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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15128/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Nicola D'Autilia Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Maricla Candeliere Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 30.11.2021 previa istanza di sospensione della Parte_1 esecuzione del decreto di rilascio n. 16/2021, ha chiesto “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
al subentro nell'immobile sito in Turi alla Via Delle Ginestre n.1 Pal.B int.1 in Parte_1 precedenza assegnato alla di lei madre, pei i motivi di cui al presente ricorso”.
A sostegno della domanda ha allegato: che con decreto di rilascio ex art. 20 della L.R. n. 10 del
7.4.2014 notificato il 4.11.2021, l' le ordinava, quale occupante senza titolo, Controparte_1 il rilascio dell'immobile sito in Turi alla via Delle Ginestre n. 1 Pal. B int. 1 entro il termine di giorni trenta dalla data della notificazione;
di aver sempre convissuto nel predetto appartamento con la di lei madre, assegnataria del medesimo alloggio;
di aver inoltrato domanda di voltura, nell'ottobre dell'anno 2020, a seguito del decesso della genitrice;
di aver ricevuto, in data 24.11.2020, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 48.457,86 a titolo di morosità maturata al 30.10.2020; che la di lei madre, sino al decesso, provvedeva al pagamento di quanto di spettanza a titolo di locazione;
che il
10.5.2021 veniva comunicato il rigetto della istanza di voltura e richiesto il pagamento della somma di euro 48.707,00 maturata sino al 30.4.2021.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di rilascio in quanto carente di motivazione.
Con decreto del 9.12.2021 è stata disposta la sospensione del decreto rep. n. 16/2021.
Con memoria di costituzione depositata il 22.4.2022 si è costituita in giudizio l' CP_1
che ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha domandato il rigetto.
[...]
La causa, matura per la decisione - sia in quanto documentale che in ragione della inammissibilità della richiesta di prova orale articolata dalla ricorrente, vertente su fatti non contestati (cap. a) e non dirimenti ai fini della decisione (cap. b) - è stata definita, a seguito di rinvii richiesti dalle parti per il bonario componimento del giudizio, all'esito della udienza celebrata il 02.04.2025.
Il 10.5.2021 alla veniva notificato il provvedimento di rigetto della istanza di voltura prot. n. Pt_1
1894 del 23.4.2021, non opposto, fondato sulla ricorrenza di “condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza, rappresentate all'interessato con lettera raccomandata a/r n. 26000 del 16.11.2020
(preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990)” (cfr. in atti).
L'odierna opposizione si appunta contro il decreto di rilascio per occupazione sine titulo emesso, dunque, a seguito di un provvedimento con cui ha negato il diritto della Controparte_1
ricorrente alla voltura del contratto di locazione già intestato alla defunta madre.
Infatti, come dedotto dalla resistente, il provvedimento di rilascio dell'alloggio ha quale atto presupposto il precedente decreto di diniego, frapposto con determinazione dirigenziale n. 631 del
6.6.2018, all'istanza di voltura nel contratto di locazione n. 1894 del 23/04/2021, notificato con raccomandata a.r., ritirata dalla il 10.05.2021 e non impugnato. Pt_1
Alla luce di tanto, il ricorso è infondato, atteso che:
- la ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità del decreto di rilascio dell'alloggio, ma, nel caso in esame, la discussione sulla legittimità del titolo si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego in ordine alla voltura richiesta dall'occupante; ne deriva che il complessivo thema disputandum, consiste nello stabilire se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di pervenire alla richiesta assegnazione dell'alloggio (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. 9694/2013; Trib.
Bari n. 765/2016);
- in mancanza di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego in ordine alla voltura richiesta dall'odierna ricorrente, non è consentita l'impugnazione del solo decreto di rilascio per motivi relativi al diritto al subentro che sarebbero dovuti esser fatti valere avverso il citato provvedimento di diniego e, fermo restando che, in mancanza di rituale impugnazione di quest'ultimo, il decreto di rilascio costituisce mero atto dovuto e conseguenziale rispetto a quello presupposto ed ormai definitivo: quindi, la ritenuta natura consequenziale del decreto di rilascio rispetto al provvedimento di rigetto dell'istanza di subentro, ormai definitivo, conduce a ritenere infondato il ricorso presentato (cfr., ex multis, Trib. Bari n. 765/2016; n. 3609/2021).
Deve, altresì, aggiungersi che con diffida notificata il 23.11.2020, preavviso di diniego, veniva richiesto alla odierna ricorrente il pagamento della debitoria accumulatasi, pari ad euro 48.457,86 al
31.10.2020. A detta missiva la non forniva riscontro;
seguiva, dunque, il provvedimento di Pt_1
diniego. Orbene, pur volendo accedere alla ricostruzione fornita dalla opponente, allo stato questa sarebbe debitrice: “di €.819,01 per l'anno 2020, di €.1.498,80 per l'anno 2019, di €.3.108,03 per l'anno 2018 e di euro 2.506,99 per l'anno 2017” (cfr. pag. 2 delle note autorizzate del 24.3.2025).
Giova evidenziare che la L.R. n. 10/2014, al c. 1 dell'art. 15, prevede la morosità superiore a tre mesi quale causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione; nel caso in esame detta considerevole morosità è sorta e si è aggravata allorquando la abitava l'immobile Pt_1
unitamente alla di lei madre.
Da quanto premesso consegue che, allo stato, la occupi, in assenza di titolo, l'immobile oggetto Pt_1
del decreto di rilascio.
In considerazione dell'infondatezza del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
(tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
con riduzione delle voci di compenso ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15128/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Nicola D'Autilia Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Maricla Candeliere Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 30.11.2021 previa istanza di sospensione della Parte_1 esecuzione del decreto di rilascio n. 16/2021, ha chiesto “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
al subentro nell'immobile sito in Turi alla Via Delle Ginestre n.1 Pal.B int.1 in Parte_1 precedenza assegnato alla di lei madre, pei i motivi di cui al presente ricorso”.
A sostegno della domanda ha allegato: che con decreto di rilascio ex art. 20 della L.R. n. 10 del
7.4.2014 notificato il 4.11.2021, l' le ordinava, quale occupante senza titolo, Controparte_1 il rilascio dell'immobile sito in Turi alla via Delle Ginestre n. 1 Pal. B int. 1 entro il termine di giorni trenta dalla data della notificazione;
di aver sempre convissuto nel predetto appartamento con la di lei madre, assegnataria del medesimo alloggio;
di aver inoltrato domanda di voltura, nell'ottobre dell'anno 2020, a seguito del decesso della genitrice;
di aver ricevuto, in data 24.11.2020, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 48.457,86 a titolo di morosità maturata al 30.10.2020; che la di lei madre, sino al decesso, provvedeva al pagamento di quanto di spettanza a titolo di locazione;
che il
10.5.2021 veniva comunicato il rigetto della istanza di voltura e richiesto il pagamento della somma di euro 48.707,00 maturata sino al 30.4.2021.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di rilascio in quanto carente di motivazione.
Con decreto del 9.12.2021 è stata disposta la sospensione del decreto rep. n. 16/2021.
Con memoria di costituzione depositata il 22.4.2022 si è costituita in giudizio l' CP_1
che ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha domandato il rigetto.
[...]
La causa, matura per la decisione - sia in quanto documentale che in ragione della inammissibilità della richiesta di prova orale articolata dalla ricorrente, vertente su fatti non contestati (cap. a) e non dirimenti ai fini della decisione (cap. b) - è stata definita, a seguito di rinvii richiesti dalle parti per il bonario componimento del giudizio, all'esito della udienza celebrata il 02.04.2025.
Il 10.5.2021 alla veniva notificato il provvedimento di rigetto della istanza di voltura prot. n. Pt_1
1894 del 23.4.2021, non opposto, fondato sulla ricorrenza di “condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza, rappresentate all'interessato con lettera raccomandata a/r n. 26000 del 16.11.2020
(preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990)” (cfr. in atti).
L'odierna opposizione si appunta contro il decreto di rilascio per occupazione sine titulo emesso, dunque, a seguito di un provvedimento con cui ha negato il diritto della Controparte_1
ricorrente alla voltura del contratto di locazione già intestato alla defunta madre.
Infatti, come dedotto dalla resistente, il provvedimento di rilascio dell'alloggio ha quale atto presupposto il precedente decreto di diniego, frapposto con determinazione dirigenziale n. 631 del
6.6.2018, all'istanza di voltura nel contratto di locazione n. 1894 del 23/04/2021, notificato con raccomandata a.r., ritirata dalla il 10.05.2021 e non impugnato. Pt_1
Alla luce di tanto, il ricorso è infondato, atteso che:
- la ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità del decreto di rilascio dell'alloggio, ma, nel caso in esame, la discussione sulla legittimità del titolo si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego in ordine alla voltura richiesta dall'occupante; ne deriva che il complessivo thema disputandum, consiste nello stabilire se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di pervenire alla richiesta assegnazione dell'alloggio (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. 9694/2013; Trib.
Bari n. 765/2016);
- in mancanza di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego in ordine alla voltura richiesta dall'odierna ricorrente, non è consentita l'impugnazione del solo decreto di rilascio per motivi relativi al diritto al subentro che sarebbero dovuti esser fatti valere avverso il citato provvedimento di diniego e, fermo restando che, in mancanza di rituale impugnazione di quest'ultimo, il decreto di rilascio costituisce mero atto dovuto e conseguenziale rispetto a quello presupposto ed ormai definitivo: quindi, la ritenuta natura consequenziale del decreto di rilascio rispetto al provvedimento di rigetto dell'istanza di subentro, ormai definitivo, conduce a ritenere infondato il ricorso presentato (cfr., ex multis, Trib. Bari n. 765/2016; n. 3609/2021).
Deve, altresì, aggiungersi che con diffida notificata il 23.11.2020, preavviso di diniego, veniva richiesto alla odierna ricorrente il pagamento della debitoria accumulatasi, pari ad euro 48.457,86 al
31.10.2020. A detta missiva la non forniva riscontro;
seguiva, dunque, il provvedimento di Pt_1
diniego. Orbene, pur volendo accedere alla ricostruzione fornita dalla opponente, allo stato questa sarebbe debitrice: “di €.819,01 per l'anno 2020, di €.1.498,80 per l'anno 2019, di €.3.108,03 per l'anno 2018 e di euro 2.506,99 per l'anno 2017” (cfr. pag. 2 delle note autorizzate del 24.3.2025).
Giova evidenziare che la L.R. n. 10/2014, al c. 1 dell'art. 15, prevede la morosità superiore a tre mesi quale causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione; nel caso in esame detta considerevole morosità è sorta e si è aggravata allorquando la abitava l'immobile Pt_1
unitamente alla di lei madre.
Da quanto premesso consegue che, allo stato, la occupi, in assenza di titolo, l'immobile oggetto Pt_1
del decreto di rilascio.
In considerazione dell'infondatezza del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
(tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
con riduzione delle voci di compenso ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco