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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6272/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SPANO' LUISA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.12.2023, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 15.5.2001 in Anzio (trascritto al n. 18 P.1 anno 2001).
Dall'unione sono nati , ad oggi ORnne (nata a [...] il [...]), (nato ad [...] Per_1 Per_2
il 12.9.2001) e (nato ad [...] il [...]), questi ultimi maggiorenni. Per_3
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. All'udienza dell'8.5.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti chiedevano la regolamentazione delle visite paterne della OR a decorrere dalla scarcerazione del convenuto, ordinava il Per_1
deposito di documentazione integrativa indicante, fra l'altro, il fine pena. All'esito del deposito di detta documentazione, atteso che nel ricorso nulla veniva specificato in ordine al mantenimento ordinario della LI OR e dei figli maggiorenni, ove economicamente non indipendenti, veniva disposta dal Giudice una ulteriore integrazione.
All'udienza dell'8.10.2024, il Giudice invitava le parti ad integrare il ricorso con la previsione di un assegno di mantenimento per la OR a carico del padre di € 150,00 mensili e l'incarico ai Per_1
Servizi Sociali competenti per monitorare il nucleo e per predisporre un calendario delle visite paterne.
All'udienza del 25.11.2024 le parti depositavano una integrazione al ricorso originario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni (così come successivamente integrate): “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Anzio in via degli Oleandri 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1
stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3.La LI Per_4
resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...]
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. resta collocata prevalentemente presso la dimora Persona_4
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo, ma attualmente essendo in regime carcerario secondo le disposizioni della magistratura”; nonché come da accordo integrativo sottoscritto da entrambi in data 4-5.11.2024: “Le parti di comune accordo stabiliscono, ad integrazione del ricorso introduttivo, che nell'interesse della LI , il Sig. Persona_4 [...]
versi a titolo di mantenimento la somma di € 150,00; - che terminata la pena il sig. CP_1 Per_4
possa esercitare il suo diritto /dovere di genitore anche coadiuvato dai servizi sociali che ove necessario, predisporranno un calendario delle visite paterne”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza parziale di separazione.
Da una attenta analisi dei documenti di causa e dei verbali di udienza, ritiene il Collegio che le condizioni stabilite dalle parti, anche all'esito dell'integrazione disposta successivamente all'invito del Giudice delegato, non possano essere omologate, in quanto contrarie all'interesse della LI OR . La procuratrice delle parti, infatti, all'udienza dell'8.10.2024 ha dichiarato che la madre Per_1
della OR, presso cui questa verrebbe collocata, sarebbe “agli arresti domiciliari perché ha un altro bambino piccolo che ha meno di un anno”. Ha inoltre riferito che anche i due fratelli, entrambi maggiorenni, si troverebbero detenuti presso un istituto carcerario e che “ha una indennità di Per_1 frequenza e dovrebbe esser già seguita dai SS”.
Orbene, si tratta con ogni evidenza di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la OR, oggi dodicenne, che verrebbe collocata in una abitazione dove l'unico adulto di riferimento si trova agli arresti domiciliari. Invero, neanche un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali appare poter essere “risolutivo”, atteso che avverrebbe al di fuori del controllo del Tribunale, il quale non potrebbe così adottare alcun provvedimento, ove necessario, nell'interesse della OR.
Il ricorso proposto dalle parti, conseguentemente, dev'essere rigettato, non potendo il Tribunale procedere alla omologa delle condizioni proposte perché contrarie all'interesse della LI . Per_1
Ritiene inoltre il Collegio che, atteso quanto sopra rappresentato, gli atti del presente giudizio debbano essere trasmessi alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta congiuntamente dalle parti indicate in epigrafe;
2) spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6272/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SPANO' LUISA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.12.2023, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 15.5.2001 in Anzio (trascritto al n. 18 P.1 anno 2001).
Dall'unione sono nati , ad oggi ORnne (nata a [...] il [...]), (nato ad [...] Per_1 Per_2
il 12.9.2001) e (nato ad [...] il [...]), questi ultimi maggiorenni. Per_3
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. All'udienza dell'8.5.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti chiedevano la regolamentazione delle visite paterne della OR a decorrere dalla scarcerazione del convenuto, ordinava il Per_1
deposito di documentazione integrativa indicante, fra l'altro, il fine pena. All'esito del deposito di detta documentazione, atteso che nel ricorso nulla veniva specificato in ordine al mantenimento ordinario della LI OR e dei figli maggiorenni, ove economicamente non indipendenti, veniva disposta dal Giudice una ulteriore integrazione.
All'udienza dell'8.10.2024, il Giudice invitava le parti ad integrare il ricorso con la previsione di un assegno di mantenimento per la OR a carico del padre di € 150,00 mensili e l'incarico ai Per_1
Servizi Sociali competenti per monitorare il nucleo e per predisporre un calendario delle visite paterne.
All'udienza del 25.11.2024 le parti depositavano una integrazione al ricorso originario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni (così come successivamente integrate): “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Anzio in via degli Oleandri 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1
stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3.La LI Per_4
resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...]
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. resta collocata prevalentemente presso la dimora Persona_4
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo, ma attualmente essendo in regime carcerario secondo le disposizioni della magistratura”; nonché come da accordo integrativo sottoscritto da entrambi in data 4-5.11.2024: “Le parti di comune accordo stabiliscono, ad integrazione del ricorso introduttivo, che nell'interesse della LI , il Sig. Persona_4 [...]
versi a titolo di mantenimento la somma di € 150,00; - che terminata la pena il sig. CP_1 Per_4
possa esercitare il suo diritto /dovere di genitore anche coadiuvato dai servizi sociali che ove necessario, predisporranno un calendario delle visite paterne”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza parziale di separazione.
Da una attenta analisi dei documenti di causa e dei verbali di udienza, ritiene il Collegio che le condizioni stabilite dalle parti, anche all'esito dell'integrazione disposta successivamente all'invito del Giudice delegato, non possano essere omologate, in quanto contrarie all'interesse della LI OR . La procuratrice delle parti, infatti, all'udienza dell'8.10.2024 ha dichiarato che la madre Per_1
della OR, presso cui questa verrebbe collocata, sarebbe “agli arresti domiciliari perché ha un altro bambino piccolo che ha meno di un anno”. Ha inoltre riferito che anche i due fratelli, entrambi maggiorenni, si troverebbero detenuti presso un istituto carcerario e che “ha una indennità di Per_1 frequenza e dovrebbe esser già seguita dai SS”.
Orbene, si tratta con ogni evidenza di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la OR, oggi dodicenne, che verrebbe collocata in una abitazione dove l'unico adulto di riferimento si trova agli arresti domiciliari. Invero, neanche un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali appare poter essere “risolutivo”, atteso che avverrebbe al di fuori del controllo del Tribunale, il quale non potrebbe così adottare alcun provvedimento, ove necessario, nell'interesse della OR.
Il ricorso proposto dalle parti, conseguentemente, dev'essere rigettato, non potendo il Tribunale procedere alla omologa delle condizioni proposte perché contrarie all'interesse della LI . Per_1
Ritiene inoltre il Collegio che, atteso quanto sopra rappresentato, gli atti del presente giudizio debbano essere trasmessi alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta congiuntamente dalle parti indicate in epigrafe;
2) spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi