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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 7 d.lgs. 150/11 e 429 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 26 del mese di marzo avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 11967/24 RGAC;
promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
(P.Iva ), elettivamente domiciliata in Catania, via G. Vagliasindi n.10, presso lo P.IVA_1
studio dell'avvocato Sebastiano Scafile, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in appello
appellante;
contro
, in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ) organicamente Controparte_1 P.IVA_2
patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Via Vecchia
Ognina n. 149 è ex lege domiciliata, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Di Primo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzine e risposta
appellato;
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 934/2024
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa.
Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 8 In fatto.
In data 22.03.2023 veniva elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Catania il verbale di contestazione n. 3062882/23/V/T (prot. n. 096418) nei confronti di er la violazione Parte_1
dell'art. 23, commi 1,6 e 11 del C.d.S., per avere collocato un cartellone pubblicitario “…tipo
stendardo di mt. 2,00 x 1,40 monofacciale, su pali, in Viale Artale Alagona n.37, non rispettando l'art.
41 del Regolamento comunale delle affissioni e pubblicità che impone la distanza di 1 metro dal ciglio
del marciapiedi ( largo 1 metro) in maniera non parallela allo stesso, ostacola notevolmente il
normale transito pedonale nonché ai diversamente abili muniti di ausili medici…”.
A seguito di tale violazione veniva applicata la sanzione pecuniaria di € 447,50 nonché la sanzione accessoria della rimozione del suddetto pannello.
Avverso il verbale di contestazione n. 3062882/23/V/T (prot. n. 096418) la Parte_1
proponeva ricorso in opposizione al Giudice di Pace di Catania, chiedendo previa sospensione degli effetti, la revoca e/o l'annullamento del verbale di contestazione per erroneità nei presupposti e contraddittorietà con le disposizioni normative del contratto intercorso tra la società appellante e il per l'affidamento in concessione degli spazi sul suolo pubblico per l'installazione Controparte_1
di impianti pubblicitari.
Il si costituiva in giudizio contestando le avverse domande perché infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace di Catania con sentenza n° 934/2024 depositata in data 19.04.2024 rigettava il ricorso proposto da per l'effetto, confermava il verbale di contestazione impugnato, Parte_1
compensando le spese.
Avverso la detta sentenza la proponeva ricorso in appello, chiedendo in riforma Parte_1
della sentenza impugnata l'accoglimento della domanda e per l'effetto l'annullamento del verbale di contestazione n. 3062882/23/V/T (prot. n. 096418), con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso appellato chiedendo il Controparte_1
pagina 2 di 8 rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto.
In diritto.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nel sistema delineato dal Codice della strada, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e ciò
perché normativamente i cartelli lungo le strade o in vista di esse sono giudicati idonei ad “ingenerare
confusione con la segnaletica stradale, ovvero (…) rendere difficile la comprensione e ridurre la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione,
con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. ” (art.23,
comma 1, D.Lgs. 285/1992). Il Codice della Strada e il suo Regolamento di attuazione, approvato con
D.P.R. n°495 del 1992, disciplinano la materia imponendo non solo il regime vincolistico dell'autorizzazione (art.23, comma 4), ma anche prescrivendo nel dettaglio dimensioni, caratteristiche e ubicazione dei mezzi pubblicitari (art.23, comma 6, CDS;
artt. 47-58 Reg. CDS).
L'accertamento delle violazioni (art. 23, comma 11, CDS) viene fatto sia con riferimento al regime vincolistico (autorizzazione), sia con riferimento al posizionamento in concreto del mezzo pubblicitario
(divieti e distanze previste dal Reg. CDS approvato con D.P.R. n.495/1992) e risponde al principio dell'integrale valutazione giuridica del fatto.
Dalla normativa richiamata, si considera mezzo pubblicitario ai fini dell'applicazione del CdS tutto ciò che contenga un messaggio percepibile dagli utenti della strada e che non sia riconducibile alla categoria dei segnali stradali.
L'art. 23, comma 1, stabilisce che: “Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne
pagina 3 di 8 difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le
sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica”. Quindi, qualunque manufatto contenente un messaggio funzionalmente diretto ad essere percepito dagli utenti della strada è tale da determinare potenzialmente quegli eventi che il comma 1
dell'art. 23 CDS intende evitare imponendo (con il successivo comma 4) il regime vincolistico dell'autorizzazione e sanzionando (con il comma 11) le collocazioni che ne siano prive. La verifica del rispetto della normativa di cui al predetto articolo, prevista nel comma 1, avviene attraverso il procedimento di autorizzazione ex art. 23, comma 4. Il successivo comma 6 prescrive che “Il
regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno
la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione
stradale”.
Chiarito il quadro normativo di riferimento i motivi di gravame, stante la connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente.
Preliminarmente va rilevato che la società appellante stipulava in data 15.12.2022 con il CP_1
un contratto per l'affidamento in regime di concessione di aree pubbliche per l'installazione di
[...]
impianti pubblicitari nei siti e con le modalità individuati negli atti di gara e nel rispetto delle normative vigenti e richiamate (art. 1 atto di concessione in atti).
Dagli atti di causa è emerso che la società appellante avesse collocato un cartellone pubblicitario, in pagina 4 di 8 violazione del predetto contratto di concessione, e che tale attività avesse comportato da parte dell'amministrazione convenuta l'elevazione del verbale opposto, con la conseguente sanzione accessoria della rimozione del pannello pubblicitario.
L'appellante eccepiva che il Giudice di Pace aveva errato nel non ritenere sufficiente l'autorizzazione concessa dal per la collocazione del cartellone pubblicitario per cui Controparte_1
è causa, ritenendo invece violato da parte della sia l'art. 23 del CdS che l'art. 41 del Parte_1
Regolamento comunale delle affissioni e pubblicità (disciplinante le deroghe alle distanze) e prescindendo dalla caratteristiche dimensionali del cartellone.
Le eccezioni sollevate dalla società appellante non hanno trovato però riscontro nella documentazione in atti, nonché nelle foto allegate dal Comando di Polizia municipale (cfr. fascicolo di primo grado) che ha elevato il verbale di contestazione opposto, in quanto l'impianto pubblicitario risultava installato a circa 50 cm dal ciglio del marciapiede (largo 1 metro) in maniera non parallela allo stesso (violando le prescrizioni del regolamento di cui sopra) creando ostacolo alla circolazione dei pedoni e ai soggetti diversamente abili (in violazione dell'art. 23 CdS).
L'art. 41, comma 2, del vigente “Regolamento comunale pubblicità e applicazione imposta sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, disciplina le “Deroghe alle Distanze” (distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale), ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 6 C.d.S. e dell'art. 51
comma 4 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Reg. Esec. ed Att. C.d.S.). In particolare, circa la “Distanza dal
ciglio del marciapiede” prevede che “…A -I mezzi pubblicitari monofacciali dovranno essere collocati
ad una distanza non inferiore a m. 1.00.B-In allineamento ad alberature e manufatti si può mantenere
la stessa distanza dal bordo della carreggiata, comunque non inferiore a cm. 50, in presenza di una
zona libera retrostante non inferiore a m. 1.00…”.
Dall'applicazione di tali norme e dalle foto allegate in atti (cfr. fascicolo primo grado parte convenuta)
risulta evidente che l'impianto non era collocato regolarmente.
pagina 5 di 8 L'impianto pubblicitario risultava posizionato in modo trasversale al marciapiede, probabilmente per rendere il cartellone più visibile ai veicoli in transito, in violazione dell'art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano generale degli impianti (in atti), approvato con deliberazione G.M. 27 febbraio
2017 n. 20, in virtù del quale e nel rispetto dei “Criteri di posizionamento” prevede che “In generale
tutti gli impianti di progetto dovranno essere installati in posizione parallela al senso di marcia…”.
Pertanto l'impianto pubblicitario (come si vede dalle foto in atti) doveva essere posizionato a ridosso del muretto (contenente un'aiuola) ed in maniera parallela al marciapiede, così come l'altro pannello
(visibile nella medesima foto scattata dagli agenti municipali in occasione della verbalizzazione e di proprietà della stessa società appellante) posto nelle vicinanze e di identiche dimensioni che risulta correttamente posizionato (ovvero parallelamente al marciapiede e a ridosso del muretto contenente un'aiuola), lasciando idoneo spazio per il transito pedonale.
A nulla rileva la circostanza eccepita da parte appellante che il pannello pubblicitario fosse bifacciale e non monofacciale, come riportato nel verbale contestato, in quanto al momento del sopralluogo (cfr.
foto allegate) l'impianto si presentava privo di messaggi pubblicitari.
Irrilevante appare la circostanza se lo stesso fosse funzionale all'esposizione della pubblicità solo lato strada (pubblicità diretta) oppure anche lato interno (pubblicità indiretta), poiché a prescindere dalle caratteristiche dimensionali dell'impianto, lo stesso era stato installato sul ciglio del marciapiede, in modo trasversale e ad una distanza tale da impedire il transito di pedoni e mezzi per soggetto diversamente abili, così come correttamente statuito dal giudice di pace nella sentenza impugnata.
La corretezza dell'operato della polizia municipale del emerge anche dalla Controparte_1
circostanza che il verbale contestato non veniva elevato perché l'impianto era privo di autorizzazione
(come erroneamente eccepito dalla società appellante), ma perché posizionato nel sito autorizzato ma in contrasto con le norme del Codice della Strada e con il Regolamento comunale delle affissioni (cfr.
verbale di contestazione opposto).
E pure infondata l'eccezione sollevata dall'appellante sulla non conformità strutturale del pagina 6 di 8 marciapiede (rispetto alla normativa di cui alla concessione) sul quale era stato posto il pannello
(ovvero che fosse largo non già 1,50 cm ma 1 metro come si evince dallo stesso verbale opposto) in quanto irrilevante ai fini della sollevata contestazione.
L'art. 34 del Regolamento comunale di “Pubblicità e applicazione imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, disciplina infatti le ipotesi di variazione e modifiche delle superfici autorizzate e della pubblicità effettuata, previa richiesta e autorizzazione da parte del CP_1
nell'eventualità di assegnazione di un lotto, che ricade in un luogo divenuto in contrasto con le norme vigenti sulla viabilità e/o in contrasto con la normativa in vigore. Di tale richiesta da parte della non vi è prova in atti. Parte_1
Relativamente alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, la medesima deve intendersi coerentemente applicata, alla luce di quanto statuito dall'art. 23, comma 13 bis “…in caso di
collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o
comunque in contrasto con quanto disposto ((dai commi 1, 4-bis e 7-bis)), l'ente proprietario della
strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di
legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto…”.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da non può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 7 di 8 proposta, con ricorso in appello, da contro , disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 934/2024;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata,
liquidate in complessivi € 650,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater dpr 115/2002.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 7 d.lgs. 150/11 e 429 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 26 del mese di marzo avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 11967/24 RGAC;
promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
(P.Iva ), elettivamente domiciliata in Catania, via G. Vagliasindi n.10, presso lo P.IVA_1
studio dell'avvocato Sebastiano Scafile, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in appello
appellante;
contro
, in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ) organicamente Controparte_1 P.IVA_2
patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Via Vecchia
Ognina n. 149 è ex lege domiciliata, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Di Primo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzine e risposta
appellato;
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 934/2024
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa.
Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 8 In fatto.
In data 22.03.2023 veniva elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Catania il verbale di contestazione n. 3062882/23/V/T (prot. n. 096418) nei confronti di er la violazione Parte_1
dell'art. 23, commi 1,6 e 11 del C.d.S., per avere collocato un cartellone pubblicitario “…tipo
stendardo di mt. 2,00 x 1,40 monofacciale, su pali, in Viale Artale Alagona n.37, non rispettando l'art.
41 del Regolamento comunale delle affissioni e pubblicità che impone la distanza di 1 metro dal ciglio
del marciapiedi ( largo 1 metro) in maniera non parallela allo stesso, ostacola notevolmente il
normale transito pedonale nonché ai diversamente abili muniti di ausili medici…”.
A seguito di tale violazione veniva applicata la sanzione pecuniaria di € 447,50 nonché la sanzione accessoria della rimozione del suddetto pannello.
Avverso il verbale di contestazione n. 3062882/23/V/T (prot. n. 096418) la Parte_1
proponeva ricorso in opposizione al Giudice di Pace di Catania, chiedendo previa sospensione degli effetti, la revoca e/o l'annullamento del verbale di contestazione per erroneità nei presupposti e contraddittorietà con le disposizioni normative del contratto intercorso tra la società appellante e il per l'affidamento in concessione degli spazi sul suolo pubblico per l'installazione Controparte_1
di impianti pubblicitari.
Il si costituiva in giudizio contestando le avverse domande perché infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace di Catania con sentenza n° 934/2024 depositata in data 19.04.2024 rigettava il ricorso proposto da per l'effetto, confermava il verbale di contestazione impugnato, Parte_1
compensando le spese.
Avverso la detta sentenza la proponeva ricorso in appello, chiedendo in riforma Parte_1
della sentenza impugnata l'accoglimento della domanda e per l'effetto l'annullamento del verbale di contestazione n. 3062882/23/V/T (prot. n. 096418), con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso appellato chiedendo il Controparte_1
pagina 2 di 8 rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto.
In diritto.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nel sistema delineato dal Codice della strada, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e ciò
perché normativamente i cartelli lungo le strade o in vista di esse sono giudicati idonei ad “ingenerare
confusione con la segnaletica stradale, ovvero (…) rendere difficile la comprensione e ridurre la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione,
con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. ” (art.23,
comma 1, D.Lgs. 285/1992). Il Codice della Strada e il suo Regolamento di attuazione, approvato con
D.P.R. n°495 del 1992, disciplinano la materia imponendo non solo il regime vincolistico dell'autorizzazione (art.23, comma 4), ma anche prescrivendo nel dettaglio dimensioni, caratteristiche e ubicazione dei mezzi pubblicitari (art.23, comma 6, CDS;
artt. 47-58 Reg. CDS).
L'accertamento delle violazioni (art. 23, comma 11, CDS) viene fatto sia con riferimento al regime vincolistico (autorizzazione), sia con riferimento al posizionamento in concreto del mezzo pubblicitario
(divieti e distanze previste dal Reg. CDS approvato con D.P.R. n.495/1992) e risponde al principio dell'integrale valutazione giuridica del fatto.
Dalla normativa richiamata, si considera mezzo pubblicitario ai fini dell'applicazione del CdS tutto ciò che contenga un messaggio percepibile dagli utenti della strada e che non sia riconducibile alla categoria dei segnali stradali.
L'art. 23, comma 1, stabilisce che: “Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne
pagina 3 di 8 difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le
sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica”. Quindi, qualunque manufatto contenente un messaggio funzionalmente diretto ad essere percepito dagli utenti della strada è tale da determinare potenzialmente quegli eventi che il comma 1
dell'art. 23 CDS intende evitare imponendo (con il successivo comma 4) il regime vincolistico dell'autorizzazione e sanzionando (con il comma 11) le collocazioni che ne siano prive. La verifica del rispetto della normativa di cui al predetto articolo, prevista nel comma 1, avviene attraverso il procedimento di autorizzazione ex art. 23, comma 4. Il successivo comma 6 prescrive che “Il
regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno
la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione
stradale”.
Chiarito il quadro normativo di riferimento i motivi di gravame, stante la connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente.
Preliminarmente va rilevato che la società appellante stipulava in data 15.12.2022 con il CP_1
un contratto per l'affidamento in regime di concessione di aree pubbliche per l'installazione di
[...]
impianti pubblicitari nei siti e con le modalità individuati negli atti di gara e nel rispetto delle normative vigenti e richiamate (art. 1 atto di concessione in atti).
Dagli atti di causa è emerso che la società appellante avesse collocato un cartellone pubblicitario, in pagina 4 di 8 violazione del predetto contratto di concessione, e che tale attività avesse comportato da parte dell'amministrazione convenuta l'elevazione del verbale opposto, con la conseguente sanzione accessoria della rimozione del pannello pubblicitario.
L'appellante eccepiva che il Giudice di Pace aveva errato nel non ritenere sufficiente l'autorizzazione concessa dal per la collocazione del cartellone pubblicitario per cui Controparte_1
è causa, ritenendo invece violato da parte della sia l'art. 23 del CdS che l'art. 41 del Parte_1
Regolamento comunale delle affissioni e pubblicità (disciplinante le deroghe alle distanze) e prescindendo dalla caratteristiche dimensionali del cartellone.
Le eccezioni sollevate dalla società appellante non hanno trovato però riscontro nella documentazione in atti, nonché nelle foto allegate dal Comando di Polizia municipale (cfr. fascicolo di primo grado) che ha elevato il verbale di contestazione opposto, in quanto l'impianto pubblicitario risultava installato a circa 50 cm dal ciglio del marciapiede (largo 1 metro) in maniera non parallela allo stesso (violando le prescrizioni del regolamento di cui sopra) creando ostacolo alla circolazione dei pedoni e ai soggetti diversamente abili (in violazione dell'art. 23 CdS).
L'art. 41, comma 2, del vigente “Regolamento comunale pubblicità e applicazione imposta sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, disciplina le “Deroghe alle Distanze” (distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale), ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 6 C.d.S. e dell'art. 51
comma 4 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Reg. Esec. ed Att. C.d.S.). In particolare, circa la “Distanza dal
ciglio del marciapiede” prevede che “…A -I mezzi pubblicitari monofacciali dovranno essere collocati
ad una distanza non inferiore a m. 1.00.B-In allineamento ad alberature e manufatti si può mantenere
la stessa distanza dal bordo della carreggiata, comunque non inferiore a cm. 50, in presenza di una
zona libera retrostante non inferiore a m. 1.00…”.
Dall'applicazione di tali norme e dalle foto allegate in atti (cfr. fascicolo primo grado parte convenuta)
risulta evidente che l'impianto non era collocato regolarmente.
pagina 5 di 8 L'impianto pubblicitario risultava posizionato in modo trasversale al marciapiede, probabilmente per rendere il cartellone più visibile ai veicoli in transito, in violazione dell'art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano generale degli impianti (in atti), approvato con deliberazione G.M. 27 febbraio
2017 n. 20, in virtù del quale e nel rispetto dei “Criteri di posizionamento” prevede che “In generale
tutti gli impianti di progetto dovranno essere installati in posizione parallela al senso di marcia…”.
Pertanto l'impianto pubblicitario (come si vede dalle foto in atti) doveva essere posizionato a ridosso del muretto (contenente un'aiuola) ed in maniera parallela al marciapiede, così come l'altro pannello
(visibile nella medesima foto scattata dagli agenti municipali in occasione della verbalizzazione e di proprietà della stessa società appellante) posto nelle vicinanze e di identiche dimensioni che risulta correttamente posizionato (ovvero parallelamente al marciapiede e a ridosso del muretto contenente un'aiuola), lasciando idoneo spazio per il transito pedonale.
A nulla rileva la circostanza eccepita da parte appellante che il pannello pubblicitario fosse bifacciale e non monofacciale, come riportato nel verbale contestato, in quanto al momento del sopralluogo (cfr.
foto allegate) l'impianto si presentava privo di messaggi pubblicitari.
Irrilevante appare la circostanza se lo stesso fosse funzionale all'esposizione della pubblicità solo lato strada (pubblicità diretta) oppure anche lato interno (pubblicità indiretta), poiché a prescindere dalle caratteristiche dimensionali dell'impianto, lo stesso era stato installato sul ciglio del marciapiede, in modo trasversale e ad una distanza tale da impedire il transito di pedoni e mezzi per soggetto diversamente abili, così come correttamente statuito dal giudice di pace nella sentenza impugnata.
La corretezza dell'operato della polizia municipale del emerge anche dalla Controparte_1
circostanza che il verbale contestato non veniva elevato perché l'impianto era privo di autorizzazione
(come erroneamente eccepito dalla società appellante), ma perché posizionato nel sito autorizzato ma in contrasto con le norme del Codice della Strada e con il Regolamento comunale delle affissioni (cfr.
verbale di contestazione opposto).
E pure infondata l'eccezione sollevata dall'appellante sulla non conformità strutturale del pagina 6 di 8 marciapiede (rispetto alla normativa di cui alla concessione) sul quale era stato posto il pannello
(ovvero che fosse largo non già 1,50 cm ma 1 metro come si evince dallo stesso verbale opposto) in quanto irrilevante ai fini della sollevata contestazione.
L'art. 34 del Regolamento comunale di “Pubblicità e applicazione imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, disciplina infatti le ipotesi di variazione e modifiche delle superfici autorizzate e della pubblicità effettuata, previa richiesta e autorizzazione da parte del CP_1
nell'eventualità di assegnazione di un lotto, che ricade in un luogo divenuto in contrasto con le norme vigenti sulla viabilità e/o in contrasto con la normativa in vigore. Di tale richiesta da parte della non vi è prova in atti. Parte_1
Relativamente alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, la medesima deve intendersi coerentemente applicata, alla luce di quanto statuito dall'art. 23, comma 13 bis “…in caso di
collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o
comunque in contrasto con quanto disposto ((dai commi 1, 4-bis e 7-bis)), l'ente proprietario della
strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di
legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto…”.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da non può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 7 di 8 proposta, con ricorso in appello, da contro , disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 934/2024;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata,
liquidate in complessivi € 650,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater dpr 115/2002.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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