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Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1984, n. 881
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Articolo 3
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Legge 22 dicembre 1984, n. 881
Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1984, n. 881
Versione
29 dicembre 1984
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1984
Vedi fonte istituzionale
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