Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2540/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2540/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Spinea (VE), Via Barzizza n. 1,
e
, nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Arianna Berton del Foro di Venezia
( presso il cui studio – sito in Venezia Mestre (VE), Via Email_1
Caneve n. 13 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente:
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) ordinarsi al sig di versare alla sig.r a titolo di concorso Parte_1 Parte_2
nel mantenimento del coniuge la somma di euro 500,00=/mese oltre ISTAT come per legge, entro il giorno 10 del mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto;
3) prendere atto della volontà dei coniugi, quale elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, al fine di riequilibrare l'assetto patrimoniale ed economico tra i coniugi in considerazione della durata del matrimonio, del tenore di vita avuto in costanza di esso nonché della regolamentazione dei loro rapporti giuridici, patrimoniali ed economici, dell'impegno ad effettuare per Atto Notaio di Spinea la permuta meglio descritta nel Per_1
paragrafo III) del presente atto;
4) prendere atto della volontà dei coniugi in merito all'uso esclusivo ed alla piena proprietà della vettura Nissan Qashqai tg. FD368HL e dell'autocarro Nissan tg. FR514JC in favore d Parte_1
, sul quale graveranno tutti i costi di manutenzione, bollo, assicurazione ed ogni altra spesa
[...]
connessa all'uso ed alla proprietà dei suddetti mezzi.
5) Spese e competenze della presente causa compensate”
Conclusioni del PM: Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 14.06.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 9.05.1987 a Spinea, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, Parte
II, Serie A, atto n. 9 del Comune di Spinea e che dalla loro unione era nato il figlio Persona_2
(nato in [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente indipendente.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 29.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta (con note depositate in data 23.10.2024), le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. N. 2540/2024 R.G.
Il P.M., intervenuto nel processo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero