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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 2280/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_1 C.F._1 VENETO (TV), il 13/11/1983
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 08/1990
entrambi con l'avv. FRANCO CASANO e con l'avv. PAOLO MARTELLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14/04/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_2 la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre rispondenti all'interesse della prole ed compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 13/11/1983 Parte_1 e nato/a a CAMPOSAMPIERO (PD), il 4/08/1990, Parte_2 uniti in matrimonio il 21/06/2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREBASELEGHE (PD) dell'anno 2014 n. 14, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore viene affidato condivisamente e pariteticamente Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza prevalente nell'abitazione del padre. 2) Il minore trascorrerà il lunedì ed il martedì (compresi i pernotti) di ogni settimana con un genitore, il quale il mercoledì mattina lo accompagnerà a scuola;
ed il mercoledì ed il giovedì (compresi i pernotti) con l'altro genitore, il quale il venerdì mattina l'accompagnerà a scuola. - I genitori potranno decidere di mantenere fissa tale ripartizione dei giorni settimanali oppure alternarla, fermo restando la divisione paritetica delle giornate che il minore trascorrerà con entrambi.
- Inoltre, il minore resterà dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera con un genitore, il quale il lunedì mattina lo accompagnerà a scuola ed la successiva settimana con l'altro genitore sempre dal venerdì pomeriggio fino alla domenica. 3) Il figlio – durante il periodo natalizio – ad anni alterni - trascorrerà Per_1 la settimana comprendente il giorno di Natale con uno dei genitori e quella comprendente il giorno del capodanno con l'altro; sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorni di Pasqua con uno dei genitori ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
- Nel periodo estivo – ciascun genitore trascorrerà 15 giorni di vacanze consecutive con il figlio, curando che questi in tale periodo abbia contatti telefonici e videochiamate con l'altro genitore almeno ogni due giorni;
il restante periodo estivo verrà pariteticamente suddiviso tra i genitori secondo le modalità sopra indicate al punto n. 2.
4) La casa familiare sita a Castelfranco Veneto, via dei Prai n. 8/D, di proprietà esclusiva del marito, viene a questi assegnata e la moglie si trasferirà in un altro immobile.
5) Ciascun genitore provvederà a mantenimento diretto del minore nel periodo che trascorrerà con questi mentre le spese straordinarie, come previste dal protocollo approvato dal Tribunale di Treviso e con i relativi criteri in esso indicati, verranno suddivise al 50 % tra i genitori.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verserà l'uno per il mantenimento dell'altro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci