Decreto cautelare 29 luglio 2020
Ordinanza cautelare 5 settembre 2020
Sentenza 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/10/2021, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01314/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuel Sandoletti e Andrea Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro - legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, S. Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore ;
per l'annullamento
dell'ordinanza di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (-OMISSIS-) -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 – tenutasi in videconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, in epigrafe descritto, con cui gli è stato vietato l’accesso agli impianti “ dove si svolgono manifestazioni sportive relative alla disciplina del -OMISSIS- ” per anni uno, in tutto il territorio -OMISSIS-.
La misura veniva adottata in seguito ad un episodio di gioco verificatosi nell’incontro tra le squadre dello -OMISSIS- (squadra di casa) e del -OMISSIS- (squadra ospite), valevole per il -OMISSIS-di -OMISSIS-(-OMISSIS-), il -OMISSIS-. In quell’occasione, il ricorrente, sceso in campo per il -OMISSIS-, avrebbe contestato platealmente -OMISSIS- indicativo della sanzione disciplinare. Per tale gesto egli veniva immediatamente espulso.
Pur in assenza di ulteriori reazioni, né da parte del ricorrente né da parte dei restanti tesserati presenti nell’impianto sportivo, l’arbitro sospendeva e infine interrompeva l’incontro al termine della prima frazione di gioco, ritenendo non sussistenti le condizioni per poterlo proseguire. Sopraggiungevano quindi i militari -OMISSIS-che si limitavano a verbalizzare quanto in precedenza accaduto, senza eseguire alcun ulteriore intervento, non ravvisando alcuna situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per l’ordine pubblico.
L’arbitro, che nel proprio referto chiariva come non vi fossero stati né incidenti né ulteriori conseguenze d’ordine disciplinare, si recava presso il più vicino presidio sanitario, dove non veniva riscontrata alcuna lesione ai suoi danni.
2. Il provvedimento interdittivo si fonda esclusivamente sui fatti verificatisi nel corso dell’incontro -OMISSIS- e, in particolare, sulla condotta irriguardosa serbata dal ricorrente, sul terreno di gioco, nei confronti dell’arbitro; tale condotta veniva ritenuta “ pregiudizievole per l’incolumità pubblica e lesiva dell’ordine pubblico, tanto da ritenere necessaria l’adozione di specifiche misure atte ad impedire la reiterazione ” di analoghi comportamenti.
3. In questa sede, il ricorrente censura le determinazioni dell’Amministrazione, contestando, sotto un primo profilo, la sussistenza delle condizioni applicative della misura, in quanto le condotte, maturate nell’ambito strettamente sportivo e non propalatesi al di fuori di esso, non apparirebbero indicative di una situazione di oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica, capace di giustificare l’interdizione dell’accesso agli impianti sportivi: il provvedimento sarebbe perciò carente di motivazione e di presupposto (primo motivo). Sotto un secondo profilo subordinato, il ricorrente lamenta l’eccessiva latitudine del divieto impostogli, reputando eccessive e sproporzionate le conseguenze che da esso derivano, tali da precludere gli allenamenti e da impedire, per un anno, la partecipazione a tutti gli incontri della squadra di appartenenza (secondo motivo).
4. Costituitasi in giudizio con memoria di forma, la difesa erariale ha prodotto alcuni documenti tra cui la relazione dei-OMISSIS-intervenuti e il referto arbitrale.
5. Il ricorso dev’essere accolto in relazione al primo motivo di impugnazione, con assorbimento del secondo profilo di censura, formulato, come visto, in via subordinata.
Va osservato che dalla relazione redatta dai-OMISSIS-(doc. 1 dell’Amministrazione), intervenuti al termine dell’incontro sportivo e, ancor più, dal referto arbitrale (doc. 2), costituente “ atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita ” (così Cass. SS.UU. Civili, n. 328 del 2019) non possono essere desunti elementi intrinsecamente capaci di circostanziare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica o eventuali turbative delle quali la condotta del ricorrente avrebbe potuto, anche solo astrattamente, costituire la ragione scatenante o soltanto il pretesto.
L’episodio contestato, infatti, benché biasimevole perché contrastante con i valori etici, insiti nella pratica sportiva (primo fra tutti, il dovere di disciplina, dal quale deve conseguire l’accettazione, senza riserve, delle decisioni del giudice di gara), risulta ben circoscritto all’interno dell’incontro -OMISSIS-, rappresentando, a tutto concedere, un atto di indebito dissenso connotato da un eccesso di agonismo, ma non anche un comportamento sintomatico di un’indole violenta e, soprattutto, capace di propagare violenza, così da arrecare una seria turbativa all’ordine pubblico.
Si deve quindi concludere che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l’emissione della misura di cui trattasi, la quale, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va di conseguenza annullata.
Sussistono infine giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura e della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.