Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2305/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2305/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente ad Angri Parte_1
(SA) in via Orta Loreto n. 9 c.f. , rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa, con mandato a margine dell'atto introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio D'Auria, c.f. , CodiceFiscale_2
PEC: Fabio D'Auria, c.f. Email_1 [...]
, PEC: e Valeria D'Auria, c.f. C.F._3 Email_2
, PEC: fax: 081 CodiceFiscale_4 Email_3
19725973, tutti con studio in Scafati (SA), alla Via Luigi Sturzo n.18, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone,
sito in Napoli, alla Via Biscardi 31.
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura
Generale ad lites per Notar del 2/5/16 rep 31575, racc. Persona_1
14430, dall'Avv. Guido Maria Talarico c.f. , CodiceFiscale_5
dell'Avvocatura Regionale, PEC: egione.campania.it, fax Email_4
n. 081 7963685, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Santa Lucia n. 81.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note depositate in data 31.1.2023, e quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare alla ricorrente i danni subiti , per la perdita delle colture
danneggiate (coltura di cipolle) e di tutti i danni al terreno ed annessi , nella
misura che riterrà in Sua Giustizia , da determinarsi, ove necessario c on 3
criterio equitativo , avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP Dott. nei suoi Persona_2
elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme
annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (22 febbraio 2015) fino
all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, D'Auria
Fabio e D'Auria Valeria, antistatari, all'uopo l'avv. Antonio D'Auria
dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli
avvocati Fabio e Valeria D'Auria, ai quali, pertanto, potrà essere attribuito
l'intero in misura di ½ ciascuno;
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del 12.4.2023:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, Controparte_1
ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il
carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta
gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perché improcedibile, Controparte_1
prescritta, inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine 4
graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze
consortili e degli altri enti previste per legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 17.2.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 5.8.2020, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, onde sentirla
[...]
condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle coltivazioni,
all'impianto irriguo e al fondo, del quale risultava comproprietaria con il coniuge oltre che conduttrice, della totale estensione di mq CP_2
11.126 ubicato nel Comune di Angri, nelle vicinanze del Rio Sguazzatorio, e così nello specifico riportato in catasto al foglio 1 del Comune di Angri, p.
1096 di mq 4.746; p. 1102 di mq 37; p. 1150 di mq. 1.971, p. 1005 di mq 26;
p. 1006 di mq 1; p. 1126 di mq 1472; part. 232 di mq. 2873
Detto fondo, in data 22.2.2015, era stato infatti sommerso da acqua maleodorante, melma e detriti esondati - e comunque trasportati dalle acque,
anche attraverso la canalizzazione negli alvei presenti sul territorio -
provenienti dallo straripamento del Rio Sguazzatorio, il quale, all'epoca dei fatti, si trovava in pessimo stato di manutenzione: il suo alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al suo interno che ne limitavano sensibilmente la sezione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.7.2020, non 5
essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 6.4.2021. In tale sede - verificata la rinotifica dell'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
5.8.2020- il G.D. dichiarava la contumacia della e Controparte_1
concedeva i termini delle memorie ex art.183 co. VI c.p.c. rinviando per la successiva trattazione all'udienza del 5.4.2022.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalla ricorrente, previa delega al Tribunale di
Nocera Inferiore ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025, per poi essere anticipata all'udienza dell'8.1.2025 con decreto del 6.12.2024.
In data 12.4.2023 si costituiva la eccependo Controparte_1
l'intempestività dell'azione risarcitoria proposta oltre 4 anni e 6 mesi dall'evento, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la mancata prova in ordine alla vicinanza del fondo al predetto alveo, la mancata prova sull'entità delle colture praticate e l'assenza di scritture contabili e fiscali comprovanti i danni subiti.
Asseriva, d'altra parte, l'inesistenza dell'evento esondativo e l'impossibilità di provare tale fenomeno attraverso la prova testi, l'incidenza di altri fattori causali produttivi di eventi non esondativi.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del
; insistendo, pertanto, per l'accoglimento delle Controparte_3
conclusioni come in epigrafe riprodotte.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9.12.2024, secondo le 6
modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note depositate dalle parti, il
Tribunale all'udienza collegiale dell'8.1.2025 riservava la causa in decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda risulta parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali allegate alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 11.11.2022, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi e (quest'ultimo a CP_4 Persona_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che la ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi
e ). CP_4 Persona_2
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di CP_1
legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione 7
ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il
22.2.2015 il Rio Sguazzatorio esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dalla ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia 8
eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte e dalle deposizioni dei testi. Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua 9
composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, conduceva il fondo esteso mq. 11.126 Parte_1
riportato in catasto al foglio 1 del Comune di Angri, p. 1096 di mq 4.746; p.
1102 di mq 37; p. 1150 di mq 1.971; p. 1005 di mq 26; p. 1006 di mq 1; p.
1126 di mq 1472; part. 232 di mq 2873. Il perito di parte, dott. agronomo
, ha indicato varie voci di danno che devono essere Persona_2
esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, cipolle per mq 10.000, distrutte o comunque rese non utilizzabili.
Il perito ha stimato il danno precisando che le cipolle hanno un prezzo medio di € 2,90 per metro quadro, determinandone l'ammontare complessivo in € 29.000,00.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore 10
di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_2
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che la ricorrente coltivava il fondo per cui è causa a cipolle e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 11
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a
[...]
l'importo di € 11.600,00. Parte_1
In relazione poi ai danni richiesti dalla per mancata Pt_1
coltivazione succedanea, si rileva che il dott. non ha Persona_2
specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni
de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte. Di guisa che tali danni non sono dovuti. 12
Il perito ha, poi, individuato una serie di attività necessarie al
ripristino della coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavi a
[...]
sezione aperta, rinterri e trasporti, movimentazione nell'area di cantiere, con
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti
di qualsiasi natura.
Ebbene, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 14.400,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 5.760,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno avente ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 7.400,00 ed € 6.300,00, per un totale di € 13.700,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro,
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente 13
vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma pari ad € 5.480,00.
Infine, il perito ha, poi, individuato altri danni per ripristino
dell'impianto irriguo.
In relazione all'impianto di irrigazione, anche se i testi ne fanno menzione, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o,
comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 22.840,00 (€ 11.600,00 + € 5.760,00
+ € 5.480,00).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_1
custodia del Rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 22.2.2015 per l'accertata 14
omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr.
sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e da ultimo sentenza 93/2024).
Al riguardo, come già affermato in numerosi precedenti di questo
Tribunale (cfr. Sentenza n. 93/2024 pubbl. l'11.01.2024), poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n.523/1904, ma di un'opera di bonifica,
a mente del r.d. n.215/1933, alla compete la esecuzione degli CP_1
interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la CP_3
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale.
Ne consegue che la è comunque chiamata a rispondere dei CP_1
danni occorsi per omesso controllo dell'operato del e per CP_3
l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, 15
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme sopra indicate.
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.2.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna spettante al ricorrente, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari quindi ad € 30.268,57.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
-tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 fino ad € 52.000,00) di cui al D.M. 16
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria,
dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 17.2.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, il 5.8.2020- da nei confronti della Parte_1 17
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa Controparte_1
ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente , dell'importo di € 30.268,57, oltre Parte_1
interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
[...]
, in complessivi € 3.272,50, di cui € 272,50 per spese vive Parte_1
ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria,
dichiaratisi antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo