della stessa corsia di marcia CP_5 percorsa dalle parti…. …ero a circa 3/4metri dietro alla VW GO….ho visto il veicolo VW GO che svoltava a destra ….dietro il taxi sempre sulla destra che svoltava anche lui a destra, solo che si Co allargava troppo e con il lato sinistro urtava il fanale anteriore destro della ”; (ii) il sig Per_1
Co
“…mi trovavo a piedi sul marciapiede in Via Nomentana …ho visto la svoltare a destra su Via
Val D'Ossola......dopo la curva rallentare, quando la vettura taxi che la seguiva la tamponava. Ho visto l'urto tra la parte anteriore del taxi e la parte posteriore della GO”.
Le citate dichiarazioni testimoniali risultano, da un lato, tra loro discordanti - avendo il CP_5
Con riferito di un urto tra il lato sinistro del taxi ed il fanale anteriore destro della , mentre il ha Per_1 riportato di aver visto “l'urto tra la parte anteriore del taxi e la parte posteriore della GO”- e dall'altro lato, incongruenti rispetto a quelle da loro stessi rese in sede stragiudiziale, ove entrambi i Con testimoni avevano dichiarato che il Taxi tamponava da dietro la , procedendo nella medesima direzione (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, fasc. I grado).
Tali emergenze portano a ritenere l'inattendibilità delle testimonianze rese dai testi e CP_5 Per_1 nel giudizio di primo grado, e la conseguente impossibilità di utilizzarle a fondamento della decisione.
Si ritiene, al contrario, di poter superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. alla luce delle risultanze processuali altrimenti acquisite.
La dinamica del sinistro, infatti, risulta sufficientemente provata in forza delle specifiche e coerenti dichiarazioni rese dalla teste con una dinamica del sinistro che trova conferma nella tipologia Tes_1 di danni rilevati sul veicolo in sede della espletata CTU, fondata su elementi oggettivamente riscontrabili e supportata da materiale fotografico in atti, della cui attendibilità non è dato dubitare sulla base degli elementi a disposizione.
4 In particolare, la richiamata CTU sul quesito n. 2 (accerti il CTU se i danni di cui trattasi possano essere conseguenti al sinistro così come descritto in citazione) ha così risposto: “in citazione viene descritta la seguente dinamica: “…che in data 10.11.2021 circa alle ore 12.30, in Roma, via
Nomentana intersezione via Val d'Ossola, il sig. , conducente e proprietario del Controparte_3 veicolo Volkswagwn GO, targato GB795GG, effettuava un sorpasso a sinistra del taxi Seat Leon, targato FK152PX, e, a manovra non ancora ultimata, con manovra improvvisa ed imprevedibile rientrava a destra svoltando contestualmente per Via Val d'Ossola e, di conseguenza, urtava la parte laterale sinistra anteriore del detto taxi Seat Leon, targato FK152PX…”. Dall'analisi dei danni riportati dall'autovettura attorea, già descritti nella risposta al precedente quesito, si ritiene che questi possano essere ricondotti ad urto diretto da affiancamento dei veicoli e quindi possono ritenersi in nesso causale con la dinamica descritta in citazione”.
Tali danni sarebbero di contro incoerenti con un'ipotesi di tamponamento (di cui alla ricostruzione della compagnia assicurativa).
L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato.
2.2. Sull'appello principale.
2.2.1. Il primo motivo di appello, con il quale la parte si duole del mancato riconoscimento dell'IVA quale voce di danno, è fondato e merita accoglimento.
Il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato ponendolo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo, trovando, dunque, presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso. Pertanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale “Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'i.v.a., pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata – perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010).
Ne deriva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude il diritto del danneggiato al pagamento dell'iva sulla somma riconosciuta a titolo di danno materiale a causa della mancata prova dell'esecuzione delle riparazioni e dell'assenza della relativa fattura, costituendo l'imposta in questione un onere futuro e certo al momento della liquidazione del danno (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9467 del 06/04/2023).
5 In parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, pertanto, la compagnia assicurativa deve essere condannata al pagamento dell'iva su tutte le somme riconosciute a titolo di danno materiale, pari ad € 395,25.
2.2.2. Sul secondo motivo di appello (relativo alle spese stragiudiziali sotto il profilo di assistenza tecnica - come da progetto di fattura dello studio del 15.2.2022, per complessivi € 420,00 - CP_4 riconosciute dal Giudice di primo grado come congrue nella minor somma di euro 100,00) deve rilevarsi che:
- le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi quanto all'assistenza legale, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cass. Civ. SSUU n.
16990/2017);
- il sig. ha chiesto, sin dal primo grado, il riconoscimento, quale voce di danno, delle spese Pt_1 stragiudiziali quanto all'assistenza legale (come da progetto di fattura in atti emessa dallo studio doc. 10 fasc. di primo grado); CP_4
- seppure non vi sia evidenza documentale dell'effettivo pagamento di tali somme, ciò che è sufficiente a ritenere la sussistenza della voce di danno emergente è anche la sola assunzione dell'obbligazione di effettuare l'esborso, che già si sostanzia in una posta passiva del patrimonio del danneggiato;
- in tema di attività di assistenza prestata da uno studio di consulenza infortunistica stradale, la
Cassazione ha inoltre recentemente affermato (cfr. Cass. n. 14444/2021): “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che
l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”;
- l'attività dello studio era da ritenersi necessaria, attesa la resistenza della compagnia assicurativa a liquidare il danno nella sua interezza e la conseguente utilità di un'assistenza professionale in sede stragiudiziale, assistenza che appariva ex ante utile;
6 - visto il risarcimento del danno effettivamente riconosciuto dal Giudice di Pace, tenuto conto, quale parametro di riferimento, delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, visto il progetto di fattura in atti (per euro 331,02 a titolo di competenze, oltre iva ed oneri previdenziali, e così per euro 420,00), l'importo, siccome documentato, deve ritenersi congruo;
- pertanto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, la compagnia assicurativa deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore importo di euro 320,00 (totale fattura: €420,00 – acconto già versato: €100,00).
2.2.3. Con ulteriore motivo d'appello, il sig. si duole della circostanza che le spese sostenute Pt_1 per il CTP, nominato a seguito della amissione di CTU, non sono state oggetto di statuizione di rimborso.
Orbene la parte, nell'esercizio dei suoi poteri difensivi, ha nominato ctp (scelta processuale, peraltro, identica a quella assunta dalla compagnia assicuratrice), ed ha chiesto, nelle note conclusionali, il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnico di parte (euro 550,00 come da progetto di fattura del 28.3.2023 allegato alle note conclusionali).
Si tratta di una spesa necessaria per assicurare alla parte l'assistenza di carattere tecnico durante le operazioni peritali, il cui importo non appare eccessivo.
La sentenza di primo grado, pertanto, anche con riferimento al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, deve essere modificata in parte qua, con condanna della compagnia assicurativa al rimborso dell'importo di euro 550,00, a fronte dell'obbligazione assunta nei confronti del proprio
CTP.
2.2.4. L'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto la mancata comunicazione della sentenza di primo grado all' è infondato e deve essere rigettato in quanto tale obbligo deve intendersi CP_7 limitato alle ipotesi più gravi, quale non è quella in questione, visto che l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non appariva ex ante priva di giustificazione.
2.2.5 In conclusione, quindi, l'appello risulta fondato, quanto alle poste risarcitorie, per l'ulteriore somma di euro 715,25 (euro 395,25+euro 320,00), da sommarsi a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado (euro 1.396,61), oltre interessi legali su detti importi, devolutati alla data del sinistro,
e via via annualmente rivalutati, fino alla data della presente decisione.
3 Sulle spese
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 10775/2023 così provvede:
7 - ferme le ulteriori somme riconosciute con la sentenza impugnata, condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore di
[...] Parte_1 dell'ulteriore importo di 715,25 euro, oltre accessori come indicati in parte motiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a Controparte_1 favore di dell'importo di euro 550,00 a titolo di spese di CTP. Parte_1
Respinge il quarto motivo di appello principale.
Respinge l'appello incidentale
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso delle Controparte_1 spese di lite del grado di appello, a favore di , che liquida in euro 1.700,00 per Parte_1 compensi ed euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellata, appellante in via incidentale, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Roma, 13.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.sa Giovanna Corradini, Magistrato ordinario in Tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 55350/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 8.10.2025 previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. avv. Graziano Di Carlo Parte_1
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesco Rudilosso Consolo
APPELLATA NONCHE'
Controparte_3
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10775/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado, dinanzi al Giudie di Pace di Roma, il sig. ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti della compagnia assicurativa e del sig. , Controparte_2 Controparte_3 responsabile civile, chiedendo il risarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 10.11.2021 alle ore 12.30 circa in Roma, la cui responsabilità era da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo antagonista.
1.2 Costituitasi l'assicurazione, e rimasto contumace il responsabile civile, all'esito dell'istruttoria il
Giudice di Pace, con la sentenza n. 10775/2023, ha ritenuto la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
ed ha condannato la compagnia convenuta al pagamento di euro 1.396,61 a titolo CP_3 risarcitorio, al netto dell'acconto già ricevuto. Ha poi regolato le spese di lite secondo soccombenza,
1 liquidando l'importo di € 1.265,00 per compensi professionali ed € 144,79 per esborsi, oltre accessori di legge, con condanna al rimborso delle spese di ctu, definitivamente poste a carico della compagnia di assicurazioni convenuta.
1.3 Il sig. ha appellato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
a) omesso riconoscimento dell'intero importo quantificato dal CTU a titolo di danno materiale subito
– omesso riconoscimento dell'iva sulla riparazione – violazione di legge e della consolidata giurisprudenza – illogicità erroneità e manifesta infondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla mancata liquidazione dell'iva e dell'intero importo quantificato per il danno materiale – violazione art. 1223 c.c.;
b) omessa motivazione e omesso riconoscimento integrale delle spese per l'attività stragiudiziale sostenute dall'attore – danno emergente – violazione degli artt. 145 -148 D.Lgs. n. 209/2005, art. 1223 c.c. e della prassi giurisprudenziale;
c) omesso riconoscimento della somma totale delle spese di consulenza tecnica di parte svolta dallo studio tecnico nell'ambito delle operazioni peritali svolte nel giudizio di primo grado e CP_4 omessa motivazione sul punto – violazione artt. 91, 112, 201 e violazione dell'art. 115 C.P.C. – principio di non contestazione;
d) omesso invio della sentenza all'Ivass ex art. 148 comma 10 del Codice delle Assicurazioni.
1.4 Rimasto contumace il sig. , si è costituita la proponendo appello CP_3 Controparte_1 incidentale per i seguenti motivi:
a) Motivazione apparente sull'an della responsabilità nella causazione del sinistro;
b) Errata valutazione delle risultanze istruttorie – mancata applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c.
L'assicurazione ha, inoltre, chiesto il rigetto dell'appello principale, evidenziando che l'IVA non era stata corrisposta dal danneggiato, che le ulteriori spese richieste in sede di appello principale dovevano ritenersi non necessarie e che, comunque, non ne era stato documentato il pagamento.
2. Sui motivi di appello
Per motivi di ordine logico, devono essere preliminarmente esaminate le doglianze di cui all'appello incidentale.
2.1. Sull'appello incidentale.
2.1.1. Sul primo motivo di appello incidentale, si osserva che non è ravvisabile nel caso di specie un'omessa o apparente motivazione del primo Giudice nella parte in cui ha recepito le conclusioni del CTU, condividendole.
2 Rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (Cassazione n. 33742/2022).
Appare adeguatamente motivata, pertanto, la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice, avendo valutato la ricostruzione offerta dal CTU, relativamente alla dinamica del sinistro, come attendibile ed immune da vizi logici, ha deciso di recepire le conclusioni ivi formulate, ponendole a fondamento della propria decisione sull'an della responsabilità dell'assicurazione.
Tale motivo deve, dunque, essere rigettato in quanto infondato.
2.2. Con il secondo motivo proposto in via incidentale, la si duole della omessa Controparte_1 valutazione delle risultanze istruttorie, nonché della mancata applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Orbene, il sinistro oggetto di causa si è verificato su via Nomentana, strada percorsa, con identico senso di marcia, sia dal sig. alla guida del taxi di cui è proprietario, sia dal sig. , Pt_1 CP_3 proprietario e conducente della Volkswagen.
Secondo la ricostruzione del sinistro offerta dal signor la Volkswagen avrebbe effettuato un Pt_1 sorpasso a sinistra del taxi e, a manovra non ancora ultimata, avrebbe deviato verso destra, contestualmente svoltando su via Val D'Ossola, di conseguenza urtando la parte anteriore laterale sinistra del taxi.
La compagnia assicurativa sostiene invece che il sinistro si sarebbe verificato in quanto, mentre la
Volkswagen stava regolarmente svoltando su via Val D'Ossola dopo aver azionato le frecce direzionali, il taxi, sopraggiungendo, la avrebbe tamponata.
Premesso che il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente della
Volkswagen, richiamando gli esiti della CTU, la compagnia assicurativa ritiene che, a fronte di testimonianze tra loro incompatibili, risulterebbe impossibile accertare con esattezza la dinamica del sinistro, con conseguente necessità di applicare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 c.c., avente carattere sussidiario.
Al contrario, secondo il sig. la richiamata presunzione sarebbe stata correttamente superata Pt_1 dal Giudice di prime cure, in forza sia delle risultanze della CTU che della testimonianza resa dalla sig.ra stante l'inattendibilità dei testimoni chiamati dall'assicurazione. Tes_1
Sul punto, la teste ha confermato la dinamica del sinistro siccome narrata dal sig. Testimone_2
precisando “...ho visto una VW scura che sorpassava a sx il taxi... e nello svoltare a dx per Pt_1
Via Val d'Ossola … urtava con la ruota posteriore dx sulla parte anteriore/parafango sx...”.
3 Di contro, i signori e (entrambi amici del sig. e che, ognuno autonomamente CP_5 Per_1 CP_3 dall'altro, si sarebbero trovati a passare sui luoghi al momento del sinistro, circostanza invero alquanto singolare) nelle dichiarazioni scritte rilasciate prima del giudizio (in atti, all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, fasc. I grado) avevano dichiarato che il Taxi aveva tamponato da Con dietro la , procedendo nella medesima direzione.
Tali affermazioni, tuttavia, non trovano riscontro nei danni riportati dall'autovettura di proprietà del sig. (“conseguenti ad un urto diretto che interessava il paraurti ant. e parafango ant. Sx, Pt_1 oltre ad accessori del paraurti, parassasi passaruota ant. Sx e scalfiture al disco ruota in lega ant.
Sx.”) come accertati dalla CTU, oltre che già riconosciuti dalla perizia stragiudiziale dell'assicurazione (all. 3 comparsa di costituzione della compagnia assicurativa, fasc. I grado).
Peraltro, i medesimi signori e sentiti in qualità di testi, hanno così riferito (i) il sig. CP_5 Per_1
“… mi trovavo alla guida della mia vettura sul lato sinistro della stessa corsia di marcia CP_5 percorsa dalle parti…. …ero a circa 3/4metri dietro alla VW GO….ho visto il veicolo VW GO che svoltava a destra ….dietro il taxi sempre sulla destra che svoltava anche lui a destra, solo che si Co allargava troppo e con il lato sinistro urtava il fanale anteriore destro della ”; (ii) il sig Per_1
Co
“…mi trovavo a piedi sul marciapiede in Via Nomentana …ho visto la svoltare a destra su Via
Val D'Ossola......dopo la curva rallentare, quando la vettura taxi che la seguiva la tamponava. Ho visto l'urto tra la parte anteriore del taxi e la parte posteriore della GO”.
Le citate dichiarazioni testimoniali risultano, da un lato, tra loro discordanti - avendo il CP_5
Con riferito di un urto tra il lato sinistro del taxi ed il fanale anteriore destro della , mentre il ha Per_1 riportato di aver visto “l'urto tra la parte anteriore del taxi e la parte posteriore della GO”- e dall'altro lato, incongruenti rispetto a quelle da loro stessi rese in sede stragiudiziale, ove entrambi i Con testimoni avevano dichiarato che il Taxi tamponava da dietro la , procedendo nella medesima direzione (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, fasc. I grado).
Tali emergenze portano a ritenere l'inattendibilità delle testimonianze rese dai testi e CP_5 Per_1 nel giudizio di primo grado, e la conseguente impossibilità di utilizzarle a fondamento della decisione.
Si ritiene, al contrario, di poter superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. alla luce delle risultanze processuali altrimenti acquisite.
La dinamica del sinistro, infatti, risulta sufficientemente provata in forza delle specifiche e coerenti dichiarazioni rese dalla teste con una dinamica del sinistro che trova conferma nella tipologia Tes_1 di danni rilevati sul veicolo in sede della espletata CTU, fondata su elementi oggettivamente riscontrabili e supportata da materiale fotografico in atti, della cui attendibilità non è dato dubitare sulla base degli elementi a disposizione.
4 In particolare, la richiamata CTU sul quesito n. 2 (accerti il CTU se i danni di cui trattasi possano essere conseguenti al sinistro così come descritto in citazione) ha così risposto: “in citazione viene descritta la seguente dinamica: “…che in data 10.11.2021 circa alle ore 12.30, in Roma, via
Nomentana intersezione via Val d'Ossola, il sig. , conducente e proprietario del Controparte_3 veicolo Volkswagwn GO, targato GB795GG, effettuava un sorpasso a sinistra del taxi Seat Leon, targato FK152PX, e, a manovra non ancora ultimata, con manovra improvvisa ed imprevedibile rientrava a destra svoltando contestualmente per Via Val d'Ossola e, di conseguenza, urtava la parte laterale sinistra anteriore del detto taxi Seat Leon, targato FK152PX…”. Dall'analisi dei danni riportati dall'autovettura attorea, già descritti nella risposta al precedente quesito, si ritiene che questi possano essere ricondotti ad urto diretto da affiancamento dei veicoli e quindi possono ritenersi in nesso causale con la dinamica descritta in citazione”.
Tali danni sarebbero di contro incoerenti con un'ipotesi di tamponamento (di cui alla ricostruzione della compagnia assicurativa).
L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato.
2.2. Sull'appello principale.
2.2.1. Il primo motivo di appello, con il quale la parte si duole del mancato riconoscimento dell'IVA quale voce di danno, è fondato e merita accoglimento.
Il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato ponendolo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo, trovando, dunque, presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso. Pertanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale “Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'i.v.a., pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata – perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010).
Ne deriva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude il diritto del danneggiato al pagamento dell'iva sulla somma riconosciuta a titolo di danno materiale a causa della mancata prova dell'esecuzione delle riparazioni e dell'assenza della relativa fattura, costituendo l'imposta in questione un onere futuro e certo al momento della liquidazione del danno (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9467 del 06/04/2023).
5 In parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, pertanto, la compagnia assicurativa deve essere condannata al pagamento dell'iva su tutte le somme riconosciute a titolo di danno materiale, pari ad € 395,25.
2.2.2. Sul secondo motivo di appello (relativo alle spese stragiudiziali sotto il profilo di assistenza tecnica - come da progetto di fattura dello studio del 15.2.2022, per complessivi € 420,00 - CP_4 riconosciute dal Giudice di primo grado come congrue nella minor somma di euro 100,00) deve rilevarsi che:
- le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi quanto all'assistenza legale, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cass. Civ. SSUU n.
16990/2017);
- il sig. ha chiesto, sin dal primo grado, il riconoscimento, quale voce di danno, delle spese Pt_1 stragiudiziali quanto all'assistenza legale (come da progetto di fattura in atti emessa dallo studio doc. 10 fasc. di primo grado); CP_4
- seppure non vi sia evidenza documentale dell'effettivo pagamento di tali somme, ciò che è sufficiente a ritenere la sussistenza della voce di danno emergente è anche la sola assunzione dell'obbligazione di effettuare l'esborso, che già si sostanzia in una posta passiva del patrimonio del danneggiato;
- in tema di attività di assistenza prestata da uno studio di consulenza infortunistica stradale, la
Cassazione ha inoltre recentemente affermato (cfr. Cass. n. 14444/2021): “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che
l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”;
- l'attività dello studio era da ritenersi necessaria, attesa la resistenza della compagnia assicurativa a liquidare il danno nella sua interezza e la conseguente utilità di un'assistenza professionale in sede stragiudiziale, assistenza che appariva ex ante utile;
6 - visto il risarcimento del danno effettivamente riconosciuto dal Giudice di Pace, tenuto conto, quale parametro di riferimento, delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, visto il progetto di fattura in atti (per euro 331,02 a titolo di competenze, oltre iva ed oneri previdenziali, e così per euro 420,00), l'importo, siccome documentato, deve ritenersi congruo;
- pertanto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, la compagnia assicurativa deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore importo di euro 320,00 (totale fattura: €420,00 – acconto già versato: €100,00).
2.2.3. Con ulteriore motivo d'appello, il sig. si duole della circostanza che le spese sostenute Pt_1 per il CTP, nominato a seguito della amissione di CTU, non sono state oggetto di statuizione di rimborso.
Orbene la parte, nell'esercizio dei suoi poteri difensivi, ha nominato ctp (scelta processuale, peraltro, identica a quella assunta dalla compagnia assicuratrice), ed ha chiesto, nelle note conclusionali, il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnico di parte (euro 550,00 come da progetto di fattura del 28.3.2023 allegato alle note conclusionali).
Si tratta di una spesa necessaria per assicurare alla parte l'assistenza di carattere tecnico durante le operazioni peritali, il cui importo non appare eccessivo.
La sentenza di primo grado, pertanto, anche con riferimento al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, deve essere modificata in parte qua, con condanna della compagnia assicurativa al rimborso dell'importo di euro 550,00, a fronte dell'obbligazione assunta nei confronti del proprio
CTP.
2.2.4. L'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto la mancata comunicazione della sentenza di primo grado all' è infondato e deve essere rigettato in quanto tale obbligo deve intendersi CP_7 limitato alle ipotesi più gravi, quale non è quella in questione, visto che l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non appariva ex ante priva di giustificazione.
2.2.5 In conclusione, quindi, l'appello risulta fondato, quanto alle poste risarcitorie, per l'ulteriore somma di euro 715,25 (euro 395,25+euro 320,00), da sommarsi a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado (euro 1.396,61), oltre interessi legali su detti importi, devolutati alla data del sinistro,
e via via annualmente rivalutati, fino alla data della presente decisione.
3 Sulle spese
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 10775/2023 così provvede:
7 - ferme le ulteriori somme riconosciute con la sentenza impugnata, condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore di
[...] Parte_1 dell'ulteriore importo di 715,25 euro, oltre accessori come indicati in parte motiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a Controparte_1 favore di dell'importo di euro 550,00 a titolo di spese di CTP. Parte_1
Respinge il quarto motivo di appello principale.
Respinge l'appello incidentale
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso delle Controparte_1 spese di lite del grado di appello, a favore di , che liquida in euro 1.700,00 per Parte_1 compensi ed euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellata, appellante in via incidentale, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Roma, 13.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.sa Giovanna Corradini, Magistrato ordinario in Tirocinio.
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