Articolo 707 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 706Articolo 725
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Art. 707. Requisiti speciali 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
((a) non aver superato il ventiquattresimo anno di eta', salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata)) ;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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