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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/08/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2607/2025 promosso da:
(cf ), rappresentato e difeso dall'avv. SILINGARDI Parte_1 C.F._1
STEFANIA e
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. PERRUCCI CP_1 C.F._2
CLAUDIO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5 I ricorrenti, genitori del figlio , nato il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena Per_1
sentenza di divorzio n. 1127/2017, pubblicata il 26/06/2017 , rg 3480/2017, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, era stabilito l'affidamento del figlio,
all'epoca minorenne, le regolamentazioni dei rapporti tra genitori e figlio e il mantenimento dello stesso.
Con ricorso del 26/06/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) I genitori e dato atto della pressoché paritetica suddivisione dei Parte_1 CP_1
tempi di permanenza del figlio maggiorenne presso le abitazioni di ciascuno di loro e della Per_1
libera scelta rimessa al figlio al riguardo, convengono che nessun assegno di contributo nel mantenimento del figlio è fra loro più dovuto a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso e che ciascun genitore provvederà quindi per il proseguo al mantenimento ordinario del figlio quando lo stesso si trova con lui.
2) Dato atto che il figlio è già attualmente parzialmente autosufficiente, svolgendo lavori part time compatibili con gli studi, i genitori sosterranno al 50 % ciascuno le spese straordinarie che lo stesso gli evidenzierà, previo accordo fra loro e con il figlio.
3) In ogni caso e in aggiunta al mantenimento diretto di cui al precedente artt. 1 e 2 di questo ricorso,
essendosi tenuto conto dell'assunzione di tale obbligazione anche nella determinazione delle altre pattuizioni qui contenute, anche al fine di garantire al figlio una maggiore Parte_1
disponibilità economica, si impegna irrevocabilmente e dunque anche in assenza dei presupposti di legge per il mantenimento così come disciplinato dagli artt. 147 e 148 del codice civile e da ogni altra norma di legge in materia, al versamento diretto al figlio maggiorenne della somma di € Per_1
250,00 (duecentocinquanta) mensili fino al termine del corso universitario attualmente in itinere,
nonché, qualora il figlio decida di proseguire l'università, fino al termine del ciclo di studi, a condizione che detti studi si svolgano con impegno e profitto;
una volta terminati o lasciati gli studi, il pagina 2 di 5 padre si impegna a proseguire il versamento predetto fino a che il figlio non trovi o svolga un lavoro full-time confacente alla sua preparazione o non si renda comunque autosufficiente, e comunque in ogni caso per il tempo massimo di un anno dalla cessazione degli studi.
Tale somma dovrà essere versata preferibilmente attraverso bonifico bancario e comunque entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Se richiesto, sarà onere del Signor fornire alla Signora Pt_1
quale cointeressata a tale adempimento, prova dell'avvenuto versamento al figlio, che CP_1
comunque rimarrà unico creditore nei confronti del padre.
4) In parziale deroga a quanto sopra previsto il sig. preso atto che il figlio sta Pt_1 Per_1
svolgendo in questi mesi uno stage facente parte del suo corso di studi che gli impedisce lo svolgimento del lavoro part- time usuale, si impegna a versargli, sempre con versamento diretto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025 la somma di € 400,00, in luogo dei 250,00 euro sopra indicati;
5) Nell'ambito della modifica degli accordi di divorzio di cui al presente ricorso e ritenuta dalle parti sottoscriventi tale pattuizione come funzionale ed indispensabile per la risoluzione della vertenza relativa alla modifica degli accordi di divorzio e per il raggiungimento del presente accordo consensuale, si impegna e si obbliga a cedere e trasferire a , che Parte_1 CP_1
accetta , per il corrispettivo di € 78.000,00 (settantottomila/00), la quota del 50 % di sua proprietà
dell'immobile abitativo posto in FI ES (MO) Via Rodano 17 , così identificato presso
NCEU del Comune di FI ES Foglio 20 mapp. 208, sub 10 cat A/2; Foglio 20 mapp 208
sub1 cat C/6.
Il trasferimento dell'immobile avverrà a mezzo di atto notarile avanti a Notaio a scelta della sig.ra e dovrà essere effettuato non prima di 30 giorni dalla emissione della sentenza di CP_1
accoglimento integrale delle modifiche alle condizioni di divorzio di cui al presente ricorso, e comunque entro e non oltre giorni novanta dall'ottenimento da parte dell'acquirente del mutuo bancario funzionale al pagamento del prezzo.
pagina 3 di 5 La quota dell'immobile viene trasferita vista e piaciuta e nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova che la sig.ra dichiara di ben conoscere e comunque con ogni rinuncia al riguardo. CP_1
Il Signor si obbliga fin da ora a procurare a proprie cura e spese ogni attestato necessario Pt_1
per il trasferimento che sia ai sensi di legge a carico di parte cedente (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: RRE – relazione regolarità edilizia. APE – attestazione di prestazione energetica – etc).
Qualora fossero necessarie attività e pratiche per addivenire alla regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile dovute ad interventi antecedenti all'assegnazione esclusiva della casa alla
Signora per effetto della separazione citata in premessa, le parti sosterranno le CP_1
relative spese in misura del 50% ciascuno.
chiede fin da ora di avvalersi della normativa relativa alle agevolazioni fiscali in CP_1
quanto trattasi di trasferimento immobiliare pattuito in sede di accordi di divorzio e ritenuto dalle parti sottoscriventi come funzionale ed indispensabile per la risoluzione della vertenza relativa alla modifica degli accordi di divorzio e per il raggiungimento del presente accordo consensuale. Fatto
salvo quanto sopra, le spese tutte relative al trasferimento immobiliare ed ogni altra connessa sono a carico della parte acquirente . CP_1
6) I sig.ri e dichiarano che con l'adempimento di quanto qui Parte_1 CP_1
pattuito non avranno più nulla a pretendere l'un l'altro a qualsiasi titolo e che risulta fra loro definita e comunque rinunciata ogni pendenza fra loro, anche relativa all'intercorso rapporto di coniugio e successive fasi di separazione e divorzio e comunque alle stesse connessa e conseguente, ogni eccezione rimossa. Sono comprese nella detta quietanza ed espressa rinuncia anche ogni eventuale somma relativa al pagamento dell'assegno di contributo di mantenimento del figlio e/o Per_1
spese straordinarie passati.
7) Le parti danno atto che le pattuizioni qui previste e pattuite a modifica delle condizioni di divorzio sono complementari ed unitariamente connesse fra loro e ritenute idonee alla regolamentazione della pagina 4 di 5 loro situazione personale e del figlio condizionatamente alla emissione di sentenza di accoglimento totale della presente ricorso di modifica delle condizioni di divorzio;
8) Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti;
le spese vive gravano sulle parti al 50% ciascuno. “
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1127/2017,
pubblicata il 26/06/2017 , rg 3480/2017 provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2607/2025 promosso da:
(cf ), rappresentato e difeso dall'avv. SILINGARDI Parte_1 C.F._1
STEFANIA e
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. PERRUCCI CP_1 C.F._2
CLAUDIO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5 I ricorrenti, genitori del figlio , nato il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena Per_1
sentenza di divorzio n. 1127/2017, pubblicata il 26/06/2017 , rg 3480/2017, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, era stabilito l'affidamento del figlio,
all'epoca minorenne, le regolamentazioni dei rapporti tra genitori e figlio e il mantenimento dello stesso.
Con ricorso del 26/06/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) I genitori e dato atto della pressoché paritetica suddivisione dei Parte_1 CP_1
tempi di permanenza del figlio maggiorenne presso le abitazioni di ciascuno di loro e della Per_1
libera scelta rimessa al figlio al riguardo, convengono che nessun assegno di contributo nel mantenimento del figlio è fra loro più dovuto a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso e che ciascun genitore provvederà quindi per il proseguo al mantenimento ordinario del figlio quando lo stesso si trova con lui.
2) Dato atto che il figlio è già attualmente parzialmente autosufficiente, svolgendo lavori part time compatibili con gli studi, i genitori sosterranno al 50 % ciascuno le spese straordinarie che lo stesso gli evidenzierà, previo accordo fra loro e con il figlio.
3) In ogni caso e in aggiunta al mantenimento diretto di cui al precedente artt. 1 e 2 di questo ricorso,
essendosi tenuto conto dell'assunzione di tale obbligazione anche nella determinazione delle altre pattuizioni qui contenute, anche al fine di garantire al figlio una maggiore Parte_1
disponibilità economica, si impegna irrevocabilmente e dunque anche in assenza dei presupposti di legge per il mantenimento così come disciplinato dagli artt. 147 e 148 del codice civile e da ogni altra norma di legge in materia, al versamento diretto al figlio maggiorenne della somma di € Per_1
250,00 (duecentocinquanta) mensili fino al termine del corso universitario attualmente in itinere,
nonché, qualora il figlio decida di proseguire l'università, fino al termine del ciclo di studi, a condizione che detti studi si svolgano con impegno e profitto;
una volta terminati o lasciati gli studi, il pagina 2 di 5 padre si impegna a proseguire il versamento predetto fino a che il figlio non trovi o svolga un lavoro full-time confacente alla sua preparazione o non si renda comunque autosufficiente, e comunque in ogni caso per il tempo massimo di un anno dalla cessazione degli studi.
Tale somma dovrà essere versata preferibilmente attraverso bonifico bancario e comunque entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Se richiesto, sarà onere del Signor fornire alla Signora Pt_1
quale cointeressata a tale adempimento, prova dell'avvenuto versamento al figlio, che CP_1
comunque rimarrà unico creditore nei confronti del padre.
4) In parziale deroga a quanto sopra previsto il sig. preso atto che il figlio sta Pt_1 Per_1
svolgendo in questi mesi uno stage facente parte del suo corso di studi che gli impedisce lo svolgimento del lavoro part- time usuale, si impegna a versargli, sempre con versamento diretto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025 la somma di € 400,00, in luogo dei 250,00 euro sopra indicati;
5) Nell'ambito della modifica degli accordi di divorzio di cui al presente ricorso e ritenuta dalle parti sottoscriventi tale pattuizione come funzionale ed indispensabile per la risoluzione della vertenza relativa alla modifica degli accordi di divorzio e per il raggiungimento del presente accordo consensuale, si impegna e si obbliga a cedere e trasferire a , che Parte_1 CP_1
accetta , per il corrispettivo di € 78.000,00 (settantottomila/00), la quota del 50 % di sua proprietà
dell'immobile abitativo posto in FI ES (MO) Via Rodano 17 , così identificato presso
NCEU del Comune di FI ES Foglio 20 mapp. 208, sub 10 cat A/2; Foglio 20 mapp 208
sub1 cat C/6.
Il trasferimento dell'immobile avverrà a mezzo di atto notarile avanti a Notaio a scelta della sig.ra e dovrà essere effettuato non prima di 30 giorni dalla emissione della sentenza di CP_1
accoglimento integrale delle modifiche alle condizioni di divorzio di cui al presente ricorso, e comunque entro e non oltre giorni novanta dall'ottenimento da parte dell'acquirente del mutuo bancario funzionale al pagamento del prezzo.
pagina 3 di 5 La quota dell'immobile viene trasferita vista e piaciuta e nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova che la sig.ra dichiara di ben conoscere e comunque con ogni rinuncia al riguardo. CP_1
Il Signor si obbliga fin da ora a procurare a proprie cura e spese ogni attestato necessario Pt_1
per il trasferimento che sia ai sensi di legge a carico di parte cedente (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: RRE – relazione regolarità edilizia. APE – attestazione di prestazione energetica – etc).
Qualora fossero necessarie attività e pratiche per addivenire alla regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile dovute ad interventi antecedenti all'assegnazione esclusiva della casa alla
Signora per effetto della separazione citata in premessa, le parti sosterranno le CP_1
relative spese in misura del 50% ciascuno.
chiede fin da ora di avvalersi della normativa relativa alle agevolazioni fiscali in CP_1
quanto trattasi di trasferimento immobiliare pattuito in sede di accordi di divorzio e ritenuto dalle parti sottoscriventi come funzionale ed indispensabile per la risoluzione della vertenza relativa alla modifica degli accordi di divorzio e per il raggiungimento del presente accordo consensuale. Fatto
salvo quanto sopra, le spese tutte relative al trasferimento immobiliare ed ogni altra connessa sono a carico della parte acquirente . CP_1
6) I sig.ri e dichiarano che con l'adempimento di quanto qui Parte_1 CP_1
pattuito non avranno più nulla a pretendere l'un l'altro a qualsiasi titolo e che risulta fra loro definita e comunque rinunciata ogni pendenza fra loro, anche relativa all'intercorso rapporto di coniugio e successive fasi di separazione e divorzio e comunque alle stesse connessa e conseguente, ogni eccezione rimossa. Sono comprese nella detta quietanza ed espressa rinuncia anche ogni eventuale somma relativa al pagamento dell'assegno di contributo di mantenimento del figlio e/o Per_1
spese straordinarie passati.
7) Le parti danno atto che le pattuizioni qui previste e pattuite a modifica delle condizioni di divorzio sono complementari ed unitariamente connesse fra loro e ritenute idonee alla regolamentazione della pagina 4 di 5 loro situazione personale e del figlio condizionatamente alla emissione di sentenza di accoglimento totale della presente ricorso di modifica delle condizioni di divorzio;
8) Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti;
le spese vive gravano sulle parti al 50% ciascuno. “
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1127/2017,
pubblicata il 26/06/2017 , rg 3480/2017 provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
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