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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/10/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. CE Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8554/2024 avente ad oggetto: separazione e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI VALENTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 59 51100 PISTOIA presso il difensore avv. ROSSI VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA e dell'avv. CP_1 C.F._2 QUATTRIN LAURA ( elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI, N. C.F._3 16 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti e le parti dichiarano di accogliere la proposta conciliativa formulata dal giudice e chiedono che la causa sia trattenuta immediatamente in decisione sulle condizioni di separazione e pagina 1 di 4 che sia successivamente rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio disponendo la trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra e il Sig. in data 01.03.2014, scegliendo il regime della Parte_1 CP_1 comunione dei beni, contraevano matrimonio religioso nel Comune di Granarolo dell'Emilia (Bo), regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, al n. 42 P.1, Anno 2017; dal matrimonio è nata CE il 5 marzo 2016 a Bologna;
da tempo i rapporti coniugali si sono deteriorati tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto interrotta dal novembre 2020. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la moglie chiedeva pronunciarsi la separazione e il divorzio, si costituiva il marito, le parti comparivano personalmente all'udienza del
17.12.2024 e con ordinanza 2.3.2025 erano pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti;
con sentenza parziale n. 526/2025 era pronunciata la separazione e la causa era rimessa sul ruolo avanti al
Giudice Relatore. All'udienza del 7.10.2025 le parti dichiaravano di volere che la separazione fosse regolata dalle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e urgenti e che la causa fosse rinviata a udienza successiva per la decisione sulla domanda di divorzio, alle medesime condizioni. Trattasi di condizioni conformi a legge e all'interesse della figlia minore che vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio. Spese al merito, dandosi atto che le parti ne hanno concordato sin d'ora la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A – dispone, su accordo delle parti che recepisce la proposta conciliativa formulata dal Relatore, che la separazione sia regolata dalle seguenti condizioni:
1 - la figlia minore è affidata a entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente è presso la madre, il calendario di visita padre-figlio è il seguente: 1) durante l'anno scolastico: nella prima e nella terza settimana del mese la bambina trascorrerà con il padre due giorni, ovvero il martedì e il giovedì con pernotto, quando egli la preleverà dalla uscita della scuola, dove la riaccompagnerà all'entrata la mattina del periodo di propria spettanza;
nella seconda e nella quarta settimana del mese la minore trascorrerà con il padre il martedì con pernotto e i giorni dal venerdì, quando egli la preleverà dall'uscita della scuola, e sino al lunedì mattina, allorquando lo stesso la riaccompagnerà a scuola, specificandosi che i genitori potranno delegare una persona di loro fiducia per fare accompagnare o riprendere CE a scuola;
2) durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pagina 2 di 4 natalizie: la bambina trascorrerà ad anni alterni la settimana del Natale con un genitore (come da abitudine oramai consolidata negli anni), che la terrà quindi fino al 30.12 alle ore 15:00, allorquando l'altro la prenderà per tenerla fino al 07.01 alle ore 19:00, allorquando la riporterà all'altro genitore;
3) durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pasquali: la minore trascorrerà, ad anni alterni, i relativi brevi periodi con l'uno o l'altro genitore;
4) il giorno del compleanno ed i giorni delle altre ricorrenze (giorni “rossi” del calendario): saranno trascorsi dalla bambina ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
5) il giorno dei compleanni dei genitori: la minore lo trascorrerà con il festeggiato, se lo richiederà, anche se trattasi di giorno di competenza dell'altro, fatta salva la possibilità di recupero;
6) durante le vacanze scolastiche, in occasione della sospensione estiva: la bambina trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore due settimane, anche non consecutive, in regime di sospensione dell'ordinario calendario di visita di cui sopra, in un periodo che dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi. Durante detti periodi con l'uno o l'altro genitore dovranno essere garantiti contatti telefonici diurni con il non collocatario. Continuerà ad essere consentito a CE di trascorrere dalle tre alle quattro settimane con i nonni materni presso la loro casa a Lido degli Estensi
(Fe) e al padre sarà garantito, oltre a raggiungerla quotidianamente al telefono, anche di vederla due giorni a settimana, anche eventualmente con pernotto. Nel restante periodo si applicherà il calendario ordinario con orari di presa della bambina da concordarsi in base ai turni di lavoro dei genitori;
7) in generale, durante la sospensione dell'attività didattica, tenuto conto delle attuali abitudini della minore, laddove i genitori siano impossibilitati a tenerla con loro a causa dei rispettivi impegni lavorativi, potranno provvedere all'iscrizione della figlia a centri estivi, con relativa spesa da ripartirsi al 50%. Facendosi comunque salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori da valutarsi nelle singole ricorrenze ed in relazione ad impegni od imprevisti, anche lavorativi, dei genitori stessi nonché in relazione ad attività ed impegni scolastici ovvero extrascolastici della figlia che dovessero sopravvenire ed al momento, quindi, non preventivabili.
2 - quanto al mantenimento ordinario della figlia, il padre contribuirà in via indiretta mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di euro
250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza da gennaio 2024 (da quando, cioè, ha improvvisamente interrotto ogni contribuzione) o, in denegata ipotesi, dal deposito del presente ricorso, utilizzando il seguente codice IBAN: [...];
pagina 3 di 4 spettanti per la minore siano attribuiti ai genitori in ragione del 50% ciascuno;
4 - il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie della minore come definite e con le modalità di erogazione stabilite nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Bologna;
5 - essendo i coniugi economicamente autosufficienti, non viene disposto nessun contributo a carico di uno e in favore dell'altro;
6 - i coniugi, per quanto occorrer possa alla luce del D.L. 69/23, si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
7 – la causa è rimessa sul ruolo come da separata ordinanza;
8 - spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. CE Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - l'Assegno unico familiare sarà percepito al 50% fra le parti;
le detrazioni e tutti i benefici fiscali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. CE Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8554/2024 avente ad oggetto: separazione e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI VALENTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 59 51100 PISTOIA presso il difensore avv. ROSSI VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA e dell'avv. CP_1 C.F._2 QUATTRIN LAURA ( elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI, N. C.F._3 16 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti e le parti dichiarano di accogliere la proposta conciliativa formulata dal giudice e chiedono che la causa sia trattenuta immediatamente in decisione sulle condizioni di separazione e pagina 1 di 4 che sia successivamente rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio disponendo la trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra e il Sig. in data 01.03.2014, scegliendo il regime della Parte_1 CP_1 comunione dei beni, contraevano matrimonio religioso nel Comune di Granarolo dell'Emilia (Bo), regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, al n. 42 P.1, Anno 2017; dal matrimonio è nata CE il 5 marzo 2016 a Bologna;
da tempo i rapporti coniugali si sono deteriorati tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto interrotta dal novembre 2020. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la moglie chiedeva pronunciarsi la separazione e il divorzio, si costituiva il marito, le parti comparivano personalmente all'udienza del
17.12.2024 e con ordinanza 2.3.2025 erano pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti;
con sentenza parziale n. 526/2025 era pronunciata la separazione e la causa era rimessa sul ruolo avanti al
Giudice Relatore. All'udienza del 7.10.2025 le parti dichiaravano di volere che la separazione fosse regolata dalle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e urgenti e che la causa fosse rinviata a udienza successiva per la decisione sulla domanda di divorzio, alle medesime condizioni. Trattasi di condizioni conformi a legge e all'interesse della figlia minore che vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio. Spese al merito, dandosi atto che le parti ne hanno concordato sin d'ora la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A – dispone, su accordo delle parti che recepisce la proposta conciliativa formulata dal Relatore, che la separazione sia regolata dalle seguenti condizioni:
1 - la figlia minore è affidata a entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente è presso la madre, il calendario di visita padre-figlio è il seguente: 1) durante l'anno scolastico: nella prima e nella terza settimana del mese la bambina trascorrerà con il padre due giorni, ovvero il martedì e il giovedì con pernotto, quando egli la preleverà dalla uscita della scuola, dove la riaccompagnerà all'entrata la mattina del periodo di propria spettanza;
nella seconda e nella quarta settimana del mese la minore trascorrerà con il padre il martedì con pernotto e i giorni dal venerdì, quando egli la preleverà dall'uscita della scuola, e sino al lunedì mattina, allorquando lo stesso la riaccompagnerà a scuola, specificandosi che i genitori potranno delegare una persona di loro fiducia per fare accompagnare o riprendere CE a scuola;
2) durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pagina 2 di 4 natalizie: la bambina trascorrerà ad anni alterni la settimana del Natale con un genitore (come da abitudine oramai consolidata negli anni), che la terrà quindi fino al 30.12 alle ore 15:00, allorquando l'altro la prenderà per tenerla fino al 07.01 alle ore 19:00, allorquando la riporterà all'altro genitore;
3) durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pasquali: la minore trascorrerà, ad anni alterni, i relativi brevi periodi con l'uno o l'altro genitore;
4) il giorno del compleanno ed i giorni delle altre ricorrenze (giorni “rossi” del calendario): saranno trascorsi dalla bambina ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
5) il giorno dei compleanni dei genitori: la minore lo trascorrerà con il festeggiato, se lo richiederà, anche se trattasi di giorno di competenza dell'altro, fatta salva la possibilità di recupero;
6) durante le vacanze scolastiche, in occasione della sospensione estiva: la bambina trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore due settimane, anche non consecutive, in regime di sospensione dell'ordinario calendario di visita di cui sopra, in un periodo che dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi. Durante detti periodi con l'uno o l'altro genitore dovranno essere garantiti contatti telefonici diurni con il non collocatario. Continuerà ad essere consentito a CE di trascorrere dalle tre alle quattro settimane con i nonni materni presso la loro casa a Lido degli Estensi
(Fe) e al padre sarà garantito, oltre a raggiungerla quotidianamente al telefono, anche di vederla due giorni a settimana, anche eventualmente con pernotto. Nel restante periodo si applicherà il calendario ordinario con orari di presa della bambina da concordarsi in base ai turni di lavoro dei genitori;
7) in generale, durante la sospensione dell'attività didattica, tenuto conto delle attuali abitudini della minore, laddove i genitori siano impossibilitati a tenerla con loro a causa dei rispettivi impegni lavorativi, potranno provvedere all'iscrizione della figlia a centri estivi, con relativa spesa da ripartirsi al 50%. Facendosi comunque salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori da valutarsi nelle singole ricorrenze ed in relazione ad impegni od imprevisti, anche lavorativi, dei genitori stessi nonché in relazione ad attività ed impegni scolastici ovvero extrascolastici della figlia che dovessero sopravvenire ed al momento, quindi, non preventivabili.
2 - quanto al mantenimento ordinario della figlia, il padre contribuirà in via indiretta mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di euro
250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza da gennaio 2024 (da quando, cioè, ha improvvisamente interrotto ogni contribuzione) o, in denegata ipotesi, dal deposito del presente ricorso, utilizzando il seguente codice IBAN: [...];
pagina 3 di 4 spettanti per la minore siano attribuiti ai genitori in ragione del 50% ciascuno;
4 - il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie della minore come definite e con le modalità di erogazione stabilite nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Bologna;
5 - essendo i coniugi economicamente autosufficienti, non viene disposto nessun contributo a carico di uno e in favore dell'altro;
6 - i coniugi, per quanto occorrer possa alla luce del D.L. 69/23, si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
7 – la causa è rimessa sul ruolo come da separata ordinanza;
8 - spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. CE Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - l'Assegno unico familiare sarà percepito al 50% fra le parti;
le detrazioni e tutti i benefici fiscali