Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG Ist. N. 132/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 132/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 4.2.2025, da:
(già e di seguito ”), con sede legale in Como, via Belvedere Controparte_1 Controparte_2 CP_1
n. 2/A, P.I. e C.F. , in persona del procuratore speciale, dott. come P.IVA_1 Controparte_3
da procura a ministro Notaio dott. Rep. 60808 – Racc. 29493 in data 1° dicembre Persona_1
2020, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. n. 123/2001, dagli avvocati Alessandro Genchi (C.F. - P.E.C. C.F._1
e Paolo Anti (C.F. – P.E.C. Email_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale Email_2
sito a Milano via Massena 18, nei confronti di
1
GONFALONE 3 cap 20123 Domicilio digitale/PEC BALDISRLS@PEC.IT Numero REA MI –
2675349 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA P.IVA_2
socio accomandatario illimitatamente responsabile Nato a ZINASCO CP_4
(PV) il 11/01/1960 Codice fiscale;
C.F._3
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla società debitrice del ricorso, del decreto di fissazione Controparte_4
di udienza e della delega al giudice relatore a mezzo PEC, con ricevuta di consegna, avvenuta a cura della cancelleria in data 10.2.2025, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di almeno quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta la prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 11.3.2025, poi rinviata al 15.4.2025;
• quanto al socio accomandatario illimitatamente responsabile essendo CP_4
il socio una persona fisica non obbligata a munirsi del domicilio digitale e non essendo stato rinvenuto il destinatario presso la residenza di VIA L. VILLANI n. 118 cap Persona_2
27030, del deposito presso la Casa Comunale di è stata data notizia anche Persona_2
mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione in data
18.3.2025, con avviso di ricevimento partecipante l'avvenuto deposito spedito mediante raccomandata in pari data 18.3.2025 e con perfezionamento della notifica in quest'ultima data
– senza necessità di prova della consegna – come previsto dall'art. 40 comma 8 CCII e come attestato dall'ufficiale giudiziario, nel rispetto del termine di quindici giorni anteriori all'ultima udienza tenutasi in data 15.4.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e successive modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
2 Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO
(MI) VIA DEL GONFALONE 3 cap 20123;
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali
• La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta di “COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON
RESIDENZIALI”;
• La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta dal decreto di fissazione dell'udienza e, quindi, di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del
27/09/2019, Sez. 1 -, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del
01/12/2016). Ne discende, dunque, che trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo “onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643;
Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
La società di persone – pur non essendo tenuta per legge al deposito dei bilanci - ha inteso non costituirsi in giudizio nonostante la ricezione della notifica, al fine di dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali anche con la produzione delle scritture contabili, dei libri IVA e del libro cespiti, di modelli UNICO e dichiarazioni dei redditi;
la cancelleria ha inoltre attestato in data 19.2.2025 che non sono state depositate dichiarazioni fiscali;
deve pertanto applicarsi in tal senso principio dell'onere della prova dimostrativo dell'assenza di soglie dimensionali ex artt. 2 lettera d) e 121 ccii a carico del debitore, che non risulta soddisfatto;
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente in virtù di atto di precetto notificato, in data
30.12.2024, con ricevuta di consegna via PEC pari ad € 20.941,41.
3 Sussistono, inoltre, debiti previdenziali e tributari scaduti, non pagati e non rateizzati, non oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad €
182.827,27, a partire da maggio 2019.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a. dall'inadempimento dei crediti commerciali verso parte ricorrente, per importi modesti portati da decreto ingiuntivo risalente (fatture per prestazioni rese nel 2019), fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b. dal mancato pagamento di ingenti debiti di natura erariale e previdenziale, scaduti e non rateizzati per un importo superiore ad € 180.000,00, di risalente formazione nel tempo (dal
2019 in avanti);
c. dall'assenza di beni immobili e rapporti bancari (vedi report doc. 3 parte ricorrente).
4 Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si ritiene, infine, di dover dichiarare la procedura di liquidazione giudiziale in estensione a carico del socio accomandatario illimitatamente responsabile, legale rappresentante pro tempore CP_4 ai sensi dell'art. 2313 co. 1 c.c. (“nella società in accomandita semplice i soci
[...]
accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”) e dell'art. 256 comma 1 CCII (“La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.”).
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_4
con sede legale a MILANO (MI) VIA DEL GONFALONE 3 cap 20123
[...]
Domicilio digitale/PEC BALDISRLS@PEC.IT Numero REA MI – 2675349 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , quale procedura principale P.IVA_2
di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15, nonché dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del socio accomandatario illimitatamente responsabile Nato a il 11/01/1960 CP_4 Persona_2
Codice fiscale ; C.F._3
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli Persona_3
356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
5 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 settembre 2025 ore 9.30 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_4
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 17 aprile 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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