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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14537 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 27242/2023
Verbale udienza del 20 ottobre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv Mario Di Meo
Per parte resistente la dott.ssa Maria letizia Petrini
Gli avvocati concludono come da atti
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
CE IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CE IL, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27242 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv Mario Di Meo ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma Via Macedonia n 68 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
in persona del sindaco pro tempore domiciliata Controparte_1
in Roma via IV Novembre 119/A del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura della Citta Metropolitana di Roma Capitale rappresentata e difesa dall'avvocato Maria
EL MO giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determinazione dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza n 00718 del 31 marzo 2023, notificata il
23 marzo 2023, con la quale la ha ingiunto il Controparte_2
pagamento di euro 675,40 . L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81180129252
redatto l'8 giugno 2020 (allegato in atti) con cui veniva contestato alla ricorrente in qualità
di proprietario del veicolo Tg CG351HR ed obbligato in solido la violazione degli artt 192 e
255 del D.lgs. 152/2006, perché, a seguito di acquisizione d'immagini a mezzo GEOTECH
AFC GFC328, il 29 aprile 2020 veniva riscontrato che il conducente del suindicato veicolo di sesso maschile abbandonava al suolo lontano dal circuito della raccolta un sacco ed una cassetta da frutta in plastica.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva il difetto di contestazione immediata,
l'illegittimità dell'accertamento effettuato anche per la mancanza del cartello informativo della presenza di telecamere;
in ogni caso l'errata indicazione del responsabile e della somma comminata e chiedeva l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi la resistente chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Preliminarmente occorre precisare che la contestazione è avvenuta con l'ausilio di mezzi meccanici pertanto il verbale è stato redatto all'esito dell'acquisizione e dell'esame delle immagini in ogni caso nel termine dei 90 gg.
La resistente ha depositato in atti la certificazione dei dispositivi utilizzati con indicazione delle specifiche tecniche e delle dichiarazioni di conformità.
Esaminando il merito i rilievi di cui al verbale fanno piena prova fino querela di falso e non sono stati oggetto di prova contraria.
La circostanza che il veicolo non fosse nella disponibilità del proprietario (circostanza emersa solo con una dichiarazione di parte redatta successivamente) non esclude la responsabilità solidale non costituendo prova che il veicolo sia stato utilizzato contro la sua volontà.
La sanzione così applicata in seguito all'accertamento è legittima nell' an ed è stata quantificata secondo la normativa di riferimento richiamata. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato e la determinazione dirigenziale opposta deve essere confermata.
In ragione delle questioni affrontate le spese vengono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) conferma l'ordinanza n 00718 del 31 marzo 2023 notificata il 23 marzo 2023 con la quale la ha ingiunto il pagamento di euro Controparte_2
675,40 .
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 20 ottobre 2025
Il Giudice
CE IL
II sezione civile
Nrg 27242/2023
Verbale udienza del 20 ottobre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv Mario Di Meo
Per parte resistente la dott.ssa Maria letizia Petrini
Gli avvocati concludono come da atti
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
CE IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CE IL, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27242 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv Mario Di Meo ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma Via Macedonia n 68 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
in persona del sindaco pro tempore domiciliata Controparte_1
in Roma via IV Novembre 119/A del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura della Citta Metropolitana di Roma Capitale rappresentata e difesa dall'avvocato Maria
EL MO giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determinazione dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza n 00718 del 31 marzo 2023, notificata il
23 marzo 2023, con la quale la ha ingiunto il Controparte_2
pagamento di euro 675,40 . L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81180129252
redatto l'8 giugno 2020 (allegato in atti) con cui veniva contestato alla ricorrente in qualità
di proprietario del veicolo Tg CG351HR ed obbligato in solido la violazione degli artt 192 e
255 del D.lgs. 152/2006, perché, a seguito di acquisizione d'immagini a mezzo GEOTECH
AFC GFC328, il 29 aprile 2020 veniva riscontrato che il conducente del suindicato veicolo di sesso maschile abbandonava al suolo lontano dal circuito della raccolta un sacco ed una cassetta da frutta in plastica.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva il difetto di contestazione immediata,
l'illegittimità dell'accertamento effettuato anche per la mancanza del cartello informativo della presenza di telecamere;
in ogni caso l'errata indicazione del responsabile e della somma comminata e chiedeva l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi la resistente chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Preliminarmente occorre precisare che la contestazione è avvenuta con l'ausilio di mezzi meccanici pertanto il verbale è stato redatto all'esito dell'acquisizione e dell'esame delle immagini in ogni caso nel termine dei 90 gg.
La resistente ha depositato in atti la certificazione dei dispositivi utilizzati con indicazione delle specifiche tecniche e delle dichiarazioni di conformità.
Esaminando il merito i rilievi di cui al verbale fanno piena prova fino querela di falso e non sono stati oggetto di prova contraria.
La circostanza che il veicolo non fosse nella disponibilità del proprietario (circostanza emersa solo con una dichiarazione di parte redatta successivamente) non esclude la responsabilità solidale non costituendo prova che il veicolo sia stato utilizzato contro la sua volontà.
La sanzione così applicata in seguito all'accertamento è legittima nell' an ed è stata quantificata secondo la normativa di riferimento richiamata. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato e la determinazione dirigenziale opposta deve essere confermata.
In ragione delle questioni affrontate le spese vengono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) conferma l'ordinanza n 00718 del 31 marzo 2023 notificata il 23 marzo 2023 con la quale la ha ingiunto il pagamento di euro Controparte_2
675,40 .
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 20 ottobre 2025
Il Giudice
CE IL