Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RG 604 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NATATI ANGELA
MO CA ) con il patrocinio dell'Avv. DORE C.F._2
CHIARA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1- Dare atto che i coniugi vivono già separatamente;
2- Nella casa coniugale sita in
Ferrara alla via Frescobaldi n. 19 continuerà a vivere il Signor essendosi la Pt_1
OR TT già trasferita nell'immobile sito in Spezzano Albanese (CS) alla Via
Plebiscito 132; 3- Il Signor contribuirà al mantenimento della moglie Pt_1 corrispondendole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 860=, oltre rivalutazione Istat;
4- A regolamentazione dei rapporti economici ancora pendenti conseguenti allo scioglimento della comunione legale dei coniugi, avuto riguardo al Conto Corrente n. 1707616-7, al Dossier Titoli n. 8567135 ed al TFR CP_1 maturato da ciascun coniuge, le parti concordano che il Signor - corrisponda Pt_1 alla OR TT, contestualmente all'udienza di comparizione parti, ancorché fissata ai sensi dell'art. 127ter cpc, la somma di € € 20.000=; - autorizzi la OR TT a trattenere la somma di € 3.500= per rimborso IRPEF riferibile al solo anno solare 2024, dovuto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Spezzano Albanese (CS); - ad ulteriore definizione di ogni ulteriore loro rapporto patrimoniale le parti concordano che il Signor attribuisca alla OR NA Parte_1
TT la propria quota del diritto di proprietà in comunione legale, compresi gli arredi ivi presenti, pari ad 1/3 dell'immobile sito in Spezzano Albanese (CS) alla Via Plebiscito 132 (già via Giovanni Rinaldi) Piano 3, censita al N.C.E.U. Del Comune di
Spezzano Albanese al foglio 19 numero 1267, sub. 11, categoria A/2, Classe 1,
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Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.
20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016. 5-
Ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto i coniugi si danno atto di aver definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi pendente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
6- Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione.
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con la legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Spezzano Albanese.
Ferrara, 29 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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