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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa RI Rita Serri Presidente
Dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 580/2024 R.g.l., riassunta a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16905/2024 pronunziata in data 12.3.2024 e depositata in Cancelleria in data 19.6.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 281 del 27.11.2018; avente ad oggetto: premio I.N.A.I.L.; promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
CR NT, RI CR AM e DI IN AG ed elettivamente domiciliate presso lo studio di queste ultime in Modena – ricorrente in riassunzione contro
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Silingardi e RI CP_1
NA CC ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale
I.N.A.I.L., in Bologna – resistente in riassunzione;
trattata all'udienza collegiale del 20.11.2025, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. All'udienza del 25.9.2025 nessuna delle parti costituite è comparsa.
Lo stesso è a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione le parti sono state rese edotte ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …”). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna il 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa RI Rita Serri
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa RI Rita Serri Presidente
Dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 580/2024 R.g.l., riassunta a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16905/2024 pronunziata in data 12.3.2024 e depositata in Cancelleria in data 19.6.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 281 del 27.11.2018; avente ad oggetto: premio I.N.A.I.L.; promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
CR NT, RI CR AM e DI IN AG ed elettivamente domiciliate presso lo studio di queste ultime in Modena – ricorrente in riassunzione contro
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Silingardi e RI CP_1
NA CC ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale
I.N.A.I.L., in Bologna – resistente in riassunzione;
trattata all'udienza collegiale del 20.11.2025, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. All'udienza del 25.9.2025 nessuna delle parti costituite è comparsa.
Lo stesso è a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione le parti sono state rese edotte ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …”). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna il 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa RI Rita Serri
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