Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona ______________________
del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 8890 R.G. 2023, Per ___________________
promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parte_1
PALESANO, giusta procura generale richiamata in ricorso, ed elettivamente Il Cancelliere domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in , Piazza MARINA n° Pt_1
39;
Opponente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Luca GIUDICE, CP_1
giusta procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi, in , Via NICOLO' TURRISI Pt_1
13;
Opposto
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER IL
PAGAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n° 621/2023, emesso da questo Tribunale in data 15/06/2023.
Condanna il al pagamento delle spese processuali, che Parte_1
liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Angelo Luca GIUDICE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/07/2023, il Parte_1
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 621/23, emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore di dipendente del medesimo CP_1
Ente, con qualifica di collaboratrice amministrativa addetta al canile municipale di , dell'importo di Euro 2.645,23, a titolo di compenso per Pt_1
lavoro straordinario prestato da quest'ultima negli anni 2018 - 2019, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
Dedusse l'insussistenza del credito intimato, atteso che non era intervenuta alcuna formale autorizzazione dell'Ente allo svolgimento di prestazioni straordinarie, né era stata impegnata la relativa spesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di contabilità degli Enti locali.
Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di ingiunzione.
L'opposta ritualmente costituitasi con memoria CP_1
difensiva, ha contestato le argomentazioni avversarie, deducendone l'infondatezza ed invocando il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 19/02/2023, la causa, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti, è stata decisa come da suindicato dispositivo.
2 L'opposizione è infondata.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recentissima ordinanza
21/02/2025 n° 4574, ha ribadito il principio, secondo cui “Nel pubblico impiego
contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto,che
presuppone la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, spetta al lavoratore
anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima o contraria a disposizioni
del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico
impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 d.lg. n. 165/2001 e
dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se
debitamente autorizzato;
pertanto, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina
collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona
l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. “.
Per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il
fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma
con il consenso anche implicito del medesimo;
il consenso, una volta esistente,
integra gli estremi che rendono necessario il pagamento, anche ove la richiesta
risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo.
Nella fattispecie concreta in esame, dai prospetti di liquidazione del lavoro straordinario, depositati nel fascicolo monitorio ed in allegato alla memoria di costituzione dell'opposta, si evince l'apposizione in calce ai medesimi della seguente nota sottoscritta dal Dirigente, Avv. Francesco
FIORINO:
Si attesta, ai sensi dell'art. 3, comma 83, L. 24/12/2007 n° 244, che le ore di
lavoro certificate per i suindicati dipendenti (tra cui l'opposta) sono state
previamente autorizzate e sono quelle registrate dal sistema di rilevazione
automatico delle presenze. Si attesta altresì che sono state effettuate nel rispetto del
limite massimo individuale di n° 180 ore fissato dall'art. 14, comma 4, del C.C.N.L.
1/04/1999.
A fronte di tale attestazione, proveniente dal Dirigente responsabile del servizio Ambiente del Comune, che riveste la qualità di Pubblico Ufficiale, dotato di potestà certificativa e che, ai sensi dell'art. 107 del D.l.vo 167/20002 può adottare gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
3 l'amministrazione verso l'esterno, appare indiscutibilmente provata la sussistenza del consenso, anche implicito, dell'Amministrazione allo svolgimento delle prestazioni straordinarie.
In ordine, poi, alla asserita carenza dell'impegno contabile per la copertura finanziaria della relativa spesa va rilevato che secondo una ormai consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18063-2023 e Cass. 27842-2023), l'atto volto a legittimare la remunerazione di prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego che sia assunto in difetto del preventivo impegno di spesa, per quanto sia invalido, non consente di derogare alla disciplina, certamente applicabile nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dell'art. 2126 c.c.,
così fondando la pretesa a conseguire il corrispettivo di quell'attività
lavorativa, anche se giuridicamente non dovuta, ove sia stata concretamente prestata (così Corte cost. 27.1.2023, n. 8).
La cit. Cass. 18603/23 ha, invero, sottolineato che lo svolgimento oltre il
debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei menzionati
presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla
misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva di tempo
in tempo vigente, in quanto la presenza del consenso datoriale, comunque espresso, è il
solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art.
2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei
funzionari verso la Pubblica Amministrazione, il superamento anche di limiti o di
regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così acconsentita e
resa".
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Angelo Luca GIUDICE, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 21/03/2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025.
4
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
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