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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.5.2024, 14.1.2025, 23.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 95/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Conversano e dall'avv. Mastrangeli, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castelfidardo via Matteotti n. 45, con richiesta di ricevere comunicazioni e avvisi all'indirizzo pec e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv ra allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec . Em_3 [...]
Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 527/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La
[...] veniva attinta da verbale ispettivo da cui Parte_1 accertativa relativa alla erogazione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione sostitutivo dell'Ebilog e del premio di operosità in favore di Parte_2 dichiarata esecutiva e posta a fondamento del decreto ingiunti oggetto. L'opponente eccepisce innanzitutto l'illegittimità del verbale ispettivo
1 per la genericità dei contenuti, ritenendo che le dichiarazioni dei sommari informatori sentiti durante l'accertamento potessero avere mero valore indiziario senza alcuna valenza probatoria piena ed eccependo altresì la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981. Sostiene che la diffida accertativa sarebbe illegittima in quanto non ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, ma frutto di valutazioni di carattere giuridico circa l'applicabilità di un accordo integrativo o la parità di trattamento;
peraltro, in presenza di diffida accertativa il lavoratore poteva agire in base a tale titolo esecutivo senza necessità di richiedere il decreto ingiuntivo. Nel merito ritiene che non fosse dovuta l'indennità Ebilog non reclamata né dai sindacati, né dai lavoratori, né dall'ente bilaterale, dovendo escludersi qualsiasi obbligatorietà della spettanza di tale istituto. Parimenti non spettava il premio operosità non potendo rilevare che l'azienda avesse continuato a erogarlo ai lavoratori che già lo percepivano senza riconoscerlo a coloro che vennero assunti dopo il 2015, atteso che il contratto regionale che lo prevedeva era stato disdettato dall'associazione di categoria, che non vi era alcun diritto nel privato alla parità di trattamento tra i lavoratori, che il contratto regionale in ogni caso non poteva trovare applicazione essendo sottoscritto da associazione sindacale cui la ricorrente non aderisce. Costituendosi in giudizio, il lavoratore opposto adduce che la mancata opposizione alla diffida accertativa la rendeva non più contestabile da parte del datore di lavoro, che l'indennità EAR era dovuta non avendo provato la società opponente di aderire all'ente Ebilog come era suo onere, che il contratto regionale del 10.10.1989 non risultava disdettato e vi era disparità di trattamento tra dipendenti assunti prima del 2015 e quelli assunti dopo. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA OPPOSIZIONE ALLA DIFFIDA ACCERTATIVA ORMAI DIVENUTA DEFINITIVA;
INTERESSE AD AGIRE PER OTTENERE UN DECRETO INGIUNTIVO IN PRESENZA DI DIFFIDA ACCERTATIVA. Sostiene il lavoratore opposto che poiché il datore di lavoro non aveva proposto ricorso avverso la diffida accertativa non poteva più contestare il credito vantato. A tale proposito la giurisprudenza ha di recente affermato che “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale
- è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via
2 amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass. 23744/2022). Ne consegue che è pienamente ammissibile il ricorso in opposizione volto a contestare la pretesa indicata nella diffida accertativa posta a fondamento del provvedimento monitorio. D'altro canto, non può ritenersi che il lavoratore in possesso di una diffida accertativa non possa decidere di attivare un procedimento monitorio anziché notificare direttamente il titolo esecutivo stragiudiziale, trattandosi di scelta processuale che non è sindacabile da parte del giudice. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi (Cass. 21768/2019), considerato che peraltro il decreto ingiuntivo è in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, in particolare con riguardo alla possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale (Cass. 1467/1969, richiamata dalla più recente Cass. 21768/2019).
3. GENERICITÀ DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 14 LEGGE 689/1981. Lamenta innanzitutto il ricorrente che il verbale di accertamento sarebbe illegittimo in quanto la sua genericità nell'indicazione delle fonti di accertamento pregiudicherebbe la piena attuazione del diritto di difesa e in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. La doglianza è stata oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale nella sentenza n. 24/2024, che ha definito la causa instaurata avverso l'avviso di addebito notificato dall' e scaturito dal medesimo verbale di CP_1 accertamento. Si ritiene di dover condividere le argomentazioni spese in quella pronuncia che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., considerato che eventuali vizi che inficino la validità del provvedimento monitorio in ogni caso non esimerebbero il giudice dal valutare la fondatezza della domanda fatta valere dal lavoratore. Ciò premesso, si ribadisce che: la pretesa viene specificamente individuata nel verbale di accertamento ispettivo con riferimento a ciascun singolo lavoratore, sicché esso non può dirsi generico;
le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate durante l'accertamento ispettivo hanno comunque valenza probatoria che va valutata in concorso con gli altri elementi istruttori addotti dalle parti in giudizio (Cass. 28060/2017, poi ripresa da pronunce successive tra cui Cass. 16478/2023); in ogni caso le pretese fatte valere nel presente giudizio non si fondano sulle dichiarazioni dei lavoratori sicché la relativa doglianza è del tutto inconferente, il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 è relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative e non ha nulla a che fare con la legittimità della pretesa retributiva vantata dal lavoratore.
4. LEGITTIMITÀ DELLA DIFFIDA ACCERTATIVA. Lamenta ancora il
3 ricorrente l'illegittimità della diffida accertativa in quanto emessa a fronte di valutazioni degli ispettori su credito privo dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità. La norma di riferimento è l'art. 12 d.lgs. 124/2004 che riconosce un potere di diffida all'ispettorato del lavoro stabilendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Non vi è, dunque, alcuna limitazione del potere di diffida che può essere esercitato ogni qual volta emergano crediti patrimoniali dei lavoratori per inosservanza della disciplina contrattuale. Nel caso di specie gli ispettori avevano ritenuto che vi fosse la violazione delle disposizioni contrattuali che stabiliscono la retribuzione da corrispondere con riferimento alla voce EAR e al premio di operosità con conseguente credito a favore dei lavoratori. Peraltro, come statuito nelle sentenze rese da questo Tribunale in analoghe fattispecie e prodotte in atti, a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della causa non è la regolarità formale del provvedimento opposto o degli atti presupposti su cui si fonda, ma direttamente il merito della pretesa del lavoratore (Cass. 7020/2019), su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. 14640/2018).
5. IL MERITO DELLA PRETESA: MANCATA EROGAZIONE DELL'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) SOSTITUTIVO DELL'EBILOG. Una delle indennità azionate con il procedimento monitorio è l'indennità sostitutiva della contribuzione Ebilog, denominato elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.). Sul punto, il ricorrente sostiene che né l'ente bilaterale, né i lavoratori, né i sindacati avevano mai rivendicato tale emolumento, circostanza che invero di per sé sola è del tutto irrilevante per verificare la spettanza di esso. Del resto, non essendo contestato che il CCNL di categoria prevede il suddetto contributo in caso di non adesione alle associazioni firmatarie del CCNL e in caso di non adesione alla bilateralità ed essendo pacifico che il contributo non sia stato versato ai propri dipendenti dalla società ricorrente, non avendo allegato quest'ultima di avere aderito al sistema della bilateralità, ne deriva che la pretesa risulta del tutto fondata, come peraltro già affermato da questo Tribunale in analoghi contenziosi decisi con le pronunce richiamate in atti da parte opponente.
6. MANCATA EROGAZIONE DEL PREMIO OPEROSITÀ PER DIPENDENTI ASSUNTI DOPO IL 2015. Nel verbale ispettivo si è rilevato che vi è stata erogazione solo per alcuni lavoratori del premio di operosità previsto dal Contratto Regionale di Lavoro del 10.10.1989 con decorrenza dal 1.10.1989 al 31.12.1992 che prevedeva il tacito rinnovo in caso di mancata disdetta tramite raccomandata a.r. con tre mesi di preavviso;
in particolare gli ispettori ritengono che non vi sia prova alcuna della disdetta decorrente dal 1.5.1998 asseritamente inviata dall' , non potendo essere sufficiente la CP_2
4 comunicazione del 11.5.1998 dell'associazione ai propri iscritti;
peraltro, il C.R.L. aveva continuato ad essere applicato dall'azienda per i dipendenti anche dopo tale disdetta fino al 2015, allorquando la ricorrente non aveva riconosciuto l'emolumento ai nuovi assunti continuando a corrisponderlo ai vecchi con violazione del principio di parità di trattamento. Orbene, come si legge nella pronuncia n. 24/2024 di questo Tribunale già richiamata, “va rilevato che non vi è prova di alcuna rivendicazione da parte delle organizzazioni sindacali o dei lavoratori con riferimento a tale indennità dopo la disdetta asseritamente intervenuta nel maggio 1998. Tale comportamento delle parti sociali, allegato dal ricorrente e non contestato, unitamente alla comunicazione di di aver CP_2 notiziato le organizzazioni sindacali dei lavoratori di non voler pr enza del contratto regionale sono elementi indiziari sufficienti per sostenere che il C.R.L. non sia stato prorogato per intervenuta disdetta a decorrere dal maggio 1998. Ciò nonostante, è pacifico che la ricorrente abbia proseguito l'applicazione del C.R.L. con erogazione del premio operosità sino al 2015. A decorrere dal 2015, l'azienda datrice di lavoro ha proseguito l'erogazione unicamente nei confronti dei dipendenti assunti in precedenza per i quali il premio era stato pagato in passato ma non lo aveva riconosciuto ai nuovi assunti. In assenza di un contratto collettivo vigente, l'erogazione in esame deve qualificarsi come uso aziendale che secondo la giurisprudenza più recente non si integra nel contratto individuale e al pari del contratto aziendale costituisce fonte eteronoma che ben può essere modificata da un accordo collettivo successivo anche in pejus e può altresì essere disdettata unilateralmente dal datore di lavoro (Cass. 1298/2000). La Suprema Corte sul tema, confermando una pronuncia di questo Tribunale già ratificata dalla locale Corte di Appello, ha infatti ribadito di recente che “qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione” (Cass. 14961/2022). Nel caso di specie, pertanto, seppure volesse ritenersi che dopo la disdetta del contratto aziendale da parte dell'associazione dei datori di lavoro, si sia creato un uso aziendale che prevedeva in ogni caso l'erogazione del premio, tale uso non poteva vincolare il datore di lavoro senza alcun limite temporale, dovendo ammettersi l'ipotesi di disdetta.
5 Ed in effetti la disdetta si è manifestata a decorrere dal 2015, allorquando il premio in esame non è stato più erogato per i nuovi assunti, pur mantenendosi come trattamento di miglior favore per i lavoratori assunti in precedenza. Né può ritenersi che tale comportamento integri una discriminazione ingiustificata considerato che da un lato la giurisprudenza ha più volte ribadito che non vi è alcun obbligo di parità di trattamento dei lavoratori in ambito privatistico (Cass. 13617/2020, la quale evidenzia, altresì, che la valutazione di adeguatezza della retribuzione al parametro dell'art. 36 Cost. va compiuta in relazione al cd. minimo costituzionale, senza che debbano essere valutati tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nella retribuzione, tra cui non rientra il premio di operosità legata all'autonomia contrattuale, al pari di altri istituti come la quattordicesima mensilità, si veda sul punto Cass. 944/2021), dall'altro la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare in tema di violazione del principio di uguaglianza che il fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e rendere applicabili alle stesse una disciplina diversa (Corte Cost. 104/2018, 53/2017, 254/2014), di tal che anche un parametro temporale quale la diversa data di assunzione può legittimare e giustificare un trattamento economico differente, pur nel rispetto del minimo retributivo ex art. 36 Cost.”. Il ragionamento già esposto nella controversia instaurata nei confronti dell' non è superato dalle osservazioni di parte opposta e porta a ritenere CP_1 infondata la pretesa retributiva in esame come peraltro già affermato in precedenti pronunce rese da questo Tribunale in casi analoghi.
7. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Da quanto sopra esposto, si ritiene che il decreto ingiuntivo andrà revocato con condanna dell'opponente a corrispondere al lavoratore opposto unicamente le somme dovute a titolo di EAR. Il parziale accoglimento della pretesa del lavoratore fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico di parte opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 527/2023;
2) Condanna a corrispondere a Parte_1 Pt_2
Eur ntivo della retrib
[...]
.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a la resid Parte_1 Parte_2
oltre rimbors A e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
6 Così deciso in Ancona, in data 24.1.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
7
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.5.2024, 14.1.2025, 23.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 95/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Conversano e dall'avv. Mastrangeli, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castelfidardo via Matteotti n. 45, con richiesta di ricevere comunicazioni e avvisi all'indirizzo pec e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv ra allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec . Em_3 [...]
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 527/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La
[...] veniva attinta da verbale ispettivo da cui Parte_1 accertativa relativa alla erogazione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione sostitutivo dell'Ebilog e del premio di operosità in favore di Parte_2 dichiarata esecutiva e posta a fondamento del decreto ingiunti oggetto. L'opponente eccepisce innanzitutto l'illegittimità del verbale ispettivo
1 per la genericità dei contenuti, ritenendo che le dichiarazioni dei sommari informatori sentiti durante l'accertamento potessero avere mero valore indiziario senza alcuna valenza probatoria piena ed eccependo altresì la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981. Sostiene che la diffida accertativa sarebbe illegittima in quanto non ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, ma frutto di valutazioni di carattere giuridico circa l'applicabilità di un accordo integrativo o la parità di trattamento;
peraltro, in presenza di diffida accertativa il lavoratore poteva agire in base a tale titolo esecutivo senza necessità di richiedere il decreto ingiuntivo. Nel merito ritiene che non fosse dovuta l'indennità Ebilog non reclamata né dai sindacati, né dai lavoratori, né dall'ente bilaterale, dovendo escludersi qualsiasi obbligatorietà della spettanza di tale istituto. Parimenti non spettava il premio operosità non potendo rilevare che l'azienda avesse continuato a erogarlo ai lavoratori che già lo percepivano senza riconoscerlo a coloro che vennero assunti dopo il 2015, atteso che il contratto regionale che lo prevedeva era stato disdettato dall'associazione di categoria, che non vi era alcun diritto nel privato alla parità di trattamento tra i lavoratori, che il contratto regionale in ogni caso non poteva trovare applicazione essendo sottoscritto da associazione sindacale cui la ricorrente non aderisce. Costituendosi in giudizio, il lavoratore opposto adduce che la mancata opposizione alla diffida accertativa la rendeva non più contestabile da parte del datore di lavoro, che l'indennità EAR era dovuta non avendo provato la società opponente di aderire all'ente Ebilog come era suo onere, che il contratto regionale del 10.10.1989 non risultava disdettato e vi era disparità di trattamento tra dipendenti assunti prima del 2015 e quelli assunti dopo. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA OPPOSIZIONE ALLA DIFFIDA ACCERTATIVA ORMAI DIVENUTA DEFINITIVA;
INTERESSE AD AGIRE PER OTTENERE UN DECRETO INGIUNTIVO IN PRESENZA DI DIFFIDA ACCERTATIVA. Sostiene il lavoratore opposto che poiché il datore di lavoro non aveva proposto ricorso avverso la diffida accertativa non poteva più contestare il credito vantato. A tale proposito la giurisprudenza ha di recente affermato che “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale
- è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via
2 amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass. 23744/2022). Ne consegue che è pienamente ammissibile il ricorso in opposizione volto a contestare la pretesa indicata nella diffida accertativa posta a fondamento del provvedimento monitorio. D'altro canto, non può ritenersi che il lavoratore in possesso di una diffida accertativa non possa decidere di attivare un procedimento monitorio anziché notificare direttamente il titolo esecutivo stragiudiziale, trattandosi di scelta processuale che non è sindacabile da parte del giudice. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi (Cass. 21768/2019), considerato che peraltro il decreto ingiuntivo è in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, in particolare con riguardo alla possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale (Cass. 1467/1969, richiamata dalla più recente Cass. 21768/2019).
3. GENERICITÀ DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 14 LEGGE 689/1981. Lamenta innanzitutto il ricorrente che il verbale di accertamento sarebbe illegittimo in quanto la sua genericità nell'indicazione delle fonti di accertamento pregiudicherebbe la piena attuazione del diritto di difesa e in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. La doglianza è stata oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale nella sentenza n. 24/2024, che ha definito la causa instaurata avverso l'avviso di addebito notificato dall' e scaturito dal medesimo verbale di CP_1 accertamento. Si ritiene di dover condividere le argomentazioni spese in quella pronuncia che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., considerato che eventuali vizi che inficino la validità del provvedimento monitorio in ogni caso non esimerebbero il giudice dal valutare la fondatezza della domanda fatta valere dal lavoratore. Ciò premesso, si ribadisce che: la pretesa viene specificamente individuata nel verbale di accertamento ispettivo con riferimento a ciascun singolo lavoratore, sicché esso non può dirsi generico;
le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate durante l'accertamento ispettivo hanno comunque valenza probatoria che va valutata in concorso con gli altri elementi istruttori addotti dalle parti in giudizio (Cass. 28060/2017, poi ripresa da pronunce successive tra cui Cass. 16478/2023); in ogni caso le pretese fatte valere nel presente giudizio non si fondano sulle dichiarazioni dei lavoratori sicché la relativa doglianza è del tutto inconferente, il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 è relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative e non ha nulla a che fare con la legittimità della pretesa retributiva vantata dal lavoratore.
4. LEGITTIMITÀ DELLA DIFFIDA ACCERTATIVA. Lamenta ancora il
3 ricorrente l'illegittimità della diffida accertativa in quanto emessa a fronte di valutazioni degli ispettori su credito privo dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità. La norma di riferimento è l'art. 12 d.lgs. 124/2004 che riconosce un potere di diffida all'ispettorato del lavoro stabilendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Non vi è, dunque, alcuna limitazione del potere di diffida che può essere esercitato ogni qual volta emergano crediti patrimoniali dei lavoratori per inosservanza della disciplina contrattuale. Nel caso di specie gli ispettori avevano ritenuto che vi fosse la violazione delle disposizioni contrattuali che stabiliscono la retribuzione da corrispondere con riferimento alla voce EAR e al premio di operosità con conseguente credito a favore dei lavoratori. Peraltro, come statuito nelle sentenze rese da questo Tribunale in analoghe fattispecie e prodotte in atti, a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della causa non è la regolarità formale del provvedimento opposto o degli atti presupposti su cui si fonda, ma direttamente il merito della pretesa del lavoratore (Cass. 7020/2019), su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. 14640/2018).
5. IL MERITO DELLA PRETESA: MANCATA EROGAZIONE DELL'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) SOSTITUTIVO DELL'EBILOG. Una delle indennità azionate con il procedimento monitorio è l'indennità sostitutiva della contribuzione Ebilog, denominato elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.). Sul punto, il ricorrente sostiene che né l'ente bilaterale, né i lavoratori, né i sindacati avevano mai rivendicato tale emolumento, circostanza che invero di per sé sola è del tutto irrilevante per verificare la spettanza di esso. Del resto, non essendo contestato che il CCNL di categoria prevede il suddetto contributo in caso di non adesione alle associazioni firmatarie del CCNL e in caso di non adesione alla bilateralità ed essendo pacifico che il contributo non sia stato versato ai propri dipendenti dalla società ricorrente, non avendo allegato quest'ultima di avere aderito al sistema della bilateralità, ne deriva che la pretesa risulta del tutto fondata, come peraltro già affermato da questo Tribunale in analoghi contenziosi decisi con le pronunce richiamate in atti da parte opponente.
6. MANCATA EROGAZIONE DEL PREMIO OPEROSITÀ PER DIPENDENTI ASSUNTI DOPO IL 2015. Nel verbale ispettivo si è rilevato che vi è stata erogazione solo per alcuni lavoratori del premio di operosità previsto dal Contratto Regionale di Lavoro del 10.10.1989 con decorrenza dal 1.10.1989 al 31.12.1992 che prevedeva il tacito rinnovo in caso di mancata disdetta tramite raccomandata a.r. con tre mesi di preavviso;
in particolare gli ispettori ritengono che non vi sia prova alcuna della disdetta decorrente dal 1.5.1998 asseritamente inviata dall' , non potendo essere sufficiente la CP_2
4 comunicazione del 11.5.1998 dell'associazione ai propri iscritti;
peraltro, il C.R.L. aveva continuato ad essere applicato dall'azienda per i dipendenti anche dopo tale disdetta fino al 2015, allorquando la ricorrente non aveva riconosciuto l'emolumento ai nuovi assunti continuando a corrisponderlo ai vecchi con violazione del principio di parità di trattamento. Orbene, come si legge nella pronuncia n. 24/2024 di questo Tribunale già richiamata, “va rilevato che non vi è prova di alcuna rivendicazione da parte delle organizzazioni sindacali o dei lavoratori con riferimento a tale indennità dopo la disdetta asseritamente intervenuta nel maggio 1998. Tale comportamento delle parti sociali, allegato dal ricorrente e non contestato, unitamente alla comunicazione di di aver CP_2 notiziato le organizzazioni sindacali dei lavoratori di non voler pr enza del contratto regionale sono elementi indiziari sufficienti per sostenere che il C.R.L. non sia stato prorogato per intervenuta disdetta a decorrere dal maggio 1998. Ciò nonostante, è pacifico che la ricorrente abbia proseguito l'applicazione del C.R.L. con erogazione del premio operosità sino al 2015. A decorrere dal 2015, l'azienda datrice di lavoro ha proseguito l'erogazione unicamente nei confronti dei dipendenti assunti in precedenza per i quali il premio era stato pagato in passato ma non lo aveva riconosciuto ai nuovi assunti. In assenza di un contratto collettivo vigente, l'erogazione in esame deve qualificarsi come uso aziendale che secondo la giurisprudenza più recente non si integra nel contratto individuale e al pari del contratto aziendale costituisce fonte eteronoma che ben può essere modificata da un accordo collettivo successivo anche in pejus e può altresì essere disdettata unilateralmente dal datore di lavoro (Cass. 1298/2000). La Suprema Corte sul tema, confermando una pronuncia di questo Tribunale già ratificata dalla locale Corte di Appello, ha infatti ribadito di recente che “qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione” (Cass. 14961/2022). Nel caso di specie, pertanto, seppure volesse ritenersi che dopo la disdetta del contratto aziendale da parte dell'associazione dei datori di lavoro, si sia creato un uso aziendale che prevedeva in ogni caso l'erogazione del premio, tale uso non poteva vincolare il datore di lavoro senza alcun limite temporale, dovendo ammettersi l'ipotesi di disdetta.
5 Ed in effetti la disdetta si è manifestata a decorrere dal 2015, allorquando il premio in esame non è stato più erogato per i nuovi assunti, pur mantenendosi come trattamento di miglior favore per i lavoratori assunti in precedenza. Né può ritenersi che tale comportamento integri una discriminazione ingiustificata considerato che da un lato la giurisprudenza ha più volte ribadito che non vi è alcun obbligo di parità di trattamento dei lavoratori in ambito privatistico (Cass. 13617/2020, la quale evidenzia, altresì, che la valutazione di adeguatezza della retribuzione al parametro dell'art. 36 Cost. va compiuta in relazione al cd. minimo costituzionale, senza che debbano essere valutati tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nella retribuzione, tra cui non rientra il premio di operosità legata all'autonomia contrattuale, al pari di altri istituti come la quattordicesima mensilità, si veda sul punto Cass. 944/2021), dall'altro la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare in tema di violazione del principio di uguaglianza che il fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e rendere applicabili alle stesse una disciplina diversa (Corte Cost. 104/2018, 53/2017, 254/2014), di tal che anche un parametro temporale quale la diversa data di assunzione può legittimare e giustificare un trattamento economico differente, pur nel rispetto del minimo retributivo ex art. 36 Cost.”. Il ragionamento già esposto nella controversia instaurata nei confronti dell' non è superato dalle osservazioni di parte opposta e porta a ritenere CP_1 infondata la pretesa retributiva in esame come peraltro già affermato in precedenti pronunce rese da questo Tribunale in casi analoghi.
7. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Da quanto sopra esposto, si ritiene che il decreto ingiuntivo andrà revocato con condanna dell'opponente a corrispondere al lavoratore opposto unicamente le somme dovute a titolo di EAR. Il parziale accoglimento della pretesa del lavoratore fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico di parte opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 527/2023;
2) Condanna a corrispondere a Parte_1 Pt_2
Eur ntivo della retrib
[...]
.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a la resid Parte_1 Parte_2
oltre rimbors A e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
6 Così deciso in Ancona, in data 24.1.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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