Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 857/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Rosolino C.F._1
Pilo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Fabio Arcuri, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
(cod. fisc. Controparte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappresentan- P.IVA_1
te pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Noto n. 12, presso lo studio dell'Avv. Accursio Gallo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
Corte di Appello Palermo sez. II civile
(C.F. e P.IVA Parte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore elet- P.IVA_3
tivamente domiciliato in Palermo, Via Sammartino n. 115, presso lo studio dell'Avv. Ugo Adragna che la rappresenta e difense per mandato in atti;
– parti appellate–
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4227/2021 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 09 novembre 2021, in parziale acco- glimento della domanda proposta dal , Controparte_1
condannò al pagamento della somma di euro 3.340,00 ol- Parte_1
tre interessi fino al soddisfo;
rigettò le domande proposte da Pt_3
nei confronti del terzo chiamato dichiarò che la
[...] Persona_1
terza chiamata in causa, in virtù della Parte_2
polizza stipulata dal convenuto , era tenuta a manlevare il Parte_1
convenuto degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza;
pose definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU e le spese di lite parzialmente compensate.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata. Si costituiva- no nel giudizio il resistendo al gravame. CP_1
Si costituiva nel giudizio la ade- Parte_2
rendo all'appello proposto e chiedendo la conferma delle statuizioni della sentenza appellata con riferimento al rigetto delle domande spie-
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gate dal condominio in primo grado e non oggetto di gravame, ripro- ponendo le eccezioni già sollevate con la comparsa di costituzione e ri- sposta.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 04 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la viola- zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alle risultanze della CTU, nonché la violazione del principio “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”, ciò in quanto il Tribunale ha dedotto la prova del fatto che il avesse incassato, senza contabilizzarla, la Pt_1
somma di € 3.340,00 esclusivamente utilizzando quale asserita prova il documento denominato “elenco crediti già pagati”, del tutto carente di valore probatorio perché, anonimo, privo di firma o segno distintivo da cui possa dedursi che lo stesso sia riconducibile all'amministratore, né risulta da alcun altro atto del giudizio che sia mai stato consegnato dall'appellante all'amministratore subentrante. Inoltre, il condominio avrebbe omesso di depositare l'elenco analitico dei crediti verso i con- domini, per complessivi € 29.003,00, consegnato all'amministratore subentrante il 16 marzo 2012 (cfr. verbali di consegna, Per_2
docc. 18-22, ultimo verbale, ultima pagina punto n. 10), dal cui confron- to con il documento denominato “elenco crediti già pagati” si sarebbe potuto accertare se gli incassi effettuati da coincidessero con Pt_1
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le somme indicate a credito del condominio. L'appellante ritiene, inol- tre, che tale prova non sia deducibile neanche dalla CTU, poiché, in ri- sposta alle osservazioni di parte, la consulente tecnica nominata dal
Tribunale dott.ssa ha precisato che “l'accertamento esegui- Persona_3
to è riferibile soltanto alla verifica della consistenza dei “presunti credi- ti” indicati dal a pag. 5 dell'atto di citazione e ciò non può CP_1
certo equipararsi all'accertamento di un ammanco di cassa che andreb- be appurato con le opportune e minuziose indagini”.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la vio- lazione dell'art. 91 c.p.c. poiché se la causa fosse stata decisa secondo diritto, il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese del giudizio di pri- mo grado, in esse comprese quelle di C.T.U., interamente a carico del
Controparte_1
***
In via preliminare, circa la mancata citazione nel giudizio di impu- gnazione della parte terza chiamata in causa nel primo grado, CP_2
eccepita dal appellato, è sufficiente rilevare che que-
[...] CP_1
sti è stato chiamato in causa su richiesta di per essere Parte_1
dallo stesso manlevato avendo, il convenuto, sostenuto che parte dei contributi condominiali erano spesso dal medesimo riscossi, domanda rigettata dal primo giudice con statuizione che non ha formato oggetto di gravame ed è, pertanto, passata in giudicato. Ne consegue che,
l'avere omesso di evocare in giudizio il terzo nei cui confronti alcuna domanda è stata reiterata nel giudizio postula la rinuncia ad ogni pre- tesa nei suoi confronti e il relativo rapporto processuale ha dato vita a
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causa scindibile che può essere decisa separatamente senza che neces- sariamente il terzo debba essere evocato nel giudizio di secondo grado per totale carenza di interesse (cfr. Cassazione civile sez. III,
10/11/2023, n.31312).
XXX
L'appello nel merito è fondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi che l'incarico svolto dall'amministratore si inscrive nell'ambito di applicazione del novellato art. 1129, co. 15, c.c., con richiamo esplicito alle norme sul mandato, di cui uno dei principi fondamentali è rappresentato dall'art. 1711 c.c. in base al quale il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, salvo il ricorso ad un minor rigore se l'incarico sia gratuito.
Pertanto, nel caso di addebiti di “mala gestio” mossi all'amministratore condominiale, i condomini devono fornire la prova degli addebiti ascritti allo stesso e dimostrare gli effettivi pregiudizi subìti dal condominio in conseguenza del comportamento inadem- piente. L'amministratore, di contro, è onerato della prova della corret- ta amministrazione che, nella specie, deve sostanziarsi nella prova dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse, con puntua- le registrazione degli incassi e degli esborsi, supportata da adeguata documentazione giustificativa.
Tanto premesso, nella specie l'appello involge unicamente la con- danna al pagamento della somma di € 3.340,00, asseritamente inte- grante un ammanco di cassa, e l'appellante, in particolare, contesta la
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valenza probatoria della documentazione prodotta e, segnatamente, del foglio contenente un elenco dei canoni condominiali pagati.
Ed invero, il , a sostegno dell'azione di responsabilità, CP_1
non ha assolto pienamente al suo onere probatorio e l'azione non è sufficientemente suffragata da documentazione volta a dimostrare i lamentati ammanchi di cassa.
Difatti, risultano certamente prodotte le ricevute dei pagamenti de- gli oneri condominiali, utilizzati dalla ctu per conteggiare l'ammontare delle somme riscosse e solo un confronto con “l'elenco dei crediti già pagati” - un foglio del tutto anonimo, privo di alcuna valenza ricogniti- va e probatoria stante l'assenza di prova circa la sua provenienza, for- temente contestato dal - ha consentito al condominio prima e Pt_1
alla ctu successivamente, di ritenere l'esistenza di un “ammanco di cassa”. Le prove orali assunte, seppur abbiano dimostrato una “confu- sione” e poca attenzione nella gestione condominiale, tuttavia, non consentono con certezza di provare l'ammontare preciso degli asseriti importi pagati dai condomini e non riscontrati in cassa al momento della consegna di tutta la documentazione, in data 16.3.2012 di cui al verbale di consegna prodotto.
D'altra parte, il ha omesso di produrre la contabilità CP_1
consegnata al nuovo amministratore e un riscontro di “cassa”, prove- niente con certezza dall'appellante, da cui evincere l'effettivo amman- co nei termini allegati ed oggetto dell'azione di responsabilità.
La consulente, infatti, in risposta ai rilievi critici formulati dal con- venuto ha chiarito “Al fine di determinare con certezza un ammanco di
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cassa è necessario esaminare tutte le “pezze” contabili e le relative scrit- turazioni, riepilogate nei relativi bilanci, ovvero ricostruire la contabilità condominiale almeno dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso in que- stione, i documenti necessari alla ricostruzione contabile non sono stati ricompresi tra gli allegati agli atti” concludendo “Appare chiaro che
l'accertamento eseguito è riferibile soltanto alla verifica della consisten- za dei “presunti crediti” indicati dal a pag. 5 dell'atto di ci- CP_1
tazione e ciò, non può certo equipararsi all'accertamento di un amman- co di cassa che andrebbe appurato con le opportune e minuziose indagi- ni”, lasciando al giudice la valutazione se ritenere o meno provato il predetto “ammanco” lamentato.
Indi, certamente gli esiti della ctu non consentono di ritenere in al- cun modo accertata la predetta sottrazione di somme di cui non si ha alcuna prova se tali somme siano state effettivamente riscosse e non riversate nella contabilità di cassa.
Ne consegue che l'azione proposta è rigettata con riforma integrale della sentenza impugnata ed assorbimento di tutte le questioni poste dalla compagnia di assicurazioni e riferibili all'azione di garanzia as- sorbita dal rigetto della domanda nel merito.
In ossequio alle regole della soccombenza, il appellato CP_1
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante e dalla terza chiamata (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/12/2023, n.34375) per entrambi i gradi del giudizio, che si liqui- dano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come
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modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza n. 4227/2021 emessa dal Tribunale di Palermo il 09 novembre 2021, rigetta le domande propose dal , Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti di Pt_3
;
[...]
condanna il , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, a rimborsare all'appellante e alla ter- za chiamata , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, le spese di lite di entrambi i gradi del giu- dizio che si liquidano in € 3.350,00 ciascuno per il primo grado, ed €
3120,00 ciascuno per questo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 2.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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