Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 413 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA in data 28/01/1976, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MONTELEONE
DOMENICO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e sig.ra - CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in Parte_2 C.F._3 data 21/03/1980, rappresentata e difesa dall'avv. MONTELEONE MARTA - CF - C.F._4 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 9 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 22/05/2025 - che i ricorrenti, in data 22/08/2008, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Lamezia Terme in data 22.08.2008 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 88, Serie A, Parte 2, anno 2008;
- il regime patrimoniale della coppia è quello della comunione dei beni;
- dal matrimonio è nata Giudice Noemi in Lamezia Terme il 05.07.2010 (c.f , allo stato C.F._5
– dunque – ancora minorenne;
- la casa coniugale, con regolare contratto di locazione, è posta in Lamezia Terme alla Madonna della Spina
Traversa VIII n. 13;
- insanabili divergenze tra i coniugi rendono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- di fatto vivono già separati da diverso tempo e la separazione è tutt'ora in essere;
- i coniugi hanno provveduto alla suddivisione dei propri beni (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, gli stessi coniugi ricorrevano al Presidente dell'intestato Tribunale affinché, letto il ricorso, fissasse con proprio decreto l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé e - all'esito negativo del tentativo di conciliazione - pronunciare la loro separazione, alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e la stessa dimorerà nella casa della madre con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo riterrà, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa;
i giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così i relativi giorni di vigilia delle medesime festività seguono il criterio dell'alternanza;
- la casa coniugale è assegnata alla madre;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
- il padre corrisponderà, da giorno cinque del mese, €.200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento della minore;
- nella compartecipazione alle spese ordinarie della minore, inoltre, come da accordi tra le parti, saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% le spese scolastiche della figlia, così anche le spese per gite ordinarie scolastiche con e senza pernottamento;
tutte le spese mediche anche se non di natura specialistica;
- tutte le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- entrambi i coniugi economicamente indipendenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia;
in rito, inoltre, gli stessi dichiaravano espressamente, ex art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiaravano di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 413 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. MONTELEONE DOMENICO - CF C.F._1
- e sig.ra - CF - a sua volta rappresentata C.F._2 Parte_2 C.F._3
e difesa dall'avv. MONTELEONE MARTA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato C.F._4 ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 23 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse 3
mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 10/06/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data
9 giugno 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 9 giugno 2025, sia pure in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se, come premesso, svoltasi in forma figurata
- hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione del carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 413 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato in [...] ed in data 28/01/1976, Parte_1 C.F._1 4
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MONTELEONE DOMENICO - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig.ra - CF - nata in [...] ed in data 21/03/1980, Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. MONTELEONE MARTA - CF - elettivamente domiciliata C.F._4 presso il di lei Studio professionale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato in [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MONTELEONE C.F._1
DOMENICO - CF - e sig.ra - CF - nata a C.F._2 Parte_2 C.F._3
LAMEZIA TERME (CZ), in data 21/03/1980, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. MONTELEONE MARTA
- CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e la stessa dimorerà nella casa della madre con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo riterrà, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa;
i giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così i relativi giorni di vigilia delle medesime festività seguono il criterio dell'alternanza;
- la casa coniugale è assegnata alla madre;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
- il padre corrisponderà, da giorno cinque del mese, €.200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento della minore;
- nella compartecipazione alle spese ordinarie della minore, inoltre, come da accordi tra le parti, saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% le spese scolastiche della figlia, così anche le spese per gite ordinarie scolastiche con e senza pernottamento;
tutte le spese mediche anche se non di natura specialistica;
- tutte le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- entrambi i coniugi economicamente indipendenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 88, parte II, serie A, anno 2008 - per la trascrizione, le annotazioni 5
e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)