Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13621/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente a [...], 116 95127 C.F._1
CATANIA, rappresentata e difesa dall'avv.CIULLA LUCIANO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), residente a [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. LOSITO FRANCESCO SAVERIO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 17/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]
chiedeva a questo tribunale la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato a Controparte_1
Catania in data 6/10/1990, matrimonio dal quale era nata il [...] la figlia Per_1
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 4/03/2020. si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo un Controparte_1
mantenimento per la figlia maggiorenne siccome affetta da disabilità- ed Per_1
affermando esser insufficiente l'importo di € 200,00 mensili proposto dal . Pt_1
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12/11/2024, in quella sede il Presidente riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 4/03/2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alla figlia maggiorenne va evidenziato che è sì maggiorenne, ma, a causa Per_1
delle gravi conseguenze fisiche e neurologiche derivanti da un intervento chirurgico subito nel 1999 per un medulloblastoma, ha un'invalidità accertata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap il 19/04/2022, confermata dalla commissione medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato del 31/10/2022. Ad ulteriore conferma delle difficoltà di parte convenuta ha prodotto il certificato Per_1
emesso in data 04/04/2024 dal Dipartimento di Salute Mentale di Catania Nord, dal quale emerge che “l'assistita appare scarsamente sintona con l'ambiente circostante, poco consapevole delle limitazioni derivanti dalla propria condizione patologica. Scarso sviluppo emozionale e psicosociale. La compromissione a carico del funzionamento cognitivo determina una complessiva condizione di limitata autonomia rispetto alle proprie esigenze e necessità, per le quali abbisogna di supporto e supervisione da parte di terzi”.
Ciò non è senza conseguenze considerato che con riferimento ai figli portatori di handicap grave il legislatore, all'art. 337septies, comma 2, c.p.c., prevede l'applicabilità delle norme riguardanti la prole minorenne, indipendentemente dalla loro età, e che per giurisprudenza costante la patologia è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia – come nel caso in esame - ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente (Cass. n. 12977/2012; Cass.
21819/2021).
Va accolta la domanda della volta ad ottenere da un CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia che con lei convive. Ciò detto
[...]
va onerato di versare, in favore di Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia di euro 650,00 (e non già la minor somma offerta dal ricorrente di euro 200). A tale importo si giunge considerato che il ricorrente percepisce uno stipendio lordo annuo di circa euro
40.000,00, mentre percepisce uno stipendio lordo annuo di Controparte_1
circa 24.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi in atti).
La somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza.
Inoltre va onerato di far fronte nella misura del 50 per cento Parte_1
alle spese straordinarie per Per_1
Non essendo configurabile soccombenza sulla domanda di modifica di status, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13621/2022
R.G.: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Catania tra e , il Parte_1 Controparte_1
6/10/1990 cessazione degli effetti civili del matrimonio contatto tra i coniugi in data
6/10/1990, trascritto nel registro negli atti di matrimonio del Comune di Catania al n.1425 – parte II – Serie A – Ufficio 1 – anno 1990 ordinando all'Ufficiale dello stato civile la relativa annotazione.
PONE a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di euro 650,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia di euro 650,00, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico di le spese straordinarie, nella misura del Pt_1 Parte_1
cinquanta per cento;
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 16.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore Massimo Escher