TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9528 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13543/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Parte_1 C.F._1
RA e dell'avv. LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA N.11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI RA Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Controparte_2 C.F._4
RA e dell'avv. LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI RA e dell'avv. CP_3 C.F._5
LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
ATTORE/I
contro pagina 1 di 9 C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI Controparte_4 C.F._6
NT elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI Controparte_5 C.F._7
NT , elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI NT
ON ZZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI C.F._8
NT, elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI NT Parte_2 C.F._9
elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE NI
NT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI Parte_3 C.F._10
NT elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI NT
CONVENUTO/I
e
(C.F. ) e , (C.F. ), Controparte_6 C.F._11 CP_7 C.F._12
rappresentati e difesi dall'avv. CAPOZZI RA e dell'avv. LL LU ( ) C.F._2
VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
elettivamente domiciliati in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di
[...] CP_3
fissazione dell'udienza , con il quale hanno convenuto in giudizio , Controparte_4 Controparte_2
, LE ZI e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_3 Parte_2
a codesto Eccellentissimo Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del CP_8 Parte_4
, Milano sito in Milano, , e la costituzione del distinto nuovo
[...] Parte_4
condominio relativo al corpo di fabbrica a sinistra, entrando nel compendio, di cui al mappale 359 del Catasto
urbano NCEU di Milano, come meglio illustrato nella perizia prodotta con il presente atto. Con vittoria di spese e onorari”.
Si costituivano in giudizio i convenuti , , LE ZI e Controparte_2 Parte_3 Pt_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'On. Giudice adito,
[...]
contrariis rejectis, a. dichiarare improcedibile la domanda attorea ai sensi del D.L.gs 28/2010; b. in rito, emanare i provvedimenti di cui all'art. 281 duodecies cpc;
c. in subordine, respingere le avversarie domande poiché
inammissibili e infondate, mandando quindi i deducenti assolti da ogni pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con distinta comparsa di risposta, avente tuttavia il medesimo contenuto e le medesime conclusioni di quella depositata dagli altri resistenti, si costituiva il giorno dopo il Controparte_4
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 6.12.2023 veniva disposta la introduzione entro 15
pagina 3 di 9 giorni della procedura di mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata per la verifica sull'esito della stessa all'udienza del 6.5.2024.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2024, dato atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, veniva disposta C.T.U (nominando quale consulente l'ingegnere ) e la causa Persona_1
veniva rinviata per il giuramento del consulente e per la formulazione del quesito all'udienza del 15.10.2024.
Nelle more, in data 9.10.2024, si costituivano con intervenuto adesivo e , Controparte_6 CP_7
divenuti proprietari di unità immobiliari adiacenti a quelle dei ricorrenti, aderendo integralmente alle domande,
alle deduzioni, alle eccezioni e alle conclusioni dei ricorrenti.
All'udienza del 15.10.2024, dopo aver prestato il giuramento, veniva formulato al consulente il seguente quesito
“Letti gli atti e i documenti, sentite le parti e gli eventuali CTP, ispezionati i luoghi ed effettuata ogni indagine
ritenuta opportuna, descriva il C.T.U. il complesso immobiliare per cui è causa e verifichi se suscettibile di
scioglimento, vale a dire se vi siano connotati strutturali di edifici autonomi e distinti, quand'anche restino in
comune alcune delle cose indicate nell'art. 1117 c.c. Indichi altresì le modalità concrete per attuare tale
eventuale scioglimento indicando se ci siano opere da eseguire e quali gli eventuali costi, nel caso in cui sia
operabile lo scioglimento”., concedendo alle parti i termini di rito e fissando l'udienza del 16.4.2025 per la discussione sull'esito della consulenza.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 16.4.2025, dopo la richiesta formulata concordemente delle parti,
la causa veniva rinviata per la discussione con termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 30.9.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Con ordinanza del 10.10.2025 ritenuta la necessità di chiamare il CTU a chiarimenti il giudice rimetteva la causa in istruttoria e chiamava il CTU a chiarimenti per l'udienza del 26.11.2025.
Alla fissata udienza, in esito ai chiarimenti del CTu il Giudice faceva precisare le conclusioni e le parti si rirrpotavano a quelle già precisate con la conseguenza che la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 11.1.2024, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
pagina 4 di 9 Nel merito i ricorrenti e i terzi intervenuti volontariamente, proprietari di una serie di unità immobiliari sia in comproprietà tra loro sia in proprietà esclusiva situate presso il compendio immobiliare denominato Condominio
, Milano, deducono: Parte_4
- che il condominio è costituito da due fabbricati autonomi, di cui alle particelle n. 357 (il corpo di fabbrica a destra) e n. 359 (il corpo di fabbrica a sinistra) del NCEU dei fabbricati del Comune di Milano, a)
separati da un cortile ricadente in comunione pro indiviso identificato alla particella n. 358, b) dotati di propri impianti e c) serviti da due corpi di scala distinti aventi accesso rispettivamente dal portone pedonale del civico n. 40 il primo e dal passo carraio del medesimo civico il secondo;
- che l'autonomia dei due fabbricati risulta provata documentalmente da una relazione di parte predisposta dall'architetto (cfr. doc. n. 7), terzo intervenuto volontariamente in adesione CP_7
integrale alle domande e conclusioni formulate dai ricorrenti;
- che ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c. hanno il diritto di chiedere, come in effetti chiedono, a) lo scioglimento del e b) la costituzione di un autonomo Controparte_9
condominio ricadente nel corpo di fabbrica di sinistra in quanto, risultando 4 dei complessivi 8
comproprietari del predetto edificio, ne sono legittimati in quanto superiori al 1/3 previsto dalla legge.
I resistenti si difendono sottolineando:
- che la domanda di parte ricorrente risulta sfornita di prova non avendo la relazione tecnica prodotta alcuna efficacia probatoria rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, id est l'autonomia dei due corpi di fabbrica;
- che la tesi dell'autonomia dei due corpi di fabbrica risulta comunque infondata essendo presenti in
Condominio delle cose comuni tra loro inseparabili,
- che in ogni caso la domanda di parte ricorrente è infondata in quanto la stessa, comportando ai sensi dell'art. 62, comma secondo, disp. att. c.c. una costosa realizzazione di nuove opere nonché una modifica dell'attuale stato delle cose con una diversa sistemazione delle stesse, richiede ai sensi della citata norma una deliberazione dell'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta dal comma quinto dell'art. 1136 c.c. e non una decisione giudiziaria (cfr. Tribunale di Milano n. 1101/2022).
Come noto lo scioglimento del condominio è istituto giuridico previsto dagli artt. 61 e 62 delle disposizioni di pagina 5 di 9 attuazione al codice civile, norme che ne consentono l'attuazione allorché un edificio od un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi: nei casi contemplati dalle norme in esame al condominio originario subentrano nuove entità condominiali formate da comproprietari di ciascuna parte autonoma ed aventi distinte parti comuni.
Gli artt. 61 e 62 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevedono poi che lo scioglimento del condominio si verifichi anche se restano in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice, cose che formeranno oggetto di un distinto Supercondominio cui si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'istituto del condominio degli edifici (art. 1117 bis c.c.), e che tale scioglimento possa essere disposto o dall'autorità giudiziaria su domanda di un certo numero di condomini – come nel caso al vaglio del presente giudizio – o per il tramite di apposita delibera assembleare con le maggioranze per teste e quote proprietarie nella misura ivi prevista.
Sul punto si è soffermata la Suprema Corte con sentenza n. 27507 del 19.12.2011, che ha disposto che:” Alla
stregua di una corretta interpretazione degli art. 61 e 62 disp. att. c.c., l'autorità giudiziaria può disporre lo
scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si
debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale,
mentre, laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante
ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto
dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell'edificio e rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al . L'assenza di ogni riferimento, nell'articolo 62, secondo comma, disp CP_8
att. c.c. alla facoltà di divisione attribuita all'autorità giudiziaria ed il mancato richiamo, nel primo comma dello
stesso articolo, del secondo comma dell'articolo 61 disp att c.c. escludono il riconoscimento di tale facoltà nelle
ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 62 - divisione non attuabile senza modificazione dello stato dello
cose - anche perché non vi sarebbe stato motivo di chiedere una maggioranza speciale per la deliberazione
dell'assemblea se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato,
prescindendo dalla volontà della maggioranza dell'assemblea” .
Ed ancora “a norma degli artt. 61 e 62 disp.at. c.c., lo scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo
di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dar luogo alla costituzione di
pagina 6 di 9 condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario possano dividersi in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall'art 1117 c.c. Il tenore della norma riferito all'espressione “edifici
autonomi” esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in un'autonomia meramente
amministrativa, giacché, più che ad un concetto di gestione, il termine edificio va riferito ad una costruzione, la
quale, per dare luogo alla costituzione di più condominii, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte,
aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere
amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'articolo 62
disp. att. c.c., il quale far riferimento all'articolo 1117 c.c. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo
permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia nel suo complesso unitario
che nella separazione di edifici autonomi). In questo ultimo caso, l'istituzione di nuovi condominii non è impedita
dalla permanenza delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., la cui disciplina d'uso potrà formare oggetto di
particolare regolamentazione riferita alle spese e agli oneri relativi. Al di fuori di tali interferenze di carattere
amministrativo espressamente previste dalla legge, se la separazione del complesso immobiliare non può
attuarsi se non mediante interferenze ben più gravi, interessanti la sfera giuridica propria di altri condomini, alla
cui proprietà verrebbero ad imporsi limitazioni, servitù o altri oneri di carattere reale, è da escludere, in tale
ipotesi che l'edificio scorporando possa avere una propria autonomia strutturale, pur essendo eventualmente
autonoma la funzionalità di esso riferita alla sua destinazione e gestione amministrativa” (Cass. 18 luglio 1963 n.
1964, Cass. 27 maggio 1975 n. 2132, Cass. n. 1° dicembre 2010 n. 24380).
Ciò posto e considerato in diritto, dall'istruttoria espletata in corso di causa ed in particolare dalla CTU, a cui si ritiene di aderire per completezza e logicità, è emerso che …” verificato, che i due edifici principali, pur avendo
strutture portanti indipendenti, presentano parti che sono a servizio di entrambi gli edifici (1 – il portico d'ingresso
pedonale dell'edificio a sinistra, 2 - il portico d'ingresso carrabile dell'edificio a destra, 3 - il piano interrato
dell'edificio a sinistra nel quale sono sia gli allacci che le tubazioni di attraversamento a servizio delle utenze
dell'edificio a destra)… risultano indivise ed indivisibili le aree del cortile comune, esterne alle parti di proprietà
privata (tre posti auto); ed …il complesso condominiale non è suscettibile di scioglimento nello stato attuale, in
quanto gli edifici di destra e gli edifici di sinistra non dispongono dei requisiti propri degli edifici autonomi e
pagina 7 di 9 distinti, disponendo di parti comuni non divisibili (ingresso carrabile, pedonale, recinzioni); 4. …..inoltre che gli
allacci alle reti elettriche, idrauliche e del gas sono istallate nel fabbricato di sinistra e che le stesse attraversano,
oltre al piano interrato del fabbricato di sinistra, anche il cortile comune;
5. che, pur se restassero comuni il
cortile e gli accessi, i costi per la separazione delle utenze del fabbricato di destra rispetto a quello di sinistra
sarebbero elevati ed invasivi.”
Inoltre in sede di chiarimenti all'udienza del 26.11.2025 il CTU ha precisato che le opere da eseguirsi per una eventuale separazione degli impianti comuni sarebbe assai gravosa.
Dalla quanto sopra quindi emerge, ad avviso di chi scrive, che lo scioglimento del Condominio con la formazione di due condomini distinti ed autonomi non cambierebbe la circostanza di fatto ovvero che rimarrebbero in comune tra i due costituendi condominii servizi e beni comuni (tra cui reti elettriche, idrauliche e del gas,
impianto citofonico ed il cortile comune che strutturalmente e funzionalmente è risultato destinato al servizio degli edifici limitrofi e autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale .Cass. civ. 30 luglio 2004, n.
14559; Cass. civ. 24 maggio 1972, n. 1619) che sono oggetto di una unica amministrazione in tema di gestione delle relative spese e che quindi comporterebbero la costituzione di un Supercondominio con la redazione del relativo regolamento condominiale e delle tabelle millesimali, che regolamentino nel medesimo modo in cui oggi
è regolamentata la gestione condominiale, rendendo quindi inutiliter data la sentenza che dichiari lo scioglimento del Condominio stesso.
A ciò si aggiunga peraltro che nel caso in esame, nonostante la chiara ricostruzione posta in essere dalla difesa di parte ricorrente, osta comunque all'accoglimento della domanda di scioglimento del Condominio il fatto che è
parte ricorrente e gli intervenuti non abbiano allegato e dimostrato quale interesse possano conseguire con lo scioglimento del Condominio atteso che per quanto sopra non vi è prova che lo scioglimento possa mutare la loro posizione patrimoniale in senso migliorativo mentre certamente, nel caso fosse possibile lo scioglimento (e qui ,come detto sarebbe assai gravoso) la posizione patrimoniale dei ricorrenti e degli intervenuti si aggraverebbe rendendo necessaria per lo meno la nomina di due amministratori (uno per il loro condominio ed uno per il Supercondominio) con tutte le conseguenze economiche relativa alla gestione di due enti distinti.
Ne consegue in definitiva il rigetto della domanda di parte ricorrente e dei terzi intervenuti.
pagina 8 di 9 La natura delle questioni trattate, la difficoltà interpretativa degli istituti giuridici oggetto della lite nonché il pregio delle argomentazioni difensive delle parti di causa comportano, ad avviso del Giudicante, la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà e l'addossamento della rimanente metà alla parte ricorrente ed ai terzi intervenuti in via solidale tra loro, secondo la regola della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente in solido tra loro le spese di CTU come liquidate con ordinanza del 16.4.2025
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe,
ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice e dei terzi intervenuti
2. compensate per metà le spese di lite tra le parti di causa,
3. condanna i ricorrenti ed i terzi intervenuti in solido tra loro al pagamento, a favore dei resistenti delle spese di lite nella rimante metà, spese liquidate in tale ultima misura in Euro 9.350,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente ,in solido tra loro, le spese di CTU
come liquidate con ordinanza del 16.4.2025
5. Sentenza esecutiva ex lege
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13543/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Parte_1 C.F._1
RA e dell'avv. LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA N.11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI RA Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Controparte_2 C.F._4
RA e dell'avv. LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI RA e dell'avv. CP_3 C.F._5
LL LU ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
ATTORE/I
contro pagina 1 di 9 C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI Controparte_4 C.F._6
NT elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI Controparte_5 C.F._7
NT , elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI NT
ON ZZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI C.F._8
NT, elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI NT Parte_2 C.F._9
elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE NI
NT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORREALE NI Parte_3 C.F._10
NT elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. CORREALE
NI NT
CONVENUTO/I
e
(C.F. ) e , (C.F. ), Controparte_6 C.F._11 CP_7 C.F._12
rappresentati e difesi dall'avv. CAPOZZI RA e dell'avv. LL LU ( ) C.F._2
VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
elettivamente domiciliati in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI RA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di
[...] CP_3
fissazione dell'udienza , con il quale hanno convenuto in giudizio , Controparte_4 Controparte_2
, LE ZI e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_3 Parte_2
a codesto Eccellentissimo Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del CP_8 Parte_4
, Milano sito in Milano, , e la costituzione del distinto nuovo
[...] Parte_4
condominio relativo al corpo di fabbrica a sinistra, entrando nel compendio, di cui al mappale 359 del Catasto
urbano NCEU di Milano, come meglio illustrato nella perizia prodotta con il presente atto. Con vittoria di spese e onorari”.
Si costituivano in giudizio i convenuti , , LE ZI e Controparte_2 Parte_3 Pt_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'On. Giudice adito,
[...]
contrariis rejectis, a. dichiarare improcedibile la domanda attorea ai sensi del D.L.gs 28/2010; b. in rito, emanare i provvedimenti di cui all'art. 281 duodecies cpc;
c. in subordine, respingere le avversarie domande poiché
inammissibili e infondate, mandando quindi i deducenti assolti da ogni pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con distinta comparsa di risposta, avente tuttavia il medesimo contenuto e le medesime conclusioni di quella depositata dagli altri resistenti, si costituiva il giorno dopo il Controparte_4
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 6.12.2023 veniva disposta la introduzione entro 15
pagina 3 di 9 giorni della procedura di mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata per la verifica sull'esito della stessa all'udienza del 6.5.2024.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2024, dato atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, veniva disposta C.T.U (nominando quale consulente l'ingegnere ) e la causa Persona_1
veniva rinviata per il giuramento del consulente e per la formulazione del quesito all'udienza del 15.10.2024.
Nelle more, in data 9.10.2024, si costituivano con intervenuto adesivo e , Controparte_6 CP_7
divenuti proprietari di unità immobiliari adiacenti a quelle dei ricorrenti, aderendo integralmente alle domande,
alle deduzioni, alle eccezioni e alle conclusioni dei ricorrenti.
All'udienza del 15.10.2024, dopo aver prestato il giuramento, veniva formulato al consulente il seguente quesito
“Letti gli atti e i documenti, sentite le parti e gli eventuali CTP, ispezionati i luoghi ed effettuata ogni indagine
ritenuta opportuna, descriva il C.T.U. il complesso immobiliare per cui è causa e verifichi se suscettibile di
scioglimento, vale a dire se vi siano connotati strutturali di edifici autonomi e distinti, quand'anche restino in
comune alcune delle cose indicate nell'art. 1117 c.c. Indichi altresì le modalità concrete per attuare tale
eventuale scioglimento indicando se ci siano opere da eseguire e quali gli eventuali costi, nel caso in cui sia
operabile lo scioglimento”., concedendo alle parti i termini di rito e fissando l'udienza del 16.4.2025 per la discussione sull'esito della consulenza.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 16.4.2025, dopo la richiesta formulata concordemente delle parti,
la causa veniva rinviata per la discussione con termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 30.9.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Con ordinanza del 10.10.2025 ritenuta la necessità di chiamare il CTU a chiarimenti il giudice rimetteva la causa in istruttoria e chiamava il CTU a chiarimenti per l'udienza del 26.11.2025.
Alla fissata udienza, in esito ai chiarimenti del CTu il Giudice faceva precisare le conclusioni e le parti si rirrpotavano a quelle già precisate con la conseguenza che la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 11.1.2024, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
pagina 4 di 9 Nel merito i ricorrenti e i terzi intervenuti volontariamente, proprietari di una serie di unità immobiliari sia in comproprietà tra loro sia in proprietà esclusiva situate presso il compendio immobiliare denominato Condominio
, Milano, deducono: Parte_4
- che il condominio è costituito da due fabbricati autonomi, di cui alle particelle n. 357 (il corpo di fabbrica a destra) e n. 359 (il corpo di fabbrica a sinistra) del NCEU dei fabbricati del Comune di Milano, a)
separati da un cortile ricadente in comunione pro indiviso identificato alla particella n. 358, b) dotati di propri impianti e c) serviti da due corpi di scala distinti aventi accesso rispettivamente dal portone pedonale del civico n. 40 il primo e dal passo carraio del medesimo civico il secondo;
- che l'autonomia dei due fabbricati risulta provata documentalmente da una relazione di parte predisposta dall'architetto (cfr. doc. n. 7), terzo intervenuto volontariamente in adesione CP_7
integrale alle domande e conclusioni formulate dai ricorrenti;
- che ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c. hanno il diritto di chiedere, come in effetti chiedono, a) lo scioglimento del e b) la costituzione di un autonomo Controparte_9
condominio ricadente nel corpo di fabbrica di sinistra in quanto, risultando 4 dei complessivi 8
comproprietari del predetto edificio, ne sono legittimati in quanto superiori al 1/3 previsto dalla legge.
I resistenti si difendono sottolineando:
- che la domanda di parte ricorrente risulta sfornita di prova non avendo la relazione tecnica prodotta alcuna efficacia probatoria rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, id est l'autonomia dei due corpi di fabbrica;
- che la tesi dell'autonomia dei due corpi di fabbrica risulta comunque infondata essendo presenti in
Condominio delle cose comuni tra loro inseparabili,
- che in ogni caso la domanda di parte ricorrente è infondata in quanto la stessa, comportando ai sensi dell'art. 62, comma secondo, disp. att. c.c. una costosa realizzazione di nuove opere nonché una modifica dell'attuale stato delle cose con una diversa sistemazione delle stesse, richiede ai sensi della citata norma una deliberazione dell'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta dal comma quinto dell'art. 1136 c.c. e non una decisione giudiziaria (cfr. Tribunale di Milano n. 1101/2022).
Come noto lo scioglimento del condominio è istituto giuridico previsto dagli artt. 61 e 62 delle disposizioni di pagina 5 di 9 attuazione al codice civile, norme che ne consentono l'attuazione allorché un edificio od un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi: nei casi contemplati dalle norme in esame al condominio originario subentrano nuove entità condominiali formate da comproprietari di ciascuna parte autonoma ed aventi distinte parti comuni.
Gli artt. 61 e 62 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevedono poi che lo scioglimento del condominio si verifichi anche se restano in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice, cose che formeranno oggetto di un distinto Supercondominio cui si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'istituto del condominio degli edifici (art. 1117 bis c.c.), e che tale scioglimento possa essere disposto o dall'autorità giudiziaria su domanda di un certo numero di condomini – come nel caso al vaglio del presente giudizio – o per il tramite di apposita delibera assembleare con le maggioranze per teste e quote proprietarie nella misura ivi prevista.
Sul punto si è soffermata la Suprema Corte con sentenza n. 27507 del 19.12.2011, che ha disposto che:” Alla
stregua di una corretta interpretazione degli art. 61 e 62 disp. att. c.c., l'autorità giudiziaria può disporre lo
scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si
debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale,
mentre, laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante
ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto
dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell'edificio e rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al . L'assenza di ogni riferimento, nell'articolo 62, secondo comma, disp CP_8
att. c.c. alla facoltà di divisione attribuita all'autorità giudiziaria ed il mancato richiamo, nel primo comma dello
stesso articolo, del secondo comma dell'articolo 61 disp att c.c. escludono il riconoscimento di tale facoltà nelle
ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 62 - divisione non attuabile senza modificazione dello stato dello
cose - anche perché non vi sarebbe stato motivo di chiedere una maggioranza speciale per la deliberazione
dell'assemblea se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato,
prescindendo dalla volontà della maggioranza dell'assemblea” .
Ed ancora “a norma degli artt. 61 e 62 disp.at. c.c., lo scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo
di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dar luogo alla costituzione di
pagina 6 di 9 condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario possano dividersi in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall'art 1117 c.c. Il tenore della norma riferito all'espressione “edifici
autonomi” esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in un'autonomia meramente
amministrativa, giacché, più che ad un concetto di gestione, il termine edificio va riferito ad una costruzione, la
quale, per dare luogo alla costituzione di più condominii, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte,
aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere
amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'articolo 62
disp. att. c.c., il quale far riferimento all'articolo 1117 c.c. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo
permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia nel suo complesso unitario
che nella separazione di edifici autonomi). In questo ultimo caso, l'istituzione di nuovi condominii non è impedita
dalla permanenza delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., la cui disciplina d'uso potrà formare oggetto di
particolare regolamentazione riferita alle spese e agli oneri relativi. Al di fuori di tali interferenze di carattere
amministrativo espressamente previste dalla legge, se la separazione del complesso immobiliare non può
attuarsi se non mediante interferenze ben più gravi, interessanti la sfera giuridica propria di altri condomini, alla
cui proprietà verrebbero ad imporsi limitazioni, servitù o altri oneri di carattere reale, è da escludere, in tale
ipotesi che l'edificio scorporando possa avere una propria autonomia strutturale, pur essendo eventualmente
autonoma la funzionalità di esso riferita alla sua destinazione e gestione amministrativa” (Cass. 18 luglio 1963 n.
1964, Cass. 27 maggio 1975 n. 2132, Cass. n. 1° dicembre 2010 n. 24380).
Ciò posto e considerato in diritto, dall'istruttoria espletata in corso di causa ed in particolare dalla CTU, a cui si ritiene di aderire per completezza e logicità, è emerso che …” verificato, che i due edifici principali, pur avendo
strutture portanti indipendenti, presentano parti che sono a servizio di entrambi gli edifici (1 – il portico d'ingresso
pedonale dell'edificio a sinistra, 2 - il portico d'ingresso carrabile dell'edificio a destra, 3 - il piano interrato
dell'edificio a sinistra nel quale sono sia gli allacci che le tubazioni di attraversamento a servizio delle utenze
dell'edificio a destra)… risultano indivise ed indivisibili le aree del cortile comune, esterne alle parti di proprietà
privata (tre posti auto); ed …il complesso condominiale non è suscettibile di scioglimento nello stato attuale, in
quanto gli edifici di destra e gli edifici di sinistra non dispongono dei requisiti propri degli edifici autonomi e
pagina 7 di 9 distinti, disponendo di parti comuni non divisibili (ingresso carrabile, pedonale, recinzioni); 4. …..inoltre che gli
allacci alle reti elettriche, idrauliche e del gas sono istallate nel fabbricato di sinistra e che le stesse attraversano,
oltre al piano interrato del fabbricato di sinistra, anche il cortile comune;
5. che, pur se restassero comuni il
cortile e gli accessi, i costi per la separazione delle utenze del fabbricato di destra rispetto a quello di sinistra
sarebbero elevati ed invasivi.”
Inoltre in sede di chiarimenti all'udienza del 26.11.2025 il CTU ha precisato che le opere da eseguirsi per una eventuale separazione degli impianti comuni sarebbe assai gravosa.
Dalla quanto sopra quindi emerge, ad avviso di chi scrive, che lo scioglimento del Condominio con la formazione di due condomini distinti ed autonomi non cambierebbe la circostanza di fatto ovvero che rimarrebbero in comune tra i due costituendi condominii servizi e beni comuni (tra cui reti elettriche, idrauliche e del gas,
impianto citofonico ed il cortile comune che strutturalmente e funzionalmente è risultato destinato al servizio degli edifici limitrofi e autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale .Cass. civ. 30 luglio 2004, n.
14559; Cass. civ. 24 maggio 1972, n. 1619) che sono oggetto di una unica amministrazione in tema di gestione delle relative spese e che quindi comporterebbero la costituzione di un Supercondominio con la redazione del relativo regolamento condominiale e delle tabelle millesimali, che regolamentino nel medesimo modo in cui oggi
è regolamentata la gestione condominiale, rendendo quindi inutiliter data la sentenza che dichiari lo scioglimento del Condominio stesso.
A ciò si aggiunga peraltro che nel caso in esame, nonostante la chiara ricostruzione posta in essere dalla difesa di parte ricorrente, osta comunque all'accoglimento della domanda di scioglimento del Condominio il fatto che è
parte ricorrente e gli intervenuti non abbiano allegato e dimostrato quale interesse possano conseguire con lo scioglimento del Condominio atteso che per quanto sopra non vi è prova che lo scioglimento possa mutare la loro posizione patrimoniale in senso migliorativo mentre certamente, nel caso fosse possibile lo scioglimento (e qui ,come detto sarebbe assai gravoso) la posizione patrimoniale dei ricorrenti e degli intervenuti si aggraverebbe rendendo necessaria per lo meno la nomina di due amministratori (uno per il loro condominio ed uno per il Supercondominio) con tutte le conseguenze economiche relativa alla gestione di due enti distinti.
Ne consegue in definitiva il rigetto della domanda di parte ricorrente e dei terzi intervenuti.
pagina 8 di 9 La natura delle questioni trattate, la difficoltà interpretativa degli istituti giuridici oggetto della lite nonché il pregio delle argomentazioni difensive delle parti di causa comportano, ad avviso del Giudicante, la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà e l'addossamento della rimanente metà alla parte ricorrente ed ai terzi intervenuti in via solidale tra loro, secondo la regola della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente in solido tra loro le spese di CTU come liquidate con ordinanza del 16.4.2025
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe,
ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice e dei terzi intervenuti
2. compensate per metà le spese di lite tra le parti di causa,
3. condanna i ricorrenti ed i terzi intervenuti in solido tra loro al pagamento, a favore dei resistenti delle spese di lite nella rimante metà, spese liquidate in tale ultima misura in Euro 9.350,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente ,in solido tra loro, le spese di CTU
come liquidate con ordinanza del 16.4.2025
5. Sentenza esecutiva ex lege
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 9 di 9