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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 238/2018 RGAC
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dott. Natalino SAPONE Consigliere
3) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2016 R.G.A.C. vertente
T R A
nato a [...]C. il 5.8.1949, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1
Muratore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catona, Reggio Calabria, Via Stazione n.
7;
APPELLANTE
E
nata a [...]C. l'8.3.1968, nata a [...]C. il Controparte_1 Controparte_2
5.12.1964, nato a [...]C. il 20.4.1966, in qualità di eredi di Controparte_3 Per_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Agnello, elettivamente domiciliati presso il
[...] suo studio in Via Giulia, n. 27, pec: ; Email_1
APPELLATI
NONCHÉ
n.q. di erede di , nato a [...] Controparte_4 Persona_2
Calabria il 25 giugno 1948, in persona dell'amministratore di sostegno avv. Paola Colombaro, che lo rappresenta in forza di decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Asti dep. in data 24 febbraio 2017 di istituzione dell'amministrazione di sostegno n. 2172/2016 R.V.G., successivo decreto di nomina dell'amministratore dep. in data 11 maggio 2017, assunzione dell'ufficio per giuramento all'udienza del 15 giugno 2017 (doc. 2) e decreto di specifica autorizzazione a verbale dell'udienza del 28 giugno 2018 (doc. 3), elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), Via Campania n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessia Alì del Foro di Locri (pec: ), Email_2 dalla quale è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, con l'Avv. Enrico Colombaro del Foro di Asti (pec: ); Email_3
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Panuccio e Alberto Controparte_5
Panuccio, pec: ; Email_4
APPELLATO
nata ad [...]; Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_7 con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n.119;
in qualità di società incorporante la in Controparte_8 Controparte_9 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.181;
in qualità di società incorporante la Controparte_10 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_11 in Torino, Piazza S. Carlo, n. 48;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_12 in Firenze, Via Jacopo da Diaccetto n. 48;
in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Cosenza, Corso Telesio n.17;
residente Reggio Calabria, via Firenze n.13 CP_14
con sede legale in Crema, via Verdi n. 29; Controparte_15
in qualità di amministratore giudiziario, presso il suo studio professionale in Controparte_16
Reggio Calabria, Via Trento n. 1.
APPELLATI contumaci
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - in persona del
Giudice Unico - n. 419/2017 emessa in data 17 marzo 2017 nel procedimento n. 1971/2007 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2007, conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Reggio Calabria il notaio chiedendo l'accertamento della Controparte_5 responsabilità professionale del professionista per asseriti errori nella redazione dell'atto di compravendita tra e rogato il 17 agosto 1983 rep. Persona_2 Parte_1
n.3801 con la condanna del notaio al risarcimento dei danni patrimoniali “da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da dì dell'avvenuto pignoramento immobiliare (11 novembre 1990) al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento del danno non patrimoniale, da quantificarsi nella somma di € 60.000,00 o, in quella maggiore o minore che ritenuta di giustizia, dal dì del pignoramento, oltre le spese ed onorai del giudizio”. Si costituiva in giudizio chiedendo l'accertamento della proprietà Persona_2 dell'appartamento sito in Reggio Calabria via Pio XI fg 108 p.lla 248 sub 3 in capo all'attore; la dichiarazione di responsabilità professionale colposa, grave ed esclusiva del notaio dott. e la CP_5 condanna al pagamento di € 60.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da valutarsi anche in via equitativa.
Con comparsa di costituzione del 20 settembre 2007, si costituiva il notaio dott. il quale CP_5 formulava le seguenti conclusioni: “dichiarare estinti per prescrizione ultra-decennale tutte le pretese dell'attore e dichiarare inammissibili le domande proposte contro di lui dal
[...]
subordinatamente, rigettare la domanda nel merito perché infondata;
dichiarare Parte_1 inammissibile o rigettare ogni domanda di risarcimento danni;
condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse del notaio era chiesta la fissazione dell'udienza di precisazione delle CP_5 conclusioni.
si costituiva in giudizio e dichiarava che, nel separato giudizio di opposizione di Controparte_6 terzo, era stata disposta consulenza tecnica di ufficio in forza della quale era stata individuata l'esatta proprietà del bene pignorato e chiedeva pertanto, il rigetto delle domande.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16 dicembre 2008 si costituiva Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda proposta nei confronti del sig. , condannando l'attore al pagamento delle spese Controparte_3 del giudizio”.
Con ordinanza del 17 settembre 2012, il GI dichiarava le parti decadute dalla concessione dei termini ex art.183 cpc per non averli chiesti entro la prima udienza di trattazione;
rigettava le richieste istruttorie di parte attrice e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 419/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17 marzo
2017 era rigettata la domanda proposta da accolta l'eccezione di Parte_1 intervenuta prescrizione sollevata dal convenuto , rigettata la domanda Controparte_5 riconvenzionale proposta da e condannato e Persona_2 Parte_1 [...]
in solido tra loro, a rimborsare a ed a le Per_2 Controparte_5 Controparte_6 spese del giudizio, liquidate in € 2.767,00 ciascuno, oltre accessori, nonché a , Controparte_1
e , unitariamente considerati ed in solido tra loro, le spese Controparte_2 Controparte_3 legali pari ad € 3.320,40, oltre accessori.
Con atto di appello datato 22.03.2018, impugnava la sentenza emessa. Parte_1
In particolare, con l'atto di gravame egli chiedeva che fosse accertato che il bene di 34 mq., compravenduto con atto del 1983, fosse coincidente con l'”appartamento “facente parte del maggiore stabile condominiale Sito in Reggio Calabria alla via Pio XI n. 103, ubicato al piano terra, composto da 2 locali e servizi, riportato in Catasto alla partita 28224, fg. 108, part. 248 sub 3 (parte)
e denunciato il 04/06/71 con scheda n. 0707485, limitante con proprietà , vano Persona_3 scale e via Pio XIT” e, conseguentemente, che ne fosse dichiarata la proprietà in capo a lui a far data dal 17.08.1983 (data della stipulazione del rogito).
In via meramente subordinata, chiedeva che di “esattamente INDIVIDUARE l'ubicazione dell'immobile di 34 mq. accertandone conseguentemente la proprietà in capo all'odierno attore”. In ogni caso, chiedeva che fossero accertati gli errori materiali in cui era incorso il Notaio nella redazione dell'atto di compravendita e conseguentemente dichiarata la responsabilità CP_5 professionale, colposa, grave ed esclusiva di quest'ultimo dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia e/o inosservanza di disposizioni di leggi, norme e regolamenti e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali da accertarsi in corso di causa, nonché di quelli non patrimoniali pari ad € 60.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
In data 23.11.2018, si costituiva in qualità di erede di il Controparte_4 Persona_2
7.12.2018 si costitutiva , infine il 23.01.2019 si costituivano Controparte_5 CP_1
, .
[...] Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 24 gennaio 2019, poiché non v'era prova della notifica dell'atto di gravame a Cont e , la causa era rinviata al 23 maggio 2019. A tale udienza, le parti dichiaravano che CP_13 Cont le società e erano state cancellate. Pertanto la Corte, sciogliendo la riserva assunta, CP_13 con ordinanza del 13 giugno 2019 dichiarava la contumacia di Controparte_6 [...]
e , nella qualità di amministratore giudiziario, nonché della CP_14 Controparte_16 [...] della della Controparte_7 Controparte_8 Controparte_10
quale incorporante la della in persona
[...] CP_11 Controparte_12 dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore ed assegnava all'appellante termine perentorio fino al 31 luglio 2019 per rinnovare la notificazione dell'atto di citazione in appello nei confronti della quale società incorporante la a sua volta Controparte_10 CP_17 incorporante la e di in qualità di unico socio della Controparte_13 Controparte_15 [...] società cancellata dal Registro delle Imprese in data 16 gennaio Controparte_15
2008. Rinviava all'udienza del 12 dicembre 2019.
A tale udienza, preso atto dell'avvenuto decesso di la Corte rinviava al 5 Controparte_15 novembre 2020 per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio agli eredi di quest'ultimo. Tale udienza era poi rinviata d'ufficio dapprima al 17 giugno 2021, quindi al 17 marzo
2022.
Nelle more, con memorie depositate in data 19.11.2020, l'avv. Enrico Colombaro dichiarava che, in data 12.11.2020, era deceduto l'appellato pertanto, con ordinanza del Controparte_4
22.04.2022, la Corte dichiarava l'interruzione della causa ai sensi dell'art. 300 comma II c.p.c.
Il 18.07.2022 era depositata istanza di riassunzione nell'interesse di , Parte_1 per cui la Corte fissava l'udienza del 25 maggio 2023 e disponeva la notifica di copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza entro il 30.11.2022.
L'udienza così fissata era poi differita al 28 settembre 2023 per depositare brevi note di trattazione scritta.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta a seguito di tale udienza, la Corte, rilevato che le notifiche dell'atto di citazione in riassunzione non erano andate a buon fine nei confronti di alcuni degli appellati che non si erano costituiti in giudizio, rinviava la causa all'udienza collegiale dell'11 luglio 2024 ed assegnava termine fino al 20 marzo 2024 per perfezionare le notifiche.
In data 10.07.2024, si costituiva depositando comparsa di costituzione in CP_5 CP_5 riassunzione con il ministero dell'avv. Panuccio. Per l'udienza dell'11 luglio 2024, parte appellante depositava note evidenziando che solo alcune delle notifiche effettuate erano andate a buon fine. Chiedeva pertanto ulteriore termine per rinotificare a: n.q. di erede di residente Reggio Calabria, Controparte_18 CP_14 via Firenze n.13/B, osservando che dalla relata di notifica egli risultava essere trasferito, parimenti quanto all'atto notificato a anch'egli n.q. di erede di Parte_2 [...]
residente Reggio Calabria, via Firenze n.13/B, il quale dall'attestazione fatta dall'ufficiale CP_14 giudiziario nella relata di notifica risultava essere trasferito, ed al dr. in qualità Controparte_16 di amministratore giudiziario, che nella relata di notifica risultava essere conosciuto all'indirizzo presso il quale era stata effettuata la notifica: il suo studio professionale sito in Reggio Calabria, via
Trento n.1.
In data 10 luglio 2024 depositavano note , Controparte_19 CP_20
, contestando ed impugnando quanto dedotto
[...] Controparte_21 dall'appellante e chiedendo che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La Corte, preso atto di quanto sopra, rinviava con ordinanza del 23.10.2024 all'udienza del 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di cui approfittavano solo l'avv. Filomena Muratore per l'appellante e l'avv. Roberta Panuccio per Controparte_4 Controparte_5
Motivi della decisione
Deve preliminarmente osservarsi che la richiesta di un ulteriore termine di notifica a n.q. di erede di Controparte_18 CP_14 Parte_2 anch'egli n.q. di erede di in qualità di amministratore CP_14 Controparte_16 giudiziario, formulata da parte appellante, non è stata accolta in quanto la notifica ad CP_16
era già stata effettuata in data 18 novembre 2022 ed era andata a buon fine, la notifica a
[...]
e risulta essere eseguita presso lo stesso Controparte_18 Parte_2 domicilio del dante causa notifica che non era andata a buon fine perché presso CP_14
l'indirizzo indicato vi era un esercizio commerciale che risultava essere stato chiuso in precedenza.
Il rinnovo di tale notifica, tuttavia, si appalesava ultroneo sulla scorta di quanto considerato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi di parti già contumaci.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace;
infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.” (Sez.
2 - Ordinanza n. 13015 del 24/05/2018).
Pertanto, la circostanza che parte appellante non abbia provveduto ad effettuare le notifiche nei confronti delle altre parti contumaci, non avendo proposto nuove domande, non ha rilievo in tale sede. In merito alla concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole della circostanza che il Tribunale abbia erroneamente rigettato la domanda di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto non proposta alla prima udienza successiva alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Osserva parte appellante che all'udienza del 17.10.2010, integratosi finalmente il contraddittorio,
l'allora procuratore di parte attrice chiedeva un breve rinvio al fine di consentire all'attore di costituirsi in giudizio con altro legale di fiducia, avendo rinunciato al mandato già prima dell'udienza del 18.12.2008.
Il Tribunale concedeva il chiesto rinvio al fine di permettere la costituzione del nuovo procuratore per parte attrice e fissava l'udienza al 20.4.2011. A tale udienza, su medesima richiesta dell'allora procuratore di parte attrice, il Tribunale, ritenuta la necessità di consentire la sostituzione del procuratore rinunciatario, rinviava per detto incombente all'udienza del 16 giugno 2011. All'udienza del 19 gennaio 2012, non avendo ancora il provveduto a nominare altro Parte_1 difensore, e su richiesta del procuratore dell'epoca, il Tribunale “concede i chiesti termini in quanto non vi è opposizione delle controparti e rimette le parti all'udienza del 3 maggio 2012 ore 9:00, avvertendo che a quell'udienza si proseguirà nella trattazione della causa”. Pertanto, secondo parte appellante, l'udienza del 3 maggio 2012 - data in cui il nuovo difensore del e la difesa della hanno richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 Parte_1 Per_2 comma 6 – doveva essere considerata dal Tribunale udienza di trattazione, avendo autorizzato e disposto i precedenti rinvii solo per consentire la costituzione del nuovo difensore per l'attore, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto assegnare i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti in precedenza in data 18.12.2008 e all'udienza del 3.05.2012.
Sul punto, tuttavia, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nell'”udienza di prima comparizione”, il giudice, espletate le formalità di rito, rinvia le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, nella quale, tra l'altro, devono essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, e tale ultima udienza segna, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento alla eventuale, successiva proposizione/rilevazione di tali questioni si è irrimediabilmente realizzato, a tali fini essendo del tutto irrilevante che le parti siano o non siano comparse (giusta disposto del comma 1, ultima parte, dell'art. 183 c.p.c., atteso che il legislatore stesso mostra inequivocamente di ritenere “prima udienza di trattazione” anche quella in cui nessuna delle parti sia comparsa, tanto da obbligare espressamente il giudice, in tale ipotesi, “a valutare tale comportamento” se privo “di giustificato motivo”); a tal fine, la “prima udienza di trattazione”, nell'ipotesi in cui la causa sia stata rinviata ex art. 181 - 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non può legittimamente ritenersi “slittata” alla nuova udienza di rinvio, ai fini del verificarsi delle preclusioni predette, la nuova udienza di rinvio essendo udienza “di trattazione” (al più, udienza “di prima trattazione” nel senso che la causa viene discussa per la prima volta), ma non anche (ed in senso tecnico) “prima udienza di trattazione””. (Cassazione civile sez. III, 26/10/2004,
n.20736) Deve pertanto ritenersi che correttamente il giudice di primo grado abbia rigettato la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto tale richiesta non è stata proposta alla prima udienza successiva alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Non può invece affermarsi che i rinvii accordati all'attore al fine di consentirgli di costituirsi in giudizio con un nuovo difensore, abbiano comportato altresì uno slittamento delle preclusioni istruttorie.
In ogni caso, parte appellante neppure ha indicato di quali mezzi istruttori avrebbe inteso chiedere l'ammissione (nell'atto di gravame fa genericamente riferimento ad una integrazione documentale, senza specificare però in cosa sarebbe consistita), di tal che neppure è possibile stabilire la rilevanza dei medesimi ai fini della decisione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017).
Ne consegue che il primo motivo di appello debba essere rigettato.
Errore per travisamento dei fatti e mancata valutazione della documentazione prodotta
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata affermando che l'organo giudicante di prime cure non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta ed avrebbe altresì operato una lettura superficiale della consulenza espletata nel giudizio n. 113/90.
Deve preliminarmente osservarsi come assolutamente condivisibile sia la valutazione fatta dal primo giudice, secondo cui la domanda proposta da parte appellante debba qualificarsi in termini di domanda di accertamento della proprietà.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti “autodeterminati”, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto. Da ciò consegue che nelle azioni a essi relative, a differenza delle azioni previste a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova. Dunque, colui che proponga una domanda di accertamento della proprietà e non abbia il possesso della res oggetto del preteso diritto deve fornire la prova rigorosa richiesta per la rivendica, ossia la titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene, esercitando un'azione a contenuto petitorio.
Sul punto, rileva l'organo giudicante di primo grado che “Orbene, nel caso di specie il Parte_1 afferma di essere divenuto unico proprietario del pian terreno dello stabile sito in via Pio XI n. 103,
a seguito di tre diversi atti di compravendita, rispettivamente del 09.06.1971, del 20.02.1972 e del
18.08.1983, l'ultimo dei quali erroneo nell'indicazione della porzione sub. 3 compravenduta. Più precisamente, l'atto notarile non avrebbe indicato correttamente né i confini né l'estensione della quota della particella sub. 3 oggetto dell'alienazione. Tale assunto, tuttavia, è sguarnito di qualsivoglia supporto probatorio, non avendo l'attore fornito alcun elemento idoneo a superare
l'assetto proprietario tracciato dall'atto di compravendita del 18.08.1983 che, in quanto titolo di acquisto, costituisce elemento di prova prevalente per la determinazione di limiti e confini del diritto di proprietà. Quanto asserito dall'attore non risulta in alcun modo verificabile sulla scorta dei documenti prodotti, tra i quali manca perfino una visura catastale o una planimetria completa del piano terreno dell'immobile, idonea ad illustrare l'allocazione dei subalterni e i relativi confini. Né
è stata prodotta una perizia di parte che, seppure non costituisce un onere per la parte, può, in contenziosi di natura tecnica, agevolare l'assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice, fornendo quel principio di prova sufficiente a giustificare un'indagine tecnica d'ufficio. Nel caso di specie, le uniche istanze istruttorie formulate dall'attore sono state la richiesta di acquisizione documentale, ex art. 210 c.p.c., all'Amministratore Giudiziario del contratto di locazione relativo all'immobile pignorato a e la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Persona_2
Entrambi gli strumenti sollecitati dal non costituiscono, tuttavia, mezzi di prova nella Parte_1 disponibilità delle parti, ma rimessi alla discrezionalità del giudice che non può utilizzarli per colmare il deficit probatorio in cui sia incorsa la parte gravata del relativo onere.”
Assume parte appellante che erroneamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto che egli non avesse fornito alcuna prova della proprietà, poiché ha omesso di considerare che la planimetria del piano terreno era allegata all'atto di citazione in giudizio e, precisamente, al documento n. 7.
L'obiezione è destituita di fondamento e la censura non è meritevole di accoglimento. Il documento prodotto dall'odierno appellante, infatti, è relativo ad una sola parte del piano terra. Il primo giudice, invece, in maniera assolutamente condivisibile, osservava che, posto che assunto attoreo era che l'atto notarile non avrebbe indicato correttamente né i confini né l'estensione della quota della particella sub. 3 oggetto dell'alienazione sita al piano terra dell'immobile, non era stata prodotta neppure una visura catastale o una planimetria completa del piano terreno dell'immobile, che sarebbe stata idonea quantomeno ad illustrare l'allocazione dei subalterni ed i relativi confini, per cui la mancata allegazione di tale documento non consentiva di suffragare la domanda dell'odierno appellante.
Peraltro, ove, come ritenuto da parte appellante, ci fosse stato un evidente errore nell'indicazione dei confini del sub 3 nell'atto notarile, non si comprende per quale motivo l'appellante non lo abbia rilevato immediatamente, sin dal momento della sottoscrizione.
Assolutamente condivisibile appare essere quanto osservato dal primo giudice sulla scorta della relazione integrativa alla consulenza tecnica in precedenza redatta: “Orbene, le conclusioni cui perviene l'arch. nella relazione integrativa appaiono logicamente argomentante e Per_4 validamente esposte, consentendo di suffragare le tesi esposte dai convenuti in ordine all'infondatezza dell'azione. Le indagini peritali compiute hanno, infatti, permesso di acclarare che “l'immobile acquistato dal è una porzione del subalterno 3 che giusto frazionamento Parte_1 redatto dal geom. è stato suddiviso in due subalterni e precisamente il sub. 9 di mq Parte_3
20 ed il sub. 3 composto da cinque vani catastali. Successivamente il subalterno 9 ha subito un'ulteriore variazione catastale, ovvero è stato oggetto di una fusione catastale con i subalterni 1 e
2 generando così il subalterno 9 che è stato, a sua volta, oggetto di vendita giudiziaria perché anch'esso facente parte del compendio pignorato. Dunque, vero è che la sig.ra ha venduto Per_2 parte del subalterno 3 al figlio , ma è anche vero che il subalterno 3 oggetto Parte_1 della procedura esecutiva contro la stessa , rimane di proprietà della stessa Persona_2 visto che la porzione venduta avrebbe assunto un nuovo subalterno peraltro oggetto di altre variazioni catastali.” In altre parte della medesima relazione, il perito ribadisce che “il sig.
nell'agosto del 1983 compra una porzione di un immobile al piano terra Parte_1 di un fabbricato a cinque piani f.t. e precisamente acquista una porzione del subalterno 3 della particella 248 del foglio di mappa 108, “frazionato dal geom. in data 11/luglio/1983 Parte_3 giuste planimetrie che saranno prodotte a corredo della domanda di voltura conseguente al presente atto”. Dal frazionamento del su citato geom. emerge che la porzione acquistata dal Sig. Pt_3
si identificava nel subalterno 9 della superficie di mq 20 e non nel subalterno 3, che Parte_1 invece corrisponde alla porzione di immobile rimasta di proprietà della sig.ra
[...]
”. Il perito ha, dunque, concluso che le modifiche di intestazione dei sub. sono dovuti a Per_2 meri passaggi catastali, frutto di un “tentativo, ben riuscito da parte del sig. Parte_1
, di ostacolare l'operato del G.E. tutto a discapito della procedura esecutiva con aggravio di
[...] costi e perdita di tempo”. Orbene, per ciò che rileva ai fini di causa, le verifiche svolte dall'arch.
hanno permesso di affermare che una parte del piano terreno e, per l'esattezza, il sub. 3, Per_4 come emergente dal frazionamento operato dal geom. , è rimasto in capo alla;
la Pt_3 Per_2 porzione del sub. 3 alienata al , infatti, si identificava, all'esito del detto frazionamento, Parte_1 con il sub. 9 ed aveva un'estensione di 20 mq. Ne consegue che, non avendo il fornito Parte_1 prova della maggiore consistenza del proprio diritto di proprietà rispetto a quanto emergente dall'atto di compravendita del 18.08.1983, tesi d'altro canto smentita dalla consulenza prodotta da parte convenuta, la domanda di accertamento va rigettata”.
Il ritiene che l'erroneità dell'atto notarile debba desumersi leggendo e raffrontando Parte_1
i rogiti notarili presenti agli atti e, dunque, confrontando quello redatto dal Notaio Controparte_5 con i precedenti.
[...]
Nello specifico, nell'atto di compravendita del 17 agosto 1983, n. 3801 repertorio, n. 2063 di raccolta, redatto per Notar trascritto presso la CC.RR.II di Reggio Calabria al n. Controparte_5
12987 d'ordine e n. 11652 di formalità, vendeva al figlio Persona_2 Parte_1
“tutti i diritti di spettanza sulle seguenti porzioni del fabbricato sito in Reggio Calabria, via
[...]
Pio XI, civico n. 103 (...) :
1)vano posto al piano terreno del predetto fabbricato, della superficie di metri quadrati venti circa, confinante con proprietà dell'acquirente, proprietà della venditrice, proprietà e con Pt_4 proprietà , salvi altri, riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla Per_3 partita 28224 (intestata alla venditrice), foglio di mappa 108, particella 248, nella maggiore consistenza del subalterno 3, frazionato dal Geom. di Reggio Calabria l'11 luglio Parte_3
1983;
2)…..: 3) locale posto al piano terreno del predetto fabbricato, della superficie di metri quadrati trentaquattro circa, confinante con nuovo Ponte S. Anna, proprietà , Proprietà , Pt_4 Per_3 proprietà della venditrice e proprietà dell'acquirente, salvi altri, riportato nel Nuovo Catasto
Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla partita 28223 (intestata a , dante causa Persona_5 della venditrice, per non ancora eseguita voltura della denuncia di successione di cui appresso) foglio di mappa 108, particella 248, subalterno 1”.
Oggetto della procedura esecutiva n. 113/90 è l'appartamento facente parte del maggiore stabile condominiale sito in Reggio Calabria alla via Pio XI n. 103, ubicato al piano terra, composto da 2 locali e servizi, riportato in Catasto alla partita 28224, fg. 108, part. 248 sub 3 (parte) e denunciato il
04/06/71 con scheda n. 0707485, limitante con proprietà , vano scale e via Pio XI. Persona_3
Secondo l'appellante, esaminando gli atti di compravendita, è evidente che la Persona_2 prima del rogito del 17.8.1983, fosse proprietaria, al pian terreno del maggiore immobile sito al n.
103 di via Pio XI, solo del locale che le era stato compravenduto dal figlio Controparte_4
Tale locale, secondo l'atto di compravendita del 1972, confinava con: proprietà – proprietà Pt_4
– via Pio XI – vano scale. Controparte_22
Dunque, con il rogito del 1972, diventava proprietaria della parte dell'immobile Persona_2 di Via Pio XI, n. 103, sito al piano terra lato Monte (cfr. copia planimetria: doc. n. 7, fascicolo di parte di primo grado di parte appellante), essendo l'intera parte lato Mare di proprietà del
[...]
, con la conseguenza che ella non poteva, con atto del 1983, vendere a Parte_1 Parte_1
un immobile che, in base ai confini descritti nello stesso atto (Nuovo Ponte S. Anna) si sarebbe
[...] dovuto trovare anche sul lato Mare.
L'assunto non può essere condiviso. Emerge proprio dall'atto notarile del 1983 come
[...] avesse dichiarato che tutto quanto compravenduto con quell'atto fosse di sua piena e Per_2 legittima proprietà e disponibilità per essere a lei pervenuto con gli atti di compravendita ricevuti dal notai il 9 giugno 1971, numero 1869 di raccolta e il 10 febbraio 1972 numero Persona_6
1999 di raccolta, e in virtù della successione di deceduta il 2 settembre Persona_5
1975, giusta denunzia di successione registrata a Reggio Calabria il 29 luglio 1983.
E dall'atto notarile redatto dal notaio emerge altresì che l'immobile Controparte_5 acquistato da parte appellante (“locale posto al piano terreno del predetto fabbricato, della superficie di metri quadrati trentaquattro circa, confinante con nuovo Ponte S. Anna, proprietà , Pt_4
Proprietà , proprietà della venditrice e proprietà dell'acquirente, salvi altri, riportato nel Per_3
Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla partita 28223 foglio di mappa 108, particella 248, subalterno 1”), sia pervenuto a non per effetto della Persona_2 compravendita stipulata con il figlio ma per effetto della successione della Controparte_4 madre, (“intestata a , dante causa della venditrice, per Persona_5 Persona_5 non ancora eseguita voltura della denuncia di successione di cui appresso”).
A fronte di tali risultanze, in alcun modo scalfite dalle argomentazioni sostenute da parte appellante, non vi è elemento alcuno per ritenere che il rogito notarile sia inficiato da errori. Deve ulteriormente rilevarsi che la circostanza dedotta dall'appellante, volta a dimostrare che egli fosse proprietario dell'immobile oggetto di pignoramento, tanto da averne disposto stipulando contratti di locazione, non può essere considerata rilevante.
Ed infatti, al fine di stipulare un contratto di locazione è sufficiente avere la disponibilità del bene, non occorre averne la proprietà (“La natura personale del rapporto che si instaura tra locatore e locatario consente a chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario
a norme di ordine pubblico, di concederlo validamente in locazione, compreso il nudo proprietario, la cui legittimazione a chiedere l'adempimento dell'obbligo di versamento dei canoni non può essere pertanto contestata dal conduttore convenuto, adducendo l'esistenza della posizione dell'usufruttuario, in quanto essa è estranea al rapporto personale di godimento insorto con la locazione.” Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 27021 del 27/12/2016)
Sulla scorta di tali osservazioni, anche tale motivo d'appello deve essere rigettato.
La domanda di risarcimento del danno
Al riguardo, per le considerazioni espresse e l'impossibilità di ravvisare un errore del notaio nella redazione dell'atto di compravendita, anche tale motivo d'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Benché l'appellante abbia indicato quale valore dalla causa lo scaglione fino ad € 260.000,00, non ci sono elementi per ritenere che tale sia l'effettivo valore.
Tenuto conto che è stato richiesto il risarcimento del danno “…da quantificarsi, al momento, nella somma di € 60.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa…” ed applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021))– tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi
€ 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ne consegue che parte appellante deve essere condannata a pagare le spese processuali in favore degli appellati costituiti nata a [...]C. l'8.3.1968, Controparte_1 Controparte_2 nata a [...]C. il 5.12.1964, nato a [...]C. il 20.4.1966, in qualità di eredi di Controparte_3
, la somma di € 10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del Persona_1 compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Rosaria Agnello.
Ed infatti, avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass.
24757/2005; Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Parte appellante deve essere altresì condannata al pagamento di € 10.313,00 in favore di oltre spese legali, IVA e CPA. Controparte_5
Nulla è dovuto, invece, nei confronti degli appellati contumaci.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_5
Calabria - in persona del Giudice Unico - n. 419/2017, pubblicata in data 17.3.2017, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
pari ad € Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Rosaria
Agnello, nonché in favore di per la somma pari ad € Controparte_5
10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e
C.P.A. come per legge
3. dà atto che, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per disporre il versamento da parte di di una Parte_5 somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così è deciso, nella Camera di Consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams, il 4.7.2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dott. Natalino SAPONE Consigliere
3) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2016 R.G.A.C. vertente
T R A
nato a [...]C. il 5.8.1949, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1
Muratore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catona, Reggio Calabria, Via Stazione n.
7;
APPELLANTE
E
nata a [...]C. l'8.3.1968, nata a [...]C. il Controparte_1 Controparte_2
5.12.1964, nato a [...]C. il 20.4.1966, in qualità di eredi di Controparte_3 Per_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Agnello, elettivamente domiciliati presso il
[...] suo studio in Via Giulia, n. 27, pec: ; Email_1
APPELLATI
NONCHÉ
n.q. di erede di , nato a [...] Controparte_4 Persona_2
Calabria il 25 giugno 1948, in persona dell'amministratore di sostegno avv. Paola Colombaro, che lo rappresenta in forza di decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Asti dep. in data 24 febbraio 2017 di istituzione dell'amministrazione di sostegno n. 2172/2016 R.V.G., successivo decreto di nomina dell'amministratore dep. in data 11 maggio 2017, assunzione dell'ufficio per giuramento all'udienza del 15 giugno 2017 (doc. 2) e decreto di specifica autorizzazione a verbale dell'udienza del 28 giugno 2018 (doc. 3), elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), Via Campania n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessia Alì del Foro di Locri (pec: ), Email_2 dalla quale è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, con l'Avv. Enrico Colombaro del Foro di Asti (pec: ); Email_3
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Panuccio e Alberto Controparte_5
Panuccio, pec: ; Email_4
APPELLATO
nata ad [...]; Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_7 con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n.119;
in qualità di società incorporante la in Controparte_8 Controparte_9 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.181;
in qualità di società incorporante la Controparte_10 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_11 in Torino, Piazza S. Carlo, n. 48;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_12 in Firenze, Via Jacopo da Diaccetto n. 48;
in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Cosenza, Corso Telesio n.17;
residente Reggio Calabria, via Firenze n.13 CP_14
con sede legale in Crema, via Verdi n. 29; Controparte_15
in qualità di amministratore giudiziario, presso il suo studio professionale in Controparte_16
Reggio Calabria, Via Trento n. 1.
APPELLATI contumaci
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - in persona del
Giudice Unico - n. 419/2017 emessa in data 17 marzo 2017 nel procedimento n. 1971/2007 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2007, conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Reggio Calabria il notaio chiedendo l'accertamento della Controparte_5 responsabilità professionale del professionista per asseriti errori nella redazione dell'atto di compravendita tra e rogato il 17 agosto 1983 rep. Persona_2 Parte_1
n.3801 con la condanna del notaio al risarcimento dei danni patrimoniali “da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da dì dell'avvenuto pignoramento immobiliare (11 novembre 1990) al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento del danno non patrimoniale, da quantificarsi nella somma di € 60.000,00 o, in quella maggiore o minore che ritenuta di giustizia, dal dì del pignoramento, oltre le spese ed onorai del giudizio”. Si costituiva in giudizio chiedendo l'accertamento della proprietà Persona_2 dell'appartamento sito in Reggio Calabria via Pio XI fg 108 p.lla 248 sub 3 in capo all'attore; la dichiarazione di responsabilità professionale colposa, grave ed esclusiva del notaio dott. e la CP_5 condanna al pagamento di € 60.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da valutarsi anche in via equitativa.
Con comparsa di costituzione del 20 settembre 2007, si costituiva il notaio dott. il quale CP_5 formulava le seguenti conclusioni: “dichiarare estinti per prescrizione ultra-decennale tutte le pretese dell'attore e dichiarare inammissibili le domande proposte contro di lui dal
[...]
subordinatamente, rigettare la domanda nel merito perché infondata;
dichiarare Parte_1 inammissibile o rigettare ogni domanda di risarcimento danni;
condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse del notaio era chiesta la fissazione dell'udienza di precisazione delle CP_5 conclusioni.
si costituiva in giudizio e dichiarava che, nel separato giudizio di opposizione di Controparte_6 terzo, era stata disposta consulenza tecnica di ufficio in forza della quale era stata individuata l'esatta proprietà del bene pignorato e chiedeva pertanto, il rigetto delle domande.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16 dicembre 2008 si costituiva Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda proposta nei confronti del sig. , condannando l'attore al pagamento delle spese Controparte_3 del giudizio”.
Con ordinanza del 17 settembre 2012, il GI dichiarava le parti decadute dalla concessione dei termini ex art.183 cpc per non averli chiesti entro la prima udienza di trattazione;
rigettava le richieste istruttorie di parte attrice e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 419/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17 marzo
2017 era rigettata la domanda proposta da accolta l'eccezione di Parte_1 intervenuta prescrizione sollevata dal convenuto , rigettata la domanda Controparte_5 riconvenzionale proposta da e condannato e Persona_2 Parte_1 [...]
in solido tra loro, a rimborsare a ed a le Per_2 Controparte_5 Controparte_6 spese del giudizio, liquidate in € 2.767,00 ciascuno, oltre accessori, nonché a , Controparte_1
e , unitariamente considerati ed in solido tra loro, le spese Controparte_2 Controparte_3 legali pari ad € 3.320,40, oltre accessori.
Con atto di appello datato 22.03.2018, impugnava la sentenza emessa. Parte_1
In particolare, con l'atto di gravame egli chiedeva che fosse accertato che il bene di 34 mq., compravenduto con atto del 1983, fosse coincidente con l'”appartamento “facente parte del maggiore stabile condominiale Sito in Reggio Calabria alla via Pio XI n. 103, ubicato al piano terra, composto da 2 locali e servizi, riportato in Catasto alla partita 28224, fg. 108, part. 248 sub 3 (parte)
e denunciato il 04/06/71 con scheda n. 0707485, limitante con proprietà , vano Persona_3 scale e via Pio XIT” e, conseguentemente, che ne fosse dichiarata la proprietà in capo a lui a far data dal 17.08.1983 (data della stipulazione del rogito).
In via meramente subordinata, chiedeva che di “esattamente INDIVIDUARE l'ubicazione dell'immobile di 34 mq. accertandone conseguentemente la proprietà in capo all'odierno attore”. In ogni caso, chiedeva che fossero accertati gli errori materiali in cui era incorso il Notaio nella redazione dell'atto di compravendita e conseguentemente dichiarata la responsabilità CP_5 professionale, colposa, grave ed esclusiva di quest'ultimo dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia e/o inosservanza di disposizioni di leggi, norme e regolamenti e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali da accertarsi in corso di causa, nonché di quelli non patrimoniali pari ad € 60.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
In data 23.11.2018, si costituiva in qualità di erede di il Controparte_4 Persona_2
7.12.2018 si costitutiva , infine il 23.01.2019 si costituivano Controparte_5 CP_1
, .
[...] Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 24 gennaio 2019, poiché non v'era prova della notifica dell'atto di gravame a Cont e , la causa era rinviata al 23 maggio 2019. A tale udienza, le parti dichiaravano che CP_13 Cont le società e erano state cancellate. Pertanto la Corte, sciogliendo la riserva assunta, CP_13 con ordinanza del 13 giugno 2019 dichiarava la contumacia di Controparte_6 [...]
e , nella qualità di amministratore giudiziario, nonché della CP_14 Controparte_16 [...] della della Controparte_7 Controparte_8 Controparte_10
quale incorporante la della in persona
[...] CP_11 Controparte_12 dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore ed assegnava all'appellante termine perentorio fino al 31 luglio 2019 per rinnovare la notificazione dell'atto di citazione in appello nei confronti della quale società incorporante la a sua volta Controparte_10 CP_17 incorporante la e di in qualità di unico socio della Controparte_13 Controparte_15 [...] società cancellata dal Registro delle Imprese in data 16 gennaio Controparte_15
2008. Rinviava all'udienza del 12 dicembre 2019.
A tale udienza, preso atto dell'avvenuto decesso di la Corte rinviava al 5 Controparte_15 novembre 2020 per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio agli eredi di quest'ultimo. Tale udienza era poi rinviata d'ufficio dapprima al 17 giugno 2021, quindi al 17 marzo
2022.
Nelle more, con memorie depositate in data 19.11.2020, l'avv. Enrico Colombaro dichiarava che, in data 12.11.2020, era deceduto l'appellato pertanto, con ordinanza del Controparte_4
22.04.2022, la Corte dichiarava l'interruzione della causa ai sensi dell'art. 300 comma II c.p.c.
Il 18.07.2022 era depositata istanza di riassunzione nell'interesse di , Parte_1 per cui la Corte fissava l'udienza del 25 maggio 2023 e disponeva la notifica di copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza entro il 30.11.2022.
L'udienza così fissata era poi differita al 28 settembre 2023 per depositare brevi note di trattazione scritta.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta a seguito di tale udienza, la Corte, rilevato che le notifiche dell'atto di citazione in riassunzione non erano andate a buon fine nei confronti di alcuni degli appellati che non si erano costituiti in giudizio, rinviava la causa all'udienza collegiale dell'11 luglio 2024 ed assegnava termine fino al 20 marzo 2024 per perfezionare le notifiche.
In data 10.07.2024, si costituiva depositando comparsa di costituzione in CP_5 CP_5 riassunzione con il ministero dell'avv. Panuccio. Per l'udienza dell'11 luglio 2024, parte appellante depositava note evidenziando che solo alcune delle notifiche effettuate erano andate a buon fine. Chiedeva pertanto ulteriore termine per rinotificare a: n.q. di erede di residente Reggio Calabria, Controparte_18 CP_14 via Firenze n.13/B, osservando che dalla relata di notifica egli risultava essere trasferito, parimenti quanto all'atto notificato a anch'egli n.q. di erede di Parte_2 [...]
residente Reggio Calabria, via Firenze n.13/B, il quale dall'attestazione fatta dall'ufficiale CP_14 giudiziario nella relata di notifica risultava essere trasferito, ed al dr. in qualità Controparte_16 di amministratore giudiziario, che nella relata di notifica risultava essere conosciuto all'indirizzo presso il quale era stata effettuata la notifica: il suo studio professionale sito in Reggio Calabria, via
Trento n.1.
In data 10 luglio 2024 depositavano note , Controparte_19 CP_20
, contestando ed impugnando quanto dedotto
[...] Controparte_21 dall'appellante e chiedendo che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La Corte, preso atto di quanto sopra, rinviava con ordinanza del 23.10.2024 all'udienza del 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di cui approfittavano solo l'avv. Filomena Muratore per l'appellante e l'avv. Roberta Panuccio per Controparte_4 Controparte_5
Motivi della decisione
Deve preliminarmente osservarsi che la richiesta di un ulteriore termine di notifica a n.q. di erede di Controparte_18 CP_14 Parte_2 anch'egli n.q. di erede di in qualità di amministratore CP_14 Controparte_16 giudiziario, formulata da parte appellante, non è stata accolta in quanto la notifica ad CP_16
era già stata effettuata in data 18 novembre 2022 ed era andata a buon fine, la notifica a
[...]
e risulta essere eseguita presso lo stesso Controparte_18 Parte_2 domicilio del dante causa notifica che non era andata a buon fine perché presso CP_14
l'indirizzo indicato vi era un esercizio commerciale che risultava essere stato chiuso in precedenza.
Il rinnovo di tale notifica, tuttavia, si appalesava ultroneo sulla scorta di quanto considerato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi di parti già contumaci.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace;
infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.” (Sez.
2 - Ordinanza n. 13015 del 24/05/2018).
Pertanto, la circostanza che parte appellante non abbia provveduto ad effettuare le notifiche nei confronti delle altre parti contumaci, non avendo proposto nuove domande, non ha rilievo in tale sede. In merito alla concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole della circostanza che il Tribunale abbia erroneamente rigettato la domanda di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto non proposta alla prima udienza successiva alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Osserva parte appellante che all'udienza del 17.10.2010, integratosi finalmente il contraddittorio,
l'allora procuratore di parte attrice chiedeva un breve rinvio al fine di consentire all'attore di costituirsi in giudizio con altro legale di fiducia, avendo rinunciato al mandato già prima dell'udienza del 18.12.2008.
Il Tribunale concedeva il chiesto rinvio al fine di permettere la costituzione del nuovo procuratore per parte attrice e fissava l'udienza al 20.4.2011. A tale udienza, su medesima richiesta dell'allora procuratore di parte attrice, il Tribunale, ritenuta la necessità di consentire la sostituzione del procuratore rinunciatario, rinviava per detto incombente all'udienza del 16 giugno 2011. All'udienza del 19 gennaio 2012, non avendo ancora il provveduto a nominare altro Parte_1 difensore, e su richiesta del procuratore dell'epoca, il Tribunale “concede i chiesti termini in quanto non vi è opposizione delle controparti e rimette le parti all'udienza del 3 maggio 2012 ore 9:00, avvertendo che a quell'udienza si proseguirà nella trattazione della causa”. Pertanto, secondo parte appellante, l'udienza del 3 maggio 2012 - data in cui il nuovo difensore del e la difesa della hanno richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 Parte_1 Per_2 comma 6 – doveva essere considerata dal Tribunale udienza di trattazione, avendo autorizzato e disposto i precedenti rinvii solo per consentire la costituzione del nuovo difensore per l'attore, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto assegnare i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti in precedenza in data 18.12.2008 e all'udienza del 3.05.2012.
Sul punto, tuttavia, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nell'”udienza di prima comparizione”, il giudice, espletate le formalità di rito, rinvia le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, nella quale, tra l'altro, devono essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, e tale ultima udienza segna, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento alla eventuale, successiva proposizione/rilevazione di tali questioni si è irrimediabilmente realizzato, a tali fini essendo del tutto irrilevante che le parti siano o non siano comparse (giusta disposto del comma 1, ultima parte, dell'art. 183 c.p.c., atteso che il legislatore stesso mostra inequivocamente di ritenere “prima udienza di trattazione” anche quella in cui nessuna delle parti sia comparsa, tanto da obbligare espressamente il giudice, in tale ipotesi, “a valutare tale comportamento” se privo “di giustificato motivo”); a tal fine, la “prima udienza di trattazione”, nell'ipotesi in cui la causa sia stata rinviata ex art. 181 - 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non può legittimamente ritenersi “slittata” alla nuova udienza di rinvio, ai fini del verificarsi delle preclusioni predette, la nuova udienza di rinvio essendo udienza “di trattazione” (al più, udienza “di prima trattazione” nel senso che la causa viene discussa per la prima volta), ma non anche (ed in senso tecnico) “prima udienza di trattazione””. (Cassazione civile sez. III, 26/10/2004,
n.20736) Deve pertanto ritenersi che correttamente il giudice di primo grado abbia rigettato la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto tale richiesta non è stata proposta alla prima udienza successiva alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Non può invece affermarsi che i rinvii accordati all'attore al fine di consentirgli di costituirsi in giudizio con un nuovo difensore, abbiano comportato altresì uno slittamento delle preclusioni istruttorie.
In ogni caso, parte appellante neppure ha indicato di quali mezzi istruttori avrebbe inteso chiedere l'ammissione (nell'atto di gravame fa genericamente riferimento ad una integrazione documentale, senza specificare però in cosa sarebbe consistita), di tal che neppure è possibile stabilire la rilevanza dei medesimi ai fini della decisione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017).
Ne consegue che il primo motivo di appello debba essere rigettato.
Errore per travisamento dei fatti e mancata valutazione della documentazione prodotta
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata affermando che l'organo giudicante di prime cure non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta ed avrebbe altresì operato una lettura superficiale della consulenza espletata nel giudizio n. 113/90.
Deve preliminarmente osservarsi come assolutamente condivisibile sia la valutazione fatta dal primo giudice, secondo cui la domanda proposta da parte appellante debba qualificarsi in termini di domanda di accertamento della proprietà.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti “autodeterminati”, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto. Da ciò consegue che nelle azioni a essi relative, a differenza delle azioni previste a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova. Dunque, colui che proponga una domanda di accertamento della proprietà e non abbia il possesso della res oggetto del preteso diritto deve fornire la prova rigorosa richiesta per la rivendica, ossia la titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene, esercitando un'azione a contenuto petitorio.
Sul punto, rileva l'organo giudicante di primo grado che “Orbene, nel caso di specie il Parte_1 afferma di essere divenuto unico proprietario del pian terreno dello stabile sito in via Pio XI n. 103,
a seguito di tre diversi atti di compravendita, rispettivamente del 09.06.1971, del 20.02.1972 e del
18.08.1983, l'ultimo dei quali erroneo nell'indicazione della porzione sub. 3 compravenduta. Più precisamente, l'atto notarile non avrebbe indicato correttamente né i confini né l'estensione della quota della particella sub. 3 oggetto dell'alienazione. Tale assunto, tuttavia, è sguarnito di qualsivoglia supporto probatorio, non avendo l'attore fornito alcun elemento idoneo a superare
l'assetto proprietario tracciato dall'atto di compravendita del 18.08.1983 che, in quanto titolo di acquisto, costituisce elemento di prova prevalente per la determinazione di limiti e confini del diritto di proprietà. Quanto asserito dall'attore non risulta in alcun modo verificabile sulla scorta dei documenti prodotti, tra i quali manca perfino una visura catastale o una planimetria completa del piano terreno dell'immobile, idonea ad illustrare l'allocazione dei subalterni e i relativi confini. Né
è stata prodotta una perizia di parte che, seppure non costituisce un onere per la parte, può, in contenziosi di natura tecnica, agevolare l'assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice, fornendo quel principio di prova sufficiente a giustificare un'indagine tecnica d'ufficio. Nel caso di specie, le uniche istanze istruttorie formulate dall'attore sono state la richiesta di acquisizione documentale, ex art. 210 c.p.c., all'Amministratore Giudiziario del contratto di locazione relativo all'immobile pignorato a e la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Persona_2
Entrambi gli strumenti sollecitati dal non costituiscono, tuttavia, mezzi di prova nella Parte_1 disponibilità delle parti, ma rimessi alla discrezionalità del giudice che non può utilizzarli per colmare il deficit probatorio in cui sia incorsa la parte gravata del relativo onere.”
Assume parte appellante che erroneamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto che egli non avesse fornito alcuna prova della proprietà, poiché ha omesso di considerare che la planimetria del piano terreno era allegata all'atto di citazione in giudizio e, precisamente, al documento n. 7.
L'obiezione è destituita di fondamento e la censura non è meritevole di accoglimento. Il documento prodotto dall'odierno appellante, infatti, è relativo ad una sola parte del piano terra. Il primo giudice, invece, in maniera assolutamente condivisibile, osservava che, posto che assunto attoreo era che l'atto notarile non avrebbe indicato correttamente né i confini né l'estensione della quota della particella sub. 3 oggetto dell'alienazione sita al piano terra dell'immobile, non era stata prodotta neppure una visura catastale o una planimetria completa del piano terreno dell'immobile, che sarebbe stata idonea quantomeno ad illustrare l'allocazione dei subalterni ed i relativi confini, per cui la mancata allegazione di tale documento non consentiva di suffragare la domanda dell'odierno appellante.
Peraltro, ove, come ritenuto da parte appellante, ci fosse stato un evidente errore nell'indicazione dei confini del sub 3 nell'atto notarile, non si comprende per quale motivo l'appellante non lo abbia rilevato immediatamente, sin dal momento della sottoscrizione.
Assolutamente condivisibile appare essere quanto osservato dal primo giudice sulla scorta della relazione integrativa alla consulenza tecnica in precedenza redatta: “Orbene, le conclusioni cui perviene l'arch. nella relazione integrativa appaiono logicamente argomentante e Per_4 validamente esposte, consentendo di suffragare le tesi esposte dai convenuti in ordine all'infondatezza dell'azione. Le indagini peritali compiute hanno, infatti, permesso di acclarare che “l'immobile acquistato dal è una porzione del subalterno 3 che giusto frazionamento Parte_1 redatto dal geom. è stato suddiviso in due subalterni e precisamente il sub. 9 di mq Parte_3
20 ed il sub. 3 composto da cinque vani catastali. Successivamente il subalterno 9 ha subito un'ulteriore variazione catastale, ovvero è stato oggetto di una fusione catastale con i subalterni 1 e
2 generando così il subalterno 9 che è stato, a sua volta, oggetto di vendita giudiziaria perché anch'esso facente parte del compendio pignorato. Dunque, vero è che la sig.ra ha venduto Per_2 parte del subalterno 3 al figlio , ma è anche vero che il subalterno 3 oggetto Parte_1 della procedura esecutiva contro la stessa , rimane di proprietà della stessa Persona_2 visto che la porzione venduta avrebbe assunto un nuovo subalterno peraltro oggetto di altre variazioni catastali.” In altre parte della medesima relazione, il perito ribadisce che “il sig.
nell'agosto del 1983 compra una porzione di un immobile al piano terra Parte_1 di un fabbricato a cinque piani f.t. e precisamente acquista una porzione del subalterno 3 della particella 248 del foglio di mappa 108, “frazionato dal geom. in data 11/luglio/1983 Parte_3 giuste planimetrie che saranno prodotte a corredo della domanda di voltura conseguente al presente atto”. Dal frazionamento del su citato geom. emerge che la porzione acquistata dal Sig. Pt_3
si identificava nel subalterno 9 della superficie di mq 20 e non nel subalterno 3, che Parte_1 invece corrisponde alla porzione di immobile rimasta di proprietà della sig.ra
[...]
”. Il perito ha, dunque, concluso che le modifiche di intestazione dei sub. sono dovuti a Per_2 meri passaggi catastali, frutto di un “tentativo, ben riuscito da parte del sig. Parte_1
, di ostacolare l'operato del G.E. tutto a discapito della procedura esecutiva con aggravio di
[...] costi e perdita di tempo”. Orbene, per ciò che rileva ai fini di causa, le verifiche svolte dall'arch.
hanno permesso di affermare che una parte del piano terreno e, per l'esattezza, il sub. 3, Per_4 come emergente dal frazionamento operato dal geom. , è rimasto in capo alla;
la Pt_3 Per_2 porzione del sub. 3 alienata al , infatti, si identificava, all'esito del detto frazionamento, Parte_1 con il sub. 9 ed aveva un'estensione di 20 mq. Ne consegue che, non avendo il fornito Parte_1 prova della maggiore consistenza del proprio diritto di proprietà rispetto a quanto emergente dall'atto di compravendita del 18.08.1983, tesi d'altro canto smentita dalla consulenza prodotta da parte convenuta, la domanda di accertamento va rigettata”.
Il ritiene che l'erroneità dell'atto notarile debba desumersi leggendo e raffrontando Parte_1
i rogiti notarili presenti agli atti e, dunque, confrontando quello redatto dal Notaio Controparte_5 con i precedenti.
[...]
Nello specifico, nell'atto di compravendita del 17 agosto 1983, n. 3801 repertorio, n. 2063 di raccolta, redatto per Notar trascritto presso la CC.RR.II di Reggio Calabria al n. Controparte_5
12987 d'ordine e n. 11652 di formalità, vendeva al figlio Persona_2 Parte_1
“tutti i diritti di spettanza sulle seguenti porzioni del fabbricato sito in Reggio Calabria, via
[...]
Pio XI, civico n. 103 (...) :
1)vano posto al piano terreno del predetto fabbricato, della superficie di metri quadrati venti circa, confinante con proprietà dell'acquirente, proprietà della venditrice, proprietà e con Pt_4 proprietà , salvi altri, riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla Per_3 partita 28224 (intestata alla venditrice), foglio di mappa 108, particella 248, nella maggiore consistenza del subalterno 3, frazionato dal Geom. di Reggio Calabria l'11 luglio Parte_3
1983;
2)…..: 3) locale posto al piano terreno del predetto fabbricato, della superficie di metri quadrati trentaquattro circa, confinante con nuovo Ponte S. Anna, proprietà , Proprietà , Pt_4 Per_3 proprietà della venditrice e proprietà dell'acquirente, salvi altri, riportato nel Nuovo Catasto
Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla partita 28223 (intestata a , dante causa Persona_5 della venditrice, per non ancora eseguita voltura della denuncia di successione di cui appresso) foglio di mappa 108, particella 248, subalterno 1”.
Oggetto della procedura esecutiva n. 113/90 è l'appartamento facente parte del maggiore stabile condominiale sito in Reggio Calabria alla via Pio XI n. 103, ubicato al piano terra, composto da 2 locali e servizi, riportato in Catasto alla partita 28224, fg. 108, part. 248 sub 3 (parte) e denunciato il
04/06/71 con scheda n. 0707485, limitante con proprietà , vano scale e via Pio XI. Persona_3
Secondo l'appellante, esaminando gli atti di compravendita, è evidente che la Persona_2 prima del rogito del 17.8.1983, fosse proprietaria, al pian terreno del maggiore immobile sito al n.
103 di via Pio XI, solo del locale che le era stato compravenduto dal figlio Controparte_4
Tale locale, secondo l'atto di compravendita del 1972, confinava con: proprietà – proprietà Pt_4
– via Pio XI – vano scale. Controparte_22
Dunque, con il rogito del 1972, diventava proprietaria della parte dell'immobile Persona_2 di Via Pio XI, n. 103, sito al piano terra lato Monte (cfr. copia planimetria: doc. n. 7, fascicolo di parte di primo grado di parte appellante), essendo l'intera parte lato Mare di proprietà del
[...]
, con la conseguenza che ella non poteva, con atto del 1983, vendere a Parte_1 Parte_1
un immobile che, in base ai confini descritti nello stesso atto (Nuovo Ponte S. Anna) si sarebbe
[...] dovuto trovare anche sul lato Mare.
L'assunto non può essere condiviso. Emerge proprio dall'atto notarile del 1983 come
[...] avesse dichiarato che tutto quanto compravenduto con quell'atto fosse di sua piena e Per_2 legittima proprietà e disponibilità per essere a lei pervenuto con gli atti di compravendita ricevuti dal notai il 9 giugno 1971, numero 1869 di raccolta e il 10 febbraio 1972 numero Persona_6
1999 di raccolta, e in virtù della successione di deceduta il 2 settembre Persona_5
1975, giusta denunzia di successione registrata a Reggio Calabria il 29 luglio 1983.
E dall'atto notarile redatto dal notaio emerge altresì che l'immobile Controparte_5 acquistato da parte appellante (“locale posto al piano terreno del predetto fabbricato, della superficie di metri quadrati trentaquattro circa, confinante con nuovo Ponte S. Anna, proprietà , Pt_4
Proprietà , proprietà della venditrice e proprietà dell'acquirente, salvi altri, riportato nel Per_3
Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla partita 28223 foglio di mappa 108, particella 248, subalterno 1”), sia pervenuto a non per effetto della Persona_2 compravendita stipulata con il figlio ma per effetto della successione della Controparte_4 madre, (“intestata a , dante causa della venditrice, per Persona_5 Persona_5 non ancora eseguita voltura della denuncia di successione di cui appresso”).
A fronte di tali risultanze, in alcun modo scalfite dalle argomentazioni sostenute da parte appellante, non vi è elemento alcuno per ritenere che il rogito notarile sia inficiato da errori. Deve ulteriormente rilevarsi che la circostanza dedotta dall'appellante, volta a dimostrare che egli fosse proprietario dell'immobile oggetto di pignoramento, tanto da averne disposto stipulando contratti di locazione, non può essere considerata rilevante.
Ed infatti, al fine di stipulare un contratto di locazione è sufficiente avere la disponibilità del bene, non occorre averne la proprietà (“La natura personale del rapporto che si instaura tra locatore e locatario consente a chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario
a norme di ordine pubblico, di concederlo validamente in locazione, compreso il nudo proprietario, la cui legittimazione a chiedere l'adempimento dell'obbligo di versamento dei canoni non può essere pertanto contestata dal conduttore convenuto, adducendo l'esistenza della posizione dell'usufruttuario, in quanto essa è estranea al rapporto personale di godimento insorto con la locazione.” Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 27021 del 27/12/2016)
Sulla scorta di tali osservazioni, anche tale motivo d'appello deve essere rigettato.
La domanda di risarcimento del danno
Al riguardo, per le considerazioni espresse e l'impossibilità di ravvisare un errore del notaio nella redazione dell'atto di compravendita, anche tale motivo d'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Benché l'appellante abbia indicato quale valore dalla causa lo scaglione fino ad € 260.000,00, non ci sono elementi per ritenere che tale sia l'effettivo valore.
Tenuto conto che è stato richiesto il risarcimento del danno “…da quantificarsi, al momento, nella somma di € 60.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa…” ed applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021))– tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi
€ 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ne consegue che parte appellante deve essere condannata a pagare le spese processuali in favore degli appellati costituiti nata a [...]C. l'8.3.1968, Controparte_1 Controparte_2 nata a [...]C. il 5.12.1964, nato a [...]C. il 20.4.1966, in qualità di eredi di Controparte_3
, la somma di € 10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del Persona_1 compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Rosaria Agnello.
Ed infatti, avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass.
24757/2005; Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Parte appellante deve essere altresì condannata al pagamento di € 10.313,00 in favore di oltre spese legali, IVA e CPA. Controparte_5
Nulla è dovuto, invece, nei confronti degli appellati contumaci.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_5
Calabria - in persona del Giudice Unico - n. 419/2017, pubblicata in data 17.3.2017, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
pari ad € Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Rosaria
Agnello, nonché in favore di per la somma pari ad € Controparte_5
10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e
C.P.A. come per legge
3. dà atto che, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per disporre il versamento da parte di di una Parte_5 somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così è deciso, nella Camera di Consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams, il 4.7.2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO