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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/10/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. NT IC Pres.
- Dott.ssa Valentina del Rio Giudice
- Dott.ssa NI AN Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 64/2025, vertente
TRA
, C.F.: nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Accardo del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Partanna nella via Trieste n. 80
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.11.1988 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cristina Accardo del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Partanna nella via Trieste n. 80
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito dell'udienza del 16.07.2025 sostituita dal deposito di note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo che fosse dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre in capo al signo l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili, Pt_1 da corrispondersi ogni 5 del mese nelle mani della SI (mediante Bonifico), quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% a titolo di spese straordinarie (scolastiche, sanitarie non rimborsabili dal SSN, sportive etc..) per cui per la migliore individuazione si richiamano le linee guida del CNF del 2017 nonché ogni altra successiva modifica od integrazione, purchè regolarmente documentate;
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalentemente con la madre. Il padre avrà, in ogni caso, la facoltà di tenere i figli nei periodi in cui gli stessi manifesteranno la volontà di stare con lui, sempre nel rispetto delle esigenze di vita e di scuola dei minori.
Entrambi i genitori eserciteranno nei confronti dei figli potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Nel caso di sopravvenuti disaccordi, il genitore non collocatario terrà con sé
i figli due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17:00 alle ore 21:00, salvo diversa volontà dei minori;
inoltre, i figli staranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, con prelevamento il sabato alle ore 17:00, con conseguente pernottamento e rientro alla madre la domenica sera entro le ore 21:00. I minori trascorrerà alternativamente con i genitori le festività canoniche (Natale, Santo Stefano, Notte di San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre).
4) Disporre che i figli saranno fiscalmente a carico della signor . CP_1
5) Prendere atto che i signori e , in accordo, stabiliscono che il signor si Pt_1 CP_1 Pt_1 obbliga a trasferirle la proprietà dell'immobile sito in Partanna nella Via Valle del Belice n. 15, ai propri figl e Persona_1 Per_2
6) Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge.”
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 28.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.01.2025, il ricorrente Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con , in data 28.07.2012, Controparte_1 registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Partanna atto n. 29, Parte II serie
A, anno 2012, deduceva:
- che dall'unione coniugale nascevano 2 figli: nata a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...]; Persona_3
- che l'ultima residenza comune dei coniugi, in regime della separazione dei beni, era la casa coniugale sita in Partanna nella via Valle del Belice, nr. 15;
- che per incompatibilità di carattere e incomprensioni, era venuta meno l'affectio coniugalis, scemata l'unione sentimentale e divenuta assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre che il signo versi Parte_1 in favore dei figli minori la somma mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
3) Disporre l'affidamento dei figli in modo congiunto tra i genitori con collocamento prevalente presso la casa coniugale con la madre;
4) Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge;
Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre in favore dell'Erario.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 21.05.2025, si costituiva in giudizio la quale, deducendo che i coniugi, per incompatibilità Controparte_1 di carattere e incomprensioni, non avevano più una affectio coniugalis, che era scemata anche l'unione sentimentale e che pertanto divenuta assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, concludeva affinché il Tribunale volesse “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre in capo al signo l'obbligo di corrispondere la somma di euro Pt_1
500,00 mensili, da corrispondersi ogni 5 del mese nelle mani della SI (mediante CP_1
Bonifico), quale contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% a titolo di spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie non rimborsabili dal SSN, sportive etc..) per cui per la migliore individuazione si richiamano le linee guida del CNF del 2017 nonché ogni altra successiva modifica od integrazione, purchè regolarmente documentate;
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalentemente con la madre. Il padre avrà, in ogni caso, la facoltà di tenere i figli nei periodi in cui gli stessi manifesteranno la volontà di stare con lui, sempre nel rispetto delle esigenze di vita e di scuola dei minori. Entrambi i genitori eserciteranno nei confronti dei figli potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Nel caso di sopravvenuti disaccordi, il genitore non collocatario terrà con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17:00 alle ore 21:00, salvo diversa volontà dei minori;
inoltre, i figli staranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, con prelevamento il sabato alle ore
17:00, con conseguente pernottamento e rientro alla madre la domenica sera entro le ore 21:00.
I minori trascorrerà alternativamente con i genitori le festività canoniche (Natale, Santo
Stefano, Notte di San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1
Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre). 4) Disporre che i figli saranno fiscalmente a carico della SI . 5) Assegnare la casa coniugale alla SI;
6) CP_1 Controparte_1
Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge;
Voglia l'On. Tribunale di Sciacca.”
All'udienza del 21.05.2025, parte resistente chiedeva disporsi un rinvio per formalizzare un accordo di trasformazione in consensuale e con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della successiva udienza del 16.07.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e rappresentavano di avere raggiunto un accordo, chiedendo rimettersi la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accogliesse le conclusioni così come formulate nell'accordo contestualmente depositato.
Il Pubblico Ministero emetteva parere favorevole in data 26.07.2025.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emersa, dalle rispettive allegazioni, la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale ad escludere, allo stato, la possibilità di una ricostituzione di una comunione di intenti e di sentimenti.
Sono pertanto integrati gli estremi per la pronuncia della separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, atteso che non sono contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico matrimoniale e familiare e possono essere poste alla base della decisione.
In ordine alle spese del presente giudizio non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate integralmente tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi C.F.: Parte_1
nato a [...], il [...] e , C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...] e residente in C.F._2
Partanna, che avevano contratto matrimonio, in data 28.07.2012, in Partanna, registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Partanna atto n. 29, Parte
II serie A, anno 2012, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto, in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
b) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
c) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 9/10/2025
Il Giudice Est.
NI AN
Il Presidente
NT IC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. NT IC Pres.
- Dott.ssa Valentina del Rio Giudice
- Dott.ssa NI AN Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 64/2025, vertente
TRA
, C.F.: nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Accardo del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Partanna nella via Trieste n. 80
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.11.1988 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cristina Accardo del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Partanna nella via Trieste n. 80
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito dell'udienza del 16.07.2025 sostituita dal deposito di note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo che fosse dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre in capo al signo l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili, Pt_1 da corrispondersi ogni 5 del mese nelle mani della SI (mediante Bonifico), quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% a titolo di spese straordinarie (scolastiche, sanitarie non rimborsabili dal SSN, sportive etc..) per cui per la migliore individuazione si richiamano le linee guida del CNF del 2017 nonché ogni altra successiva modifica od integrazione, purchè regolarmente documentate;
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalentemente con la madre. Il padre avrà, in ogni caso, la facoltà di tenere i figli nei periodi in cui gli stessi manifesteranno la volontà di stare con lui, sempre nel rispetto delle esigenze di vita e di scuola dei minori.
Entrambi i genitori eserciteranno nei confronti dei figli potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Nel caso di sopravvenuti disaccordi, il genitore non collocatario terrà con sé
i figli due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17:00 alle ore 21:00, salvo diversa volontà dei minori;
inoltre, i figli staranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, con prelevamento il sabato alle ore 17:00, con conseguente pernottamento e rientro alla madre la domenica sera entro le ore 21:00. I minori trascorrerà alternativamente con i genitori le festività canoniche (Natale, Santo Stefano, Notte di San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre).
4) Disporre che i figli saranno fiscalmente a carico della signor . CP_1
5) Prendere atto che i signori e , in accordo, stabiliscono che il signor si Pt_1 CP_1 Pt_1 obbliga a trasferirle la proprietà dell'immobile sito in Partanna nella Via Valle del Belice n. 15, ai propri figl e Persona_1 Per_2
6) Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge.”
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 28.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.01.2025, il ricorrente Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con , in data 28.07.2012, Controparte_1 registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Partanna atto n. 29, Parte II serie
A, anno 2012, deduceva:
- che dall'unione coniugale nascevano 2 figli: nata a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...]; Persona_3
- che l'ultima residenza comune dei coniugi, in regime della separazione dei beni, era la casa coniugale sita in Partanna nella via Valle del Belice, nr. 15;
- che per incompatibilità di carattere e incomprensioni, era venuta meno l'affectio coniugalis, scemata l'unione sentimentale e divenuta assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre che il signo versi Parte_1 in favore dei figli minori la somma mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
3) Disporre l'affidamento dei figli in modo congiunto tra i genitori con collocamento prevalente presso la casa coniugale con la madre;
4) Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge;
Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre in favore dell'Erario.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 21.05.2025, si costituiva in giudizio la quale, deducendo che i coniugi, per incompatibilità Controparte_1 di carattere e incomprensioni, non avevano più una affectio coniugalis, che era scemata anche l'unione sentimentale e che pertanto divenuta assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, concludeva affinché il Tribunale volesse “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre in capo al signo l'obbligo di corrispondere la somma di euro Pt_1
500,00 mensili, da corrispondersi ogni 5 del mese nelle mani della SI (mediante CP_1
Bonifico), quale contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% a titolo di spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie non rimborsabili dal SSN, sportive etc..) per cui per la migliore individuazione si richiamano le linee guida del CNF del 2017 nonché ogni altra successiva modifica od integrazione, purchè regolarmente documentate;
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalentemente con la madre. Il padre avrà, in ogni caso, la facoltà di tenere i figli nei periodi in cui gli stessi manifesteranno la volontà di stare con lui, sempre nel rispetto delle esigenze di vita e di scuola dei minori. Entrambi i genitori eserciteranno nei confronti dei figli potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Nel caso di sopravvenuti disaccordi, il genitore non collocatario terrà con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17:00 alle ore 21:00, salvo diversa volontà dei minori;
inoltre, i figli staranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, con prelevamento il sabato alle ore
17:00, con conseguente pernottamento e rientro alla madre la domenica sera entro le ore 21:00.
I minori trascorrerà alternativamente con i genitori le festività canoniche (Natale, Santo
Stefano, Notte di San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1
Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre). 4) Disporre che i figli saranno fiscalmente a carico della SI . 5) Assegnare la casa coniugale alla SI;
6) CP_1 Controparte_1
Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge;
Voglia l'On. Tribunale di Sciacca.”
All'udienza del 21.05.2025, parte resistente chiedeva disporsi un rinvio per formalizzare un accordo di trasformazione in consensuale e con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della successiva udienza del 16.07.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e rappresentavano di avere raggiunto un accordo, chiedendo rimettersi la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accogliesse le conclusioni così come formulate nell'accordo contestualmente depositato.
Il Pubblico Ministero emetteva parere favorevole in data 26.07.2025.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emersa, dalle rispettive allegazioni, la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale ad escludere, allo stato, la possibilità di una ricostituzione di una comunione di intenti e di sentimenti.
Sono pertanto integrati gli estremi per la pronuncia della separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, atteso che non sono contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico matrimoniale e familiare e possono essere poste alla base della decisione.
In ordine alle spese del presente giudizio non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate integralmente tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi C.F.: Parte_1
nato a [...], il [...] e , C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...] e residente in C.F._2
Partanna, che avevano contratto matrimonio, in data 28.07.2012, in Partanna, registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Partanna atto n. 29, Parte
II serie A, anno 2012, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto, in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
b) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
c) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 9/10/2025
Il Giudice Est.
NI AN
Il Presidente
NT IC