Articolo 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 febbraio 2018
Art. 3. Tipologia delle misure 1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto e' ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresi', le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente