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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13229/2023 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
FALCONIERI SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 16.9.2022 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento e domanda per il riconoscimento dello stato di Portatore di Handicap ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 104/92.
Con verbale del 9.11.22 la Commissione Medica del CML competente lo riconosceva
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) grado di invalidità 85%, nonché “Portatore di Handicap (comma 1 art.3)”.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
2839/23 rg per il riconoscimento dei predetti benefici. Anche in questa fase non veniva
1 riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 30.10.2023 confermava il precedente giudizio amministrativo.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico del Sig. integrato dai dati degli accertamenti complementari in Parte_1 atti, permette di affermare che l'istante è affetto da:
Codice Inv. Gravi difficoltà statiche e motorie in gravi ginocchia 7333 100%;
Valghe artrosiche e spondiloartrosi ana Sindrome ansioso-depressiva 2205 25%;
Il quadro clinico presente nel AN è caratterizzato dalla presenza di una serie di patologie già valutate in occasione dell'accertamento medico-legale c/o la Commissione Medica Invalidi Civili del novembre
2022 e nella precedente CTU del Dr. del luglio 2023. La situazione è dominata dalle Persona_1 alterazioni presenti a livello dell'apparato osteoarticolare caratterizzate da un quadro di GRAVI
DIFFICOLTÀ STATICHE E MOTORIE IN GRAVI GINOCCHIA VALGHE
ARTROSICHE. L'artrosi è un processo degenerativo cronico, lentamente evolutivo, che interessa la cartilagine articolare e strutture correlate dei distretti maggiormente sottoposti a sollecitazioni quali rachide, ginocchia, anche, ecc., con le corrispondenti manifestazioni cliniche caratterizzate da dolore, rigidità articolare ed impotenza funzionale;
alla sua insorgenza ed evoluzione concorrono fattori dismetabolici (obesità, distiroidismi, diabete, ecc.), vizi posturali e/o anatomici, ecc.. A livello del rachide possono sopraggiungere eventuali complicanze dovute ad un interessamento midollare (mielopatia), vascolare (per compressione a carico delle vertebrali) e radicolare (cervico-brachialgie e lombosciatalgie). Dal punto di vista medico-legale ciò che maggiormente interessa sono le ripercussioni funzionali di una patologia a carico del distretto interessato più che l'entità del danno anatomo-patologico, per cui dirimente nell'ambito della valutazione è l'obiettività clinica. Nel caso in questione il periziando presenta una condizione di grave valgismo delle ginocchia dall'età giovanile che è gradualmente peggiorata nel corso degli anni con conseguente peggioramento delle capacità deambulatorie. Per tale condizione nel 2022 gli è stato prospettato intervento di protesi di ginocchio con ricovero al a Bologna, ma poi al momento del CP_2 ricovero in questione il chirurgo lo ha in cura ha deciso di non procedere con l'intervento. La suddetta condizione clinica con le alterazioni deambulatorie ha anche favorito l'evoluzione di alterazioni artrosiche
2 a carico del rachide lombare che amplificano la portata invalidante delle problematiche delle ginocchia. Il quadro obiettivo rilevato in sede di visita con periziando che “accede con girello. Grave valgismo delle ginocchia con deambulazione marcatamente incerta con doppio appoggio a tipo paretico-spastica, con busto flesso in avanti e conseguente instabilità posturale. Limitazione nei passaggi posturali. Il valgismo delle ginocchia clinicamente appare superiore a 30° con ROM delle ginocchia limitato a circa 100° in flessione
Romberg non eseguibile per instabilità posturale…” evidenzia una situazione ad elevato impatto funzionale certamente peggiorata rispetto all'obiettività rilevata in occasione della precedente CTU in cui viene segnalata semplicemente una “deambulazione difficoltosa con cambi posturali svolti in autonomia”, che verosimilmente ha portato al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ora, sulla base delle risultanze attuali riteniamo che il quadro osteo-articolare determini notevoli riflessi funzionali e possa essere valutato in via analogica con il cod. 7333 - inv. 100%, ed al contempo riteniamo che tale condizione determini notevoli limitazioni delle capacità statiche e motorie con conseguente difficoltà nello svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana, perché nelle attuali condizioni il AN non appare grado di deambulare autonomamente, lavarsi, vestirsi, curare la propria igiene personale, uscire per fare la spesa, ecc., per cui appare indispensabile un supporto per poter svolgere tali mansioni.
Chiaramente, considerata la giovane età del periziando è prevedibile che lo stesso si sottoponga ad un intervento di chirurgia protesica che certamente potrà migliorare le capacità motorie e l'autonomia dello stesso con conseguente modifica dello stato invalidante, per cui si può ipotizzare una rivalutazione clinica dello stesso a distanza di uno/due anni.
A ciò si associa la presenza di una SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA valutabile con il cod.
2205 – inv. 25%.
Concludendo, possiamo affermare che il complesso bio-patologico presente nel periziando è di entità tale da determinare notevoli riflessi sulla capacità lavorativa dello stesso configurando un'invalidità civile del
100% e tale allo stato attuale da richiedere anche un'assistenza continua per lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana con diritto ad indennità di accompagnamento, ed inoltre la suddetta condizione clinica, alla luce del dato obiettivo attuale e della documentazione in atti, determina una condizione di handicap valutabile con il comma 3 art. 3 della legge n. 104 del 05.02.92, quindi una condizione di handicap grave.
In merito all'epoca di decorrenza dei benefici di Legge riteniamo che, sulla base della storia clinica desumibile dalla documentazione in atti, tenendo conto dell'obiettività attuale e di quella riscontrata in occasione della precedente CTU, da cui sembra emergere un peggioramento funzionale significativo possa orientativamente farsi risalire intorno al dicembre 2023.
3 CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che il Sig. è affetto da “Gravi difficoltà statiche Parte_1
e motorie in gravi ginocchia valghe artrosiche e spondiloartrosi (7333 ana – 100%), Sindrome ansioso- depressiva (2205 – 25%)” e che tali patologie determinano un complesso bio-patologico che provoca notevoli riflessi sulla capacità lavorativa dello stesso configurando un'invalidità civile del 100%, e tale allo stato attuale da richiedere anche un'assistenza continua per lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana con diritto ad indennità di accompagnamento, ed inoltre la suddetta condizione clinica, alla luce del dato obiettivo attuale e della documentazione in atti, determina una condizione di handicap valutabile con il comma 3 art. 3 della legge n. 104 del 05.02.92, quindi una condizione di handicap grave.
In merito all'epoca di decorrenza dei benefici di Legge riteniamo che, sulla base della storia clinica desumibile dalla documentazione in atti, tenendo conto dell'obiettività attuale e di quella riscontrata in occasione della precedente CTU, da cui sembra emergere un peggioramento funzionale significativo possa orientativamente farsi risalire intorno al dicembre 2023.
Inoltre, come già segnalato nel corso della relazione, considerata la giovane età del periziando nell'ipotesi che lo stesso si sottoponga ad un intervento di chirurgia protesica che potrebbe migliorare le capacità motorie e l'autonomia dello stesso con conseguente modifica dello stato invalidante, si può ipotizzare una rivalutazione clinica dello stesso a distanza di uno/due anni.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente l'evoluzione dello stato sanitario del ricorrente. Invero egli rivaluta correttamente le patologie di cui è affetto attribuendo, oltre alla percentuale massima di invalidità civile (100%), alla patologia motoria una morbosità tale da comportare “notevoli limitazioni delle capacità statiche e motorie con conseguente difficoltà nello svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana, perché nelle attuali condizioni il AN non appare grado di deambulare autonomamente, lavarsi, vestirsi, curare la propria igiene personale, uscire per fare la spesa, ecc., per cui appare indispensabile un supporto per poter svolgere tali mansioni”. A ciò si aggiunga la patologia psichica. Il complesso di tali morbosità è anche tale da comportare una condizione di handicap grave (rectius: disabile grave che necessita di sostegno intensivo) ai sensi del novellato comma 3 art. 3 l. 104/92.
Inoltre il ctu ha anche precisato che, sotto il profilo motorio, è opportuno una rivalutazione clinica del medesimo a distanza di uno/due anni atteso che lo stesso possa
4 eventualmente sottoporsi ad intervento protesico per il miglioramento delle proprie capacità motorie. Orbene con riferimento a tale specificazione si precisa che tale accertamento è demandato ad non potendo esso entrare nella statuizione del CP_1 giudice essendo un procedimento puramente amministrativo.
Ed ancora, in merito alla decorrenza, il ctu ha correttamente inquadrato la decorrenza alla luce dell'evoluzione patologica del ricorrente (dicembre 2023) coincidente con un suo peggioramento funzionale.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (dicembre 2023). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di
5 prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
Occorre altresì precisare che l'art. 3 comma 3 della legge 104/92, come poc'anzi accennato, nelle more del giudizio è stato rettificato dal legislatore mediante la tecnica della novellazione: in tal senso oggi si attribuisce al soggetto il termine “disabile” e non
“handicap” e si aggancia tale nozione (al relativo comma 3 dell'articolo citato) alla necessità di un “sostegno intensivo” anziché ad una “connotazione di gravità”.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13229/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 a far data da dicembre 2023. spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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