Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/06/2025, n. 11287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11287 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08897/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8897 del 2021, proposto da
RA DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LU RE Baroncini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Avviso prot. n. 20246 del 21.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il AZ ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A019 – Filosofia e Storia”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
- del D.D.G. prot. n. 381 del 05.07.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il AZ ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “A019” per le regioni AZ, Marche, Sardegna e Toscana, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
- del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
- della griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 47/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 0,4/5 per i quesiti in lingua inglese, per un totale di 47,4/80;
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
- del verbale n. 23 di correzione della prova sostenuta dalla ricorrente nella parte lesiva per la medesima;
- della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente e del relativo giudizio sintetico espresso, nella parte in cui l'Amministrazione ha decretato l'insufficienza della prova;
- della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, per violazione del principio di collegialità;
- del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
- del qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. 510 del 23 aprile 2020, bandita per la copertura di 24.000 posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie. Dopo aver sostenuto la prova scritta per la classe di concorso A019 nella Regione Toscana, veniva esclusa dalla graduatoria finale per non aver raggiunto la soglia minima di superamento, fissata nel punteggio di 56/80.
2. Ritenendo illegittima tale esclusione, la ricorrente ha impugnato gli atti di riferimento, deducendo una pluralità di motivi di censura, che spaziano dalla pretesa incostituzionalità della soglia prevista per la prova scritta, alla mancata previsione di una prova di informatica, fino alla dedotta violazione dei principi di collegialità nella valutazione e all’insufficiente motivazione dell’esito attribuito al proprio elaborato.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria formale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le questioni sollevate dalla ricorrente – in larga parte già sottoposte all’attenzione di questa Sezione nell’ambito di contenziosi analoghi – trovano un precedente in termini nella sentenza n. 9799 del 2021 (ricorso n. 6308/202), alla quale si fa espresso richiamo, ex art. 74 c.p.a., per economia processuale e coerenza interpretativa.
7. Tuttavia, il Collegio ritiene opportuno ripercorrere le singole censure, affrontandole nel merito in relazione alla fattispecie concreta.
8. La principale doglianza verte sull’art. 13 del bando di concorso, come modificato dal D.D. 783/2020, nella parte in cui prevede che “superano la prova scritta i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, soglia ritenuta dalla ricorrente irragionevole, sproporzionata, e lesiva del principio di uguaglianza e dell’interesse pubblico alla stabilizzazione dei docenti precari.
9. Tale censura è infondata. La previsione impugnata dà attuazione all’art. 1, comma 10, della legge 159/2019, norma primaria che impone espressamente il requisito del punteggio minimo di sette decimi per il superamento delle prove scritte del concorso straordinario. Il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità in materia selettiva stabilendo un criterio oggettivo e uniforme, volto ad assicurare una soglia minima di preparazione tra i candidati.
10. La giurisprudenza ha più volte ribadito che tale discrezionalità è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5639/2015). Nel caso di specie, una soglia di 56/80 non appare sproporzionata, né irragionevole in sé, né in relazione al contesto straordinario della procedura.
11. Quanto alla prospettata incostituzionalità della norma, il Collegio ribadisce che il sistema delineato dalla legge 159/2019 è coerente con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), ed è compatibile con il diritto dell’Unione Europea. La procedura straordinaria risponde all’obiettivo di favorire l’accesso al ruolo dei docenti precari, ma resta una procedura selettiva, non meramente automatica.
12. L’art. 97 Cost. non consente di derogare al principio di merito, anche in presenza di esigenze di stabilizzazione. Né può sostenersi che il requisito del punteggio costituisca un ostacolo sproporzionato alla finalità del concorso, che è, comunque, quella di individuare soggetti in possesso di adeguata preparazione didattica e disciplinare.
13. Inoltre, la normativa europea (direttiva 1999/70/CE) non impone la stabilizzazione automatica, ma lascia agli Stati membri ampia discrezionalità sulle modalità, purché vi siano “garanzie effettive ed equivalenti di tutela” contro l’abuso dei contratti a termine (cfr. Corte Giust. UE, cause C-378/07 e ss., Angelidaki). La soglia minima rappresenta proprio uno strumento volto a garantire la qualità dell’insegnamento e a rispettare il principio meritocratico.
14. La ricorrente deduce, ancora, l’illegittimità del bando nella parte in cui omette la previsione di una prova volta ad accertare le competenze informatiche dei candidati, come previsto dall’art. 37 del d.lgs. 165/2001 e dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
15. Anche questa censura risulta infondata. Come già affermato nel precedente citato, l’accertamento delle competenze informatiche può avvenire in modi diversi, non essendo obbligatorio – secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza – introdurre una prova specifica autonoma. L’art. 37 citato impone un obbligo di verifica, ma non ne prescrive forma e modalità rigide.
16. Inoltre, la disciplina del concorso straordinario è dettata da una legge speciale sopravvenuta (l. 159/2019), la quale non prevede tale prova. In applicazione dei principi sull’ordinamento delle fonti, la legge speciale posteriore deroga alla legge generale anteriore, legittimando quindi la scelta ministeriale di non prevedere una prova informatica.
17. La ricorrente non dimostra, peraltro, quale sarebbe stato il concreto vantaggio ritraibile dall’introduzione di una simile prova, né offre elementi idonei a farne emergere la rilevanza determinante nel quadro della valutazione complessiva. Anche sotto tale profilo, la censura appare generica e non rilevante.
18. Ulteriore censura riguarda l’asserita violazione del principio di collegialità nella valutazione della prova scritta, con riferimento alla non contestualità della sottoscrizione del verbale da parte dei componenti della Commissione.
19. La doglianza è priva di fondamento. Come noto, la collegialità dell’organo si realizza nel momento deliberativo, e non richiede la contestualità materiale delle sottoscrizioni. La giurisprudenza ha chiarito che l’atto collegiale è perfezionato al momento della formazione della volontà dell’organo, e che la successiva verbalizzazione e sottoscrizione costituisce solo la forma documentale che attesta il fatto già avvenuto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4373/2018; T.A.R. AZ, n. 6208/2001).
20. Nello specifico, la ricorrente richiama il verbale n. 23 come atto viziato per la non contestualità delle sottoscrizioni da parte dei commissari. Anche in relazione a tale documento, il Collegio osserva che – alla luce della funzione meramente certificativa e conservativa del verbale – la differita apposizione delle firme non incide sulla validità della deliberazione, la quale si perfeziona con la formazione della volontà collegiale. In assenza di una querela di falso o di elementi idonei a porre in dubbio l’autenticità del verbale stesso, la censura non può trovare accoglimento.
21. La ricorrente lamenta, infine, che il punteggio assegnato all’elaborato scritto sia frutto di un giudizio sommario, non motivato, illogico e in contrasto con i criteri valutativi adottati dalla Commissione.
22. Anche tale motivo è infondato. Secondo giurisprudenza consolidata, il punteggio numerico attribuito ad una prova concorsuale, se preceduto dalla fissazione di criteri valutativi oggettivi e pubblici (come avvenuto nella specie), è di per sé idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7495/2019; A.P. 7/2017; Corte cost. n. 20/2009).
23. Nel caso di specie, risulta che la Commissione abbia utilizzato griglie di valutazione predefinite, articolate per quesiti e indicatori, e che l’elaborato sia stato valutato con punteggio analitico per ciascuna sezione. Non si rilevano elementi di contraddittorietà manifesta, né di travisamento, né la ricorrente individua specifici errori o discrasie fra la griglia e la valutazione.
24. Si osserva, infine, che le doglianze relative all’utilizzo del software CINECA per la gestione informatizzata della procedura concorsuale, nonché i rilievi in ordine alla correzione da remoto degli elaborati, non risultano supportati da allegazioni puntuali o da elementi concreti idonei a dimostrare l’esistenza di vizi procedurali rilevanti. In mancanza di riscontri specifici o di prova di una violazione del principio di trasparenza, tali profili devono ritenersi assorbiti nell'accertamento complessivo della legittimità della valutazione espressa dalla Commissione.
25. Il Collegio, rileva, infine, come sia principio pacifico che il giudice amministrativo non possa sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione se non in presenza di macroscopici errori o irragionevolezze, che nel caso di specie non emergono.
26. Tutte le censure proposte si rivelano infondate alla luce della documentazione in atti e dei principi giurisprudenziali richiamati. Il ricorso va, dunque, respinto integralmente, con richiamo, per quanto non ulteriormente specificato, alla motivazione già espressa nella sentenza n. 9799/2021.
27. Tenuto conto della natura degli interessi sottesi alla controversia e del fatto che il Ministero intimato si è costituito con memoria formale senza svolgere difese, il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO