Decreto presidenziale 17 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 13/06/2025, n. 11612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11612 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2024, proposto da
CI RI NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’Avviso n. 79720 del 29.12.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico, recante le “Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.”, nella parte in cui specifica che “1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”;
- del decreto n. 107 dell’8 giugno 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11 agosto 2023, nella parte in cui, all'art. 2, esclude la parte ricorrente dalla partecipazione alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici ivi previsto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto.
e la condanna ex art. 55 c.p.a. dell’Amministrazione resistente ad ammettere parte ricorrente alla procedura di cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli art. 72 bis, 35, comma 2 lett.c) e 84 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. RIngela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che
- la sig.ra CI RI NE ha proposto ricorso ed ha chiesto l’annullamento, revia sospensione, dell’Avviso n. 79720 del 29.12.2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico, recante le “Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2.”, nella parte in cui specifica che “1 . Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta” nonché del decreto n. 107 dell’8 giugno 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11 agosto 2023, nella parte in cui, all’art. 2, esclude la parte ricorrente dalla partecipazione alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici ivi previsto; in particolare ha dedotto la illegittimità di tali provvedimenti volti a tutelare i docenti che avevano partecipato alle prove scritte e orali, ma non anche quanti avevano partecipato alle prove preselettive, impugnandone, al pari dei primi, l’esclusione, come la ricorrente. Tale situazione secondo la ricorrente contrasterebbe con i fondamentali principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa per l’arbitrarietà ed illogicità e dunque con le previsioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, consistendo per la medesima in un trattamento deteriore rispetto ai docenti ammessi alla procedura;
- si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero dell’istruzione e del merito intimato con comparsa di stile;
-con ordinanza n. 267 del 2024 la sez. III bis ha disposto incombenti istruttori ed ha respinto l’istanza cautelare;
- a seguito dell’adempimento istruttorio eseguito dall’Ufficio scolastico regionale competente con il deposito di articolata relazione, la sez. III bis, non essendo emersi elementi e circostanze tali da determinare una diversa delibazione dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, con ordinanza n. 928/2024 ha respinto la suindicata domanda cautelare;
- con istanza notificata in data 3 giugno 2025 e depositata in pari data, la ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso in oggetto non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio;
- all’udienza camerale del 10 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dalla parte ricorrente;
TANTO PREMESSO
Il Collegio prende atto che, con apposito atto notificato in data 3 giugno 2025 la ricorrente ha comunicato di voler rinunciare al ricorso e in forza di detta dichiarazione il ricorso va dichiarato
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Invero, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2023, n.9683; idem, sez. VII, 1° agosto 2024, n.6918; idem, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379; idem, sez. V, 3 aprile 2025, n. 2897; Tar Lazio, Roma, sez. II, 4 aprile 2024, n. 6527).
In particolare, laddove l'atto di rinuncia non abbia i requisiti di formalità prescritti dall'art. 84, comma 3, c.p.a. – nella specie, la rinuncia non è stata notificata alla parte resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza, come prescritto - la domanda va comunque dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, a norma dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 marzo 2023, n. 2317; Tar Campania, LI , sez. V, 1° dicembre 2023, n.6628; Tar Marche, sez. II, 16 novembre 2023, n. 737; Tar Lazio, sez. IV, 3 giugno 2024, n. 11246;).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Tenuto conto del peculiare contegno processuale delle parti e delle conclusioni svolte, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando ai sensi degli art. 72 bis, comma 2, e 74 del c.p.a, sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RIngela Caminiti, Presidente, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RIngela Caminiti |
IL SEGRETARIO