Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1376/2022 RG vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bassoi del Parte_1
foro di Livorno;
APPELLANTE
E
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Pierfrancesco Petroni del foro di Lucca;
APPELLATI
All'udienza del 1°.10.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <Piaccia all'Ecc.mo Corte di Appello di Firenze, contrariis Parte_1
reiectis, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Lucca n. 602/2022, pubblicata il 14.06.2022, - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria
1
- in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria e disporre di sentire i testi richiesti dalla appellante e indicati nella memoria istruttoria ex art. 183
VI comma c.p.c. - in via principale, in accoglimento dell'appello, dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'appellante e respingere nel merito la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, - in via subordinata, riformare parzialmente la suddetta sentenza riducendo l'importo dovuto dalla signora in favore dei signori Parte_1
nella misura indicata in atti o nella maggiore misura che emergerà dagli atti di CP_1
causa In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi oltre oneri di legge>>.
Per < Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adìta, previa in ogni caso la CP_1
correzione dell'errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza (laddove in luogo di compare per mero errore materiale la dicitura “ Controparte_1 CP_3
), in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello; ovvero in subordine,
[...]
nel merito, previa, per il caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice-appellata sin qui esplicitamente o implicitamente respinte, rigettare totalmente l'appello interposto e confermare integralmente la sentenza impugnata condannando altresì parte appellata al rilascio degli immobili per cui è causa con pedissequa condanna accessoria ex art. 614 bisc.p.c., nonché al risarcimento del danno ovvero al pagamento dell'indennità di abusiva occupazione per l'uso esclusivo degli immobili per cui è causa, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna di controparte ex art. 96 commi I e III c.p.c.avuto riguardo altresì alla mancata partecipazione della medesima al tentativo di mediaconciliazione ante causam>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 14.6.2022 il tribunale di Lucca, provvedendo sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra Parte_1
(coniuge superstite) e e (figli di Controparte_1 Controparte_2
primo letto del de cuius , riteneva: Persona_1
- che i tre trasferimenti in denaro effettuati dal de cuius in favore della mediante bonifico bancario in data 9.9.2009 di € 50.000 (privo di Parte_1
2 causale), in data 7.7.2014 di € 50.000 ed in data 22.9.2014 di € 50.000 (con la causale
“acquisto immobile”) dessero luogo a donazioni dirette di non modico valore,
nulle per difetto di forma, per cui le corrispondenti somme di denaro dovevano considerarsi come mai uscite dal patrimonio del donante;
- che la polizza di assicurazione sulla vita, intestata al de cuius ma recante l'indicazione della come beneficiaria, dava luogo ad una donazione Parte_1
indiretta, con conseguente applicazione della disciplina della collazione dei premi versati dal de cuius per complessivi € 50.000;
- che non vi era prova che i € 25.000 prelevati in contanti il 26.11.2015
fossero stati consegnati alla per cui tale operazione non era Parte_1
qualificabile come donazione né sussistevano i presupposti per reputarla assoggettata a collazione;
- che, in base alla consulenza d'ufficio, il valore dell'immobile caduto in successione (abitazione in Viareggio via De Ambris n. 87, corredata da resede e ripostiglio esterno destinata ad abitazione familiare), al netto del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite e dei vincoli di servitù, poteva valutarsi in € 156.313,68;
- che il valore della massa da dividere era, dunque, di € 356.313,68 (€
156.313,68 quale valore dell'immobile + € 150.000 oggetto di donazione nulle alla
+ € 50.000 quale donazione indiretta dei premi dell'assicurazione sulla Parte_1
vita);
- che il de cuius era deceduto ab intestato, per cui a ciascun Persona_1
erede (coniuge e due figli) spettava un terzo del valore della massa (€ 118.771,22)
ai sensi dell'art. 581 cod. civ.;
- che le somme di denaro ricevute dalla uperavano la quota alla Parte_1
stessa spettante;
3 - che, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., quando i beni donati non erano stati conferiti in natura (come nel caso di specie), gli altri coeredi avevano diritto di prelevare dalla massa ereditaria, in proporzione alle rispettive quote, il bene immobile caduto in successione;
- che l'immobile caduto in successione non era sufficiente a coprire le quote che spettavano ai figli e per cui la Controparte_1 CP_2
andava condanna a pagare loro, a titolo di conguaglio, l'ulteriore Parte_1
importo di 40.614,386 ciascuno;
- che doveva essere respinta la domanda risarcitoria e indennitaria proposta da e in relazione all'immobile caduto CP_1 Controparte_2
in successione, in quanto la quale coniuge superstite, godeva del Parte_1
diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ai sensi dell'art. 540,
comma 2, cod. civ.;
- per tali ragioni così statuiva: <1) dispone lo scioglimento della comunione
ereditaria con assegnazione agli attori degli immobili come catastalmente identificati nella
CTU ( cfr pagina 8 e 9 ) con condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di
conguaglio in favore di ciascuno degli attori della som ma di euro 40.614,386; 2) ordina
al Direttore dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate competente, con esonero
di sue responsabilità al riguardo, di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge;
3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori dei 5/6 delle spese di lite
che liquida in euro 10.565,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge
compensando il rimanente sesto. 4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le
spese di Ctu così come liquidate con separato provvedimento >>.
Con citazione notificata in data 20.7.2022 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava che il primo giudice non aveva esaminato la documentazione prodotta né disposta l'audizione dei testi richiesti.
4 Allegava che il de cuius aveva disposto liberamente delle proprie risorse economiche per il benessere proprio e della moglie, senza intaccare le quote ereditarie dei figli, come sarebbe emerso nel corso del giudizio se fossero state ammesse le prove orali richieste;
2) con il secondo motivo reiterava l'eccezione di prescrizione della pretesa dei coeredi di recuperare alla massa ereditaria la somma di € 50.000 bonificata il
9.9.2009, che il primo giudice aveva erroneamente ritenuta tardivamente sollevata da essa trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio; Parte_1
3) col terzo motivo censurava la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato la polizza vita come donazione indiretta, posto che la polizza era intestata al de cuius ed essa i figurava come Persona_1 Parte_1
mera beneficiaria. Illustrava che quando, come nel caso di specie, il beneficiario era legato al designante da un vincolo di mantenimento e di dipendenza economica, non era configurabile una donazione indiretta, bensì un libero e legittimo atto dispositivo del de cuius volto a garantire la sicurezza economica ed il mantenimento della moglie che gli era rimasta accanto durante i tredici anni di malattia, senza ledere la quota spettante ai figli. Faceva inoltre rilevare che l'art. 741 cod. civ. prevedeva che oggetto di collazione era quanto il defunto aveva speso in favore dei figli (per polizze assicurative, assegnazioni matrimoniali, per pagare i loro debiti, ecc.) e non del coniuge, quando, come nel caso di specie non vi era stata alcuna lesione della quota di legittima pari a ¼ del patrimonio (€
89.078,42 per ciascun figlio). Di conseguenza, a suo dire, i premi della polizza assicurativa non erano soggetti a collazione e l'ammontare dell'asse ereditario andava ridotto a € 306.313,68 per cui la quota di ciascun coerede era di €
102.104,56 e non di € 118.771,22 come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Con l'ulteriore conseguenza che i conguagli andavano ridotti a € 23.947,72 per
5 ciascun figlio e non all'erronea somma di € 40.614,386 ciascuno indicata nella sentenza impugnata;
4) col quarto motivo lamentava che i bonifici del 7.7.2014 e del 21.7.2014 di
€ 50.000 ciascuno, risalenti a circa due anni prima del decesso del de cuius, erano stati destinati ai frequenti viaggi di svago che i coniugi solevano fare, per godersi gli ultimi anni che la malattia consentiva di vivere a oltre che per Persona_1
l'acquisto dell'automobile familiare e per le spese funerarie. Pertanto, a suo dire,
le somme corrispondenti non potevano essere comprese nell'asse ereditario,
come chiarito da Cass. 8611/2018 e da Cass. 1074/2009).
Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ammissione dei testi non escussi in primo grado,
fosse respinta la domanda di divisione avanzata da e Controparte_1 CP_2
perché nulla era loro dovuto da parte di in subordine
[...] Parte_1
chiedeva che fossero ridotti i conguagli.
Si costituivano e eccependo, in via CP_1 Controparte_2
preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e348 bis cod. proc. civ..
Chiedevano, sempre in via preliminare, la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata che, nell'indicare le generalità di CP_1
, aveva riportato, per mero refuso, il nome “ ”. Nel merito ne
[...] CP_3
chiedevano il rigetto, col favore delle spese e la condanna dell'appellante ex art. 96 cod. proc. civ..
Acquisito il fascicolo di primo grado e disattese sia l'inibitoria sia le richieste istruttorie dell'appellante, all'udienza del 1°.10.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe. Unitamente a tali note l'appellante depositava una dichiarazione sottoscritta da in data 8.9.1983 con la quale Controparte_1
6 quest'ultimo ammetteva di aver ricevuto dal padre il lastrico Persona_1
solare di copertura del fabbricato sito in Viareggio senza aver pagato alcun corrispettivo per la compravendita a rogito notar dell'8.9.1983, Persona_2
per cui il conguaglio eventualmente dovuto dall'appellante avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto.
Gli appellati eccepivano l'inammissibilità della tardiva produzione documentale offerta dall'appellante, comunque priva di ogni valore probatorio,
della quale disconoscevano altresì la sottoscrizione.
Alla medesima udienza del 1°.10.2024, concessi i termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ. la causa era rimessa in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa, salvi i singoli profili di genericità dei motivi di appello che saranno di seguito esaminati, l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì
Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il passaggio alla fase decisoria preclude l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ..
Sempre in via preliminare va rilevata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., della produzione documentale offerta dall'appellante all'udienza del 1° ottobre 2024, trattandosi di prova nuova, rispetto alla quale la non ha offerto alcun elemento di valutazione (neppure nelle memorie Parte_1
conclusive) che consenta di ritenere che detto documento, risalente all'anno 1983,
7 non poteva essere tempestivamente prodotto in primo grado entro i termini delle preclusioni istruttorie, né ha chiesto di essere, allo scopo, rimessa in termini per provvedervi in appello.
Di tale documento non può pertanto tenersi conto ai fini della decisione.
Il primo motivo di appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E' inammissibile laddove l'appellante assume che il primo giudice non avrebbe esaminato i documenti prodotti, senza tuttavia misurarsi con il contenuto della sentenza impugnata (ove le produzioni documentali delle parti sono state compiutamente esaminate nei limiti della loro rilevanza ai fini della decisione) e senza indicare di quale documento decisivo e concludente sarebbe stato omesso l'esame dal primo giudice.
Quanto alle prove testimoniali, va ribadita anche in questa sede la loro inammissibilità, siccome del tutto generiche e non concludenti. Il fatto che negli ultimi anni che gli rimanevano da vivere, il de cuius avesse inteso viaggiare e godersi la vita insieme alla moglie sono circostanze non pertinenti al tema delle donazioni di cospicue somme di denaro ricevute dalla delle quali Parte_1
l'appellante non ha dimostrato, né chiesto di provare coi capitoli articolati nella memoria istruttoria, che fossero state destinate, in concreto, al benessere ed allo svago del marito. Mentre il capitolo 8 (secondo cui il de cuius intendeva “tutelare”
la moglie lasciandole a disposizione del denaro in caso di necessità), manifesta chiaramente l'intento di liberalità sotteso ai bonifici in denaro e l'animus donandi
del disponente e conferma, in sostanza, la validità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Parimenti non pertinente è poi il capitolo di prova secondo cui l'acquisto della casa in Albania non si era poi realizzato per problemi di salute del de cuius, il quale, peraltro, non aveva alcun legame con il paese di origine della moglie, essendo sempre vissuto in Italia, per cui appare del tutto fondato ritenere che anche per i due bonifici del 2014 l'intento del disponente
8 fosse quello di erogare alla moglie somme di denaro a titolo di donazione, al fine di consentirle di acquistare una casa in Albania. Acquisto che, però, non si è mai verificato.
Quanto al profilo secondo cui il de cuius era libero di disporre come meglio credeva del proprio patrimonio, si osserva che tale rilievo è, in principio esatto,
ma è totalmente privo di concludenza in relazione al fatto che, fermo restando il diritto del de cuius di provvedere anche mediante donazioni dirette o indirette ad erogazioni liberali in favore del coniuge, di dette donazioni occorre tenere conto in sede di divisione attraverso l'istituto della collazione quando si tratti di donazione valide. Mentre nel caso in cui, come in quello di specie, le donazioni siano nulle per difetto di forma (accertamento su cui non sono stati proposti motivi di gravame), il donatum entra direttamente a far parte dell'asse ereditario siccome mai uscito dal patrimonio del disponente.
Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la nel Parte_1
riproporre l'eccezione di prescrizione della pretesa degli altri condividenti di assorbire alla massa ereditaria la donazione eseguita con bonifico di € 50.000 del
2009, ha argomentato che detta eccezione, respinta dal primo giudice perché
tardiva, sarebbe un'eccezione rilevabile d'ufficio.
Trattasi, in realtà, di un'eccezione in senso stretto che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo fatta valere dalla parte entro i termini di decadenza stabiliti dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nella formulazione vigente
ratione temporis (il processo di primo grado è stato introdotto nel 2017) e, quindi,
con la comparsa di costituzione e di risposta da depositarsi venti giorni prima della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione (v., ex multis, Cass.
9810/2023; Cass. 17643/2020; Cass. 4689/2020).
Del tutto inconferente è, poi, il richiamo ai principi enunciati da Cass.
17121/2020, invocati sul punto dall'appellante, siccome detta pronuncia della
9 Suprema Corte è relativa alla pregressa disciplina processuale che consentiva al convenuto di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nel termine concesso dal giudice alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 180 cod. proc. civ. e non è applicabile al caso di specie, posto che il processo di primo grado è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal
1° marzo 2006.
Anche il terzo motivo va respinto.
La qualità di (unica) beneficiaria dell'assicurazione sulla vita intestata al
de cuius rivestita dalla quale contratto a favore di terzo, avente Parte_1
contenuto finanziario, consente di ravvisare in tale atto dispositivo una donazione indiretta dei premi assicurativi in favore della beneficiaria (v. Cass.
29583/2021; Cass. 3263/2016).
La corretta qualificazione operata dal primo giudice non è inficiata dalle argomentazioni spese dall'appellante per sostenere che, attraverso la polizza in questione, il de cuius aveva inteso provvedere, per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, alle necessità della moglie, legata al designante da un vincolo di mantenimento e di dipendenza economica. Questo perché il regime di solidarietà
familiare tra i coniugi non elide il carattere di liberalità dell'atto dispositivo compiuto dal de cuius in favore della moglie, né esime quest'ultima dalla collazione degli importi corrispondenti in sede di divisione ereditaria.
Va poi negato che soltanto i discendenti siano tenuti alla collazione, posto che l'art. 737 cod. civ. espressamente vi menziona anche il coniuge, per cui il richiamo all'art. 741 cod. civ. deve reputarsi come meramente indicativo delle singole elargizioni da ritenersi comprese nell'ampia disposizione del citato art. 737 cod. civ..
E' infine infondato anche il quarto motivo di appello.
10 I due bonifici del 2014 di € 50.000 ciascuno eseguiti dal de cuius circa due anni prima del decesso in favore della moglie, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, integrano donazioni nulle per difetto di forma (mancanza di forma scritta e dei testimoni), siccome non di modico valore.
Del tutto indimostrata e, prima ancora irrilevante, è la circostanza che tali somme di denaro siano state destinate alle vacanze, ai viaggi ed allo svago dei coniugi, posto che ciò non vale a elidere la natura delle liberalità compiute dal de
cuius in favore della moglie. Né allo scopo soccorrono le prove per testi richieste dall'appellante, posto che, anche dando per provate tutte le circostanze ivi capitolate, esse non condurrebbero a ritenere che le spese per i viaggi e gli svaghi del de cuius siano state sostenute con il denaro bonificato alla Per cui Parte_1
anche sotto questo profilo le prove richieste si mostrano inconcludenti.
Ne consegue che l'appello va integralmente respinto.
Non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 cod. proc. civ. per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, non risultando che l'appello sia stato proposto con mala fede o colpa grave.
Le spese del grado seguono la soccombenza della e sono Parte_1
liquidate in favore degli appellati, in solido, in base al valore della causa e ai parametri prossimi ai medi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
In ultimo va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza impugnata laddove, invece del nome corretto
“ ” per mero refuso, è stato scritto ” CP_1 CP_1 CP_3 CP_1
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
11 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di con atto notificato in data Controparte_1 Controparte_2
20.7.2022 avverso la sentenza n.602/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata il
14.6.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata dispone che, laddove è scritto “ ” debba, invece, leggersi ed Controparte_3
intendersi “ ”; Controparte_1
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al rimborso delle spese del grado in favore Parte_1
di e di , in solido, che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 5.5.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Isabella Mariani
12 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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