CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7111 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 1026 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra
AVV. (C.F. ), elettivamente domiciliato a Roma, Via di Parte_1 C.F._1
Villa Ada n. 57, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Paolo Gamberale, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
e
(C.F. ), nella qualità di erede con beneficio d'inventario di CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata a Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Paolo De Persis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Resistente -
Oggetto: onorari professionali.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, l'Avv. Parte_1 adiva il Tribunale di Roma per chiedere la condanna della sig.ra al pagamento della Persona_1 somma di Euro 16.034,80, a titolo di residuo compenso dovuto per prestazioni professionali rese in suo favore in tre giudizi svoltisi innanzi alla Corte di Appello di Roma (definiti, rispettivamente, con sentenze n. 3349/2014, n. 6067/2017 e n. 4457/2018).
Il Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale del 7.02.2020, rilevava che l'art. 14 d. lgs. n.
150/2011 stabiliva che sulla domanda proposta dall'avvocato per conseguire la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale, fosse competente “l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”; conseguentemente il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di Appello di Roma, assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione per la riassunzione del giudizio.
Essendo intervenuto il decesso della sig.ra (5.11.2019), di cui però il ricorrente era venuto Per_1
a conoscenza solo dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione dal Tribunale, l'Avv. provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma nei confronti Parte_1 degli eredi della predetta, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di Euro
16.034,80 a titolo di compenso dovuto per le prestazioni professionali già rese in favore della loro dante causa, oltre interessi e spese processuali.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , nella qualità di erede della sig.ra , che CP_1 Persona_1 si limitava a resistere, chiedendo, il rigetto della domanda.
Con nota depositata in telematico in data 12.11.2025, le parti presentavano un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., corredata da reciproche accettazioni, dichiarando che nelle more del giudizio era intervenuto tra loro un accordo transattivo a definizione totale della lite, con compensazione integrale delle spese processuali, sicché, essendo cessata la materia del contendere, era venuto meno ogni interesse a coltivare il giudizio.
All'udienza del 21.11.2025, precisate le conclusioni nei suddetti termini, la Corte poneva la causa in decisione.
Alla luce dell'istanza formulata dalle parti e delle relative rinunzie agli atti del giudizio, rispettivamente accettate senza alcuna riserva o condizione, è emersa la comune volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite;
ne consegue che questa Corte, rilevata la ritualità della rispettive rinunzie e preso atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306
c.p.c. ritiene che possa essere dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio recante il n. R.G. 1026/2020 per rinuncia agli atti;
spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, lì 21/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 1026 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra
AVV. (C.F. ), elettivamente domiciliato a Roma, Via di Parte_1 C.F._1
Villa Ada n. 57, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Paolo Gamberale, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
e
(C.F. ), nella qualità di erede con beneficio d'inventario di CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata a Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Paolo De Persis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Resistente -
Oggetto: onorari professionali.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, l'Avv. Parte_1 adiva il Tribunale di Roma per chiedere la condanna della sig.ra al pagamento della Persona_1 somma di Euro 16.034,80, a titolo di residuo compenso dovuto per prestazioni professionali rese in suo favore in tre giudizi svoltisi innanzi alla Corte di Appello di Roma (definiti, rispettivamente, con sentenze n. 3349/2014, n. 6067/2017 e n. 4457/2018).
Il Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale del 7.02.2020, rilevava che l'art. 14 d. lgs. n.
150/2011 stabiliva che sulla domanda proposta dall'avvocato per conseguire la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale, fosse competente “l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”; conseguentemente il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di Appello di Roma, assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione per la riassunzione del giudizio.
Essendo intervenuto il decesso della sig.ra (5.11.2019), di cui però il ricorrente era venuto Per_1
a conoscenza solo dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione dal Tribunale, l'Avv. provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma nei confronti Parte_1 degli eredi della predetta, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di Euro
16.034,80 a titolo di compenso dovuto per le prestazioni professionali già rese in favore della loro dante causa, oltre interessi e spese processuali.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , nella qualità di erede della sig.ra , che CP_1 Persona_1 si limitava a resistere, chiedendo, il rigetto della domanda.
Con nota depositata in telematico in data 12.11.2025, le parti presentavano un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., corredata da reciproche accettazioni, dichiarando che nelle more del giudizio era intervenuto tra loro un accordo transattivo a definizione totale della lite, con compensazione integrale delle spese processuali, sicché, essendo cessata la materia del contendere, era venuto meno ogni interesse a coltivare il giudizio.
All'udienza del 21.11.2025, precisate le conclusioni nei suddetti termini, la Corte poneva la causa in decisione.
Alla luce dell'istanza formulata dalle parti e delle relative rinunzie agli atti del giudizio, rispettivamente accettate senza alcuna riserva o condizione, è emersa la comune volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite;
ne consegue che questa Corte, rilevata la ritualità della rispettive rinunzie e preso atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306
c.p.c. ritiene che possa essere dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio recante il n. R.G. 1026/2020 per rinuncia agli atti;
spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, lì 21/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo