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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/05/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5248 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad oggetto un appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nata a [...] il [...], , nato ad [...] il [...],Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_3 Parte_4
11.08.1976, nella qualità di eredi di , nato a [...] e deceduto il 21.02.2020 Persona_1 in Sant'Agnello (NA), tutti elett.ti dom.ti in Massa Lubrense (NA)alla Via Colli di Acquara n° 5, presso e nello
STUDIO dell'Avv. anche in qualità di avvocato di se stesso, giusta procura in atti, Parte_2
APPELLANTI
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti, in epigrafe generalizzati e n.q. di eredi di , hanno proposto appello avverso la sentenza Persona_1
n. 259/2020, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata il 26.5.2020, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, pur rigettando accogliendo l'opposizione proposta avverso i verbali di contestazione di violazione al codice della strada n° 1014623 n. registro 4956/2019 data 29.06.2019, accertato dalla Polizia Municipale del
Pagani (SA) e n° 1014623 n. registro 4956/2019 data 29.06.2019, accertato sempre dalla Polizia CP_1
Municipale del Comune di Pagani (SA) ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
Quindi, parte appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del convenuto soccombente, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio il Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari e merito. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, recentemente intervenute sulla questione del c.d. “progetto di sentenza” e delle conseguenze della sua omissione nell'atto di appello, hanno recentemente affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Ebbene, applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, è evidente, nel contenuto dell'appello proposto dalla , la parte della sentenza su cui si concentrano le doglianze della parte (capo relativo Parte_5 alla compensazione integrale delle spese di lite) e sono altresì chiari i motivi in fatto ed in diritto che sorreggono tale censura (violazione dell'art. 92 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento della domanda) così come risulta chiara la modifica della sentenza prospettata dall'appellante (condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e del gravame in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014).
Di conseguenza, l'appello deve ritenersi ammissibile.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il motivo di appello proposto dalla è fondato e merita accoglimento per le Parte_5 ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite non è ormai più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè
“l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite il de cuius e l'odierno Ente appellato (v. capo 2 della sentenza impugnata) senza che ricorresse alcuno dei detti presupposti.
aveva, infatti, chiesto l'annullamento dei due verbali di contestazione illecito amministrativo elevati in Persona_1 suo danno dal lamentandone l'illecita duplicazione, nel senso che per una medesima infrazione Controparte_1 erano stati emessi e notificati due verbali, con evidente duplicazione della relativa sanzione. In via subordinata aveva poi chiesto che il GdP annullasse uno solo dei due verbali.
In tale ultimo senso si determinava il Giudice di Pace, provvedendo all'annullamento del verbale emesso in duplicazione.
Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, a norma dell'art. 4 comma
1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00.
Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tenuto conto del valore della controversia, della durata del procedimento, dell'assenza di attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado:
fase di studio: euro 65,00 (valore medio di liquidazione);
fase introduttiva: euro 65,00 (valore medio di liquidazione);
fase istruttoria: euro 65,00 (valore medio di liquidazione)
fase decisoria: euro 135,00 (valore medio di liquidazione).
La somma complessiva dunque da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 330,00 per competenze, per spese, ed accessori come per legge.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata condanna il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore degli appellanti che si liquidano in euro 330,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1 giudizio che liquidano in euro 700,00 per competenze ed euro 64,50 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 23.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5248 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad oggetto un appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nata a [...] il [...], , nato ad [...] il [...],Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_3 Parte_4
11.08.1976, nella qualità di eredi di , nato a [...] e deceduto il 21.02.2020 Persona_1 in Sant'Agnello (NA), tutti elett.ti dom.ti in Massa Lubrense (NA)alla Via Colli di Acquara n° 5, presso e nello
STUDIO dell'Avv. anche in qualità di avvocato di se stesso, giusta procura in atti, Parte_2
APPELLANTI
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti, in epigrafe generalizzati e n.q. di eredi di , hanno proposto appello avverso la sentenza Persona_1
n. 259/2020, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata il 26.5.2020, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, pur rigettando accogliendo l'opposizione proposta avverso i verbali di contestazione di violazione al codice della strada n° 1014623 n. registro 4956/2019 data 29.06.2019, accertato dalla Polizia Municipale del
Pagani (SA) e n° 1014623 n. registro 4956/2019 data 29.06.2019, accertato sempre dalla Polizia CP_1
Municipale del Comune di Pagani (SA) ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
Quindi, parte appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del convenuto soccombente, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio il Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari e merito. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, recentemente intervenute sulla questione del c.d. “progetto di sentenza” e delle conseguenze della sua omissione nell'atto di appello, hanno recentemente affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Ebbene, applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, è evidente, nel contenuto dell'appello proposto dalla , la parte della sentenza su cui si concentrano le doglianze della parte (capo relativo Parte_5 alla compensazione integrale delle spese di lite) e sono altresì chiari i motivi in fatto ed in diritto che sorreggono tale censura (violazione dell'art. 92 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento della domanda) così come risulta chiara la modifica della sentenza prospettata dall'appellante (condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e del gravame in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014).
Di conseguenza, l'appello deve ritenersi ammissibile.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il motivo di appello proposto dalla è fondato e merita accoglimento per le Parte_5 ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite non è ormai più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè
“l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite il de cuius e l'odierno Ente appellato (v. capo 2 della sentenza impugnata) senza che ricorresse alcuno dei detti presupposti.
aveva, infatti, chiesto l'annullamento dei due verbali di contestazione illecito amministrativo elevati in Persona_1 suo danno dal lamentandone l'illecita duplicazione, nel senso che per una medesima infrazione Controparte_1 erano stati emessi e notificati due verbali, con evidente duplicazione della relativa sanzione. In via subordinata aveva poi chiesto che il GdP annullasse uno solo dei due verbali.
In tale ultimo senso si determinava il Giudice di Pace, provvedendo all'annullamento del verbale emesso in duplicazione.
Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, a norma dell'art. 4 comma
1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00.
Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tenuto conto del valore della controversia, della durata del procedimento, dell'assenza di attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado:
fase di studio: euro 65,00 (valore medio di liquidazione);
fase introduttiva: euro 65,00 (valore medio di liquidazione);
fase istruttoria: euro 65,00 (valore medio di liquidazione)
fase decisoria: euro 135,00 (valore medio di liquidazione).
La somma complessiva dunque da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 330,00 per competenze, per spese, ed accessori come per legge.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata condanna il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore degli appellanti che si liquidano in euro 330,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1 giudizio che liquidano in euro 700,00 per competenze ed euro 64,50 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 23.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo