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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5597/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIASCO Parte_1 P.IVA_1
ERNESTO ricorrente e
rappresentato e difeso dall'MAZZONI BRUNO giusta CP_1
procura in atti resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 la società “ Parte_1
” ha chiesto al Tribunale adito di: “dichiarare nullo, inefficace e,
[...] conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuta la somma di € 28.376,73, ma ammontando invece la stessa esattamente ad € 19.034,88 per i motivi di cui in narrativa”.
In particolare, ha sottolineato l'errato calcolo di quanto spettante al lavoratore poiché calcolato al lordo delle ritenute fiscali nonché stante la sussistenza di un credito del datore di lavoro per degli infissi montati alla 'abitazione del lavoratore.
Si è costituito il lavoratore contestando l'opposizione state la correttezza del calcolo, l'assenza di contestazione in relaizone all'av debeatur e l'assenza di prova circa il debito a suo carico.
Lette le note scritte in accordo al decreto di fissazione della trattazione scritta la causa è stata così decisa previa concessione del termine per note conclusive ad entrambe le parti.
Occorre analizzare i motivi di opposizione così come formulati dall'opponente.
Parte opponente sostiene come sia errato il calcolo della somma dovuta al lordo delle ritenute fiscali.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le somme di cui il lavoratore è creditore sono quelle determinate al lordo di ogni ritenuta, in quanto l'effettuazione delle eventuali detrazioni deve avvenire nel successivo momento dell'adempimento (cfr. ex multis, Cass. 14.3.1985, n. 1971; Id.,
24.8.1990, n. 8634; Id. 18.8.2000, n. 10942; 21.2.2001, n. 2544).
Ne discende, quindi, che l'opponente non aveva alcuna necessità di contestare la pronuncia di condanna al lordo dovendo semmai provvedere in sede di pagamento ad operare la trattenuta consentita dalla legge.
Secondo il prevalente e più condivisibile orientamento della giurisprudenza, a fronte di una condanna al lordo, il pagamento, ove spontaneamente eseguito, deve essere effettuato al netto degli oneri fiscali, gravando sul datore di lavoro, sostituto d'imposta, l'obbligo di provvedere al versamento di legge.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in presenza di un credito retributivo, "l'obbligo di effettuare la ritenuta fiscale sorge al momento del pagamento e, quindi, grava sul datore di lavoro, ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza di condanna, ovvero sul lavoratore, ove sia questo a porre in esecuzione la sentenza, senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente" (Cfr. Cass. sez. un. 22 maggio 1985 n. 3105).
Pertanto, a fronte di una condanna emessa al lordo delle trattenute fiscali, il soggetto tenuto al pagamento delle dette competenze anteriormente all'inizio dell'esecuzione è senz'altro il datore di lavoro, il quale, quindi, in tale fase è tenuto a pagare al lavoratore la somma dovuta al netto della ritenuta fiscale, con obbligo di versamento all'Erario della ritenuta in qualità di sostituto di imposta.
Resta inteso che laddove il versamento di legge all'Erario avvenga anteriormente all'inizio dell'esecuzione il datore di lavoro non è tenuto a pagare al lavoratore gli importi corrispondenti alla ritenuta fiscale.
Nel caso di specie l'opponente non ha provveduto al versamento all'Agenzia delle Entrate degli oneri fiscali e secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e' da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore" (Cass. 30 dicembre 1992 n. 13735; cfr. da ultimo Cass. n. 23426 del 17/11/2016 nella cui massima si legge: “Il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva”).
Quanto alla domanda di compensazione con un asserito credito per aver montato degli infissi gratuitamente presso l'abitazione dell'opposto si osserva come parte opponente non abbia allegato e provato l'assunto.
Anche un generico rilievo testimoniale, in difetto del minimo principio documentale di prova è inidoneo ad esaurire l'onere incombente alla parte datrice sull'effettività della corresponsione, sussistendo come noto precisi limiti di valore alla prova per testi ex art. 2721-2726 c.c. del pagamento (cfr. Cass. civ. 12111/2003, secondo cui ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto ad esporre le ragioni della pronuncia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il fisiologico limite di ammissibilità, principi, pienamente estensibili alla prova del pagamento per l'espresso richiamo della norma all'art. 2726 c.c.).
Nel caso in esame la prova non dedotta né sono stati addotti elementi particolari che potessero avallare nella fattispecie l'utilità di una prova testimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n.140.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 2007,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, il 1.10.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5597/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIASCO Parte_1 P.IVA_1
ERNESTO ricorrente e
rappresentato e difeso dall'MAZZONI BRUNO giusta CP_1
procura in atti resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 la società “ Parte_1
” ha chiesto al Tribunale adito di: “dichiarare nullo, inefficace e,
[...] conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuta la somma di € 28.376,73, ma ammontando invece la stessa esattamente ad € 19.034,88 per i motivi di cui in narrativa”.
In particolare, ha sottolineato l'errato calcolo di quanto spettante al lavoratore poiché calcolato al lordo delle ritenute fiscali nonché stante la sussistenza di un credito del datore di lavoro per degli infissi montati alla 'abitazione del lavoratore.
Si è costituito il lavoratore contestando l'opposizione state la correttezza del calcolo, l'assenza di contestazione in relaizone all'av debeatur e l'assenza di prova circa il debito a suo carico.
Lette le note scritte in accordo al decreto di fissazione della trattazione scritta la causa è stata così decisa previa concessione del termine per note conclusive ad entrambe le parti.
Occorre analizzare i motivi di opposizione così come formulati dall'opponente.
Parte opponente sostiene come sia errato il calcolo della somma dovuta al lordo delle ritenute fiscali.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le somme di cui il lavoratore è creditore sono quelle determinate al lordo di ogni ritenuta, in quanto l'effettuazione delle eventuali detrazioni deve avvenire nel successivo momento dell'adempimento (cfr. ex multis, Cass. 14.3.1985, n. 1971; Id.,
24.8.1990, n. 8634; Id. 18.8.2000, n. 10942; 21.2.2001, n. 2544).
Ne discende, quindi, che l'opponente non aveva alcuna necessità di contestare la pronuncia di condanna al lordo dovendo semmai provvedere in sede di pagamento ad operare la trattenuta consentita dalla legge.
Secondo il prevalente e più condivisibile orientamento della giurisprudenza, a fronte di una condanna al lordo, il pagamento, ove spontaneamente eseguito, deve essere effettuato al netto degli oneri fiscali, gravando sul datore di lavoro, sostituto d'imposta, l'obbligo di provvedere al versamento di legge.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in presenza di un credito retributivo, "l'obbligo di effettuare la ritenuta fiscale sorge al momento del pagamento e, quindi, grava sul datore di lavoro, ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza di condanna, ovvero sul lavoratore, ove sia questo a porre in esecuzione la sentenza, senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente" (Cfr. Cass. sez. un. 22 maggio 1985 n. 3105).
Pertanto, a fronte di una condanna emessa al lordo delle trattenute fiscali, il soggetto tenuto al pagamento delle dette competenze anteriormente all'inizio dell'esecuzione è senz'altro il datore di lavoro, il quale, quindi, in tale fase è tenuto a pagare al lavoratore la somma dovuta al netto della ritenuta fiscale, con obbligo di versamento all'Erario della ritenuta in qualità di sostituto di imposta.
Resta inteso che laddove il versamento di legge all'Erario avvenga anteriormente all'inizio dell'esecuzione il datore di lavoro non è tenuto a pagare al lavoratore gli importi corrispondenti alla ritenuta fiscale.
Nel caso di specie l'opponente non ha provveduto al versamento all'Agenzia delle Entrate degli oneri fiscali e secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e' da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore" (Cass. 30 dicembre 1992 n. 13735; cfr. da ultimo Cass. n. 23426 del 17/11/2016 nella cui massima si legge: “Il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva”).
Quanto alla domanda di compensazione con un asserito credito per aver montato degli infissi gratuitamente presso l'abitazione dell'opposto si osserva come parte opponente non abbia allegato e provato l'assunto.
Anche un generico rilievo testimoniale, in difetto del minimo principio documentale di prova è inidoneo ad esaurire l'onere incombente alla parte datrice sull'effettività della corresponsione, sussistendo come noto precisi limiti di valore alla prova per testi ex art. 2721-2726 c.c. del pagamento (cfr. Cass. civ. 12111/2003, secondo cui ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto ad esporre le ragioni della pronuncia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il fisiologico limite di ammissibilità, principi, pienamente estensibili alla prova del pagamento per l'espresso richiamo della norma all'art. 2726 c.c.).
Nel caso in esame la prova non dedotta né sono stati addotti elementi particolari che potessero avallare nella fattispecie l'utilità di una prova testimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n.140.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 2007,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, il 1.10.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti